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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5937/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12257 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti;
Resistente/Appellato: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dep. il 5 dicembre 2024 e decreto di fissazione udienza ritualmente notificato, la
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi: appellante), ha proposto appello avverso la sentenza n. 7427/2024 della C.T.P. di
Roma del 5 giugno 2024, chiedendo “l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI n. 12257 del
22/12/2022 per l'anno 2017, notificato il 10/1/2023, in quanto riferito a manufatti abusivi edificati da terzi su terreni della Fondazione e non imputabili alla stessa”.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante ha dedotto: a) che gli immobili oggetto di imposizione non sono opere della Fondazione ma manufatti abusivi realizzati da terzi negli anni, come dimostrato dalle numerose sentenze civili di rilascio, ordini di demolizione e azioni giudiziarie promosse per il recupero dei terreni;
b) che la ricorrente non ha mai avuto possesso né detenzione né fruizione dei manufatti abusivi;
c) che la giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 4731/2011) e della stessa Corte tributaria riconosce che i manufatti totalmente abusivi non possono accedere alla proprietà del fondo onde evitare elusione delle norme edilizie;
d) che la recente disciplina di cui all'art. 1, commi 81-82, della L. 197/2022 e la sentenza Corte cost. n.
60/2024 renderebbero applicabile l'esenzione per immobili non utilizzabili o non disponibili, specie se oggetto di abusi;
e) che la stessa C.G.T. di II grado, con sentenza 9579/2024 IMU 2017 tra le stesse parti, avrebbe riconosciuto l'esenzione in identica fattispecie.
Si è costituito il Comune di Fiumicino, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo
“il rigetto integrale del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado”.
Nelle proprie controdeduzioni il Comune ha rilevato: – che l'assunto dell'appellante sarebbe “apodittico e indimostrato”, non essendo stata depositata alcuna denuncia penale tempestiva come richiesto dalla Corte cost. 60/2024 per il riconoscimento dell'esenzione IMU/TASI; – che la sentenza appellata ha già accertato che gli unici documenti prodotti erano sentenze civili di rilascio e ordini di demolizione, non idonei a integrare il presupposto dell'esenzione; – che la giurisprudenza della Corte Costituzionale richiede, ai fini dell'esenzione, una tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria e un accertamento formale della indisponibilità dell'immobile; – che, pertanto, l'esenzione non è riconoscibile e l'appello è infondato.
Non sono state depositate ulteriori memorie illustrative da parte dell'appellante, né memorie di replica.
All'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello è infondato e va respinto per quanto di seguito si esporrà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio reputa che le doglianze di parte appellante peraltro meramente volte a riproporre la tesi, pur suggestiva, già esaminata e respinta in prime cure, non sia suffragata da prova idonea secondo gli standard richiesti dalla recente giurisprudenza costituzionale e tributaria.
In particolare deve rilevarsi che benché tra le parti sia incontestato che gli immobili oggetto di contesa siano abusivi ciònondimeno difettano i presupposti per accedere alla richiesta esenzione.
Come evidenziato dal Comune nelle proprie difese e non oggetto di contestazione tra le parti, nel caso in esame, non risulta depositata alcuna denuncia penale tempestiva relativa all'occupazione abusiva degli immobili de quibus;
i documenti prodotti consistono esclusivamente in sentenze civili di rilascio e ordini di demolizione, che non ne attestano la perdita giuridica del possesso ai fini tributari.
Ne consegue che correttamente la sentenza di primo grado aveva chiarito che mancavano i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale n. 60/2024 invocata dalla contribuente per escludere il presupposto impositivo.
L'appellante, infatti, invoca la sentenza Corte cost. 60/2024 quale indice dell'illegittimità di imporre tributi su immobili occupati abusivamente.
Tuttavia, deve rammentarsi che la Corte costituzionale ha subordinato l'esenzione alla presentazione di una denuncia penale tempestiva che nel caso di specie non risulta presente né allegato. A ciò si aggiunge che la normativa successiva (L. 197/2022) recepisce la medesima impostazione, richiedendo identico presupposto.
La mancanza di tale requisito impedisce l'estensione analogica dell'esenzione.
