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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 14/2021 depositato il 07/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 11/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602368-2018 IMPOSTA SOSTITU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: dichiarare l'estinzione del provvedimento,
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 175/2019, il signor Ricorrente_1
impugnava l'avviso indicato in epigrafe con il quale la Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate aveva ccertato la imposta sostitutiva su una plusvalenza, ritenuta pari ad euro 17.551,00, che si assumeva realizzata dall'odierno appellante a seguito dell'atto pubblico in data 22.7.2013 con cui quest'ultimo aveva ceduto una quota del 10% (e quindi una partecipazione non qualificata) del capitale della Società.1 Srl del valore venale di euro 1.040,00 alla Società.2 Srl" per il corrispettivo di euro 18.500 che era stato pagato con assegno bancario specificamente menzionato della Banca_1, come indicato nell'atto. Con l'accertamento in epigrafe l'Ufficio, esperito il contraddittorio, rilevato che, fra l'altro, i documenti bancari presentati dal contribuente ed in particolare gli estratti conto di tre diverse banche erano privi di intestazione, per cui nulla provavano, aveva determinato il valore iniziale in euro 948,90, in relazione alla partecipazione del 10% ceduta e pagata e la plusvalenza in euro 17.551, pari alla differenza fra il corrispettivo ricevuto di 18.500 e il valore iniziale.
Il signor Ricorrente_1 deduceva unico, articolato, mezzo di gravame, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commission Tributaria Provinciale di Cagliari, Prima Sezione, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la Direzione Privinciale di Cagliari chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del giudizio il contribuente ha aderito alla definizione agevolata cosiddetta“rottamazione- quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, depositando in giudizio copia della relativa documentazione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Come anticipato in narrativa, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata cosiddetta“rottamazione- quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, e la sua istanza è stata accolta.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe, compensando integralmente le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, Sezione
Prima, il giorno 14 novembre 2025, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 14/2021 depositato il 07/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 11/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602368-2018 IMPOSTA SOSTITU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: dichiarare l'estinzione del provvedimento,
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 175/2019, il signor Ricorrente_1
impugnava l'avviso indicato in epigrafe con il quale la Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate aveva ccertato la imposta sostitutiva su una plusvalenza, ritenuta pari ad euro 17.551,00, che si assumeva realizzata dall'odierno appellante a seguito dell'atto pubblico in data 22.7.2013 con cui quest'ultimo aveva ceduto una quota del 10% (e quindi una partecipazione non qualificata) del capitale della Società.1 Srl del valore venale di euro 1.040,00 alla Società.2 Srl" per il corrispettivo di euro 18.500 che era stato pagato con assegno bancario specificamente menzionato della Banca_1, come indicato nell'atto. Con l'accertamento in epigrafe l'Ufficio, esperito il contraddittorio, rilevato che, fra l'altro, i documenti bancari presentati dal contribuente ed in particolare gli estratti conto di tre diverse banche erano privi di intestazione, per cui nulla provavano, aveva determinato il valore iniziale in euro 948,90, in relazione alla partecipazione del 10% ceduta e pagata e la plusvalenza in euro 17.551, pari alla differenza fra il corrispettivo ricevuto di 18.500 e il valore iniziale.
Il signor Ricorrente_1 deduceva unico, articolato, mezzo di gravame, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commission Tributaria Provinciale di Cagliari, Prima Sezione, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la Direzione Privinciale di Cagliari chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del giudizio il contribuente ha aderito alla definizione agevolata cosiddetta“rottamazione- quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, depositando in giudizio copia della relativa documentazione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Come anticipato in narrativa, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata cosiddetta“rottamazione- quater” dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, e la sua istanza è stata accolta.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe, compensando integralmente le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, Sezione
Prima, il giorno 14 novembre 2025, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.