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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1103/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Montanari Luca Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giovannozzi Luca e l'avv. Zampieri
Pierfrancesco
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
1027/24 pubblicata in data 28/05/2024 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 112 cpc da parte del giudice di primo grado e, per l'effetto,
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, accertare e dichiarare l'omessa verifica da parte del sig. Giudice dell'Esecuzione Civile del
Tribunale di Padova dell'ammontare del credito e delle somme effettivamente dovute dal sig. alla società e, per l'effetto, CP_2 CP_1
- Accertare e dichiarare che la somma dovuta dal sig. ammontava, alla data del Pt_1
12.04.2011, ad € 5.080,09;
- Accertare e dichiarare che detto debito doveva essere già estinto nel mese di gennaio
2016, come meglio calcolato nel ricorso di appello, e, conseguentemente,
- Accertare e dichiarare non dovute le somme pignorate in eccedenza successivamente a tale data che, pertanto, si quantificano, alla data di presentazione del presente ricorso, in
€ 9.129,60, come meglio quantificato e calcolato nel ricorso di primo grado agli atti, oltre alle successive quote di pensione che verranno prelevate sino alla definizione del presente giudizio
- Accertare, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di la somma di € Parte_1
9.129,60 oltre alle successive quote di pensione che verranno prelevate sino alla definizione del presente giudizio ovvero per quella somma che vorrà essere stabilita di giustizia.
- Ordinare alla convenuta di comunicare al terzo Inps la cessazione del CP_1 versamento mensile della quota di pensione pari ad € 95,10.
- Spese di lite vinte.
Per l'appellata
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello avanzato dal Sig.
in quanto palesemente tardivo, poiché proposto in data 28.08.2024 Parte_1
mentre il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. scadeva il 28 Giugno 2024;
pag. 2/6 - nel merito respingere i motivi di appello proposti dal Sig. Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 1027/2024 (R.G. n. 7010/2023) del Tribunale di Padova, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1
processuale aggravata ex art. 96 comma I e II c.p.c., avendo agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig. al pagamento delle competenze e spese processuali, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. con condanna al pagamento di una ulteriore somma determinata secondo giustizia ovvero in misura pari al triplo delle spese processuali liquidate per compensi di avvocato.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 2660 del 12.06.1996, il Pretore di Firenze intimava ad il pagamento di Lire 7.230.927 (corrispondenti a € 3.734,46) oltre spese Parte_1
in favore di Controparte_1
Con atto di precetto notificato in data 03.07.1997, richiedeva ad Controparte_1
il pagamento complessivo di Lire 17.619.727 (pari ad € 9.099,83). Con Parte_1
successivi atti di precetto notificati in data 22.01.2004 e in data 07.12.2010, CP_1 chiedeva il pagamento rispettivamente della somma di € 5.923,77 e della somma di
[...]
€ 17.631,93, di cui € 3.734,46 in sorte capitale ed € 12.122,83 per interessi convenzionali dal 05.12.1992 oltre spese legali.
A seguito di atto di pignoramento presso terzi e assegnazione della somma di €
18.798,93, ripartite in € 95,10 mensili a far data dal luglio 2011, Parte_1 versava la somma di € 14.169,90.
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi o comunque
[...]
pag. 3/6 l'errato calcolo degli stessi formulando domanda di accertamento e verifica dell'ammontare del credito maturato dalla creditore assegnatario, e, in Controparte_1
considerazione degli importi indebitamente versati domanda di restituzione. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande sostenendo di aver Controparte_1
posto in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 2660/1996 emesso dal Pretore di Firenze che era divenuto definitivo ed irrevocabile per la mancata opposizione di controparte, titolo in base al quale risultavano dovuti alla società gli interessi Controparte_1
convenzionali del 2% mensile maturati e maturandi dal 5.12.1992 fino al pagamento e rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Con la sentenza n. 1027/2024, pubblicata in data 28.05.2024, il Tribunale di Padova rigettava la domanda attorea rilevando la definitività del decreto ingiuntivo n.
2660/1996 emesso dal Pretore di Firenze e tenuto conto dell'applicazione della prescrizione decennale agli interessi sul capitale ingiunto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1027/24 del Tribunale di Padova ha interposto appello Pt_1
con ricorso depositato in data 27 giugno 2024 lamentando la violazione dell'art.
[...]
112 c.p.c. essendosi il giudice di prime cure pronunciato solo sull'eccezione di intervenuta prescrizione e non rispetto alla ulteriore contestazione svolta in merito all'asserito errato conteggio degli interessi ( così formulata:“L'atto di precetto notificato in data 07.12.2010, (rif. V. doc. n. 5), dal quale è scaturita l'azione esecutiva che ha assegnato alla convenuta la somma di € 18.798,93, indicava alla voce “interessi convenzionali al tasso fisso mensile 2% dal 05.12.1992” la somma di € 12.122,83: a ben vedere tale quantificazione era totalmente errata in quanto il conteggio corretto per tali interessi doveva essere di soli € 1.345,63, (doc. 9doc 9 ricalcolo interessi a tasso fisso.pdf), e quindi con un debito complessivo da escutere di € 5.080,09, (!!).
Con comparsa di costituzione si è costituita eccependo Controparte_1
preliminarmente la tardività dell'appello e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pag. 4/6 All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
L'appello svolto da è inammissibile in quanto tardivo. Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Padova è stata emessa in data 28.05.2024 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e notificata in data 29.05.2024.
In data 27.06.2024 è stato depositato innanzi la Corte d'Appello di Venezia il ricorso in appello ex art. 281 terdecies, secondo comma, c.p.c. successivamente notificato in data
28.08.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza emesso il 06.07.2024.
In proposito è sufficiente rilevare come è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, come nel caso di specie, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo
2017, n. 5295) ( così tra le altre Cass. civ. n.20071/2021)
Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello è stato proposto tardivamente. Più specificamente l'appello è stato tardivamente proposto in data
28.08.2024 mentre il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. scadeva il 28 Giugno 2024.
Conclusioni e spese
L'appello va dichiarato inammissibile per tardività.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a pag. 5/6 euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue all'inammissibilità dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo :
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1027/2024 del Tribunale di Padova;
2. condanna a rifondere a in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1103/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Montanari Luca Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giovannozzi Luca e l'avv. Zampieri
Pierfrancesco
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
1027/24 pubblicata in data 28/05/2024 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 112 cpc da parte del giudice di primo grado e, per l'effetto,
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, accertare e dichiarare l'omessa verifica da parte del sig. Giudice dell'Esecuzione Civile del
Tribunale di Padova dell'ammontare del credito e delle somme effettivamente dovute dal sig. alla società e, per l'effetto, CP_2 CP_1
- Accertare e dichiarare che la somma dovuta dal sig. ammontava, alla data del Pt_1
12.04.2011, ad € 5.080,09;
- Accertare e dichiarare che detto debito doveva essere già estinto nel mese di gennaio
2016, come meglio calcolato nel ricorso di appello, e, conseguentemente,
- Accertare e dichiarare non dovute le somme pignorate in eccedenza successivamente a tale data che, pertanto, si quantificano, alla data di presentazione del presente ricorso, in
€ 9.129,60, come meglio quantificato e calcolato nel ricorso di primo grado agli atti, oltre alle successive quote di pensione che verranno prelevate sino alla definizione del presente giudizio
- Accertare, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di la somma di € Parte_1
9.129,60 oltre alle successive quote di pensione che verranno prelevate sino alla definizione del presente giudizio ovvero per quella somma che vorrà essere stabilita di giustizia.
- Ordinare alla convenuta di comunicare al terzo Inps la cessazione del CP_1 versamento mensile della quota di pensione pari ad € 95,10.
- Spese di lite vinte.
Per l'appellata
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello avanzato dal Sig.
in quanto palesemente tardivo, poiché proposto in data 28.08.2024 Parte_1
mentre il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. scadeva il 28 Giugno 2024;
pag. 2/6 - nel merito respingere i motivi di appello proposti dal Sig. Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 1027/2024 (R.G. n. 7010/2023) del Tribunale di Padova, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1
processuale aggravata ex art. 96 comma I e II c.p.c., avendo agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig. al pagamento delle competenze e spese processuali, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. con condanna al pagamento di una ulteriore somma determinata secondo giustizia ovvero in misura pari al triplo delle spese processuali liquidate per compensi di avvocato.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 2660 del 12.06.1996, il Pretore di Firenze intimava ad il pagamento di Lire 7.230.927 (corrispondenti a € 3.734,46) oltre spese Parte_1
in favore di Controparte_1
Con atto di precetto notificato in data 03.07.1997, richiedeva ad Controparte_1
il pagamento complessivo di Lire 17.619.727 (pari ad € 9.099,83). Con Parte_1
successivi atti di precetto notificati in data 22.01.2004 e in data 07.12.2010, CP_1 chiedeva il pagamento rispettivamente della somma di € 5.923,77 e della somma di
[...]
€ 17.631,93, di cui € 3.734,46 in sorte capitale ed € 12.122,83 per interessi convenzionali dal 05.12.1992 oltre spese legali.
A seguito di atto di pignoramento presso terzi e assegnazione della somma di €
18.798,93, ripartite in € 95,10 mensili a far data dal luglio 2011, Parte_1 versava la somma di € 14.169,90.
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi o comunque
[...]
pag. 3/6 l'errato calcolo degli stessi formulando domanda di accertamento e verifica dell'ammontare del credito maturato dalla creditore assegnatario, e, in Controparte_1
considerazione degli importi indebitamente versati domanda di restituzione. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande sostenendo di aver Controparte_1
posto in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 2660/1996 emesso dal Pretore di Firenze che era divenuto definitivo ed irrevocabile per la mancata opposizione di controparte, titolo in base al quale risultavano dovuti alla società gli interessi Controparte_1
convenzionali del 2% mensile maturati e maturandi dal 5.12.1992 fino al pagamento e rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Con la sentenza n. 1027/2024, pubblicata in data 28.05.2024, il Tribunale di Padova rigettava la domanda attorea rilevando la definitività del decreto ingiuntivo n.
2660/1996 emesso dal Pretore di Firenze e tenuto conto dell'applicazione della prescrizione decennale agli interessi sul capitale ingiunto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1027/24 del Tribunale di Padova ha interposto appello Pt_1
con ricorso depositato in data 27 giugno 2024 lamentando la violazione dell'art.
[...]
112 c.p.c. essendosi il giudice di prime cure pronunciato solo sull'eccezione di intervenuta prescrizione e non rispetto alla ulteriore contestazione svolta in merito all'asserito errato conteggio degli interessi ( così formulata:“L'atto di precetto notificato in data 07.12.2010, (rif. V. doc. n. 5), dal quale è scaturita l'azione esecutiva che ha assegnato alla convenuta la somma di € 18.798,93, indicava alla voce “interessi convenzionali al tasso fisso mensile 2% dal 05.12.1992” la somma di € 12.122,83: a ben vedere tale quantificazione era totalmente errata in quanto il conteggio corretto per tali interessi doveva essere di soli € 1.345,63, (doc. 9doc 9 ricalcolo interessi a tasso fisso.pdf), e quindi con un debito complessivo da escutere di € 5.080,09, (!!).
Con comparsa di costituzione si è costituita eccependo Controparte_1
preliminarmente la tardività dell'appello e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pag. 4/6 All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
L'appello svolto da è inammissibile in quanto tardivo. Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Padova è stata emessa in data 28.05.2024 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e notificata in data 29.05.2024.
In data 27.06.2024 è stato depositato innanzi la Corte d'Appello di Venezia il ricorso in appello ex art. 281 terdecies, secondo comma, c.p.c. successivamente notificato in data
28.08.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza emesso il 06.07.2024.
In proposito è sufficiente rilevare come è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, come nel caso di specie, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo
2017, n. 5295) ( così tra le altre Cass. civ. n.20071/2021)
Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello è stato proposto tardivamente. Più specificamente l'appello è stato tardivamente proposto in data
28.08.2024 mentre il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. scadeva il 28 Giugno 2024.
Conclusioni e spese
L'appello va dichiarato inammissibile per tardività.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a pag. 5/6 euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue all'inammissibilità dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo :
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1027/2024 del Tribunale di Padova;
2. condanna a rifondere a in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6