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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
Consigliere dott. Sabrina Lattanzio dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Davide S. Ferlito Componente privato Dott. Eleonora Zanti Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 305/2024 R.G.V.G. (cui è stata riunita quella iscritta al n.
315/2024 R.G.V.G.) aventi ad oggetto "OPPOSIZIONE A DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITA".
promosse da nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 Parte_1
[...]
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 e Parte_2 Parte_3 و
nata a [...] il [...] C.F. tutti residenti in [...]C.F. 3
(CT) via Domenico Tempio n. 44 ed elettivamente domiciliati in Palagonia, via Vittorio
Emanuele n. 44 presso lo studio dell'avv. Francesco Panebianco, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di appello, nonché da
Parte_4 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._4
,
elettivamente domiciliato in Caltagirone, via Giorgio Arcoleo n. 37 presso lo studio dell'avv.
BI Di ST da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in appello;
Contro
nella qualità di tutore dei minori C.F. C.F._5 Controparte_1
nato a [...] il nato a [...] il [...], e Parte_5 Persona_1
,
03.09.2020, elettivamente domiciliato in Ragusa, via Taormina n. 1 presso lo studio dell'avv.
AN EG, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione con nuovo procuratore depositata il 10.03.25 in atti.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 12.11.2025, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 49/24 emessa il 29 gennaio 2024 e depositata il 19 marzo 2024, il Tribunale per i
Minorenni di Catania, decidendo definitivamente il procedimento iscritto al 65/20 A.B. aperto su ricorso ex art. 8 L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data
10.09.2020, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_1 nato a [...] il nato a [...] il 03.09..2020, confermando la nomina del tutore 02.05.2018, e Parte_5
nella persona dell'avv. Controparte_1 (in seguito cancellatosi dall'albo degli avvocati per sopraggiunta incompatibilità), disponendo il divieto assoluto di visita, contatti e consegna dei minori ai genitori, o ad altri familiari o a terzi, senza autorizzazione del Tribunale.
Con ricorso depositato il 31.03.2024 hanno interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data 19.03.2024, Parte_3 n.q. di nonna materna dei minori, unitamente al proprio compagno
,e alla madre dei minori sig.ra Parte_1 deducendo l'erroneità della Parte_2
,
decisione impugnata, assunta sulla base di un giudizio durato oltre due anni e deciso sulla base di un accertamento peritale espletato con notevole ritardo le cui risultanze venivano specificamente contestate nella parte in cui i periti avevano concluso in termini non positivi riguardo alla capacità vicariante della nonna materna e del di lei compagno sig. Pt_2 nei confronti dei due minori, lamentando altresì la brusca interruzione dei rapporti disposta dal Tribunale e rilevando la condizione di benessere dei due bambini nel periodo in cui avevano convissuto con gli appellanti. Evidenziavano quindi la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge per l'adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83 e si dolevano della mancata motivazione della sentenza riguardo la suddetta istanza.
Chiedevano quindi, in via preliminare, “sospendersi la procedura di adozione" dei due minori e nel merito, previa rinnovazione della CTU, in riforma della sentenza impugnata, di “riaffidare i minori alla madre e, in subordine, disporre l'affidamento condiviso dei nonni alla madre e ai nonni materni ai sensi degli artt. 8 e/o 44 della L. 184/1983, possedendo i ricorrenti tutti i requisiti di legge per ottenere l'adozione dei due minori, non essendovi mai stato alcun abbandono dei minore".
Con separato ricorso iscritto al n. 315/2024 R.G. interponeva appello avverso la sentenza n. contestando 49/2024, notificatagli il 19.03.2024, anche il padre dei minori sig. Parte_4
,
anch'egli l'erroneità della decisione a suo dire basata su di una frettolosa valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando la carenza di adeguata motivazione in ordine all'accertata inidoneità dei genitori ad occuparsi dei minori;
censurava altresì la mancata attivazione di interventi di sostegno quali il collocamento dei minori unitamente ai genitori presso una comunità, rilevando come il ritardo nel deposito della perizia, durata oltre un anno, e. al contempo, il disposto collocamento etero-familiare dei due bambini, avesse pregiudicato significativamente la prospettiva di reinserimento familiare degli stessi. Assumeva anch'egli, in subordine, la sussistenza dei presupposti previsti per le ipotesi di adozione in casi particolari dall'art. 44 L.
184/83 da parte dei nonni materni che ne avevano fatto richiesta.
Chiedeva quindi, previa sospensione della procedura di adozione dei due minori, in riforma della sentenza impugnata, revocarsi lo stato di adottabilità dei minori Persona_1 e Parte_5
e, per l'effetto, disporsi il collocamento dei predetti presso la casa familiare e;
in subordine, chiedeva disporsi il collocamento della madre unitamente ai figli Per_1 e Parte_1
Pt_5 in una Comunità protetta unitamente al padre;
in ulteriore subordine, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ai genitori e ai nonni materni, e/o, in ulteriore subordine, accogliere la richiesta di adozione in casi particolari dagli stessi avanzata.
Con memoria depositata in data 18.09.2024 si costituiva in giudizio nel procedimento iscritto al n.
305/2024 V.G. il tutore dei minori avv. Controparte_1 dando atto della correttezza della sentenza impugnata e della acclarata sussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge per la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori Persona_1 e Parte_5 provenienti da nucleo multiproblematico non in grado di accudirli, evidenziando come il fratello maggiore dei medesimi, Controparte_2 fosse stato in precedenza dichiarato anch'egli in stato di adottabililità "
con sentenza emessa nel proc. n. 35/2013 AB confermata dalla Corte d'Appello. Rappresentava come i due minori Persona_1 e Parte_5 fossero stati fatti nascere al di fuori della provincia di Catania con il preordinato intento di sottrarsi all'intervento dei Servizi Sociali, dando atto della totale inadeguatezza, per carenze personologiche strutturali e non recuperabili, sia dei due genitori che della nonna materna e del di lei compagno, sottolineando come al momento del collocamento etero-familiare i due bambini, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, presentassero importanti segnali di trascuratezza e ipo-stimolazione, quali disturbi espressivi e del linguaggio RE e seri ritardi motori Pt_5 tali da richiedere l'avvio di un percorso riabilitativo mirato. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma dei provvedimenti emessi.
All'udienza di comparizione delle parti in data 18.09.2024, dato atto della sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del proc. iscritto al n. 315/2024 VG a quello iscritto al n. 305/2024/VG, e su richiesta del procuratore del difensore del sig. Per_1, nulla opponendo il tutore, veniva disposto un rinvio al fine di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, concedendo termine per la rinnovazione della notifica da parte dello stesso alle controparti.
Con ulteriore memoria depositata in data 28.12.2024 il nominato tutore avv. Controparte_1 si costituiva anche nel giudizio iscritto al n. 315/2024 VG, ribadendo quanto già rappresentato nella memoria del 18.09.2024 circa l'assoluta infondatezza dell'appello e la piena corrispondenza all'interesse dei minori dell'impugnata declaratoria del loro stato di adottabilità, chiedendone quindi la conferma.
Con il sopra citato atto l'avv. CP_1 quale tutore dei minori, nominava in propria sostituzione, quale difensore dei minori, l'avv. AN EG del foro di Ragusa, giusta procura speciale depositata in atti, la quale si costituiva formalmente in giudizio nell'interesse dei minori con memoria depositata in data 10.03.2025.
All'udienza in data 12.03.2025, rilevata la mancanza agli atti dell'integrazione di CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, veniva disposto un rinvio al fine di acquisire il suddetto atto.
Indi, all'esito della successiva udienza di comparizione in data 09.04.2025, la Corte disponeva l'ascolto riservato innanzi al consigliere delegato ed ai componenti onorari, degli affidatari dei due minori, richiedendo altresì una relazione di aggiornamento da parte del servizio Sociale di
Grammichele riguardo la situazione personale, sociale, lavorativa e familiare degli appellanti in epigrafe indicati nonché una relazione di aggiornamento al competente DSM riguardo le condizioni psichiche di Parte_1
Espletati i suddetti incombenti e verificata alla successiva udienza del 09.04.2025 l'acquisizione in atti delle relazioni di cui sopra, concesso su concorde richiesta dei procuratori costituiti termine per note conclusive, da ultimo all'udienza del 17.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
"in quantoVa preliminarmente rilevata la tempestività dei due ricorsi in appello proposti depositati entrambi nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83.
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo state ritualmente citate le controparti e risultando il tutore dei minori debitamente costituitosi in giudizio.
Risultano quindi essere stati ascoltati nella presente fase processuale in apposita udienza riservata gli affidatari dei due minori Per_1 e Pt_5 mentre non si è proceduto all'ascolto dei due minori, attesa la tenera età degli stessi, rispettivamente di appena otto e cinque anni. E' stato quindi garantito ai procuratori costituiti l' esercizio del diritto di difesa, assicurandosi l'ostensibilità degli atti del giudizio e la piena partecipazione allo stesso, esercitato da ultimo alla discussione orale.
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, "in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)". La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante "il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, ...il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)". (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia affermato in plurime pronunce che "Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass. Sez. I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a far ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass. Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730; Cass. Civ.Sez.I, 04.04.2011 n.
7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838; Cass., Sez. I^,
22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un "rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali" ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che a prescindere dagli adempimenti dei genitori - impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione 10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I,
07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che entrambi gli appelli proposti siano infondati e pertanto non possano che essere rigettati, risultando ampiamente dimostrati i presupposti richiesti ai sensi di legge per la declaratoria dello stato di adottabilità dei germani in ragione dell'assoluta inadeguatezza nelPersona_1 e Parte_5 ruolo genitoriale sia della madre dei minori sig.ra Parte_1 che del padre degli stessi
Parte_4 nonché dell'assenza di familiari idonei a supportarli e ad assumere funzioni vicarianti in grado di assicurare ai due bambini una sana crescita, siccome ampiamente rappresentato nella sentenza impugnata le cui articolate motivazioni non possono che condividersi. "Deve in primo luogo darsi atto del fatto che il primogenito della coppia Controparte_2 nato nel
2013, all'esito di approfondita istruttoria, sia stato dichiarato in stato di adottabilità nell'ambito del procedimento iscritto al n. 35/2013 A.B con sentenza emessa in data 10 aprile 2016 dal Tribunale per i Minorenni, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza in data 6.7.2017, passata in giudicato.. Dagli atti emerge come la procedura in oggetto fosse stata aperta su segnalazione della madre della sig.ra Pt_1 a causa della inadeguatezza della figlia, affetta da ritardo cognitivo di gravità medio-grave, nell'accudimento del figlio e della disfunzionale e anomala
Parte_4 soggetto molto più relazione dalla stessa intrattenuta con il padre del minore anziano, pluripregiudicato, abitante in un fabbricato rurale.
Indi, a seguito della segnalazione effettuata in data 9 settembre 2020 dal Presidio Ospedaliero
"Vittorio Emanuele" di Gela, il Servizio Sociale di Grammichele veniva a conoscenza della avvenuta il 3.9.20, nonchè, esperiti approfondimenti, della precedentenascita del minore Pt_5 nascita del minore Per_1 avvenuta a Vittoria (R.G.) il 2.5.2018, il quale ultimo all'epoca conviveva con la nonna materna, che aveva dichiarato ai servizi di poter accogliere il neonato
Pt 5 solo in via del tutto temporanea a causa di problemi fisici ed economici, confermando l'assoluta inadeguatezza della figlia all'accudimento dei minori.
In ragione di quanto sopra, essendo già note alle agenzie territorialmente competenti le condizioni di vita deprivate del nucleo familiare di appartenenza dei minori veniva dato l'avvio al procedimento iscritto al 65/20 A.B. definito con l'impugnata sentenza.
Orbene, nel corso dello stesso è stata quindi ampiamente confermata, e sostanzialmente non è questione oggetto di contestazione, l'inadeguatezza della madre dei minori sig.ra Pt_1
[...] all'accudimento dei due figli, essendo sostanzialmente pacifico che la donna non è nemmeno in grado di badare a se stessa. In proposito risulta che tale condizione, già accertata dal
DSM nella relazione del 18.4.2014 trasmessa nel procedimento di cui al n. 35/2013 A.B relativo al primogenito, sia stata confermata nella CTU espletata nel primo grado di giudizio ove si legge : 66
facies improntata a fatuità, ammiccamento accentuato, scarsamente orientata nei parametri spazio temporali, esame di realtà parziale, ideazione povera, assente capacità simbiotica, affettività scarna, emotività instabile e reattiva, intelligenza con ritardo mentale medio: sintomatologia psicotica e turbe del comportamento (con certificazione specialistica rilasciata dall'Asp Catania). Assente la coscienza della malattia”. E poi ancora :" la volontà della donna appare focalizzata sui bisogni personali relativi a sfere primarie della vita, quali l'alimentazione e la sessualità. Inoltre la stessa è stata per lungo tempo istituzionalizzata assieme al fratello, per impossibilità della madre di prendersene carico e per assenza della figura paterna: motivo per la quale la stessa non sente la figura materna affettivamente significativa. Anche il compagno e per lei un estraneo, seppur intercorreranno buoni rapporti. Nel rapporto con lo Per_1 trova accoglienza affettuosa e soddisfazione di bisogni quale il cibo e la sessualità... la capacità critica appare insufficiente ed emerge una personalità facilmente influenzabile e condizionata dalle persone che le stanno accanto, ed in particolare il signor Per_1”. I periti concludevano quindi affermando "non si ravvedono nella donna elementi peculiari psichici ed affettivi necessari per l'esercizio della genitorialità".
Anche il successivo supplemento di CTU, disposto al fine di verificare se vi fossero prospettive di recupero delle carenze riscontrate, ribadiva tale marcata compromissione delle capacità di comprensione della D'CO descritta come "fatua, inconsapevole, e con gravi difficoltà di comprensione", sottolineandosi quindi che la donna Non riesce ad accudire se stessa e 65
preferisce vivere con la madre che si occupa di lei nella gestione della pulizia degli ambienti e dei vestiti e nella preparazione dei pasti. Nessuna coscienza delle sue condizioni, nessun proposito di acquisire nuove competenze. Non rileva una personale sofferenza nell'allontanamento dei figli ma, a tratti una ripetizione ecolalica alle parole rivendicative della di lei madre. E'in cura psicofarmacologica, presenta tremori diffusi per grimaces, soggetto con insufficienza mentale grave e disturbo psicotico con obesità marcata, bisognevole essa stessa di accudimento".
La condizione della D'CO è stata confermata quindi anche nel presente grado di giudizio dalla relazione di aggiornamento richiesta al DSM che ha in carico la donna, pervenuta in data
10.06.2025, ove si legge: "Ha manifestato il proprio disappunto per la incresciosa situazione familiare, in cui soffre per il tradimento quotidianamente perpetrato, ormai da tempo, dal marito nei suoi confronti, raccogliendo in casa una donna la cui presenza la costringe a tollerare.
Ammette che non sarebbe in grado di accudire autonomamente i figli, Persona_1 [...]e
CP_3 la paziente, in carico presso il nostro servizio dal 2009 con diagnosi di ritardo mentale grave, pur riconoscendo, come sopra detto di non essere in grado di accudire autonomamente i propri figli, se non ipoteticamente con l'aiuto della madre, non appare tuttavia comprendere la implicita incongruenza stante nella sua decisione di partecipare al suddetto reclamo, derivante dalla sua stessa ammissione di non essere effettivamente in grado di accudirli, se non eventualmente appunto con l'aiuto della madre, condizione d'altra parte irrealizzabile, stante i pessimi rapporti intercorrenti tra il marito della paziente e la propria madre, presso la quale, esasperata dalla situazione che è costretta a tollerare, la paziente è andata ad abitare. Ciò a causa, a suo dire, della disinvolta condotta del signor Parte_4 che non risulta essere intenzionato a rinunciare alla propria prerogativa di convivere all'interno di un ménage à trois, in cui sembra trovarsi del tutto a proprio agio, malgrado il fermo disappunto della moglie.
Ribadiamo dunque infine che... non ci sono le condizioni per rivalutare diversamente da come è stato fatto in passato le sue capacità genitoriali, che la paziente stessa riconosce essere non idonee ad assolvere ad una sana e completa funzione materna".
Anche il Servizio Sociale di Grammichele nella relazione trasmessa il 30.05.2025 conferma il deterioramento della già disfunzionale relazione intercorrente tra la sig.ra Pt_1 ed il sig. riferendo che dalla visita domiciliare svolta il 30.05.2025, cui la donna, seppur Parte_4
presente, non aveva partecipato, era stato riferito dalla di lei madre sig.ra Pt_3 “che la figlia da circa due mesi è ospite presso la sua abitazione a causa dell'ennesimo episodio di conflitto della stessa con il coniuge - signor (di anni 69) -determinato, a suo dire, dallaParte_4
presenza costante di una terza signora (ex compagna del marito citato).
Viene riferito altresì che tali episodi negli ultimi tempi sono diventati sempre più frequenti, determinando uno stato di malessere costante che va ad aggravare sempre più le condizioni di fragilità psicologiche e psichica della figlia, per la quale la stessa assume terapia farmacologica
(Risperidone) e percepisce indennità di invalidità".
Il Servizio Sociale evidenziava quindi come la madre della donna sig.ra Pt_3 avesse rappresentato il proprio stato di stanchezza e di disagio, dovuto al pesante carico familiare derivante dalla gestione della figlia Pt_1 e del di lei fratello Per_2 di circa trent'anni, anch'egli affetto da importanti problematiche personologiche e di salute, esprimendo quindi il proprio rammarico nel dover riconoscere le proprie difficoltà nell'ipotesi del rientro dei nipoti Per_1 e Pt_5 presso la propria abitazione, peraltro trovata in condizioni di trascuratezza sia sotto il profilo strutturale, a causa di presenza di umidità che dal punto di vista igienico, a causa della presenza di animali e di molte masserizie accumulate in sacchi neri, probabile esito del definitivo rientro della figlia presso l'abitazione materna.
Deve quindi darsi atto del fatto che tramite il Servizio Sociale la sig.ra Pt_3 ha quindi trasmesso alla Corte una missiva sottoscritta in cui ha sostanzialmente manifestato la propria volontà di non coltivare l'appello, dichiarando di ritenere nell'interesse dei suoi nipoti Per_1 e Pt_5 che "è meglio che stanno dove sono". Tale volontà di rinuncia all'appello appare confermata anche dal fatto che non sono state depositate prima dell'udienza di discussione note conclusive da parte del difensore della stessa nonché del suo compagno sig. Pt_2 oltre che della figlia sig.ra Pt_1
Venendo quindi all'esame della posizione del sig. ormai prossimo alla Parte_4
settantina, pregiudicato, in atto bracciante agricolo, non può che rilevarsi la genericità del gravame proposto, ove, a fronte delle acclarate emergenze probatorie ampiamente descritte nella sentenza impugnata circa le criticità intrafamiliari, si è limitato a contestare la decisione del
Tribunale per i Minorenni esprimendo in modo del tutto privo di concretezza la propria volontà di esercitare il ruolo genitoriale, senza manifestare alcuna consapevolezza dell'impegno che lo stesso richiede e nelle necessità dei minori. A fronte dello stile di vita sopradescritto, si osserva come lo
Per_1 si sia dichiarato financo disponibile ad essere collocato unitamente agli stessi ed alla sig.ra
Pt_1 in una Casa Famiglia, prospettiva quest'ultima che appare del tutto non percorribile in ragione della attuale deteriorata situazione di coppia, oltre che del fatto che in passato era stato
Pt_1 con il figlio già tentato senza esito favorevole un collocamento in comunità protetta della
CP_2 .
A fronte della assoluta assenza di rappresentazione della sua attuale situazione, il Servizio Sociale di Grammichele nella relazione trasmessa il 30.05.2025 ha riferito che nel colloquio svolto presso il servizio (dopo vari tentativi di reperirlo presso la propria residenza andati a vuoto) il signor
Per 1 avrebbe dichiarato di vivere da circa quattro anni in un'abitazione rurale non di sua proprietà ubicata in una contrada ricadente nel territorio di Caltagirone, ove svolgerebbe informali mansioni di guardiania per il proprietario del fondo, dedicandosi all'allevamento di alcuni animali
(capretti, galline, conigli, suini) dalla cui vendita ricaverebbe qualche compenso per coprire le spese di gestione. Il predetto avrebbe riferito di vivere stabilmente con la moglie Pt_1
[...] presso l'abitazione di campagna di cui sopra e di mantenere con i suoceri rapporti sporadici ma civili, aggiungendo che solo saltuariamente e per brevi periodi (di tre quattro giorni) la predetta Pt_1 suole recarsi a fare visita alla madre, circostanza questa smentita da quanto personalmente constatato dal sopralluogo svolto dal Servizio Sociale presso l'abitazione della
Pt 3 da quanto dalla stessa riferito, nonché da quanto riferito nella relazione di aggiornamento del DSM sopracitata in merito all'attuale situazione della Pt_1
Appare quindi opportuno richiamare gli esiti della valutazione personologica inerenti il signor
Per_1 riportati nella CTU depositata il 23.12.2022 svolta nel primo grado di giudizio ove si legge
: " il Signor lavora come bracciante agricolo, narra dell'incidente a corso all'età Parte_4
di 13 anni quando perse la gamba sinistra lavorando in frantoio. Dichiara detenzioni già da minore e di avere scontato complessivamente 14 anni di carcere. Afferma, inoltre, che negli ultimi
15 anni non avrebbe più compiuto atti illegali. Del primo nato dice che è stato inserito in Casa
Famiglia per colpa della suocera che avrebbe messo in cattiva luce la figlia durante la degenza in ospedale nel postpartum;
di aver allora sposato la compagna per evitare l'affido, che non servi allo scopo. In realtà sa di non essere capace di prendersi cura dei bambini, ma verbalizza la ferma volontà di volerli vedere periodicamente;
accettando a tal fine anche che possano venire affidati alla suocera. Il signor Per_1 al colloquio ribadisce più volte il proprio volere di poter vedere i bambini;
quale esternazione di un proprio bisogno, senza una reale consapevolezza delle necessità dei piccoli né delle modalità psichiche e comportamentali da adottare nella espressione piena della genitorialità consapevole. Si denota inoltre un deficit della capacità di autoriflessione, con il mantenimento di un focus di controllo esterno: non trova che nulla di ciò che è accaduto possa avere il minimo riferimento alla sua persona o al suo comportamento. Nella relazione asimmetrica con una donna molto più giovane, affetta da un significativo deficit intellettivo, trova una relazione soddisfacente poiché priva di ogni possibilità di contraddittorio o conflittualità.
Dalla donna si apprende che, contrariamente a quanto da egli asserito, la coppia si frequenta ad oggi seppure con modalità caratterizzate da uscite serali sporadiche. Pur presentandosi puntuale al colloquio e pur mantenendo un atteggiamento di sufficiente adeguatezza, non si rileva una visione realistica della problematica, e una progettualità centrata sulla crescita dei bambini, perché ciò che emerge con forza è la determinazione della volontà del medesimo di "volerli vedere". Ponendosi quindi la richiesta come soddisfacimento di un bisogno personale, che nulla ha a che vedere con la reale mansione genitoriale di sostegno protezione e cura della prole”.
Anche l'integrazione peritale depositata nell'ottobre 2023 conferma sostanzialmente quanto già osservato riguardo l'atteggiamento reticente e poco consapevole del predetto, ivi leggendosi: “Il 66
signor Per_1 si presenta puntualmente al colloquio;
di abbigliamento dimesso. Appare tranquillo e apparentemente collaborante. Tuttavia le risposte alle domande poste sono scarne e non danno reali informazioni su stati affettivi ed accadimenti reali. Il quadro psichico appare sovrapponibile a quello della precedente valutazione. Pensiero concreto, scarsa consapevolezza delle proprie reali capacità di accudimento di un bambino. Ci riferisce di un passato giovanile di deviazioni per cui ha scontato complessivamente circa 20 anni di detenzione. In atto ci riferisce di occuparsi nella sua campagna di animali di allevamento. Nega uso di alcolici, cosa più volte affermata dalla signora Parte_3 e si dice pronto ad accogliere la signora ed i Parte_1
minori, se a lui affidati. All'osservazione relativa all' inadeguatezza di una casa rurale per dei bambini in età di scolarizzazione, egli afferma di essere pronto a trasferirsi in paese con la signora Pt 6 ed i minori. Tale affermazione, non documentata e supportata da elementi di giudizio, appare incongrua e recante in sé una profonda inconsapevolezza della reale difficoltà della signora Pt_1 ad occuparsi dei bambini e della stessa propria inadeguatezza in ambito evolutivo... Sembra di fatto un punto di principio riavere i propri figli, a suo dire, "portati via per colpa della Parte_3 che parlava troppo...", senza reale consapevolezza delle complesse esigenze dei bambini e della reale inadeguatezza di loro, genitori, nel prendersi carico del delicato compito di accompagnare i bambini nel percorso evolutivo...." La CTU, concludeva affermando che "Dalla valutazione effettuata si conclude che i genitori, signor Parte_4 e signora tenuto conto delle gravissime carenze già evidenziate, non possano Parte_1
recuperare le necessità necessarie capacità genitoriali attraverso interventi di sostegno, tempi compatibili con le esigenze di crescita dei figli". I periti si esprimevano in termini negativi anche nei confronti della nonna materna e del di lei marito sig. Parte_2 ritenendosi che gli stessi "Non possono superare i gravi limiti e le criticità riscontrate per svolgere una funzione vicariale di quella genitoriale, in tempi compatibili con le esigenze dei minori".
Ciò detto, si osserva come la condizione di deprivazione e inadeguato accudimento in cui versavano i due bambini all'atto del collocamento eterofamiliare risulti ampiamente confermata dalla lettura delle relazioni dei servizi in atti da cui emergeva come gli stessi, inseritisi senza alcuna difficoltà nel nucleo familiare affidatario che li ha accolti, presentassero una condizione di grave ipostimolazione e ritardo nello sviluppo evolutivo, tali da richiedere l'avvio di articolati trattamenti specialistici e riabilitativi, di tipo logopedico per il minore Per_1 e di tipo fisiochinesiterapico per Pt 5 (cfr. relazione congiunta del Servizio Sociale di Grammichele e del Servizio di NPI in data 18.1.22, nonché relazioni NPI Caltagirone in data 30.10.2023).
Emblematico a riguardo è quanto riferito in sede di audizione dai due affidatari dei bambini, oggi di sette e cinque anni, che hanno rappresentato l'attuale condizione di benessere dei minori ed i progressi compiuti nel corso del periodo dagli stessi affermando:
" Per_1 aveva due anni e mezzo... non parlava non diceva neanche una parola, era in condizioni igieniche disastrose ed era molto impaurito, era un bambino che aveva paura dell'essere umano, non si faceva toccare ed avvicinare, c'è voluto tempo perché si fidasse. Per_1 aveva paura anche dell'acqua e non voleva farsi lavare, metteva in bocca qualsiasi genere alimentare trovasse, anche se vedeva una melanzana o un pomodoro lui lo mordeva.
Per_1 si è adattato molto facilmente a vivere a casa nostra, non piangeva mai a parte quando doveva lavarsi. E' arrivato che aveva una micosi ai piedini, aveva delle scarpe molto indecenti.
Dopo sei mesi, l'abbiamo inserito la scuola materna dove si è ambientato bene e frequentava con piacere perché è molto socievole. Quando ha iniziato a parlare ci siamo resi conto che aveva difficoltà nel linguaggio e quindi l'abbiamo fatto seguire dalla logopedista per circa un annetto.... Anche Pt_5 quando è arrivato a casa nostra era in condizioni igieniche disastrose. Dopo circa un mese in occasione dell'ecografia alle anche, il medico ci fece notare che il piccolino aveva un'infiammazione alla bocca che gli causava anche un'infiammazione all'inguine e alle ascelle, che aveva contratto verosimilmente in occasione del parto. Anche Pt_5 ha fatto fisioterapia, perché fino a 16 mesi non camminava. Il fratello minore ora ha cinque anni e sta bene, lo scorso anno è stato operato per una cisti alla testa" Veniva riferito come Per_1 non avesse mai esternato ricordi del periodo anteriore al suo collocamento eterofamiliare ed il tutore degli stessi evidenziava come il fratello maggiore dei minori, CP_2 , risentisse ancora della grave deprivazione patita nei primi anni di vita, esprimendosi quindi in termini di grande apprezzamento per l'affetto, le cure e l'impegno manifestato dalla famiglia affidataria nei confronti dei due bambini.
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale dei minori Persona_1 e Parte_5 ed a dichiararne lo stato di adottabilità, e in ragione degli esiti del supplemento di istruttoria svolto anche nel presente grado di giudizio, appare del tutto destituito di fondamento il gravame proposto anche dal padre dei minori, stante la acclarata inadeguatezza genitoriale dello stesso.
Risulta confermato anche in tale grado di giudizio l'assoluta mancanza di consapevolezza da parte dell'uomo delle proprie carenze, del venir meno della sua progettualità familiare e della assolutamente vaga e indefinita situazione attuale che come tale non consente di formulare alcuna prognosi favorevole riguardo la capacità del predetto, peraltro ormai prossimo ai settant'anni, di recupero di un valido ruolo genitoriale tale da garantire ai due figli le cure di cui necessitano per crescere serenamente.
Pertanto, a fronte della attuale condizione di benessere dei minori, reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse dei minori, siccome ammesso dalla stessa sig.ra
Pt 3 quello di proseguire il loro percorso di crescita in un contesto familiare in grado di fornirgli, dal punto di vista materiale che affettivo, le cure di cui necessitano per una sana crescita.
Pertanto, conclusivamente, tenuto conto del preminente “best interest” dei minori quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono morale e materiale dei minori, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa Zhou
contro
Italia, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
"terza via", alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. "adozione mite", che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appaia adeguato certamente alla vicenda dei minori Persona_1 Parte_5 che non presentano particolari legami con il contesto di provenienza e e necessitano di vivere pienamente ed in maniera esclusiva la propria esperienza di vita in un contesto familiare esclusivo al fine di costruire la loro identità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza n. 49/2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Catania il 29 gennaio 2024 nel procedimento iscritto al n 65/20 AB..
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AN Resta dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
Consigliere dott. Sabrina Lattanzio dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Davide S. Ferlito Componente privato Dott. Eleonora Zanti Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 305/2024 R.G.V.G. (cui è stata riunita quella iscritta al n.
315/2024 R.G.V.G.) aventi ad oggetto "OPPOSIZIONE A DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITA".
promosse da nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 Parte_1
[...]
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 e Parte_2 Parte_3 و
nata a [...] il [...] C.F. tutti residenti in [...]C.F. 3
(CT) via Domenico Tempio n. 44 ed elettivamente domiciliati in Palagonia, via Vittorio
Emanuele n. 44 presso lo studio dell'avv. Francesco Panebianco, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di appello, nonché da
Parte_4 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._4
,
elettivamente domiciliato in Caltagirone, via Giorgio Arcoleo n. 37 presso lo studio dell'avv.
BI Di ST da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in appello;
Contro
nella qualità di tutore dei minori C.F. C.F._5 Controparte_1
nato a [...] il nato a [...] il [...], e Parte_5 Persona_1
,
03.09.2020, elettivamente domiciliato in Ragusa, via Taormina n. 1 presso lo studio dell'avv.
AN EG, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione con nuovo procuratore depositata il 10.03.25 in atti.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 12.11.2025, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 49/24 emessa il 29 gennaio 2024 e depositata il 19 marzo 2024, il Tribunale per i
Minorenni di Catania, decidendo definitivamente il procedimento iscritto al 65/20 A.B. aperto su ricorso ex art. 8 L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data
10.09.2020, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_1 nato a [...] il nato a [...] il 03.09..2020, confermando la nomina del tutore 02.05.2018, e Parte_5
nella persona dell'avv. Controparte_1 (in seguito cancellatosi dall'albo degli avvocati per sopraggiunta incompatibilità), disponendo il divieto assoluto di visita, contatti e consegna dei minori ai genitori, o ad altri familiari o a terzi, senza autorizzazione del Tribunale.
Con ricorso depositato il 31.03.2024 hanno interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data 19.03.2024, Parte_3 n.q. di nonna materna dei minori, unitamente al proprio compagno
,e alla madre dei minori sig.ra Parte_1 deducendo l'erroneità della Parte_2
,
decisione impugnata, assunta sulla base di un giudizio durato oltre due anni e deciso sulla base di un accertamento peritale espletato con notevole ritardo le cui risultanze venivano specificamente contestate nella parte in cui i periti avevano concluso in termini non positivi riguardo alla capacità vicariante della nonna materna e del di lei compagno sig. Pt_2 nei confronti dei due minori, lamentando altresì la brusca interruzione dei rapporti disposta dal Tribunale e rilevando la condizione di benessere dei due bambini nel periodo in cui avevano convissuto con gli appellanti. Evidenziavano quindi la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge per l'adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83 e si dolevano della mancata motivazione della sentenza riguardo la suddetta istanza.
Chiedevano quindi, in via preliminare, “sospendersi la procedura di adozione" dei due minori e nel merito, previa rinnovazione della CTU, in riforma della sentenza impugnata, di “riaffidare i minori alla madre e, in subordine, disporre l'affidamento condiviso dei nonni alla madre e ai nonni materni ai sensi degli artt. 8 e/o 44 della L. 184/1983, possedendo i ricorrenti tutti i requisiti di legge per ottenere l'adozione dei due minori, non essendovi mai stato alcun abbandono dei minore".
Con separato ricorso iscritto al n. 315/2024 R.G. interponeva appello avverso la sentenza n. contestando 49/2024, notificatagli il 19.03.2024, anche il padre dei minori sig. Parte_4
,
anch'egli l'erroneità della decisione a suo dire basata su di una frettolosa valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando la carenza di adeguata motivazione in ordine all'accertata inidoneità dei genitori ad occuparsi dei minori;
censurava altresì la mancata attivazione di interventi di sostegno quali il collocamento dei minori unitamente ai genitori presso una comunità, rilevando come il ritardo nel deposito della perizia, durata oltre un anno, e. al contempo, il disposto collocamento etero-familiare dei due bambini, avesse pregiudicato significativamente la prospettiva di reinserimento familiare degli stessi. Assumeva anch'egli, in subordine, la sussistenza dei presupposti previsti per le ipotesi di adozione in casi particolari dall'art. 44 L.
184/83 da parte dei nonni materni che ne avevano fatto richiesta.
Chiedeva quindi, previa sospensione della procedura di adozione dei due minori, in riforma della sentenza impugnata, revocarsi lo stato di adottabilità dei minori Persona_1 e Parte_5
e, per l'effetto, disporsi il collocamento dei predetti presso la casa familiare e;
in subordine, chiedeva disporsi il collocamento della madre unitamente ai figli Per_1 e Parte_1
Pt_5 in una Comunità protetta unitamente al padre;
in ulteriore subordine, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ai genitori e ai nonni materni, e/o, in ulteriore subordine, accogliere la richiesta di adozione in casi particolari dagli stessi avanzata.
Con memoria depositata in data 18.09.2024 si costituiva in giudizio nel procedimento iscritto al n.
305/2024 V.G. il tutore dei minori avv. Controparte_1 dando atto della correttezza della sentenza impugnata e della acclarata sussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge per la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori Persona_1 e Parte_5 provenienti da nucleo multiproblematico non in grado di accudirli, evidenziando come il fratello maggiore dei medesimi, Controparte_2 fosse stato in precedenza dichiarato anch'egli in stato di adottabililità "
con sentenza emessa nel proc. n. 35/2013 AB confermata dalla Corte d'Appello. Rappresentava come i due minori Persona_1 e Parte_5 fossero stati fatti nascere al di fuori della provincia di Catania con il preordinato intento di sottrarsi all'intervento dei Servizi Sociali, dando atto della totale inadeguatezza, per carenze personologiche strutturali e non recuperabili, sia dei due genitori che della nonna materna e del di lei compagno, sottolineando come al momento del collocamento etero-familiare i due bambini, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, presentassero importanti segnali di trascuratezza e ipo-stimolazione, quali disturbi espressivi e del linguaggio RE e seri ritardi motori Pt_5 tali da richiedere l'avvio di un percorso riabilitativo mirato. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma dei provvedimenti emessi.
All'udienza di comparizione delle parti in data 18.09.2024, dato atto della sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del proc. iscritto al n. 315/2024 VG a quello iscritto al n. 305/2024/VG, e su richiesta del procuratore del difensore del sig. Per_1, nulla opponendo il tutore, veniva disposto un rinvio al fine di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, concedendo termine per la rinnovazione della notifica da parte dello stesso alle controparti.
Con ulteriore memoria depositata in data 28.12.2024 il nominato tutore avv. Controparte_1 si costituiva anche nel giudizio iscritto al n. 315/2024 VG, ribadendo quanto già rappresentato nella memoria del 18.09.2024 circa l'assoluta infondatezza dell'appello e la piena corrispondenza all'interesse dei minori dell'impugnata declaratoria del loro stato di adottabilità, chiedendone quindi la conferma.
Con il sopra citato atto l'avv. CP_1 quale tutore dei minori, nominava in propria sostituzione, quale difensore dei minori, l'avv. AN EG del foro di Ragusa, giusta procura speciale depositata in atti, la quale si costituiva formalmente in giudizio nell'interesse dei minori con memoria depositata in data 10.03.2025.
All'udienza in data 12.03.2025, rilevata la mancanza agli atti dell'integrazione di CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, veniva disposto un rinvio al fine di acquisire il suddetto atto.
Indi, all'esito della successiva udienza di comparizione in data 09.04.2025, la Corte disponeva l'ascolto riservato innanzi al consigliere delegato ed ai componenti onorari, degli affidatari dei due minori, richiedendo altresì una relazione di aggiornamento da parte del servizio Sociale di
Grammichele riguardo la situazione personale, sociale, lavorativa e familiare degli appellanti in epigrafe indicati nonché una relazione di aggiornamento al competente DSM riguardo le condizioni psichiche di Parte_1
Espletati i suddetti incombenti e verificata alla successiva udienza del 09.04.2025 l'acquisizione in atti delle relazioni di cui sopra, concesso su concorde richiesta dei procuratori costituiti termine per note conclusive, da ultimo all'udienza del 17.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
"in quantoVa preliminarmente rilevata la tempestività dei due ricorsi in appello proposti depositati entrambi nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83.
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo state ritualmente citate le controparti e risultando il tutore dei minori debitamente costituitosi in giudizio.
Risultano quindi essere stati ascoltati nella presente fase processuale in apposita udienza riservata gli affidatari dei due minori Per_1 e Pt_5 mentre non si è proceduto all'ascolto dei due minori, attesa la tenera età degli stessi, rispettivamente di appena otto e cinque anni. E' stato quindi garantito ai procuratori costituiti l' esercizio del diritto di difesa, assicurandosi l'ostensibilità degli atti del giudizio e la piena partecipazione allo stesso, esercitato da ultimo alla discussione orale.
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, "in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)". La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante "il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, ...il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)". (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia affermato in plurime pronunce che "Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass. Sez. I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a far ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass. Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730; Cass. Civ.Sez.I, 04.04.2011 n.
7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838; Cass., Sez. I^,
22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un "rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali" ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che a prescindere dagli adempimenti dei genitori - impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione 10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I,
07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che entrambi gli appelli proposti siano infondati e pertanto non possano che essere rigettati, risultando ampiamente dimostrati i presupposti richiesti ai sensi di legge per la declaratoria dello stato di adottabilità dei germani in ragione dell'assoluta inadeguatezza nelPersona_1 e Parte_5 ruolo genitoriale sia della madre dei minori sig.ra Parte_1 che del padre degli stessi
Parte_4 nonché dell'assenza di familiari idonei a supportarli e ad assumere funzioni vicarianti in grado di assicurare ai due bambini una sana crescita, siccome ampiamente rappresentato nella sentenza impugnata le cui articolate motivazioni non possono che condividersi. "Deve in primo luogo darsi atto del fatto che il primogenito della coppia Controparte_2 nato nel
2013, all'esito di approfondita istruttoria, sia stato dichiarato in stato di adottabilità nell'ambito del procedimento iscritto al n. 35/2013 A.B con sentenza emessa in data 10 aprile 2016 dal Tribunale per i Minorenni, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza in data 6.7.2017, passata in giudicato.. Dagli atti emerge come la procedura in oggetto fosse stata aperta su segnalazione della madre della sig.ra Pt_1 a causa della inadeguatezza della figlia, affetta da ritardo cognitivo di gravità medio-grave, nell'accudimento del figlio e della disfunzionale e anomala
Parte_4 soggetto molto più relazione dalla stessa intrattenuta con il padre del minore anziano, pluripregiudicato, abitante in un fabbricato rurale.
Indi, a seguito della segnalazione effettuata in data 9 settembre 2020 dal Presidio Ospedaliero
"Vittorio Emanuele" di Gela, il Servizio Sociale di Grammichele veniva a conoscenza della avvenuta il 3.9.20, nonchè, esperiti approfondimenti, della precedentenascita del minore Pt_5 nascita del minore Per_1 avvenuta a Vittoria (R.G.) il 2.5.2018, il quale ultimo all'epoca conviveva con la nonna materna, che aveva dichiarato ai servizi di poter accogliere il neonato
Pt 5 solo in via del tutto temporanea a causa di problemi fisici ed economici, confermando l'assoluta inadeguatezza della figlia all'accudimento dei minori.
In ragione di quanto sopra, essendo già note alle agenzie territorialmente competenti le condizioni di vita deprivate del nucleo familiare di appartenenza dei minori veniva dato l'avvio al procedimento iscritto al 65/20 A.B. definito con l'impugnata sentenza.
Orbene, nel corso dello stesso è stata quindi ampiamente confermata, e sostanzialmente non è questione oggetto di contestazione, l'inadeguatezza della madre dei minori sig.ra Pt_1
[...] all'accudimento dei due figli, essendo sostanzialmente pacifico che la donna non è nemmeno in grado di badare a se stessa. In proposito risulta che tale condizione, già accertata dal
DSM nella relazione del 18.4.2014 trasmessa nel procedimento di cui al n. 35/2013 A.B relativo al primogenito, sia stata confermata nella CTU espletata nel primo grado di giudizio ove si legge : 66
facies improntata a fatuità, ammiccamento accentuato, scarsamente orientata nei parametri spazio temporali, esame di realtà parziale, ideazione povera, assente capacità simbiotica, affettività scarna, emotività instabile e reattiva, intelligenza con ritardo mentale medio: sintomatologia psicotica e turbe del comportamento (con certificazione specialistica rilasciata dall'Asp Catania). Assente la coscienza della malattia”. E poi ancora :" la volontà della donna appare focalizzata sui bisogni personali relativi a sfere primarie della vita, quali l'alimentazione e la sessualità. Inoltre la stessa è stata per lungo tempo istituzionalizzata assieme al fratello, per impossibilità della madre di prendersene carico e per assenza della figura paterna: motivo per la quale la stessa non sente la figura materna affettivamente significativa. Anche il compagno e per lei un estraneo, seppur intercorreranno buoni rapporti. Nel rapporto con lo Per_1 trova accoglienza affettuosa e soddisfazione di bisogni quale il cibo e la sessualità... la capacità critica appare insufficiente ed emerge una personalità facilmente influenzabile e condizionata dalle persone che le stanno accanto, ed in particolare il signor Per_1”. I periti concludevano quindi affermando "non si ravvedono nella donna elementi peculiari psichici ed affettivi necessari per l'esercizio della genitorialità".
Anche il successivo supplemento di CTU, disposto al fine di verificare se vi fossero prospettive di recupero delle carenze riscontrate, ribadiva tale marcata compromissione delle capacità di comprensione della D'CO descritta come "fatua, inconsapevole, e con gravi difficoltà di comprensione", sottolineandosi quindi che la donna Non riesce ad accudire se stessa e 65
preferisce vivere con la madre che si occupa di lei nella gestione della pulizia degli ambienti e dei vestiti e nella preparazione dei pasti. Nessuna coscienza delle sue condizioni, nessun proposito di acquisire nuove competenze. Non rileva una personale sofferenza nell'allontanamento dei figli ma, a tratti una ripetizione ecolalica alle parole rivendicative della di lei madre. E'in cura psicofarmacologica, presenta tremori diffusi per grimaces, soggetto con insufficienza mentale grave e disturbo psicotico con obesità marcata, bisognevole essa stessa di accudimento".
La condizione della D'CO è stata confermata quindi anche nel presente grado di giudizio dalla relazione di aggiornamento richiesta al DSM che ha in carico la donna, pervenuta in data
10.06.2025, ove si legge: "Ha manifestato il proprio disappunto per la incresciosa situazione familiare, in cui soffre per il tradimento quotidianamente perpetrato, ormai da tempo, dal marito nei suoi confronti, raccogliendo in casa una donna la cui presenza la costringe a tollerare.
Ammette che non sarebbe in grado di accudire autonomamente i figli, Persona_1 [...]e
CP_3 la paziente, in carico presso il nostro servizio dal 2009 con diagnosi di ritardo mentale grave, pur riconoscendo, come sopra detto di non essere in grado di accudire autonomamente i propri figli, se non ipoteticamente con l'aiuto della madre, non appare tuttavia comprendere la implicita incongruenza stante nella sua decisione di partecipare al suddetto reclamo, derivante dalla sua stessa ammissione di non essere effettivamente in grado di accudirli, se non eventualmente appunto con l'aiuto della madre, condizione d'altra parte irrealizzabile, stante i pessimi rapporti intercorrenti tra il marito della paziente e la propria madre, presso la quale, esasperata dalla situazione che è costretta a tollerare, la paziente è andata ad abitare. Ciò a causa, a suo dire, della disinvolta condotta del signor Parte_4 che non risulta essere intenzionato a rinunciare alla propria prerogativa di convivere all'interno di un ménage à trois, in cui sembra trovarsi del tutto a proprio agio, malgrado il fermo disappunto della moglie.
Ribadiamo dunque infine che... non ci sono le condizioni per rivalutare diversamente da come è stato fatto in passato le sue capacità genitoriali, che la paziente stessa riconosce essere non idonee ad assolvere ad una sana e completa funzione materna".
Anche il Servizio Sociale di Grammichele nella relazione trasmessa il 30.05.2025 conferma il deterioramento della già disfunzionale relazione intercorrente tra la sig.ra Pt_1 ed il sig. riferendo che dalla visita domiciliare svolta il 30.05.2025, cui la donna, seppur Parte_4
presente, non aveva partecipato, era stato riferito dalla di lei madre sig.ra Pt_3 “che la figlia da circa due mesi è ospite presso la sua abitazione a causa dell'ennesimo episodio di conflitto della stessa con il coniuge - signor (di anni 69) -determinato, a suo dire, dallaParte_4
presenza costante di una terza signora (ex compagna del marito citato).
Viene riferito altresì che tali episodi negli ultimi tempi sono diventati sempre più frequenti, determinando uno stato di malessere costante che va ad aggravare sempre più le condizioni di fragilità psicologiche e psichica della figlia, per la quale la stessa assume terapia farmacologica
(Risperidone) e percepisce indennità di invalidità".
Il Servizio Sociale evidenziava quindi come la madre della donna sig.ra Pt_3 avesse rappresentato il proprio stato di stanchezza e di disagio, dovuto al pesante carico familiare derivante dalla gestione della figlia Pt_1 e del di lei fratello Per_2 di circa trent'anni, anch'egli affetto da importanti problematiche personologiche e di salute, esprimendo quindi il proprio rammarico nel dover riconoscere le proprie difficoltà nell'ipotesi del rientro dei nipoti Per_1 e Pt_5 presso la propria abitazione, peraltro trovata in condizioni di trascuratezza sia sotto il profilo strutturale, a causa di presenza di umidità che dal punto di vista igienico, a causa della presenza di animali e di molte masserizie accumulate in sacchi neri, probabile esito del definitivo rientro della figlia presso l'abitazione materna.
Deve quindi darsi atto del fatto che tramite il Servizio Sociale la sig.ra Pt_3 ha quindi trasmesso alla Corte una missiva sottoscritta in cui ha sostanzialmente manifestato la propria volontà di non coltivare l'appello, dichiarando di ritenere nell'interesse dei suoi nipoti Per_1 e Pt_5 che "è meglio che stanno dove sono". Tale volontà di rinuncia all'appello appare confermata anche dal fatto che non sono state depositate prima dell'udienza di discussione note conclusive da parte del difensore della stessa nonché del suo compagno sig. Pt_2 oltre che della figlia sig.ra Pt_1
Venendo quindi all'esame della posizione del sig. ormai prossimo alla Parte_4
settantina, pregiudicato, in atto bracciante agricolo, non può che rilevarsi la genericità del gravame proposto, ove, a fronte delle acclarate emergenze probatorie ampiamente descritte nella sentenza impugnata circa le criticità intrafamiliari, si è limitato a contestare la decisione del
Tribunale per i Minorenni esprimendo in modo del tutto privo di concretezza la propria volontà di esercitare il ruolo genitoriale, senza manifestare alcuna consapevolezza dell'impegno che lo stesso richiede e nelle necessità dei minori. A fronte dello stile di vita sopradescritto, si osserva come lo
Per_1 si sia dichiarato financo disponibile ad essere collocato unitamente agli stessi ed alla sig.ra
Pt_1 in una Casa Famiglia, prospettiva quest'ultima che appare del tutto non percorribile in ragione della attuale deteriorata situazione di coppia, oltre che del fatto che in passato era stato
Pt_1 con il figlio già tentato senza esito favorevole un collocamento in comunità protetta della
CP_2 .
A fronte della assoluta assenza di rappresentazione della sua attuale situazione, il Servizio Sociale di Grammichele nella relazione trasmessa il 30.05.2025 ha riferito che nel colloquio svolto presso il servizio (dopo vari tentativi di reperirlo presso la propria residenza andati a vuoto) il signor
Per 1 avrebbe dichiarato di vivere da circa quattro anni in un'abitazione rurale non di sua proprietà ubicata in una contrada ricadente nel territorio di Caltagirone, ove svolgerebbe informali mansioni di guardiania per il proprietario del fondo, dedicandosi all'allevamento di alcuni animali
(capretti, galline, conigli, suini) dalla cui vendita ricaverebbe qualche compenso per coprire le spese di gestione. Il predetto avrebbe riferito di vivere stabilmente con la moglie Pt_1
[...] presso l'abitazione di campagna di cui sopra e di mantenere con i suoceri rapporti sporadici ma civili, aggiungendo che solo saltuariamente e per brevi periodi (di tre quattro giorni) la predetta Pt_1 suole recarsi a fare visita alla madre, circostanza questa smentita da quanto personalmente constatato dal sopralluogo svolto dal Servizio Sociale presso l'abitazione della
Pt 3 da quanto dalla stessa riferito, nonché da quanto riferito nella relazione di aggiornamento del DSM sopracitata in merito all'attuale situazione della Pt_1
Appare quindi opportuno richiamare gli esiti della valutazione personologica inerenti il signor
Per_1 riportati nella CTU depositata il 23.12.2022 svolta nel primo grado di giudizio ove si legge
: " il Signor lavora come bracciante agricolo, narra dell'incidente a corso all'età Parte_4
di 13 anni quando perse la gamba sinistra lavorando in frantoio. Dichiara detenzioni già da minore e di avere scontato complessivamente 14 anni di carcere. Afferma, inoltre, che negli ultimi
15 anni non avrebbe più compiuto atti illegali. Del primo nato dice che è stato inserito in Casa
Famiglia per colpa della suocera che avrebbe messo in cattiva luce la figlia durante la degenza in ospedale nel postpartum;
di aver allora sposato la compagna per evitare l'affido, che non servi allo scopo. In realtà sa di non essere capace di prendersi cura dei bambini, ma verbalizza la ferma volontà di volerli vedere periodicamente;
accettando a tal fine anche che possano venire affidati alla suocera. Il signor Per_1 al colloquio ribadisce più volte il proprio volere di poter vedere i bambini;
quale esternazione di un proprio bisogno, senza una reale consapevolezza delle necessità dei piccoli né delle modalità psichiche e comportamentali da adottare nella espressione piena della genitorialità consapevole. Si denota inoltre un deficit della capacità di autoriflessione, con il mantenimento di un focus di controllo esterno: non trova che nulla di ciò che è accaduto possa avere il minimo riferimento alla sua persona o al suo comportamento. Nella relazione asimmetrica con una donna molto più giovane, affetta da un significativo deficit intellettivo, trova una relazione soddisfacente poiché priva di ogni possibilità di contraddittorio o conflittualità.
Dalla donna si apprende che, contrariamente a quanto da egli asserito, la coppia si frequenta ad oggi seppure con modalità caratterizzate da uscite serali sporadiche. Pur presentandosi puntuale al colloquio e pur mantenendo un atteggiamento di sufficiente adeguatezza, non si rileva una visione realistica della problematica, e una progettualità centrata sulla crescita dei bambini, perché ciò che emerge con forza è la determinazione della volontà del medesimo di "volerli vedere". Ponendosi quindi la richiesta come soddisfacimento di un bisogno personale, che nulla ha a che vedere con la reale mansione genitoriale di sostegno protezione e cura della prole”.
Anche l'integrazione peritale depositata nell'ottobre 2023 conferma sostanzialmente quanto già osservato riguardo l'atteggiamento reticente e poco consapevole del predetto, ivi leggendosi: “Il 66
signor Per_1 si presenta puntualmente al colloquio;
di abbigliamento dimesso. Appare tranquillo e apparentemente collaborante. Tuttavia le risposte alle domande poste sono scarne e non danno reali informazioni su stati affettivi ed accadimenti reali. Il quadro psichico appare sovrapponibile a quello della precedente valutazione. Pensiero concreto, scarsa consapevolezza delle proprie reali capacità di accudimento di un bambino. Ci riferisce di un passato giovanile di deviazioni per cui ha scontato complessivamente circa 20 anni di detenzione. In atto ci riferisce di occuparsi nella sua campagna di animali di allevamento. Nega uso di alcolici, cosa più volte affermata dalla signora Parte_3 e si dice pronto ad accogliere la signora ed i Parte_1
minori, se a lui affidati. All'osservazione relativa all' inadeguatezza di una casa rurale per dei bambini in età di scolarizzazione, egli afferma di essere pronto a trasferirsi in paese con la signora Pt 6 ed i minori. Tale affermazione, non documentata e supportata da elementi di giudizio, appare incongrua e recante in sé una profonda inconsapevolezza della reale difficoltà della signora Pt_1 ad occuparsi dei bambini e della stessa propria inadeguatezza in ambito evolutivo... Sembra di fatto un punto di principio riavere i propri figli, a suo dire, "portati via per colpa della Parte_3 che parlava troppo...", senza reale consapevolezza delle complesse esigenze dei bambini e della reale inadeguatezza di loro, genitori, nel prendersi carico del delicato compito di accompagnare i bambini nel percorso evolutivo...." La CTU, concludeva affermando che "Dalla valutazione effettuata si conclude che i genitori, signor Parte_4 e signora tenuto conto delle gravissime carenze già evidenziate, non possano Parte_1
recuperare le necessità necessarie capacità genitoriali attraverso interventi di sostegno, tempi compatibili con le esigenze di crescita dei figli". I periti si esprimevano in termini negativi anche nei confronti della nonna materna e del di lei marito sig. Parte_2 ritenendosi che gli stessi "Non possono superare i gravi limiti e le criticità riscontrate per svolgere una funzione vicariale di quella genitoriale, in tempi compatibili con le esigenze dei minori".
Ciò detto, si osserva come la condizione di deprivazione e inadeguato accudimento in cui versavano i due bambini all'atto del collocamento eterofamiliare risulti ampiamente confermata dalla lettura delle relazioni dei servizi in atti da cui emergeva come gli stessi, inseritisi senza alcuna difficoltà nel nucleo familiare affidatario che li ha accolti, presentassero una condizione di grave ipostimolazione e ritardo nello sviluppo evolutivo, tali da richiedere l'avvio di articolati trattamenti specialistici e riabilitativi, di tipo logopedico per il minore Per_1 e di tipo fisiochinesiterapico per Pt 5 (cfr. relazione congiunta del Servizio Sociale di Grammichele e del Servizio di NPI in data 18.1.22, nonché relazioni NPI Caltagirone in data 30.10.2023).
Emblematico a riguardo è quanto riferito in sede di audizione dai due affidatari dei bambini, oggi di sette e cinque anni, che hanno rappresentato l'attuale condizione di benessere dei minori ed i progressi compiuti nel corso del periodo dagli stessi affermando:
" Per_1 aveva due anni e mezzo... non parlava non diceva neanche una parola, era in condizioni igieniche disastrose ed era molto impaurito, era un bambino che aveva paura dell'essere umano, non si faceva toccare ed avvicinare, c'è voluto tempo perché si fidasse. Per_1 aveva paura anche dell'acqua e non voleva farsi lavare, metteva in bocca qualsiasi genere alimentare trovasse, anche se vedeva una melanzana o un pomodoro lui lo mordeva.
Per_1 si è adattato molto facilmente a vivere a casa nostra, non piangeva mai a parte quando doveva lavarsi. E' arrivato che aveva una micosi ai piedini, aveva delle scarpe molto indecenti.
Dopo sei mesi, l'abbiamo inserito la scuola materna dove si è ambientato bene e frequentava con piacere perché è molto socievole. Quando ha iniziato a parlare ci siamo resi conto che aveva difficoltà nel linguaggio e quindi l'abbiamo fatto seguire dalla logopedista per circa un annetto.... Anche Pt_5 quando è arrivato a casa nostra era in condizioni igieniche disastrose. Dopo circa un mese in occasione dell'ecografia alle anche, il medico ci fece notare che il piccolino aveva un'infiammazione alla bocca che gli causava anche un'infiammazione all'inguine e alle ascelle, che aveva contratto verosimilmente in occasione del parto. Anche Pt_5 ha fatto fisioterapia, perché fino a 16 mesi non camminava. Il fratello minore ora ha cinque anni e sta bene, lo scorso anno è stato operato per una cisti alla testa" Veniva riferito come Per_1 non avesse mai esternato ricordi del periodo anteriore al suo collocamento eterofamiliare ed il tutore degli stessi evidenziava come il fratello maggiore dei minori, CP_2 , risentisse ancora della grave deprivazione patita nei primi anni di vita, esprimendosi quindi in termini di grande apprezzamento per l'affetto, le cure e l'impegno manifestato dalla famiglia affidataria nei confronti dei due bambini.
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale dei minori Persona_1 e Parte_5 ed a dichiararne lo stato di adottabilità, e in ragione degli esiti del supplemento di istruttoria svolto anche nel presente grado di giudizio, appare del tutto destituito di fondamento il gravame proposto anche dal padre dei minori, stante la acclarata inadeguatezza genitoriale dello stesso.
Risulta confermato anche in tale grado di giudizio l'assoluta mancanza di consapevolezza da parte dell'uomo delle proprie carenze, del venir meno della sua progettualità familiare e della assolutamente vaga e indefinita situazione attuale che come tale non consente di formulare alcuna prognosi favorevole riguardo la capacità del predetto, peraltro ormai prossimo ai settant'anni, di recupero di un valido ruolo genitoriale tale da garantire ai due figli le cure di cui necessitano per crescere serenamente.
Pertanto, a fronte della attuale condizione di benessere dei minori, reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse dei minori, siccome ammesso dalla stessa sig.ra
Pt 3 quello di proseguire il loro percorso di crescita in un contesto familiare in grado di fornirgli, dal punto di vista materiale che affettivo, le cure di cui necessitano per una sana crescita.
Pertanto, conclusivamente, tenuto conto del preminente “best interest” dei minori quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono morale e materiale dei minori, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa Zhou
contro
Italia, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
"terza via", alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. "adozione mite", che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appaia adeguato certamente alla vicenda dei minori Persona_1 Parte_5 che non presentano particolari legami con il contesto di provenienza e e necessitano di vivere pienamente ed in maniera esclusiva la propria esperienza di vita in un contesto familiare esclusivo al fine di costruire la loro identità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza n. 49/2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Catania il 29 gennaio 2024 nel procedimento iscritto al n 65/20 AB..
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AN Resta dott. Massimo Escher