Art. 2. 1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4.
Versione
11 febbraio 1989
11 febbraio 1989
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1567Provvedimento: Pubblicato il 27/09/2022 N. 01567/2022 REG.PROV.COLL. N. 00463/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 463 del 2019, proposto da Associazione Nazionale Produttori Agricoli (Anpa) Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, non costituita in giudizio; nei confronti Confagricoltura Calabria, non costituita in giudizio; per …Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- silenzio amministrativo·
- art. 52 della L.R. n. 8 del 2002·
- art. 6 della L.R. n. 14 del 1989·
- ripartizione dei contributi regionali·
- mancanza di fondi·
- discrezionalità amministrativa·
- violazione del legittimo affidamento·
- concessione di benefici finanziari·
- art. 23 della L.R. n. 19 del 2001·
- contabilità pubblica·
- usucapione amministrativa·
- principio del tempus regit actum·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo