TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/04/2026, n. 7124
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Rigettato
    Legittimità della procedura di adozione delle Linee Guida

    Il Tribunale ritiene che il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 abbia natura di atto amministrativo generale e non di regolamento, pertanto non è applicabile l'obbligo di parere del Consiglio di Stato previsto dall'art. 17 della Legge n. 400/1988.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia di dotazione di dispositivi medici, con contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di crisi finanziaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione del relativo sforamento

    Il Tribunale ritiene infondata la censura di illegittima applicazione retroattiva, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è stata confermata per tutte le Regioni nel 2019, e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale come parametro. Non vi sono erroneità nei sistemi di calcolo del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è una questione di corretta contabilizzazione aziendale. L'uso del modello CE del 2012 anziché del 2019 è giustificato dalla diversa finalità dei decreti.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale afferma che le Regioni e le Province autonome, con i provvedimenti impugnati, svolgono attività meramente attuativo-esecutive e tecnico-contabili, prive di discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio con l'impresa fornitrice, titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. Pertanto, trova applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione che eserciti un'attività vincolata.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria

    Il Tribunale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo le violazioni costituzionali e i contrasti con il diritto UE sollevati dalla ricorrente. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale sono state ritenute infondate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/04/2026, n. 7124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7124
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo