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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3797/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N.51164 DEL 12 12 2024 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3797/25 la ricorrente si oppone a Avviso IMU N. AC22_IMU - 2960 del 12/12/2024, notificato in data 18 giugno 2025, relativo all'anno 2022, pari all'importo complessivo di € 502,00, notificato dal Comune di Cellole (CE).
I ricorrenti deducono di aver effettuato il versamento del tributo oggetto degli atti impugnati in favore del
Comune di Sessa Aurunca anziché del Comune di Cellole, allegando le ricevute di pagamento.
Il resistente Comune di Cellole si costituiva, dando atto che - a causa di risultanze catastali non aggiornate - gli immobili individuati a presupposto di imposta, sotto il profilo catastale risultano insistenti nel Comune di Sessa Aurunca, evidenziando come è in corso il versamento in favore del Comune di Cellole dei pagamenti ricevuti impropriamente per effetto delle inesatte risultanze catastali.
Il resistente Comune di Cellole ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di Sessa Aurunca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che in assenza di domanda di pagamento proposta nei confronti del Comune di Sessa Aurunca da parte dell'ente locale che ha adottato l'atto impugnato, tenuto conto della assenza di domanda processuale proposta dal resistente costituito nei confronti del Comune di Sessa Aurunca, la richiesta di chiamata in causa del terzo non può trovare accoglimento.
Il pagamento del tributo in favore del Comune di Sessa Aurunca risulta non contestato, oltre che documentato dalla produzione dall'attestato di pagamento versato in atti.
Parimenti non contestata tra le parti risulta essere la circostanza che il pagamento in favore di un ente locale anziché a favore dell'altro è stata causata da una inesattezza delle risultanze catastali, aspetto questo che esclude qualsiasi profilo di attribuibilità del presente contenzioso alla condotta del ricorrente, conseguendo pertanto in ossequio al principio di soccombenza, la condanna del resistente Comune di Cellole al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. 4, in composizione monocratica così decide:
- accoglie la domanda;
- condanna il resistente Comune di Cellole al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in € 30,00 per spese ed € 250,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del dott. Difensore_1.
Così deciso in Caserta, il 16.1.26
Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3797/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N.51164 DEL 12 12 2024 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3797/25 la ricorrente si oppone a Avviso IMU N. AC22_IMU - 2960 del 12/12/2024, notificato in data 18 giugno 2025, relativo all'anno 2022, pari all'importo complessivo di € 502,00, notificato dal Comune di Cellole (CE).
I ricorrenti deducono di aver effettuato il versamento del tributo oggetto degli atti impugnati in favore del
Comune di Sessa Aurunca anziché del Comune di Cellole, allegando le ricevute di pagamento.
Il resistente Comune di Cellole si costituiva, dando atto che - a causa di risultanze catastali non aggiornate - gli immobili individuati a presupposto di imposta, sotto il profilo catastale risultano insistenti nel Comune di Sessa Aurunca, evidenziando come è in corso il versamento in favore del Comune di Cellole dei pagamenti ricevuti impropriamente per effetto delle inesatte risultanze catastali.
Il resistente Comune di Cellole ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di Sessa Aurunca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che in assenza di domanda di pagamento proposta nei confronti del Comune di Sessa Aurunca da parte dell'ente locale che ha adottato l'atto impugnato, tenuto conto della assenza di domanda processuale proposta dal resistente costituito nei confronti del Comune di Sessa Aurunca, la richiesta di chiamata in causa del terzo non può trovare accoglimento.
Il pagamento del tributo in favore del Comune di Sessa Aurunca risulta non contestato, oltre che documentato dalla produzione dall'attestato di pagamento versato in atti.
Parimenti non contestata tra le parti risulta essere la circostanza che il pagamento in favore di un ente locale anziché a favore dell'altro è stata causata da una inesattezza delle risultanze catastali, aspetto questo che esclude qualsiasi profilo di attribuibilità del presente contenzioso alla condotta del ricorrente, conseguendo pertanto in ossequio al principio di soccombenza, la condanna del resistente Comune di Cellole al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. 4, in composizione monocratica così decide:
- accoglie la domanda;
- condanna il resistente Comune di Cellole al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in € 30,00 per spese ed € 250,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del dott. Difensore_1.
Così deciso in Caserta, il 16.1.26
Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)