Tale conclusione non muta a fronte della giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante, atteso che le sentenze CTP Lazio 25506/2017 e 26352/2017 e la sentenza relativa all'IMU 2017 n. 9579/2024 resa tra le stesse parti risultano inconferenti.
Sul punto il Collegio osserva che quanto alle prime esse riguardano fattispecie non sovrapponibili con la presente e peraltro si riferiscono ad ipotesi anteriori alla disciplina attuale;
mentre la sentenza n. 9579/2024
IMU 2017, pur valutabile, non risulta sufficiente, da sola, a dimostrare nel presente giudizio la sussistenza dei presupposti per l'esenzione TASI, mancando documenti indispensabili (denunce penali;
attestazione formale di indisponibilità dell'immobile).
A ciò va aggiunto che la statuzione della CTP Roma, nella sentenza appellata, ha chiarito che “la documentazione prodotta non consente di riconoscere i presupposti dell'esenzione”, e tale valutazione non risulta superata da nuovi documenti in appello.
L'appellante invoca Cass. 4731/2011 per sostenere che i manufatti abusivi non possono accedere al fondo.
Tuttavia in disparte il tema dell'accessione che afferisce al profilo della proprietà, il presupposto impositivo per essere integrato non richiede l'acquisto della proprietà del bene ma la sua disponibilità, ex art. 1, L.
147/2013, sicché la Fondazione avrebbe dovuto fornire la prova che non aveva né possesso né detenzione né disponibilità giuridica del bene;
prova che, nel caso in esame, non è stata raggiunta.
Ne consegue che in assenza di denuncia penale tempestiva;
di prova certa dell'indisponibilità totale;
di documentazione idonea a superare la presunzione tributaria;
deve ritenersi che il presupposto impositivo non sia stato validamente escluso, e che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato i principi costituzionali e normativi vigenti.
In conclusione va respinto l'appello della Fondazione e, per l'effetto, in integrale conferma della decisione gravata, va reputato legittimo l'avviso di accertamento TASI n. 12257/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese liquidate in €. 1.200,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5937/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12257 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti;
Resistente/Appellato: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dep. il 5 dicembre 2024 e decreto di fissazione udienza ritualmente notificato, la
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi: appellante), ha proposto appello avverso la sentenza n. 7427/2024 della C.T.P. di
Roma del 5 giugno 2024, chiedendo “l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI n. 12257 del
22/12/2022 per l'anno 2017, notificato il 10/1/2023, in quanto riferito a manufatti abusivi edificati da terzi su terreni della Fondazione e non imputabili alla stessa”.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante ha dedotto: a) che gli immobili oggetto di imposizione non sono opere della Fondazione ma manufatti abusivi realizzati da terzi negli anni, come dimostrato dalle numerose sentenze civili di rilascio, ordini di demolizione e azioni giudiziarie promosse per il recupero dei terreni;
b) che la ricorrente non ha mai avuto possesso né detenzione né fruizione dei manufatti abusivi;
c) che la giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 4731/2011) e della stessa Corte tributaria riconosce che i manufatti totalmente abusivi non possono accedere alla proprietà del fondo onde evitare elusione delle norme edilizie;
d) che la recente disciplina di cui all'art. 1, commi 81-82, della L. 197/2022 e la sentenza Corte cost. n.
60/2024 renderebbero applicabile l'esenzione per immobili non utilizzabili o non disponibili, specie se oggetto di abusi;
e) che la stessa C.G.T. di II grado, con sentenza 9579/2024 IMU 2017 tra le stesse parti, avrebbe riconosciuto l'esenzione in identica fattispecie.
Si è costituito il Comune di Fiumicino, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo
“il rigetto integrale del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado”.
Nelle proprie controdeduzioni il Comune ha rilevato: – che l'assunto dell'appellante sarebbe “apodittico e indimostrato”, non essendo stata depositata alcuna denuncia penale tempestiva come richiesto dalla Corte cost. 60/2024 per il riconoscimento dell'esenzione IMU/TASI; – che la sentenza appellata ha già accertato che gli unici documenti prodotti erano sentenze civili di rilascio e ordini di demolizione, non idonei a integrare il presupposto dell'esenzione; – che la giurisprudenza della Corte Costituzionale richiede, ai fini dell'esenzione, una tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria e un accertamento formale della indisponibilità dell'immobile; – che, pertanto, l'esenzione non è riconoscibile e l'appello è infondato.
Non sono state depositate ulteriori memorie illustrative da parte dell'appellante, né memorie di replica.
All'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello è infondato e va respinto per quanto di seguito si esporrà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio reputa che le doglianze di parte appellante peraltro meramente volte a riproporre la tesi, pur suggestiva, già esaminata e respinta in prime cure, non sia suffragata da prova idonea secondo gli standard richiesti dalla recente giurisprudenza costituzionale e tributaria.
In particolare deve rilevarsi che benché tra le parti sia incontestato che gli immobili oggetto di contesa siano abusivi ciònondimeno difettano i presupposti per accedere alla richiesta esenzione.
Come evidenziato dal Comune nelle proprie difese e non oggetto di contestazione tra le parti, nel caso in esame, non risulta depositata alcuna denuncia penale tempestiva relativa all'occupazione abusiva degli immobili de quibus;
i documenti prodotti consistono esclusivamente in sentenze civili di rilascio e ordini di demolizione, che non ne attestano la perdita giuridica del possesso ai fini tributari.
Ne consegue che correttamente la sentenza di primo grado aveva chiarito che mancavano i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale n. 60/2024 invocata dalla contribuente per escludere il presupposto impositivo.
L'appellante, infatti, invoca la sentenza Corte cost. 60/2024 quale indice dell'illegittimità di imporre tributi su immobili occupati abusivamente.
Tuttavia, deve rammentarsi che la Corte costituzionale ha subordinato l'esenzione alla presentazione di una denuncia penale tempestiva che nel caso di specie non risulta presente né allegato. A ciò si aggiunge che la normativa successiva (L. 197/2022) recepisce la medesima impostazione, richiedendo identico presupposto.
La mancanza di tale requisito impedisce l'estensione analogica dell'esenzione.
Tale conclusione non muta a fronte della giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante, atteso che le sentenze CTP Lazio 25506/2017 e 26352/2017 e la sentenza relativa all'IMU 2017 n. 9579/2024 resa tra le stesse parti risultano inconferenti.
Sul punto il Collegio osserva che quanto alle prime esse riguardano fattispecie non sovrapponibili con la presente e peraltro si riferiscono ad ipotesi anteriori alla disciplina attuale;
mentre la sentenza n. 9579/2024
IMU 2017, pur valutabile, non risulta sufficiente, da sola, a dimostrare nel presente giudizio la sussistenza dei presupposti per l'esenzione TASI, mancando documenti indispensabili (denunce penali;
attestazione formale di indisponibilità dell'immobile).
A ciò va aggiunto che la statuzione della CTP Roma, nella sentenza appellata, ha chiarito che “la documentazione prodotta non consente di riconoscere i presupposti dell'esenzione”, e tale valutazione non risulta superata da nuovi documenti in appello.
L'appellante invoca Cass. 4731/2011 per sostenere che i manufatti abusivi non possono accedere al fondo.
Tuttavia in disparte il tema dell'accessione che afferisce al profilo della proprietà, il presupposto impositivo per essere integrato non richiede l'acquisto della proprietà del bene ma la sua disponibilità, ex art. 1, L.
147/2013, sicché la Fondazione avrebbe dovuto fornire la prova che non aveva né possesso né detenzione né disponibilità giuridica del bene;
prova che, nel caso in esame, non è stata raggiunta.
Ne consegue che in assenza di denuncia penale tempestiva;
di prova certa dell'indisponibilità totale;
di documentazione idonea a superare la presunzione tributaria;
deve ritenersi che il presupposto impositivo non sia stato validamente escluso, e che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato i principi costituzionali e normativi vigenti.
In conclusione va respinto l'appello della Fondazione e, per l'effetto, in integrale conferma della decisione gravata, va reputato legittimo l'avviso di accertamento TASI n. 12257/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese liquidate in €. 1.200,00