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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 521-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Torino a (TO), Parte_1
Via Reiss Romoli 243-6 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott.ssa . Parte_2
* * * * *
Esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 7/1/2024; premesso che
- con ricorso del 4/10/2024 la ha domandato l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale della Parte_1
- successivamente anche il P.M. ed i creditori e Controparte_1 CP_2 hanno presentato ricorsi contenenti la medesima domanda, Controparte_3 confluiti nel procedimento unitario;
- in data 20/11/2024 si è costituita in giudizio la dando atto di aver Parte_1 depositato presso il registro unico della Camera di Commercio competente domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, con contestuale richiesta di adozione delle misure protettive ai sensi degli artt. 12 - 18 e seguenti del CCII, e chiedendo conseguentemente di sospendere il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della sua liquidazione giudiziale;
1 - con decreto del 18/12/2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2024, il Giudice istruttore, dato atto che era stata fissata il 23/12/2024 l'udienza per la conferma delle misure protettive richieste dalla Parte_1
ha rinviato il presente procedimento alla stessa data;
[...]
- all'udienza del 23/12/2024 i ricorrenti e hanno Parte_3 CP_2 insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 mentre quest'ultima ha chiesto che il procedimento rimanesse sospeso, essendo in allora efficaci le misure protettive, e che, ove le stesse non fossero state confermate, fosse fissata una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
visto l'art. 18, comma 4, CCII, secondo cui “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione […] non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; dato atto che con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento avente R.G. V.G. 27873/2024, il Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza e, dunque, ha revocato le misure protettive del patrimonio della Parte_1 ritenuto, pertanto, che non vi siano ostacoli alla decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non risultando necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria;
ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
considerato che
la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa Parte_1 divenuta definitivamente incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] con sede in Torino a (TO), Via Reiss Romoli 243-6 (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_1 Parte_2
;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il Dott. , in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_1
358 CCII e dotata della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di
2 settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti alla stessa da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 17 aprile 2025 alle ore 16:20, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali
3 variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 7 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 521-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Torino a (TO), Parte_1
Via Reiss Romoli 243-6 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott.ssa . Parte_2
* * * * *
Esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 7/1/2024; premesso che
- con ricorso del 4/10/2024 la ha domandato l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale della Parte_1
- successivamente anche il P.M. ed i creditori e Controparte_1 CP_2 hanno presentato ricorsi contenenti la medesima domanda, Controparte_3 confluiti nel procedimento unitario;
- in data 20/11/2024 si è costituita in giudizio la dando atto di aver Parte_1 depositato presso il registro unico della Camera di Commercio competente domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, con contestuale richiesta di adozione delle misure protettive ai sensi degli artt. 12 - 18 e seguenti del CCII, e chiedendo conseguentemente di sospendere il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della sua liquidazione giudiziale;
1 - con decreto del 18/12/2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2024, il Giudice istruttore, dato atto che era stata fissata il 23/12/2024 l'udienza per la conferma delle misure protettive richieste dalla Parte_1
ha rinviato il presente procedimento alla stessa data;
[...]
- all'udienza del 23/12/2024 i ricorrenti e hanno Parte_3 CP_2 insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 mentre quest'ultima ha chiesto che il procedimento rimanesse sospeso, essendo in allora efficaci le misure protettive, e che, ove le stesse non fossero state confermate, fosse fissata una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
visto l'art. 18, comma 4, CCII, secondo cui “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione […] non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; dato atto che con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento avente R.G. V.G. 27873/2024, il Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza e, dunque, ha revocato le misure protettive del patrimonio della Parte_1 ritenuto, pertanto, che non vi siano ostacoli alla decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non risultando necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria;
ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
considerato che
la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa Parte_1 divenuta definitivamente incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] con sede in Torino a (TO), Via Reiss Romoli 243-6 (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_1 Parte_2
;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il Dott. , in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_1
358 CCII e dotata della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di
2 settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti alla stessa da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 17 aprile 2025 alle ore 16:20, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali
3 variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 7 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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