Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07558/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7558 del 2024, proposto da
LA NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice del concorso a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 18/10/2022, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento comunicato il 23 maggio 2024 dal Ministero della Giustizia, con il quale parte ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali per il concorso a n. 400 posti di magistrato ordinario, indetto giusto D.M. in epigrafe e del provvedimento reso in pari data con il quale il Ministero della Giustizia ha pubblicato l’elenco degli idonei;
- del verbale 20 novembre 2023 n. 153, con il quale la Commissione esaminatrice per il predetto concorso ha valutato “non idoneo” l’elaborato di diritto civile svolto da parte ricorrente (busta n. 1269);
- del verbale 7 giugno 2023, n. 8 con il quale la commissione fissa i criteri di correzione degli elaborati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. del 18 ottobre 2022.
La ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, in quanto non ha conseguito un giudizio sufficiente in tutte e tre le prove scritte. In particolare, ha riportato la valutazione di “non idoneità” nella prova di diritto civile e la votazione di 12 nelle prove di diritto amministrativo e penale.
2. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, essa ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e il verbale di correzione delle prove scritte, articolando i seguenti motivi di censura:
a) Violazione del principio di buon andamento, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria.
Il giudizio di non idoneità attribuito all’elaborato di diritto civile sarebbe illegittimo, in quanto lo svolgimento del tema risulterebbe coerente con uno “schema-tipo di svolgimento conforme ai criteri e alla traccia”, ipotizzato da un parere pro-veritate.
Illegittimità del giudizio negativo emergerebbe anche dal confronto con gli elaborati di altri candidati che hanno ricevuto un voto positivo avendo seguito un percorso argomentativo analogo a quello condotto dalla ricorrente.
b) Difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sotto diverso profilo, per difetto di adeguata istruttoria .
La valutazione di non idoneità sarebbe priva di motivazione.
In particolare, l’assenza di annotazioni a margine dell’elaborato non consentirebbe al candidato di comprendere l’errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permetterebbe di individuare in base a quale criterio l’elaborato è stato giudicato “non idoneo”.
La mera indicazione di un giudizio di non idoneità, quando non vi sia una precisa predeterminazione dei criteri di cui esso rappresenta la sintesi, apparirebbe assolutamente inadeguata ad esternare il percorso logico-giuridico seguito dalla commissione esaminatrice nella valutazione dell’elaborato e finirebbe per arrecare un vulnus al principio dell’obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, peraltro, ci si troverebbe innanzi ad un minus rispetto all’esistenza del voto numerico, giacché il voto numerico, quanto meno, consente di comprendere quanto distante è la valutazione dell’elaborato rispetto alla sufficienza, mentre invece il mero giudizio di inidoneità in parola non consentirebbe di comprendere neanche se trattasi di un non idoneità “siderale” rispetto alla sufficienza o una “non inidoneità” assai prossima alla soglia positiva.
c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, R.D. n. 1806/1925, eccesso di potere, sotto diverso profilo, per carenza di adeguata istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa .
L’art. 16 R.D. n. 1860/1925 stabilisce che “ prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato ”.
La predetta disposizione andrebbe letta in combinato disposto con l’art. 1, co. 6, del d.lgs. n. 160/2006, il quale prevede che “ per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal Magistrato più anziano ”.
Tali disposizioni individuerebbero doversi momento nel procedimento di correzione degli elaborati: in via preliminare occorre procedere alla suddivisione in tre collegi e poi, ai fini della valutazione vera e propria, il singolo collegio deve esprimere, a maggioranza di voti, se l’elaborato possa essere considerato sufficiente per poi, in caso di votazione positiva, assegnarli il relativo punteggio.
Nel caso di specie, le descritte operazioni non risulterebbero cristallizzate nel verbale n. 153 del 20 novembre 2023 della commissione, ove si dava atto solamente della composizione dei collegi, senza nulla specificare in ordine alle modalità di “voto”, così come statuite dall’art. 16 citato.
d) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 5, D.lgs. n. 160/2006
L’art. 1, co. 5, D.lgs. n. 160/2006, che stabilisce che “ Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo" ” dovrebbe essere dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto introduce una forma di motivazione assolutamente irragionevole, poiché consente, per questa specifica prova concorsuale, l’espressione di una valutazione negativa con la sola formula “non idoneo”, la quale non è capace di esternare in maniera compiuta il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, per resistere al ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso non è fondato.
6. – Non è suscettibile di favorevole accoglimento il primo motivo di ricorso, nel quale è dedotto un presunto vizio di eccesso di potere della valutazione della commissione.
Come noto, i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici di concorso nelle prove scritte e orali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, i cui esiti possono essere scrutinati dal Giudice amministrativo solo nei limiti in cui emergano palesi illogicità o evidenti travisamenti di fatto.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte in atti dalla ricorrente non sono idonee a far emergere profili di eccesso di potere, in quanto si limitano a sostenere che la prova scritta di diritto civile avrebbe dovuto essere giudicata positivamente, in quanto sarebbe conforme ad un ipotetico “schema–tipo” di risoluzione della traccia elaborato da un parere pro-veritate .
Simili deduzioni si risolvono in realtà, a loro volta, in una duplice valutazione di carattere opinabile: la prima che elabora un ipotetico “schema-tipo” di risoluzione della traccia e la seconda che ritiene il compito conforme allo schema-tipo.
Tali argomentazioni finiscono per chiedere a questo Giudice di rivalutare la prova e, quindi, di sovrapporre inammissibilmente il proprio giudizio a quello della Commissione.
Non muta i termini della questione il fatto che lo schema-tipo di risoluzione sia stato redatto da un parere pro-veritate .
Secondo il granitico indirizzo giurisprudenziale, tali pareri sono inidonei a confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, posto che spetta in via esclusiva a queste ultime valutare gli elaborati degli esaminandi e che, di là dall’ipotesi di macroscopici errori logici, non è possibile sovrapporre il parere reso da un soggetto terzo al giudizio coerente reso dalla commissione (posto che così facendo si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all’organo giudicante).
Non può accogliersi nemmeno la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, le cui prove sarebbero state svolte in modo analogo a quella della ricorrente.
Questa Sezione ha in più occasioni precisato, al riguardo, che non può invocarsi in questi casi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto e, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a sanare gli errori o le carenze in cui è incorsa la ricorrente ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 17984).
7. – Non è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si censura un difetto di motivazione del giudizio di non idoneità espresso sull’elaborato della ricorrente.
Questo Collegio condivide e intende, quindi, dare continuità all’orientamento giurisprudenziale consolidato che evidenzia che l’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l’attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, il quale non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato.
La giurisprudenza ritiene, pertanto, che nell’ambito del concorso per magistrato ordinario sia sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “non idoneo”, senza la necessità di apporre segni grafici o correzioni sugli elaborati delle prove ( cfr., ex multis, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 21916 e la giurisprudenza ivi citata).
Deve, peraltro, aggiungersi che la correzione degli elaborati non ha una funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione preminentemente valutativa e selettiva (cosí, Tar Lazio - Roma, Sez. I, 4 luglio 2022, n. 9087).
Appare anche manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 160 del 2006.
È sufficiente, al riguardo, richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ l'articolo 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo", la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216).
8. – Infine, non è suscettibile di favorevole accoglimento nemmeno il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1806/1925.
Questa Sezione ha infatti già evidenziato, quanto alle modalità di esternazione del voto, che dall’art. 16 R.D. n. 1860/1925 non si ricava la necessità che sia verbalizzata l’espressione del voto da parte di ciascun componente della Commissione esaminatrice, essendo sufficiente l’espressione del voto numerico o del giudizio di non idoneità rispetto all’elaborato del candidato, secondo i principi sopra riportati ( cfr . Tar Lazio, 17948/2024 cit.).
9. – La ravvisata infondatezza delle doglianze articolate con il presente ricorso, ne impone la reiezione.
10. – Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO