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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6487/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 10/05/2008 e trascritto al n. 50, Parte 2, Serie C, Ufficio 1
[...]
Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASIER alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale è assegnata alla signora , perché vi continui a Parte_3
vivere con i figli fino alla loro indipendenza economica. Il sig – che da poco ha Pt_1
lasciato la casa coniugale in accordo con la moglie - porterà via con sé i suoi effetti personali,
trasferendo anche la propria residenza entro il 31.12.2025. Entro tale data la signora Pt_2
intesterà a proprio nome le utenze della casa coniugale, comunque provvedendo al loro pagamento fin dall'uscita del marito dalla casa. Quanto ai mobili e arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi faranno un inventario dettagliato in previsione del trasferimento dei mobili e arredi assegnati al marito: fino ad allora, tutti i mobili e arredi presenti nella casa coniugale saranno utilizzati dalla moglie e dai figli con lei conviventi;
3. il figlio iene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
abitazione e residenza stabile e prevalente presso la madre. I genitori dovranno concordare congiuntamente le scelte relative all'educazione, all' istruzione, alla salute del figlio minore tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. relativamente all'esercizio del diritto di visita padre-figlio:
- il padre può vedere e frequentare compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_1
parascolastici e ricreativi del figlio e con i propri impegni lavorativi che lo trattengono spesso fuori Italia, un weekend a settimane alterne, dal venerdì' sera alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena, avendo cura di riportarlo alla madre, nonché ogni settimana, dall'uscita da scuola del martedì alla mattina del mercoledì; nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé nche il venerdì pomeriggio dall'uscita Per_1
da scuola fino a sera, avendo cura di riportarlo alla madre entro le ore 21,30, dopo aver cenato. Sono sempre salvi i diversi accordi dei genitori. Se lo desidera, – oltre a Per_1
sentire il padre telefonicamente - può vederlo e stare con lui anche durante la settimana,
oltre i giorni di visita, già fissati, informando la madre degli accordi presi con il padre;
- il padre può tenere con sé er 15 giorni, anche non continuativi, durante il periodo Per_1
delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e,
avendo cura di comunicare alla madre il suo periodo di vacanze estive con un congruo preavviso, al fine di con-sentire la miglior programmazione dei vari periodi di ferie;
- il padre può tenere con sé urante le vacanze natalizie, per un periodo di sette (7) Per_1
giorni consecutivi, che comprenda, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno (per cui, ad esempio, qualora trascorra per il 2025 il giorno di Natale Per_1
con la madre, trascorrerà il giorno di Capodanno con il padre;
il successivo anno trascorrerà
il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre;
e così via), salvo diverso accordo delle parti;
- ciascun genitore tiene con sé urante le vacanze Pasquali per un numero di giorni Per_1
pari al 50% dell'intero periodo di vacanza, facendo in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
- i giorni festivi durante l'anno scolastico ed eventuali ponti: (esempio 1° novembre, 8
dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Martedì Grasso) sono suddivisi in modo che possano essere usufruiti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Ciascun genitore esercita la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6. il sig corrisponde, a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, Parte_1 dal me-se successivo a quello della data di udienza presidenziale, l'importo mensile di €
600,00 (seicento /00 euro), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quel-lo della sentenza di separazione, da versarsi entro il giorno 15
di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora
[...]
; Parte_3
7. si dà atto che l'importo spettante per l'Assegno Unico Universale per le famiglie con figli
è erogato direttamente alla madre nella misura del 100%;
8. i genitori sono tenuti a corrispondere, in misura del 65% il padre e in misura del 35% la madre, le spese straordinarie dei figli, così come previste nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso. Dette somme saranno versate entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle relative ricevute che dovrà avvenire a mezzo comunicazione mail/SMS/whatsapp. Le spese straordinarie sostenute per i figli e aranno Per_2 Per_1
detratte, al 65% dal padre e al 35% dalla madre, in considera-zione della diversa percentuale di partecipazione. Per individuare le spese ordinarie e straordi-narie, le parti richiamano l'Allegato 3) del Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso
01.12.2016, che di seguito si riporta:
a) Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero,
mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette,
iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università
pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e dopo scuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es:
musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche
(comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche,
fisioterapiche, termali (et similia).
c) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già
condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività
sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.”;
9. ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza, rispetto a quanto sopra concordato, del minore con ciascun genitore, potrà essere definito dai genitori, compatibilmente con i suoi impegni scola-stici e ricreativi e di salute. Nel caso in cui un genitore nel giorno ad esso assegnato non possa sta-re con il figlio, l'altro genitore potrà eventualmente essere sentito per venire in aiuto. Qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come suindicati, lo stesso potrà recuperarli alla prima occasione utile;
10. i coniugi, dandosi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti,
dichiarano di rinunciare l'uno verso l'altra a qualunque richiesta di assegno di mantenimento e di aver raggiunto, in questa sede, un accordo di definizione, non solo della loro separazione e del loro divorzio, ma anche delle vicende immobiliari e patrimoniali che li coinvolgono, precisando che trattasi di accordi tra loro collegati, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che ven-gono più sotto riportati facendo parte del presente ricorso;
11. si dà atto che i signori e , al raggiungimento della Parte_1 Parte_2
indipendenza economica dei figli e comunque non prima della maggiore età del figlio si obbligano a cedere a terzi l'immobile adibito a casa coniugale, con i due garage, Per_1
sito in Treviso Strada Feltrina 64A/1 a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà in quel momento, con gli an-nessi, le pertinenze, i diritti, le azioni. Il prezzo dovrà essere determinato di comune accordo, con l'ausilio di un esperto nominato da entrambi. Il sig dichiara, sin da ora, di nulla pretendere in merito a mobili e arredi Pt_1 che risulteranno non assegnati a lui nell'inventario redatto dai coniugi e ancora ivi presenti dopo aver trasferito altrove la sua residenza. I signori e Parte_1 Parte_2
convengono che il prezzo della compravendita non sia diviso al 50% tra loro, in ragione della reciproche quote di proprietà, ma che sia invece diviso al 60% in capo alla signora e Pt_2
al 40% in capo al sig : in altre parole, il sig si obbliga a cedere alla signora Pt_1 Pt_1
Part
che si obbliga ad accettare, il 10% della sua quota parte di prezzo a titolo di liquidazione una tantum;
12. Si dà atto che fino al momento in cui non sarà effettuato il trasferimento indicato al punto
11, le spese della casa coniugale saranno a totale carico della signora per quelle Pt_2
ordinarie, a decorrere dall' uscita del sig dalla casa, ivi incluse quelle delle utenze Pt_1
che saranno volturate a suo nome subito dopo l'uscita del sig dalla casa, e saranno Pt_1
divise al 50% per quelle straordinarie, in ragione della quota di proprietà;
13. si dà atto che le spese notarili e quelle connesse al trasferimento notarile
(predisposizione e consegna APE, ricerca e consegna documenti urbanistici) verranno sostenute al 50% da ciascun coniuge.
14. si dà atto che i signori e , nonostante non occorra Parte_1 Parte_2
più il consenso dell'altro genitore, si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro docu-mento valido per l'espatrio intestato al minore. I genitori si impegnano a gestire insieme il passa-porto del figlio, che verrà – di volta in volta –
consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con il figlio stesso,
previa comunicazione delle finalità del viaggio, della de-stinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare il figlio all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza pro-grammata e dovrà essere approvata dall'altro genitore entro 7 (sette) giorni. Si impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
15. le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani