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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 28/2024
Udienza del 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 28/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore e, per esso, l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa , Funzionaria dell'Amministrazione Controparte_4
- RESISTENTE -
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avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_5 esponendo:
[...]
: Parte_1
- di essere dipendente del convenuto fin dall'anno scolastico CP_1
1984/1985 in qualità di docente di scuola media per l'insegnamento dell'ZI MU (classe di concorso A032), dapprima in virtù di nomine per supplenze brevi e dall'anno scolastico 1996/1997 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che in tale periodo maturava 2.215 giorni (pari complessivamente ad anni 6 mesi 0 e giorni 25) di servizio di preruolo;
- che a seguito della emissione del decreto di ricostruzione della carriera il resistente, però, gli riconosceva ai fini giuridici ed economici CP_1 un'anzianità di servizio di anni 4 mesi 8 e giorni 0 e, ai soli fini economici, un'anzianità di servizio di anni 0 mesi 4 e giorni 0.
: Parte_2
- di essere anch'ella dipendente del fin dall'anno Controparte_1 scolastico 1986/1987 in qualità di docente di religione cattolica nella scuola secondaria, dapprima con nomine per supplenza brevi e saltuarie e dall'anno scolastico 2020/2021 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che in tale periodo maturava 12.450 giorni (pari complessivamente ad anni 34 mesi 1 e giorni 10) di servizio di preruolo;
- che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione della carriera, il resistente le riconosceva, ai fini giuridici ed economici, CP_1 un'anzianità di servizio di anni 22 mesi 0 e giorni 0 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 9 mesi 0 e giorni 0.
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Entrambi i ricorrenti sostengono che tale valutazione è illegittima in quanto essi avrebbero diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali;
Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione delle rispettive anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in loro favore tutte le differenze retributive spettanti, nel rispetto della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, nella misura di € 32.027,54 in favore del docente Parte_1
e di € 8.261,78 in favore della docente , oltre
[...] Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituito il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto delle domande avverse siccome infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte.
3. Le domande del ricorrente sono infondate mentre è Parte_1 fondato, nei limiti di seguito specificati, il ricorso di . Parte_2
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro
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anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello
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strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da
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ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di
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supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, si deve rilevare, innanzitutto, con riferimento alla posizione del ricorrente , che il doc. n. 1 Parte_1 allegato al ricorso non è una certificazione dei servizi prestati dal predetto, ma soltanto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(peraltro neppure sottoscritto dal ricorrente) che non ha alcun valore probatorio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Ne consegue che gli unici servizi non di ruolo valutabili sono quelli risultanti dalla attestazione rilasciata dall'I.C. “Mater Domini” di CP_3 in data 22/09/2025, prodotto dal resistente (doc. n. 2 allegato alla CP_5 memoria di costituzione), ovvero 1.722 giorni di servizio pre-ruolo maturati fino al 31/08/1996 (il predetto ricorrente è stato immesso, infatti, in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/1996).
1.722 giorni corrispondono, poi, ad anni 4, mesi 8 e giorni 22.
Dal decreto di ricostruzione della carriera n. 492 del 06/06/2022 (doc.
n. 2 allegato al ricorso, pagg. 9 e segg. del PDF) si evince (art. 4) che al predetto ricorrente è stata riconosciuta una anzianità complessiva pre- ruolo, ai fini giuridici ed economici, di anni 4 e mesi 8 ed una anzianità, ai soli fini economici, di mesi 4.
Vi è dunque, con riferimento all'anzianità prevista ai fini giuridici ed economici, uno scarto di appena 22 giorni.
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Tuttavia, come detto, al ricorrente è stata riconosciuta una anzianità valida ai soli fini giuridici di mesi 4 (ben superiore ai citati 22 giorni) che verrebbe, però, definitivamente persa laddove venissero riconosciuti i 22 giorni sopra detti ai fini giuridici ed economici (poiché, come precisato dalla
S.C., i due sistemi di calcolo - effettivo e virtuale - non sono tra loro cumulabili, non essendo ammessa una “commistione” di regimi).
Il ricorrente non ha però dedotto alcunché in ordine al vantaggio che ne deriverebbe laddove gli fosse riconosciuta una anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 4, mesi 8 e giorni 22 tenuto conto della contestuale perdita dei 4 mesi validi ai soli fini giuridici, avendo anzi erroneamente vantato una anzianità pre-ruolo di anni 6 e giorni 25 (2.215 giorni) risultante dalla sommatoria dei giorni di servizio indicati nella predetta dichiarazione sostitutiva, ma senza tenere conto che alcuni periodi - si veda ad esempio l'anno scolastico 1990/1991 - si sovrappongono (sicché
- a prescindere dalla mancanza di valore probatorio di detto documento - il ricorrente avrebbe dovuto sommare solo i giorni di servizio prestato in ciascun anno scolastico, così come riassunti in calce all'ultima riga di ciascun anno scolastico che, a volte, come detto, comprende più righe ovvero più supplenze sovrapposte temporalmente nello stesso anno scolastico).
In conclusione, la domanda proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
8. La ricorrente ha invece prodotto un Parte_2 certificato di servizio (doc. n. 3 allegato al ricorso) dal quale si evince che la predetta ha prestato ininterrottamente servizio di supplenza annuale dall'a.s. 1986/1987 fino all'a.s. 2019/2020, per un complessivo servizio pre-ruolo pari ad anni 34.
Nello stato matricolare completo prodotto dal (doc. n. 9) e nel CP_5 decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 41 del 17/11/2022 (doc. n.
4 allegato al ricorso) non risultano, infatti, gli anni scolastici 1990/1991 e
1991/1992 (sicché vengono indicati solo 32 anni scolastici di servizio pre- ruolo) nel corso dei quali la ricorrente ha invece prestato servizio,
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rispettivamente, per 365 e 366 giorni (ovvero per l'intero anno scolastico), come si evince invece dal certificato di servizio.
Non rileva, poi, che il decreto n. 41 del 17/11/2022 (doc. n. 4 allegato al ricorso) sia ancora privo del visto di regolarità contabile da parte della e, quindi, che esso sia allo stato “disapplicato” (come si Controparte_6 legge nella nota prot. n. 6339 del 22/09/2025 emessa dall' Controparte_7
– doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione del ,
[...] CP_5 poiché si tratta di un atto amministrativo comunque già emesso dalla P.A.
(e nella disponibilità della ricorrente), la quale ha quindi il diritto a chiedere la corretta valutazione del servizio pre-ruolo effettivamente prestato (ed a prescindere dalla ancora ritardata emanazione del visto di regolarità contabile).
La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 ed è stata confermata in ruolo in data
01/09/2021 per effetto del superamento con esito favorevole del periodo di prova. Tanto si evince sia dallo stato matricolare completo prodotto dal sia dal decreto di ricostruzione della carriera. CP_5
Nel decreto di ricostruzione n. 41/2022 sopra citato si legge (art. 2), poi, che alla ricorrente viene riconosciuta, alla data di conferma in ruolo
(01/09/2021) una “complessiva anzianità preruolo” valida ai fini giuridici ed economici di anni 22 (mesi 0, giorni 0) ed una anzianità preruolo di anni
9 valida ai soli fini economici.
Il decreto di ricostruzione (tenuto conto della immediata utilizzabilità dell'anzianità valida ai soli fini economici) riconosce, infine, alla ricorrente
(sempre all'art. 2) una anzianità di anni 32 (interamente utile ai fini giuridici ed economici) dalla data di conferma in ruolo (01/09/2021) per compiuta anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del d.P.R. n.
399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 04/08/1995.
Invece, deve essere riconosciuta alla ricorrente, alla data di immissione in ruolo (01/09/2020), una anzianità valida ai fini giuridici di anni 34 ed una anzianità valida ai soli fini economici di anni 33 (in ragione del blocco delle progressioni economiche/stipendiali disposto per l'anno 2013).
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8.1. Per quanto attiene alle differenze retributive, la stessa ricorrente ha chiesto che esse vengano liquidate nel rispetto della prescrizione quinquennale, comunque eccepita dal tempestivamente CP_5 costituitosi.
Ora, la ricorrente ha prodotto una diffida (relativa anche alle differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera) inoltrata a mezzo p.e.c. in data 07/12/2023 (doc. n. 5 allegato al ricorso).
Ne consegue che non sono prescritte le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente ovvero quelle maturate dal 07/12/2018 in poi, mentre sono prescritte quelle maturate antecedentemente alla predetta data.
Tali differenze sono, poi, ovviamente maturate solo dalla data della sua immissione in ruolo (ovvero dal 01/09/2020 in poi).
La ricorrente, alla data di conferma in ruolo (01/09/2021), è stata infatti collocata nella (quinta) posizione stipendiale (“28”), essendole stata riconosciuta - come detto - nel decreto n. 41/2022 una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32.
È però anche vero che la ricorrente avrebbe avuto diritto, sin dalla data della sua immissione/nomina in ruolo (01/09/2020), a vedersi riconosciuta una anzianità utile ai fini economici di anni 33 (come sopra accertata).
Ciò avrebbe comportato che il passaggio alla fascia stipendiale successiva (35 e oltre) sarebbe maturato dal 01/09/2022 (ovvero con due anni di anticipo), mentre, per effetto della erronea ricostruzione, esso è ragionevolmente maturato solo dal 01/09/2024.
La ricorrente ha quindi diritto alla corresponsione della differenza retributiva tra l'ultima fascia stipendiale (35 e oltre) e la penultima (“28-
34”) per due anni (per i quali ha invece erroneamente percepito la retribuzione tabellare inferiore attribuita a tale penultima fascia stipendiale).
Dalla documentazione prodotta (stato matricolare, decreto di ricostruzione e contrattazione collettiva allegata alla perizia di parte) si evince che la retribuzione tabellare riconosciutale (quale docente laureata
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della scuola secondaria) è stata pari ad € 33.837,37 (fascia “28-34”), mentre avrebbe dovuto percepire la retribuzione tabellare relativa alla fascia “35 e oltre” che è pari ad € 35.505,47.
La differenza tra le due citate retribuzioni annuali è pari ad € 1.668,10.
Tale importo, moltiplicato per due annualità, dà luogo ad una differenza pari ad € 3.336,20, da liquidarsi in via equitativa (art. 432 c.p.c.).
8.1.1. Il resistente deve essere dunque condannato al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente , della somma Parte_2 di € 3.336,20 a titolo di differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera.
9. Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore del che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi;
- accoglie il ricorso avanzato dalla ricorrente Parte_2
e, per l'effetto, dichiara il diritto della predetta ricorrente
[...]
a vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio/nomina in ruolo (01/09/2020), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici di anni 34 ed un'anzianità di servizio “preruolo” valida ai fini economici di anni
33;
- per l'effetto, condanna il Controparte_1 resistente, in persona del tempore, ad emettere un CP_8 nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente nel livello stipendiale Parte_2 corrispondente all'anzianità di servizio “preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS, nonché a corrisponderle le differenze
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retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza), che si liquidano, in via equitativa, nella somma di € 3.336,20, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, al pagamento delle spese di lite in CP_2 relazione alle domande avanzate dalla ricorrente Parte_2
, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli
[...] compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Marco Boccetti.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 28/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore e, per esso, l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa , Funzionaria dell'Amministrazione Controparte_4
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 28/2024
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_5 esponendo:
[...]
: Parte_1
- di essere dipendente del convenuto fin dall'anno scolastico CP_1
1984/1985 in qualità di docente di scuola media per l'insegnamento dell'ZI MU (classe di concorso A032), dapprima in virtù di nomine per supplenze brevi e dall'anno scolastico 1996/1997 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che in tale periodo maturava 2.215 giorni (pari complessivamente ad anni 6 mesi 0 e giorni 25) di servizio di preruolo;
- che a seguito della emissione del decreto di ricostruzione della carriera il resistente, però, gli riconosceva ai fini giuridici ed economici CP_1 un'anzianità di servizio di anni 4 mesi 8 e giorni 0 e, ai soli fini economici, un'anzianità di servizio di anni 0 mesi 4 e giorni 0.
: Parte_2
- di essere anch'ella dipendente del fin dall'anno Controparte_1 scolastico 1986/1987 in qualità di docente di religione cattolica nella scuola secondaria, dapprima con nomine per supplenza brevi e saltuarie e dall'anno scolastico 2020/2021 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che in tale periodo maturava 12.450 giorni (pari complessivamente ad anni 34 mesi 1 e giorni 10) di servizio di preruolo;
- che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione della carriera, il resistente le riconosceva, ai fini giuridici ed economici, CP_1 un'anzianità di servizio di anni 22 mesi 0 e giorni 0 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 9 mesi 0 e giorni 0.
Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 28/2024
Entrambi i ricorrenti sostengono che tale valutazione è illegittima in quanto essi avrebbero diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali;
Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione delle rispettive anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in loro favore tutte le differenze retributive spettanti, nel rispetto della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, nella misura di € 32.027,54 in favore del docente Parte_1
e di € 8.261,78 in favore della docente , oltre
[...] Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituito il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto delle domande avverse siccome infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte.
3. Le domande del ricorrente sono infondate mentre è Parte_1 fondato, nei limiti di seguito specificati, il ricorso di . Parte_2
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro
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anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello
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strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da
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ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di
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supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, si deve rilevare, innanzitutto, con riferimento alla posizione del ricorrente , che il doc. n. 1 Parte_1 allegato al ricorso non è una certificazione dei servizi prestati dal predetto, ma soltanto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(peraltro neppure sottoscritto dal ricorrente) che non ha alcun valore probatorio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Ne consegue che gli unici servizi non di ruolo valutabili sono quelli risultanti dalla attestazione rilasciata dall'I.C. “Mater Domini” di CP_3 in data 22/09/2025, prodotto dal resistente (doc. n. 2 allegato alla CP_5 memoria di costituzione), ovvero 1.722 giorni di servizio pre-ruolo maturati fino al 31/08/1996 (il predetto ricorrente è stato immesso, infatti, in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/1996).
1.722 giorni corrispondono, poi, ad anni 4, mesi 8 e giorni 22.
Dal decreto di ricostruzione della carriera n. 492 del 06/06/2022 (doc.
n. 2 allegato al ricorso, pagg. 9 e segg. del PDF) si evince (art. 4) che al predetto ricorrente è stata riconosciuta una anzianità complessiva pre- ruolo, ai fini giuridici ed economici, di anni 4 e mesi 8 ed una anzianità, ai soli fini economici, di mesi 4.
Vi è dunque, con riferimento all'anzianità prevista ai fini giuridici ed economici, uno scarto di appena 22 giorni.
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Tuttavia, come detto, al ricorrente è stata riconosciuta una anzianità valida ai soli fini giuridici di mesi 4 (ben superiore ai citati 22 giorni) che verrebbe, però, definitivamente persa laddove venissero riconosciuti i 22 giorni sopra detti ai fini giuridici ed economici (poiché, come precisato dalla
S.C., i due sistemi di calcolo - effettivo e virtuale - non sono tra loro cumulabili, non essendo ammessa una “commistione” di regimi).
Il ricorrente non ha però dedotto alcunché in ordine al vantaggio che ne deriverebbe laddove gli fosse riconosciuta una anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 4, mesi 8 e giorni 22 tenuto conto della contestuale perdita dei 4 mesi validi ai soli fini giuridici, avendo anzi erroneamente vantato una anzianità pre-ruolo di anni 6 e giorni 25 (2.215 giorni) risultante dalla sommatoria dei giorni di servizio indicati nella predetta dichiarazione sostitutiva, ma senza tenere conto che alcuni periodi - si veda ad esempio l'anno scolastico 1990/1991 - si sovrappongono (sicché
- a prescindere dalla mancanza di valore probatorio di detto documento - il ricorrente avrebbe dovuto sommare solo i giorni di servizio prestato in ciascun anno scolastico, così come riassunti in calce all'ultima riga di ciascun anno scolastico che, a volte, come detto, comprende più righe ovvero più supplenze sovrapposte temporalmente nello stesso anno scolastico).
In conclusione, la domanda proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
8. La ricorrente ha invece prodotto un Parte_2 certificato di servizio (doc. n. 3 allegato al ricorso) dal quale si evince che la predetta ha prestato ininterrottamente servizio di supplenza annuale dall'a.s. 1986/1987 fino all'a.s. 2019/2020, per un complessivo servizio pre-ruolo pari ad anni 34.
Nello stato matricolare completo prodotto dal (doc. n. 9) e nel CP_5 decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 41 del 17/11/2022 (doc. n.
4 allegato al ricorso) non risultano, infatti, gli anni scolastici 1990/1991 e
1991/1992 (sicché vengono indicati solo 32 anni scolastici di servizio pre- ruolo) nel corso dei quali la ricorrente ha invece prestato servizio,
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rispettivamente, per 365 e 366 giorni (ovvero per l'intero anno scolastico), come si evince invece dal certificato di servizio.
Non rileva, poi, che il decreto n. 41 del 17/11/2022 (doc. n. 4 allegato al ricorso) sia ancora privo del visto di regolarità contabile da parte della e, quindi, che esso sia allo stato “disapplicato” (come si Controparte_6 legge nella nota prot. n. 6339 del 22/09/2025 emessa dall' Controparte_7
– doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione del ,
[...] CP_5 poiché si tratta di un atto amministrativo comunque già emesso dalla P.A.
(e nella disponibilità della ricorrente), la quale ha quindi il diritto a chiedere la corretta valutazione del servizio pre-ruolo effettivamente prestato (ed a prescindere dalla ancora ritardata emanazione del visto di regolarità contabile).
La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 ed è stata confermata in ruolo in data
01/09/2021 per effetto del superamento con esito favorevole del periodo di prova. Tanto si evince sia dallo stato matricolare completo prodotto dal sia dal decreto di ricostruzione della carriera. CP_5
Nel decreto di ricostruzione n. 41/2022 sopra citato si legge (art. 2), poi, che alla ricorrente viene riconosciuta, alla data di conferma in ruolo
(01/09/2021) una “complessiva anzianità preruolo” valida ai fini giuridici ed economici di anni 22 (mesi 0, giorni 0) ed una anzianità preruolo di anni
9 valida ai soli fini economici.
Il decreto di ricostruzione (tenuto conto della immediata utilizzabilità dell'anzianità valida ai soli fini economici) riconosce, infine, alla ricorrente
(sempre all'art. 2) una anzianità di anni 32 (interamente utile ai fini giuridici ed economici) dalla data di conferma in ruolo (01/09/2021) per compiuta anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del d.P.R. n.
399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 04/08/1995.
Invece, deve essere riconosciuta alla ricorrente, alla data di immissione in ruolo (01/09/2020), una anzianità valida ai fini giuridici di anni 34 ed una anzianità valida ai soli fini economici di anni 33 (in ragione del blocco delle progressioni economiche/stipendiali disposto per l'anno 2013).
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8.1. Per quanto attiene alle differenze retributive, la stessa ricorrente ha chiesto che esse vengano liquidate nel rispetto della prescrizione quinquennale, comunque eccepita dal tempestivamente CP_5 costituitosi.
Ora, la ricorrente ha prodotto una diffida (relativa anche alle differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera) inoltrata a mezzo p.e.c. in data 07/12/2023 (doc. n. 5 allegato al ricorso).
Ne consegue che non sono prescritte le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente ovvero quelle maturate dal 07/12/2018 in poi, mentre sono prescritte quelle maturate antecedentemente alla predetta data.
Tali differenze sono, poi, ovviamente maturate solo dalla data della sua immissione in ruolo (ovvero dal 01/09/2020 in poi).
La ricorrente, alla data di conferma in ruolo (01/09/2021), è stata infatti collocata nella (quinta) posizione stipendiale (“28”), essendole stata riconosciuta - come detto - nel decreto n. 41/2022 una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32.
È però anche vero che la ricorrente avrebbe avuto diritto, sin dalla data della sua immissione/nomina in ruolo (01/09/2020), a vedersi riconosciuta una anzianità utile ai fini economici di anni 33 (come sopra accertata).
Ciò avrebbe comportato che il passaggio alla fascia stipendiale successiva (35 e oltre) sarebbe maturato dal 01/09/2022 (ovvero con due anni di anticipo), mentre, per effetto della erronea ricostruzione, esso è ragionevolmente maturato solo dal 01/09/2024.
La ricorrente ha quindi diritto alla corresponsione della differenza retributiva tra l'ultima fascia stipendiale (35 e oltre) e la penultima (“28-
34”) per due anni (per i quali ha invece erroneamente percepito la retribuzione tabellare inferiore attribuita a tale penultima fascia stipendiale).
Dalla documentazione prodotta (stato matricolare, decreto di ricostruzione e contrattazione collettiva allegata alla perizia di parte) si evince che la retribuzione tabellare riconosciutale (quale docente laureata
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della scuola secondaria) è stata pari ad € 33.837,37 (fascia “28-34”), mentre avrebbe dovuto percepire la retribuzione tabellare relativa alla fascia “35 e oltre” che è pari ad € 35.505,47.
La differenza tra le due citate retribuzioni annuali è pari ad € 1.668,10.
Tale importo, moltiplicato per due annualità, dà luogo ad una differenza pari ad € 3.336,20, da liquidarsi in via equitativa (art. 432 c.p.c.).
8.1.1. Il resistente deve essere dunque condannato al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente , della somma Parte_2 di € 3.336,20 a titolo di differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera.
9. Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore del che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi;
- accoglie il ricorso avanzato dalla ricorrente Parte_2
e, per l'effetto, dichiara il diritto della predetta ricorrente
[...]
a vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio/nomina in ruolo (01/09/2020), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici di anni 34 ed un'anzianità di servizio “preruolo” valida ai fini economici di anni
33;
- per l'effetto, condanna il Controparte_1 resistente, in persona del tempore, ad emettere un CP_8 nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente nel livello stipendiale Parte_2 corrispondente all'anzianità di servizio “preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS, nonché a corrisponderle le differenze
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retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza), che si liquidano, in via equitativa, nella somma di € 3.336,20, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, al pagamento delle spese di lite in CP_2 relazione alle domande avanzate dalla ricorrente Parte_2
, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli
[...] compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Marco Boccetti.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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