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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1615 /2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ILLUMINATI FABRIZIO e l'avv. ILLUMINATI IRENE parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DOROTHY DE CICCO e dell'avv. VALENTINA GALLUCCI parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA EX ART. 250 C.C., e di determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha Parte_1 esposto:
-di aver intrattenuto una relazione con dalla Controparte_1 quale è nato il [...] a [...], luogo di Persona_1 residenza della madre;
- che già durante la gravidanza la resistente avrebbe cambiato atteggiamento verso l'attuale ricorrente e nell'imminenza della nascita del bambino avrebbe manifestato la volontà di voler riconoscere il figlio in via autonoma, realizzando tale proposito al momento della nascita del figlio;
- che successivamente alla nascita del figlio , il ricorrente avrebbe chiesto più Pt_1 volte alla madre del bambino di permettergli di vedere il minore e di prestare consenso al riconoscimento dello stesso, ma la resistente avrebbe sempre negato detto consenso al riconoscimento e concesso al padre di vedere suo figlio solo una volta ogni 1/2 mesi;
- che il ricorrente si è trasferito in Italia a novembre del 2022, anche per poter instaurare un rapporto con suo figlio;
Pt_1
- che il mancato consenso della al riconoscimento del figlio Controparte_1
non troverebbe in alcun modo giustificazione in relazione all'interesse del Pt_1 minore, ma anzi rappresenterebbe una decisione dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio;
- che il ricorrente avrebbe sempre dimostrato la volontà di prendersi cura di Pt_1 nel rispetto dei suoi doveri da padre, sia da un punto di vista morale che materiale, avendo corrisposto alla ricorrente €1.000,00 (mille) mentre si trovava ancora a Cuba, oltre ad aver corrisposto, dal momento dell'arrivo in Italia, €400,00 (quattrocento) al mese fino ad arrivare a €450,00 (quattrocentocinquanta) mensili (in seguito all'iscrizione del figlio in un asilo privato), ciò nonostante il mancato Pt_1 consenso della madre al riconoscimento del figlio;
- che nell'ultimo periodo la resistente avrebbe negato al ricorrente di vedere il proprio figlio;
- che sussisterebbero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250, comma 4, c.c., in quanto data la minore età, avrebbe diritto all'affetto e Persona_1 all'assistenza materiale sia da parte della madre, sia del padre per cui il riconoscimento non potrebbe essere rifiutato, rispondendo all'interesse del minore. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato a [...] il Persona_1
12.02.2022, figlio di . Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 del ricorrente esponendo:
-di non aver mai avuto un legame sentimentale stabile con il ricorrente e di aver affrontato sia il periodo di gestazione, sia il parto da sola;
-che solo diversi mesi dopo la nascita del bambino, il ricorrente tornava in Italia con la propria moglie, sposata nel mese di luglio, quindi dopo il concepimento e poco prima della nascita del figlio;
-di aver riconosciuto il proprio figlio per accordo tra le parti;
-di aver acconsentito, inizialmente, alla partecipazione del ricorrente e della di lui moglie, alla vita del bambino e poiché entrambi avevano difficoltà economiche, la resistente avrebbe provveduto al loro sostentamento, attraverso l'acquisto di vestiario e svariati prestiti di denaro, potendo la resistente contare sulla florida attività di proprietaria di una sartoria a Terni;
- che le richieste economiche da parte del ricorrente sarebbero divenute sempre più pressanti, e lo stesso in occasione di visite al figlio avrebbe prelevato denaro in contante e macchine da cucire industriali, di ingente valore;
- che inoltre il ricorrente avrebbe praticato “la stregoneria”, essendo (padre Per_2 dei segreti), uno dei maggiori sacerdoti della religione , considerato molto Per_3 influente, attività nel corso della quale avrebbe posto in essere una serie di riti che prevederebbero sacrifici animali, con svisceramento, con discussioni tra le parti non approvando la resistente tali pratiche;
-che la resistente avrebbe avuto timore a lasciare il minore con il ricorrente richiedendo che gli incontri con il minore si svolgessero sempre alla sua presenza, sostenendo il ricorrente scelte educative improntate su ferrea educazione non condivise dalla resistente. Tanto premesso la resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di autorizzazione al riconoscimento del minore;
in via estremamente subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore a sé, con diritto di visita del padre sotto la supervisione dei servizi sociali di Cosenza, dando atto dell'intervenuto trasferimento della propria residenza e di quella del figlio in tale provincia, dopo l'istaurazione del giudizio, con determinazione in € 700,00 mensili del contributo mensile da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie al 50% da individuare secondo le linee guida del CNF.
All'esito del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale il ricorrente con consenso della resistente ha riconosciuto il figlio minore.
Preso atto dell'intervenuto riconoscimento volontario del figlio da parte del padre, dopo il superamento del dissenso materno, le parti hanno raggiunto un accordo sulla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Preso atto dell'intervenuto riconoscimento del figlio minore da parte del ricorrente, in data 31.8.2025, come da documentazione depositata in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 250 c.c. formulata dal ricorrente.
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte con riferimento alle modalità di affidamento e mantenimento del figlio secondo quanto segue:
“1.Affidamento Il minore è affidato in via esclusiva alla madre, Persona_4
Sig.ra , che eserciterà la responsabilità genitoriale Controparte_1 sul medesimo nelle decisioni ordinarie, nel rispetto dei diritti-doveri del padre. Il genitore non affidatario ha il diritto dovere di mantenere rapporti significativi con il figlio e conserva il pieno esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla vita del minore, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle concernenti l'istruzione, la salute e la residenza abituale del minore.
2. Espatrio del minore Ogni eventuale espatrio del minore, anche se finalizzato a viaggi o vacanze, dovrà essere previamente concordato congiuntamente tra i genitori.
3. Trasferimento di residenza del minore In caso di un eventuale trasferimento della residenza del minore, la madre si impegna a comunicare al padre con un preavviso minimo di sei (6) mesi la nuova residenza.
4. Collocamento del minore e tempi di frequentazione Il minore sarà collocato nei seguenti termini:
-presso il padre: lunedì, martedì e mercoledì;
-presso la madre: giovedì, venerdì e sabato. Le domeniche saranno trascorse a settimane alterne con ciascun genitore, secondo un calendario da definirsi di comune accordo tra e parti.
5.Mantenimento ordinario Ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario del minore nei giorni in cui lo stesso sarà collocato presso di lui. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il minore sia collocato in via esclusiva presso la madre per un periodo continuativo, il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, da frazionarsi proporzionalmente nel caso in cui tale periodo sia inferiore a un mese.
6. Spese straordinarie Le spese straordinarie relative al minore (a titolo esemplificativo: scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, etc.) saranno decise e sostenute in misura paritaria (50%) da entrambi i genitori, previa comunicazione e accordo tra le parti.
7. Rinuncia a pretese economiche pregresse La Sig.ra rinuncia espressamente Controparte_1
a qualsiasi pretesa economica relativa al passato in riferimento al mantenimento del minore.
8. Festività e ricorrenze Le festività (natalizie, pasquali, estive e altre ricorrenze rilevanti) saranno divise in modo equo tra i genitori, secondo criteri di alternanza annuale, o altra modalità da concordare consensualmente.
9. Attività scolastiche ed extrascolastiche I genitori si alterneranno in modo equo nella gestione e nell'accompagnamento del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, tenuto conto delle rispettive disponibilità lavorative ed organizzative.
10. Clausole di impegno alla collaborazione Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nell'interesse del minore, mantenendo un comportamento rispettoso e collaborativo, al fine di garantire al figlio un sano sviluppo psico-fisico e una crescita serena ed equilibrata. 11. Clausola di composizione bonaria della controversia Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e bonaria eventuali controversie derivanti dalla presente scrittura. In caso di mancato accordo, si rivolgeranno agli strumenti di mediazione familiare prima di adire l'Autorità giudiziaria.”.
Alla successiva udienza, i difensori delle parti hanno precisato l'accordo nei seguenti termini: con riferimento alla clausola del punto 5 dell'accordo (mantenimento ordinario) il padre sarà tenuto a corrispondere il contributo ivi indicato nel caso in cui si assenti per periodo superiore o uguale a 15 giorni;
le parti precisano che l'attuale residenza abituale del minore è in San Pietro in Guarano (Cosenza).
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Le spese di giudizio devono essere compensate, in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 250 c.c., in considerazione del sopravvenuto riconoscimento del minore da parte del ricorrente, previo consenso della resistente;
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1615 /2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ILLUMINATI FABRIZIO e l'avv. ILLUMINATI IRENE parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DOROTHY DE CICCO e dell'avv. VALENTINA GALLUCCI parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA EX ART. 250 C.C., e di determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha Parte_1 esposto:
-di aver intrattenuto una relazione con dalla Controparte_1 quale è nato il [...] a [...], luogo di Persona_1 residenza della madre;
- che già durante la gravidanza la resistente avrebbe cambiato atteggiamento verso l'attuale ricorrente e nell'imminenza della nascita del bambino avrebbe manifestato la volontà di voler riconoscere il figlio in via autonoma, realizzando tale proposito al momento della nascita del figlio;
- che successivamente alla nascita del figlio , il ricorrente avrebbe chiesto più Pt_1 volte alla madre del bambino di permettergli di vedere il minore e di prestare consenso al riconoscimento dello stesso, ma la resistente avrebbe sempre negato detto consenso al riconoscimento e concesso al padre di vedere suo figlio solo una volta ogni 1/2 mesi;
- che il ricorrente si è trasferito in Italia a novembre del 2022, anche per poter instaurare un rapporto con suo figlio;
Pt_1
- che il mancato consenso della al riconoscimento del figlio Controparte_1
non troverebbe in alcun modo giustificazione in relazione all'interesse del Pt_1 minore, ma anzi rappresenterebbe una decisione dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio;
- che il ricorrente avrebbe sempre dimostrato la volontà di prendersi cura di Pt_1 nel rispetto dei suoi doveri da padre, sia da un punto di vista morale che materiale, avendo corrisposto alla ricorrente €1.000,00 (mille) mentre si trovava ancora a Cuba, oltre ad aver corrisposto, dal momento dell'arrivo in Italia, €400,00 (quattrocento) al mese fino ad arrivare a €450,00 (quattrocentocinquanta) mensili (in seguito all'iscrizione del figlio in un asilo privato), ciò nonostante il mancato Pt_1 consenso della madre al riconoscimento del figlio;
- che nell'ultimo periodo la resistente avrebbe negato al ricorrente di vedere il proprio figlio;
- che sussisterebbero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250, comma 4, c.c., in quanto data la minore età, avrebbe diritto all'affetto e Persona_1 all'assistenza materiale sia da parte della madre, sia del padre per cui il riconoscimento non potrebbe essere rifiutato, rispondendo all'interesse del minore. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato a [...] il Persona_1
12.02.2022, figlio di . Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 del ricorrente esponendo:
-di non aver mai avuto un legame sentimentale stabile con il ricorrente e di aver affrontato sia il periodo di gestazione, sia il parto da sola;
-che solo diversi mesi dopo la nascita del bambino, il ricorrente tornava in Italia con la propria moglie, sposata nel mese di luglio, quindi dopo il concepimento e poco prima della nascita del figlio;
-di aver riconosciuto il proprio figlio per accordo tra le parti;
-di aver acconsentito, inizialmente, alla partecipazione del ricorrente e della di lui moglie, alla vita del bambino e poiché entrambi avevano difficoltà economiche, la resistente avrebbe provveduto al loro sostentamento, attraverso l'acquisto di vestiario e svariati prestiti di denaro, potendo la resistente contare sulla florida attività di proprietaria di una sartoria a Terni;
- che le richieste economiche da parte del ricorrente sarebbero divenute sempre più pressanti, e lo stesso in occasione di visite al figlio avrebbe prelevato denaro in contante e macchine da cucire industriali, di ingente valore;
- che inoltre il ricorrente avrebbe praticato “la stregoneria”, essendo (padre Per_2 dei segreti), uno dei maggiori sacerdoti della religione , considerato molto Per_3 influente, attività nel corso della quale avrebbe posto in essere una serie di riti che prevederebbero sacrifici animali, con svisceramento, con discussioni tra le parti non approvando la resistente tali pratiche;
-che la resistente avrebbe avuto timore a lasciare il minore con il ricorrente richiedendo che gli incontri con il minore si svolgessero sempre alla sua presenza, sostenendo il ricorrente scelte educative improntate su ferrea educazione non condivise dalla resistente. Tanto premesso la resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di autorizzazione al riconoscimento del minore;
in via estremamente subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore a sé, con diritto di visita del padre sotto la supervisione dei servizi sociali di Cosenza, dando atto dell'intervenuto trasferimento della propria residenza e di quella del figlio in tale provincia, dopo l'istaurazione del giudizio, con determinazione in € 700,00 mensili del contributo mensile da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie al 50% da individuare secondo le linee guida del CNF.
All'esito del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale il ricorrente con consenso della resistente ha riconosciuto il figlio minore.
Preso atto dell'intervenuto riconoscimento volontario del figlio da parte del padre, dopo il superamento del dissenso materno, le parti hanno raggiunto un accordo sulla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Preso atto dell'intervenuto riconoscimento del figlio minore da parte del ricorrente, in data 31.8.2025, come da documentazione depositata in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 250 c.c. formulata dal ricorrente.
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte con riferimento alle modalità di affidamento e mantenimento del figlio secondo quanto segue:
“1.Affidamento Il minore è affidato in via esclusiva alla madre, Persona_4
Sig.ra , che eserciterà la responsabilità genitoriale Controparte_1 sul medesimo nelle decisioni ordinarie, nel rispetto dei diritti-doveri del padre. Il genitore non affidatario ha il diritto dovere di mantenere rapporti significativi con il figlio e conserva il pieno esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla vita del minore, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle concernenti l'istruzione, la salute e la residenza abituale del minore.
2. Espatrio del minore Ogni eventuale espatrio del minore, anche se finalizzato a viaggi o vacanze, dovrà essere previamente concordato congiuntamente tra i genitori.
3. Trasferimento di residenza del minore In caso di un eventuale trasferimento della residenza del minore, la madre si impegna a comunicare al padre con un preavviso minimo di sei (6) mesi la nuova residenza.
4. Collocamento del minore e tempi di frequentazione Il minore sarà collocato nei seguenti termini:
-presso il padre: lunedì, martedì e mercoledì;
-presso la madre: giovedì, venerdì e sabato. Le domeniche saranno trascorse a settimane alterne con ciascun genitore, secondo un calendario da definirsi di comune accordo tra e parti.
5.Mantenimento ordinario Ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario del minore nei giorni in cui lo stesso sarà collocato presso di lui. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il minore sia collocato in via esclusiva presso la madre per un periodo continuativo, il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, da frazionarsi proporzionalmente nel caso in cui tale periodo sia inferiore a un mese.
6. Spese straordinarie Le spese straordinarie relative al minore (a titolo esemplificativo: scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, etc.) saranno decise e sostenute in misura paritaria (50%) da entrambi i genitori, previa comunicazione e accordo tra le parti.
7. Rinuncia a pretese economiche pregresse La Sig.ra rinuncia espressamente Controparte_1
a qualsiasi pretesa economica relativa al passato in riferimento al mantenimento del minore.
8. Festività e ricorrenze Le festività (natalizie, pasquali, estive e altre ricorrenze rilevanti) saranno divise in modo equo tra i genitori, secondo criteri di alternanza annuale, o altra modalità da concordare consensualmente.
9. Attività scolastiche ed extrascolastiche I genitori si alterneranno in modo equo nella gestione e nell'accompagnamento del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, tenuto conto delle rispettive disponibilità lavorative ed organizzative.
10. Clausole di impegno alla collaborazione Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nell'interesse del minore, mantenendo un comportamento rispettoso e collaborativo, al fine di garantire al figlio un sano sviluppo psico-fisico e una crescita serena ed equilibrata. 11. Clausola di composizione bonaria della controversia Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e bonaria eventuali controversie derivanti dalla presente scrittura. In caso di mancato accordo, si rivolgeranno agli strumenti di mediazione familiare prima di adire l'Autorità giudiziaria.”.
Alla successiva udienza, i difensori delle parti hanno precisato l'accordo nei seguenti termini: con riferimento alla clausola del punto 5 dell'accordo (mantenimento ordinario) il padre sarà tenuto a corrispondere il contributo ivi indicato nel caso in cui si assenti per periodo superiore o uguale a 15 giorni;
le parti precisano che l'attuale residenza abituale del minore è in San Pietro in Guarano (Cosenza).
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Le spese di giudizio devono essere compensate, in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 250 c.c., in considerazione del sopravvenuto riconoscimento del minore da parte del ricorrente, previo consenso della resistente;
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti