TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 132
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 17 d.l. n. 98/2011 e art. 9-ter d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che la disciplina rispetti la riserva di legge. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sui contratti stipulati, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo non imprevedibile.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 1, comma 1 lett. a) legge 5/8/2022 n. 118 e art. 47 legge 23/7/2009 n. 99

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sui contratti stipulati, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo non imprevedibile.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. ed eccesso di potere

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Ulteriore violazione di legge per violazione dell’art. 17 d.l. n. 98/2011 conv. legge n. 111/2011

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni hanno agito in modo vincolato nell'approvare gli elenchi delle aziende soggette a ripiano, svolgendo attività meramente attuativo-esecutiva e tecnico-contabile. La controversia verte su diritti soggettivi patrimoniali, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il provvedimento regionale si limita a rideterminare in diminuzione la quota di ripiano in esito a verifiche tecniche e all'applicazione della riduzione al 48% disposta dalla Corte Costituzionale, configurando un'attività priva di discrezionalità e attinente a diritti soggettivi patrimoniali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 132
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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