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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
AI SENSI DELL'ART. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma)
nella causa civile iscritta al n. 2233/2020 R.G.
promossa da:
Geom. ( ), Ing. ( CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
) e Dott. ( ) tutti C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Bartolini, del Foro di Prato, presso il quale sono altresì elettivamente per procura allegata al ricorso.
ATTORI
CONTRO
e CP_4 C.F._4 Controparte_5
( ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele C.F._5
AB del Foro di Prato, presso il quale sono altresì domiciliati per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTI
OGGETTO: contratto di opera professionale
PRIMA UDIENZA: 14/1/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 6/5/2025
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: 'per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
23.209, 18 o la diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia oltre Cassa previdenziale ed IVA oltre interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c. dal 13/11/2020 al saldo effettivo con vittoria di spese.'1 Per i convenuti: 'in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e nel merito come da comparsa di costituzione '2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Geom. l'Ing. e il Dott. CP_1 CP_2
esponendo di essere stati soci della disciolta associazione CP_3 professionale denominata “ , Geom. Controparte_6 CP_1
e Geom. adivano il Tribunale di Prato al fine di CP_3 CP_2 ottenere la condanna dei convenuti, quali eredi di , al Persona_1 pagamento dei compensi professionali maturati (quantificati in € 23.489,00 o nella diversa somma accertata) nei confronti di quest'ultimo per l'attività svolta in relazione al progetto e a tutte le connesse attività finalizzate all'ottenimento la Concessione Edilizia per edificare su un terreno di proprietà del medesimo sito in Prato, Via Lunga di Cafaggio. I convenuti Persona_1 si costituivano in giudizio, (tardivamente, alla prima udienza), eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché l'eventuale compensazione con il credito nascente dai danni causati dal Geom. nella sua veste di Direttore dei Lavori. CP_1
Il Giudice Istruttore disponeva il mutamento di rito ex art 702 ter, comma 3,
c.p.c. fissando la continuazione del giudizio nella forma del rito ordinario ed assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie. I ricorrenti/attori, a loro volta, eccepivano la tardività della costituzione e la conseguente inammissibilità delle eccezioni (di prescrizione e di merito) sollevate dai convenuti.
Si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale della signora (che questa non rendeva). Le parti, quindi CP_4
23.489,18, o la diversa somma, maggiore o minore, a titolo di compenso professionale oltre interessi dalla domanda al saldo definitivo ed oltre IVA, se dovuta;
IN IPOTESI SUBORDINATA: condannare ciascuno dei convenuti, secondo la rispettiva quota ereditaria, a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di euro 23.489,18, o la diversa somma, maggiore o minore, a titolo di compenso professionale oltre interessi dalla domanda al saldo definitivo ed oltre IVA, se dovuta;
In ogni caso con vittoria di compenso professionale e spese di lite» 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, respingere in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta dal Geom. dall'Ing. e dal Dott. nei CP_1 CP_2 CP_3 confronti dei Sigg.ri e . Con vittoria delle spese processuali, oltre CP_4 Controparte_5 CAP e IVA come per legge”
Pag. 2 di 8 precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli attori depositavano comparsa conclusionale ed i convenuti memoria di replica.
La causa veniva, successivamente, rimessa sul ruolo e disposta CTU volta ad accertare la congruità dei compensi oggetto di domanda e, in caso di accertata incongruità, la corretta entità dei compensi.
Gli attori si costituivano in giudizio con nuovo difensore, a seguito della rinuncia al mandato del precedente procutatore, Avv. Barbara Gualtieri.
A seguito dell'espletamento della CTU, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle quale il giudice, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnava alle parti, su richiesta dei convenuti, termine di giorni sessanta per il deposito delle sole comparse conclusionali rinviando ad udienza successiva per la discussione.
Gli attori depositavano comparsa conclusionale nel termine assegnato, i convenuti, invece depositavano memoria di replica, oltre il termine assegnato.
Svolta la discussione, il Giudice si riservava il deposito della sentenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito professionale incombe al professionista la prova dei fatti che sono alla base della domanda, ovvero dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento di esso3. La dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, eccettuate le ipotesi in cui siano a tal fine prescritti specifici oneri formali, può essere fornita in qualsiasi modo.
Gli attori non hanno prodotto alcun atto formale di conferimento di incarico, ma hanno prodotto alcuni documenti che dimostrano lo svolgimento, tra il
2003 ed il 2008, di pratiche edilizie in favore di , dante causa Persona_1 degli odierni convenuti. Per la precisione il geom. risulta esser stato CP_1
Pag. 3 di 8 progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione del fabbricato de quo, redattore di un Tipo Mappale per aggiornamento catastale e CP_3 risulta, nella comunicazione di apertura del cantiere, coordinatrice CP_2 al progetto ed all'esecuzione delle opere geom Ed hanno, altresì, CP_1 prodotto copia di intercorsa corrispondenza con i convenuti riferibile inequivocabilmente all , geom. Controparte_7 [...]
e geom. La titolarità dell'incarico in capo allo studio CP_3 CP_2 associato risulta, peraltro, ben nota ai convenuti, così come l'avvenuto espletamento dello stesso, come dimostra il doc. 4) ( Controparte_8 prodotto in allegato alla costituzione in giudizio, ovvero la raccomandata A.R. inviata dall'Avv. Chierroni proprio allo geom. Controparte_9
e geom. ', ove, nel corpo della comunicazione, si CP_3 CP_2 riconosce espressamente che 'il fabbricato (…) è stato realizzato sotto la direzione tecnica dello Controparte_9
Si ritiene pertanto dimostrato l'avvenuto conferimento dell'incarico alla CP_6 associato costituito tra gli attori, nonché l'avvenuto svolgimento dell'opera professionale per cui è causa. A ciò consegue la legittimazione attiva degli attori a proporre la domanda, avendo gli stessi agito congiuntamente e solidalmente in quanto componenti della associazione professionale ormai disciolta. Non rileva, del resto, a questi fini conoscere la disciplina dei rapporti interni in ordine alla ripartizione del credito tra gli associati.
Può dirsi, inoltre, fatto pacifico l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale descritta nel progetto di notula su cui si basa la domanda in favore di , dante causa, per via ereditaria, dei convenuti. Persona_1
La congruità dei compensi elencati nel suddetto progetto di notula è stata accertata dal CTU, alle cui conclusioni, chiare, logiche ed esaustive, il Giudice ritiene di aderire.
Passando all'esame delle difese convenuti, il Giudice osserva quanto segue.
L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta a termine di decadenza: essendosi i convenuti costituiti in giudizio oltre il termine indicato dall'art. 702 bis c.p.c. (si sono infatti costituiti soltanto in prima udienza con deposito di comparsa), l'eccezione di prescrizione del diritto di credito per cui
è causa deve ritenersi inammissibile. Peraltro, va evidenziato che gli attori
Pag. 4 di 8 hanno dedotto ed allegato prova dell'avvenuta plurima interruzione dei termini prescrizionali del loro diritto, sia nei confronti del dante causa dei convenuti che di questi ultimi.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione in capo agli attori, vale quanto sopra esposto.
I convenuti hanno inoltre sollevato eccezione di compensazione del credito azionato con controcrediti 'risarcitori' dei danni loro derivati dall'opera dei professionisti e, in particolare del geom. Si riporta quanto dedotto, CP_1 in proposito, dai convenuti:
“Il Sig. (rispettivamente marito e padre dei comparenti e Persona_1 CP_4 CP_5 oc. 1 all.) alla osi
[...] Controparte_10 brevità “ ) lavori sull'immobile sito inPrato, Via Lunga di Cafaggio s.n.c. Censito al Catasto CP_10 Fabbric i Prato al foglio 83 particella 2349 sub 1, edificio in corso di costruzione quindi non ancora ultimato e realizzato a grezzo proprio dall'appaltatrice Il direttore dei suddetti Controparte_10 lavori (e anche progettista degli stessi) è stato il Geom ricorso introduttivo ha CP_1 dichiarato che all'epoca dei fatti faceva parte di un'associaz ionale. Nelle more il Sig.
[...]
è deceduto ed i comparenti e sono i suoi eredi in quanto Per_1 CP_4 Controparte_5 figlio del de cuius. I suddetti lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno così causato agli esponenti rilevanti danni di seguito indicati. Infatti nel settembre 2018 a seguito di verifica e sopralluogo sono emersi i seguenti gravi inadempimenti nei lavori eseguiti (v. perizia Geom. el 10.09.2018, doc. 3 all.): CP_11
- le pareti dei due fabbricati sono e estrate e poste ad una distanza inferiore a 10 ml;
- il muro del piano seminterrato a sostegno della scala di collegamento al piano terra non è stato realizzato;
- i pilastri della struttura hanno dimensioni maggiori;
- al piano soffitta sono stati realizzati due tramezzi;
- differenze di dimensioni del solaio ricalato;
- spostamento dell'apertura nel solaio del piano soffitta per l'arrivo della scala;
- ampliamento dell'intercapedine del piano seminterrato;
- spostamento di porte, finestre e delle luci in vetro-cemento sui prospetti;
- difformità delle dimensioni dei marciapiedi, della rampa, dei muri a retta;
- il vano dei contatori è stato realizzato sul fronte strada;
- incremento delle dimensioni dei terrazzi;
- apertura di due lucernari;
- la rampa di accesso al garage posto al piano seminterrato si trova allo stato grezzo, è stata progettata con una pendenza del 18%, esaminando la rappresentazione grafica in pianta e in sezione del permesso rilasciato non si evince dove finisce la parte inclinata, nell'ipotesi in cui la pendenza della rampa si facesse arrivare fino alla porta di ingresso si potrebbe garantire la pendenza inferiore o uguale al 20% consentita, ma nonostante tutto il perito dichiara di non essere in grado di garantire se poi sarà possibile eseguire agevolmente manovra di entrata ed uscita. (…)”. L'entità dei danni, asseritamente sofferti dai convenuti, dai medesimi viene quantificata come da elenco che si riporta:
Pag. 5 di 8 “I danni subiti dai comparenti e per causa imputabile alla CP_4 Controparte_5 CP_10 e al Geom. sono a ti nella lettera inviata dagl CP_1 controparti ale (v. racc. A/R Avv. Chierroni del 06.08.2019, doc. 4 all.), e consistono nelle seguenti causali:
- Euro 1.070,00 pagati dai comparenti per oblazione per il rilascio di P.C. a sanatoria (doc. 5 all.); infatti gli esponenti, assistiti da legale e tecnico, dopo lunga e articolata istruttoria da parte del sono riusciti finalmente ad ottenere in data 7 maggio 2019 dal Comune di Prato permesso di CP_12 in sanatoria n. 135/2019 (doc. 6 all.) che ha consentito la regolarizzazione dell'immobile che fino CP_ a quel momento in base di lavori eseguiti dalla sotto la direzione del Geom. era CP_10 irregolare e abusivo e non poteva essere venduto
- Euro 1.903,20 per onorari pagati dai comparenti al legale per l'assistenza nel suddetto procedimento di sanatoria (doc. 7 all.);
- Euro 5.559,00 per onorari e spese pagati dai comparenti al tecnico per l'assistenza nellapredetta pratica di sanatoria (doc. 8 all.);
- Euro 2.100,00 per onorari e spese pagati dai comparenti al Notaio per l'atto di costituzione di servitù reciproca, atto necessario per regolarizzare la distanza inferiore a m. 10 tra edifici (doc. 9 all.); infatti come CP_ abbiamo già rilevato la sotto la direzione del Geom. aveva costruito le pareti CP_10 finestrate ad una distanz in palese violazione della dista vista dal D.M. 1444/1968 (norma inderogabile e di interesse pubblico) e anche per tale ulteriore motivo l'immobile di proprietà degli esponenti era irregolare e non poteva essere venduto o commerciato;
per ovviare a tale situazione i comparenti con l'assistenza di legale e tecnico hanno necessariamente dovuto stipulare con i vicini atto di
“costituzione di servitù reciproca di deroga alla distanza minima tra confini e fabbricati” ai rogiti Notaio Dott. i Prato rep 50.453 racc. 25.917 (doc. 10 all.), altrimenti il Comune di Prato non avrebbe Per_2 rilasc il sopra indicato permesso di costruire in sanatoria, e hanno dovuto chiaramente pagare il Notaio per tale, necessario, atto;
- Euro 20.000,00 per minor corrispettivo percepito dai comparenti e per CP_4 Controparte_5 la vendita dell'immobile rispetto al corrispettivo pattuito con contr e o di vendita a causa delle difformità in essere;
infatti gli esponenti avevano stipulato contratto preliminare (doc. 11 all.) per la vendita dell'immobile al prezzo di acquisto di Euro 265.000,00; però poi i comparenti non hanno potuto stipulare il contratto di vendita per le problematiche sopra dedotte e documentate e derivanti da causa imputabile alla CP_10 CP_ e al Geom. ed hanno così perso la predetta somma di Euro 265.000,00; i compare
[...]
[...
vendere l'i le solamente in data 12 luglio 2019 (v. contratto di vendita ai rogiti Notaio Dott. di Prato rep. 127.889 racc. 27.464, doc. 12 all.) e solamente dopo avere regolarizzato Per_3 e dell'immobile sia in Comune con il rilascio nel maggio 2019 del permesso in sanatoria sia con i vicini tramite il sopra richiamato atto di “costituzione di servitù reciproca di deroga alla distanza minima tra confini e fabbricati” (atto che è stato espressamente richiamato nell'art. 3 del citato contratto di vendita del 12 luglio 2019); però in tale contratto di vendita del 12 luglio 2019 gli esponenti hanno venduto al minor prezzo di Euro 245.000,00, con conseguente danno per essi di Euro 20.000,00 pari alladifferenza tra il prezzo (Euro 265.000,00) pattuito nel sopra indicato contratto preliminare poi non seguito da vendita per i motivi già esposti, e il prezzo (Euro 245.000,00) a cui è stato venduto l'immobile dopo la regolarizzazione della situazione di tale bene;
- Euro 22.380,00 per rate di mutuo pagate dai comparenti dal 30 giugno 2016 al 12 luglio 2019 (doc. 13 all.); infatti l'immobile era gravato da mutuo, e se i lavori di costruzione eseguiti dalla sotto CP_10CP_ la direzione del Geom. fossero stati compiuti a regola d'arte gli esponent duto l'immobile fin dal giugno viceversa, poiché per i motivi già dedotti e documentati i comparenti hanno potuto vendere l'immobile solamente il 12 luglio 2019, nel periodo dal 30 giugno 2016 al 12 luglio 2019 gli esponenti sono stati costretti a pagare le rate del mutuo per importi come già indicato pari alla rilevante somma di Euro 22.380,00 (doc. 13 all., citato)”.
Pag. 6 di 8 La pretesa compensazione con i controcrediti elencati non è attuabile, non potendosi ritenere gli stessi certi.
Non può dirsi, infatti, accertato che le irregolarità edilizie ed urbanistiche che avrebbero causato i danni lamentati (rappresentati dai costi per la regolarizzazione delle stesse) siano, in tutto o in parte, attribuibili agli attori, posto che i convenuti stessi li hanno genericamente addossati sia al geom. che all'impresa appaltatrice, né che tali irregolarità non potessero (in CP_1 tutto o in parte) essere 'emendate' mediante la variante finale a chiusura dei lavori, mai presentata per intervenuta scadenza della concessione edilizia, determinata dalla interruzione dei lavori.
D'altra parte la stessa geom. tecnico incaricato dai convenuti della CP_11 regolarizzazione sotto il profilo edilizio-urbanistico dell'immobile in costruzione, nella relazione tecnica del 28/4/2018 presentata a tal fine all'Ufficio Urbanistica del Comune di Prato, ha minimizzato ed attribuito a terzi le rilevate difformità, affermando che: 'alcune difformità sono causate da un errata rappresentazione del lotto e del fabbricato del vicino'; 'Queste lievi difformità generano un piccolo incremento di superficie coperta e di volume, rientranti comunque nelle tolleranze di costruzione, come specificato nell'art
198 L.R. 65/14'; 'Il fabbricato è posto a distanza inferiore di metri 10 dall'edificio antistante aventi entrambi pareti finestrata, precisamente a metri
9,82 e metri 9,90, tale minor distanza rientrante ampiamente nel comporto nelle tolleranze da costruzione art. 198 L.R. 65/14 smi'; 'Le difformità sopra rappresentate evidenziate rientrano nell'art. 209 della L.R. 65/14 e successivi aggiornamenti'; 'le modifiche alle aperture non sono soggette alla richiesta di
Autorizzazione paesaggistica, il resto delle opere esterne sono oggetto di sanatoria per mancata realizzazione'.
Indimostrata, dunque, la responsabilità (ed i conseguenti danni) per le descritte irregolarità, risulta altrettanto indimostrato che la mancata vendita ad un prezzo superiore a quello poi ricavato dalla vendita dell'immobile, sia dipesa dall'inesatta esecuzione dell'incarico da parte degli attori.
Né si trova alcuna ragione logica per attribuire agli attori il costo delle rate del mutuo contratto dagli attori, costituente un debito a loro carico che avrebbero
Pag. 7 di 8 comunque dovuto estinguere, indipendentemente dalla sussistenza dei danni asseritamente a loro arrecati.
In ogni caso, l'eccezione di compensazione proposta dai convenuti è da ritenersi inammissibile, non essendo rilevabile d'ufficio e dovendo essere, a pena di decadenza, proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (fatto non accaduto, essendosi i convenuti costituiti tardivamente).
A ciò consegue il rigetto della eccezione di compensazione, che, peraltro, i convenuti avrebbero potuto proporre (sempre tempestivamente) in via riconvenzionale, così da ottenere l'accertamento giudiziale della sussistenza dei lamentati danni e la loro quantificazione.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i motivi di cui in narrativa,
-accoglie integralmente la domanda proposta da e CP_1 CP_2
nei confronti di e e, per CP_3 CP_4 Controparte_5
l'effetto, condanna questi ultimi a pagare congiuntamente e solidalmente ai primi la somma di € 23.489,00 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali a far data dalla domanda;
- condanna, inoltre e a rimborsare agli attori CP_4 Controparte_5 le spese di lite che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore della domanda, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari al 15%, € 145,50 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione) ed oneri di legge;
-pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso.
Prato, 27/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni istanza ed eccezione contraria, IN TESI condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti la somma di euro 3 “il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso" (v. Cass. 9254/06.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
AI SENSI DELL'ART. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma)
nella causa civile iscritta al n. 2233/2020 R.G.
promossa da:
Geom. ( ), Ing. ( CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
) e Dott. ( ) tutti C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Bartolini, del Foro di Prato, presso il quale sono altresì elettivamente per procura allegata al ricorso.
ATTORI
CONTRO
e CP_4 C.F._4 Controparte_5
( ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele C.F._5
AB del Foro di Prato, presso il quale sono altresì domiciliati per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTI
OGGETTO: contratto di opera professionale
PRIMA UDIENZA: 14/1/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 6/5/2025
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: 'per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
23.209, 18 o la diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia oltre Cassa previdenziale ed IVA oltre interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c. dal 13/11/2020 al saldo effettivo con vittoria di spese.'1 Per i convenuti: 'in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e nel merito come da comparsa di costituzione '2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Geom. l'Ing. e il Dott. CP_1 CP_2
esponendo di essere stati soci della disciolta associazione CP_3 professionale denominata “ , Geom. Controparte_6 CP_1
e Geom. adivano il Tribunale di Prato al fine di CP_3 CP_2 ottenere la condanna dei convenuti, quali eredi di , al Persona_1 pagamento dei compensi professionali maturati (quantificati in € 23.489,00 o nella diversa somma accertata) nei confronti di quest'ultimo per l'attività svolta in relazione al progetto e a tutte le connesse attività finalizzate all'ottenimento la Concessione Edilizia per edificare su un terreno di proprietà del medesimo sito in Prato, Via Lunga di Cafaggio. I convenuti Persona_1 si costituivano in giudizio, (tardivamente, alla prima udienza), eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché l'eventuale compensazione con il credito nascente dai danni causati dal Geom. nella sua veste di Direttore dei Lavori. CP_1
Il Giudice Istruttore disponeva il mutamento di rito ex art 702 ter, comma 3,
c.p.c. fissando la continuazione del giudizio nella forma del rito ordinario ed assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie. I ricorrenti/attori, a loro volta, eccepivano la tardività della costituzione e la conseguente inammissibilità delle eccezioni (di prescrizione e di merito) sollevate dai convenuti.
Si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale della signora (che questa non rendeva). Le parti, quindi CP_4
23.489,18, o la diversa somma, maggiore o minore, a titolo di compenso professionale oltre interessi dalla domanda al saldo definitivo ed oltre IVA, se dovuta;
IN IPOTESI SUBORDINATA: condannare ciascuno dei convenuti, secondo la rispettiva quota ereditaria, a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di euro 23.489,18, o la diversa somma, maggiore o minore, a titolo di compenso professionale oltre interessi dalla domanda al saldo definitivo ed oltre IVA, se dovuta;
In ogni caso con vittoria di compenso professionale e spese di lite» 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, respingere in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta dal Geom. dall'Ing. e dal Dott. nei CP_1 CP_2 CP_3 confronti dei Sigg.ri e . Con vittoria delle spese processuali, oltre CP_4 Controparte_5 CAP e IVA come per legge”
Pag. 2 di 8 precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli attori depositavano comparsa conclusionale ed i convenuti memoria di replica.
La causa veniva, successivamente, rimessa sul ruolo e disposta CTU volta ad accertare la congruità dei compensi oggetto di domanda e, in caso di accertata incongruità, la corretta entità dei compensi.
Gli attori si costituivano in giudizio con nuovo difensore, a seguito della rinuncia al mandato del precedente procutatore, Avv. Barbara Gualtieri.
A seguito dell'espletamento della CTU, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle quale il giudice, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnava alle parti, su richiesta dei convenuti, termine di giorni sessanta per il deposito delle sole comparse conclusionali rinviando ad udienza successiva per la discussione.
Gli attori depositavano comparsa conclusionale nel termine assegnato, i convenuti, invece depositavano memoria di replica, oltre il termine assegnato.
Svolta la discussione, il Giudice si riservava il deposito della sentenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito professionale incombe al professionista la prova dei fatti che sono alla base della domanda, ovvero dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento di esso3. La dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, eccettuate le ipotesi in cui siano a tal fine prescritti specifici oneri formali, può essere fornita in qualsiasi modo.
Gli attori non hanno prodotto alcun atto formale di conferimento di incarico, ma hanno prodotto alcuni documenti che dimostrano lo svolgimento, tra il
2003 ed il 2008, di pratiche edilizie in favore di , dante causa Persona_1 degli odierni convenuti. Per la precisione il geom. risulta esser stato CP_1
Pag. 3 di 8 progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione del fabbricato de quo, redattore di un Tipo Mappale per aggiornamento catastale e CP_3 risulta, nella comunicazione di apertura del cantiere, coordinatrice CP_2 al progetto ed all'esecuzione delle opere geom Ed hanno, altresì, CP_1 prodotto copia di intercorsa corrispondenza con i convenuti riferibile inequivocabilmente all , geom. Controparte_7 [...]
e geom. La titolarità dell'incarico in capo allo studio CP_3 CP_2 associato risulta, peraltro, ben nota ai convenuti, così come l'avvenuto espletamento dello stesso, come dimostra il doc. 4) ( Controparte_8 prodotto in allegato alla costituzione in giudizio, ovvero la raccomandata A.R. inviata dall'Avv. Chierroni proprio allo geom. Controparte_9
e geom. ', ove, nel corpo della comunicazione, si CP_3 CP_2 riconosce espressamente che 'il fabbricato (…) è stato realizzato sotto la direzione tecnica dello Controparte_9
Si ritiene pertanto dimostrato l'avvenuto conferimento dell'incarico alla CP_6 associato costituito tra gli attori, nonché l'avvenuto svolgimento dell'opera professionale per cui è causa. A ciò consegue la legittimazione attiva degli attori a proporre la domanda, avendo gli stessi agito congiuntamente e solidalmente in quanto componenti della associazione professionale ormai disciolta. Non rileva, del resto, a questi fini conoscere la disciplina dei rapporti interni in ordine alla ripartizione del credito tra gli associati.
Può dirsi, inoltre, fatto pacifico l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale descritta nel progetto di notula su cui si basa la domanda in favore di , dante causa, per via ereditaria, dei convenuti. Persona_1
La congruità dei compensi elencati nel suddetto progetto di notula è stata accertata dal CTU, alle cui conclusioni, chiare, logiche ed esaustive, il Giudice ritiene di aderire.
Passando all'esame delle difese convenuti, il Giudice osserva quanto segue.
L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta a termine di decadenza: essendosi i convenuti costituiti in giudizio oltre il termine indicato dall'art. 702 bis c.p.c. (si sono infatti costituiti soltanto in prima udienza con deposito di comparsa), l'eccezione di prescrizione del diritto di credito per cui
è causa deve ritenersi inammissibile. Peraltro, va evidenziato che gli attori
Pag. 4 di 8 hanno dedotto ed allegato prova dell'avvenuta plurima interruzione dei termini prescrizionali del loro diritto, sia nei confronti del dante causa dei convenuti che di questi ultimi.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione in capo agli attori, vale quanto sopra esposto.
I convenuti hanno inoltre sollevato eccezione di compensazione del credito azionato con controcrediti 'risarcitori' dei danni loro derivati dall'opera dei professionisti e, in particolare del geom. Si riporta quanto dedotto, CP_1 in proposito, dai convenuti:
“Il Sig. (rispettivamente marito e padre dei comparenti e Persona_1 CP_4 CP_5 oc. 1 all.) alla osi
[...] Controparte_10 brevità “ ) lavori sull'immobile sito inPrato, Via Lunga di Cafaggio s.n.c. Censito al Catasto CP_10 Fabbric i Prato al foglio 83 particella 2349 sub 1, edificio in corso di costruzione quindi non ancora ultimato e realizzato a grezzo proprio dall'appaltatrice Il direttore dei suddetti Controparte_10 lavori (e anche progettista degli stessi) è stato il Geom ricorso introduttivo ha CP_1 dichiarato che all'epoca dei fatti faceva parte di un'associaz ionale. Nelle more il Sig.
[...]
è deceduto ed i comparenti e sono i suoi eredi in quanto Per_1 CP_4 Controparte_5 figlio del de cuius. I suddetti lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno così causato agli esponenti rilevanti danni di seguito indicati. Infatti nel settembre 2018 a seguito di verifica e sopralluogo sono emersi i seguenti gravi inadempimenti nei lavori eseguiti (v. perizia Geom. el 10.09.2018, doc. 3 all.): CP_11
- le pareti dei due fabbricati sono e estrate e poste ad una distanza inferiore a 10 ml;
- il muro del piano seminterrato a sostegno della scala di collegamento al piano terra non è stato realizzato;
- i pilastri della struttura hanno dimensioni maggiori;
- al piano soffitta sono stati realizzati due tramezzi;
- differenze di dimensioni del solaio ricalato;
- spostamento dell'apertura nel solaio del piano soffitta per l'arrivo della scala;
- ampliamento dell'intercapedine del piano seminterrato;
- spostamento di porte, finestre e delle luci in vetro-cemento sui prospetti;
- difformità delle dimensioni dei marciapiedi, della rampa, dei muri a retta;
- il vano dei contatori è stato realizzato sul fronte strada;
- incremento delle dimensioni dei terrazzi;
- apertura di due lucernari;
- la rampa di accesso al garage posto al piano seminterrato si trova allo stato grezzo, è stata progettata con una pendenza del 18%, esaminando la rappresentazione grafica in pianta e in sezione del permesso rilasciato non si evince dove finisce la parte inclinata, nell'ipotesi in cui la pendenza della rampa si facesse arrivare fino alla porta di ingresso si potrebbe garantire la pendenza inferiore o uguale al 20% consentita, ma nonostante tutto il perito dichiara di non essere in grado di garantire se poi sarà possibile eseguire agevolmente manovra di entrata ed uscita. (…)”. L'entità dei danni, asseritamente sofferti dai convenuti, dai medesimi viene quantificata come da elenco che si riporta:
Pag. 5 di 8 “I danni subiti dai comparenti e per causa imputabile alla CP_4 Controparte_5 CP_10 e al Geom. sono a ti nella lettera inviata dagl CP_1 controparti ale (v. racc. A/R Avv. Chierroni del 06.08.2019, doc. 4 all.), e consistono nelle seguenti causali:
- Euro 1.070,00 pagati dai comparenti per oblazione per il rilascio di P.C. a sanatoria (doc. 5 all.); infatti gli esponenti, assistiti da legale e tecnico, dopo lunga e articolata istruttoria da parte del sono riusciti finalmente ad ottenere in data 7 maggio 2019 dal Comune di Prato permesso di CP_12 in sanatoria n. 135/2019 (doc. 6 all.) che ha consentito la regolarizzazione dell'immobile che fino CP_ a quel momento in base di lavori eseguiti dalla sotto la direzione del Geom. era CP_10 irregolare e abusivo e non poteva essere venduto
- Euro 1.903,20 per onorari pagati dai comparenti al legale per l'assistenza nel suddetto procedimento di sanatoria (doc. 7 all.);
- Euro 5.559,00 per onorari e spese pagati dai comparenti al tecnico per l'assistenza nellapredetta pratica di sanatoria (doc. 8 all.);
- Euro 2.100,00 per onorari e spese pagati dai comparenti al Notaio per l'atto di costituzione di servitù reciproca, atto necessario per regolarizzare la distanza inferiore a m. 10 tra edifici (doc. 9 all.); infatti come CP_ abbiamo già rilevato la sotto la direzione del Geom. aveva costruito le pareti CP_10 finestrate ad una distanz in palese violazione della dista vista dal D.M. 1444/1968 (norma inderogabile e di interesse pubblico) e anche per tale ulteriore motivo l'immobile di proprietà degli esponenti era irregolare e non poteva essere venduto o commerciato;
per ovviare a tale situazione i comparenti con l'assistenza di legale e tecnico hanno necessariamente dovuto stipulare con i vicini atto di
“costituzione di servitù reciproca di deroga alla distanza minima tra confini e fabbricati” ai rogiti Notaio Dott. i Prato rep 50.453 racc. 25.917 (doc. 10 all.), altrimenti il Comune di Prato non avrebbe Per_2 rilasc il sopra indicato permesso di costruire in sanatoria, e hanno dovuto chiaramente pagare il Notaio per tale, necessario, atto;
- Euro 20.000,00 per minor corrispettivo percepito dai comparenti e per CP_4 Controparte_5 la vendita dell'immobile rispetto al corrispettivo pattuito con contr e o di vendita a causa delle difformità in essere;
infatti gli esponenti avevano stipulato contratto preliminare (doc. 11 all.) per la vendita dell'immobile al prezzo di acquisto di Euro 265.000,00; però poi i comparenti non hanno potuto stipulare il contratto di vendita per le problematiche sopra dedotte e documentate e derivanti da causa imputabile alla CP_10 CP_ e al Geom. ed hanno così perso la predetta somma di Euro 265.000,00; i compare
[...]
[...
vendere l'i le solamente in data 12 luglio 2019 (v. contratto di vendita ai rogiti Notaio Dott. di Prato rep. 127.889 racc. 27.464, doc. 12 all.) e solamente dopo avere regolarizzato Per_3 e dell'immobile sia in Comune con il rilascio nel maggio 2019 del permesso in sanatoria sia con i vicini tramite il sopra richiamato atto di “costituzione di servitù reciproca di deroga alla distanza minima tra confini e fabbricati” (atto che è stato espressamente richiamato nell'art. 3 del citato contratto di vendita del 12 luglio 2019); però in tale contratto di vendita del 12 luglio 2019 gli esponenti hanno venduto al minor prezzo di Euro 245.000,00, con conseguente danno per essi di Euro 20.000,00 pari alladifferenza tra il prezzo (Euro 265.000,00) pattuito nel sopra indicato contratto preliminare poi non seguito da vendita per i motivi già esposti, e il prezzo (Euro 245.000,00) a cui è stato venduto l'immobile dopo la regolarizzazione della situazione di tale bene;
- Euro 22.380,00 per rate di mutuo pagate dai comparenti dal 30 giugno 2016 al 12 luglio 2019 (doc. 13 all.); infatti l'immobile era gravato da mutuo, e se i lavori di costruzione eseguiti dalla sotto CP_10CP_ la direzione del Geom. fossero stati compiuti a regola d'arte gli esponent duto l'immobile fin dal giugno viceversa, poiché per i motivi già dedotti e documentati i comparenti hanno potuto vendere l'immobile solamente il 12 luglio 2019, nel periodo dal 30 giugno 2016 al 12 luglio 2019 gli esponenti sono stati costretti a pagare le rate del mutuo per importi come già indicato pari alla rilevante somma di Euro 22.380,00 (doc. 13 all., citato)”.
Pag. 6 di 8 La pretesa compensazione con i controcrediti elencati non è attuabile, non potendosi ritenere gli stessi certi.
Non può dirsi, infatti, accertato che le irregolarità edilizie ed urbanistiche che avrebbero causato i danni lamentati (rappresentati dai costi per la regolarizzazione delle stesse) siano, in tutto o in parte, attribuibili agli attori, posto che i convenuti stessi li hanno genericamente addossati sia al geom. che all'impresa appaltatrice, né che tali irregolarità non potessero (in CP_1 tutto o in parte) essere 'emendate' mediante la variante finale a chiusura dei lavori, mai presentata per intervenuta scadenza della concessione edilizia, determinata dalla interruzione dei lavori.
D'altra parte la stessa geom. tecnico incaricato dai convenuti della CP_11 regolarizzazione sotto il profilo edilizio-urbanistico dell'immobile in costruzione, nella relazione tecnica del 28/4/2018 presentata a tal fine all'Ufficio Urbanistica del Comune di Prato, ha minimizzato ed attribuito a terzi le rilevate difformità, affermando che: 'alcune difformità sono causate da un errata rappresentazione del lotto e del fabbricato del vicino'; 'Queste lievi difformità generano un piccolo incremento di superficie coperta e di volume, rientranti comunque nelle tolleranze di costruzione, come specificato nell'art
198 L.R. 65/14'; 'Il fabbricato è posto a distanza inferiore di metri 10 dall'edificio antistante aventi entrambi pareti finestrata, precisamente a metri
9,82 e metri 9,90, tale minor distanza rientrante ampiamente nel comporto nelle tolleranze da costruzione art. 198 L.R. 65/14 smi'; 'Le difformità sopra rappresentate evidenziate rientrano nell'art. 209 della L.R. 65/14 e successivi aggiornamenti'; 'le modifiche alle aperture non sono soggette alla richiesta di
Autorizzazione paesaggistica, il resto delle opere esterne sono oggetto di sanatoria per mancata realizzazione'.
Indimostrata, dunque, la responsabilità (ed i conseguenti danni) per le descritte irregolarità, risulta altrettanto indimostrato che la mancata vendita ad un prezzo superiore a quello poi ricavato dalla vendita dell'immobile, sia dipesa dall'inesatta esecuzione dell'incarico da parte degli attori.
Né si trova alcuna ragione logica per attribuire agli attori il costo delle rate del mutuo contratto dagli attori, costituente un debito a loro carico che avrebbero
Pag. 7 di 8 comunque dovuto estinguere, indipendentemente dalla sussistenza dei danni asseritamente a loro arrecati.
In ogni caso, l'eccezione di compensazione proposta dai convenuti è da ritenersi inammissibile, non essendo rilevabile d'ufficio e dovendo essere, a pena di decadenza, proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (fatto non accaduto, essendosi i convenuti costituiti tardivamente).
A ciò consegue il rigetto della eccezione di compensazione, che, peraltro, i convenuti avrebbero potuto proporre (sempre tempestivamente) in via riconvenzionale, così da ottenere l'accertamento giudiziale della sussistenza dei lamentati danni e la loro quantificazione.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i motivi di cui in narrativa,
-accoglie integralmente la domanda proposta da e CP_1 CP_2
nei confronti di e e, per CP_3 CP_4 Controparte_5
l'effetto, condanna questi ultimi a pagare congiuntamente e solidalmente ai primi la somma di € 23.489,00 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali a far data dalla domanda;
- condanna, inoltre e a rimborsare agli attori CP_4 Controparte_5 le spese di lite che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore della domanda, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari al 15%, € 145,50 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione) ed oneri di legge;
-pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso.
Prato, 27/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni istanza ed eccezione contraria, IN TESI condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, a pagare ai ricorrenti la somma di euro 3 “il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso" (v. Cass. 9254/06.