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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4569/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 3 dicembre 2025 alle ore 12:15, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi:
per l'attore, l'Avv. Cannizzaro e l'Avv. Montagnese, discutono la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti contestando le note avversarie;
per il convenuto l'Avv. Pizzuto discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le CP_1 difese in atti contestando le note avversarie;
per il convenuto , nessuno è presente;
CP_2
per l'Avv. Rubino Manuela in sost. dell'Avv. Spagnolo, discute la causa riportandosi alle note CP_3 conclusive e a tutte le difese in atti contestando le note avversarie;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 12 N.R.G. 4569/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n.4569/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Catania via Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto 306 presso lo studio dell'Avv. Cannizzaro Giuseppa e dell'Avv. Cristina Montagnese, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
GIÀ Controparte_4 Controparte_5
in persona del p.t., con sede Viale Trastevere n. 76, 00153 Roma,
[...] CP_6
(c.f. , , in persona del Direttore P.IVA_1 Controparte_7
Generale p.t. tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (c.f. presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina 149 sono ope legis domiciliati;
, titolare dell'impresa individuale Disco Express di NO UL (c.f. Parte_2
), elett.te dom.to in Catania Via Canfora n. 128/A, presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_2
GI Pizzuto che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_8 P.IVA_2
ITALIA, 244 CATANIA presso lo studio dell'Avv.SPAGNOLO SANTO che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
pagina 2 di 12 A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e per essa il Controparte_7 Controparte_5 Parte_2
titolare dell'impresa individuale Disco Express di NO UL, chiedendo di accertare la responsabilità dei medesimi per l'evento occorso in data 22.06.18, presso Villa Pantò, in Catania, al quale partecipava quale collaboratrice degli organizzatori di un evento ivi organizzato, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre che ex art.96 c.p.c.
Si è costituito titolare della Disco Express di NO UL, contestando la Parte_2
propria responsabilità per avere semplicemente fornito il materiale pirotecnico regolarmente installato e correttamente posizionato nel rispetto delle regole dell'arte e delle precauzioni del caso, deducendo tutt'al più l'esclusiva responsabilità dell' convenuta quale organizzatrice dell'evento. CP_7
Il e l' costituitisi in giudizio, hanno Controparte_4 Controparte_7
contestato la ricorrenza dei presupposti per fondare una propria responsabilità risarcitoria per i fatti oggetto di causa, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in ogni caso di ritenere esclusivo responsabile del sinistro il convenuto quale titolare dell'impresa individuale fornitrice e CP_1
installatrice del materiale pirotecnico. L' ha chiesto la chiamata in Controparte_7
causa della propria compagnia assicuratrice.
Si è costituita la terza chiamata contestando i presupposti della domanda attorea e Controparte_9
chiedendone il rigetto.
Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. l'attrice ha esteso le domande nei confronti del terzo.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova per testi e nella CTU medico legale con depositata in data 12.9.2025.
Ciò, premesso la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 12 In particolare, il sinistro è avvenuto in occasione di un evento organizzato dall' Controparte_7
“XVII Kermesse di moda teatrale”. I membri dello staff ed i fotografi occupavano una postazione
[...]
sotto le piantane, sul lato destro del palco.
All'avvio dello spettacolo, allo scoppio di fuochi d'artificio, che staccandosi dai supporti, cadevano così che lo sparo finiva per colpire i piedi dell'attrice con una conseguente grave ustione.
Peraltro, è comprovato l'intervenuto distacco del supporto al momento dello scoppio dei fuochi di artificio. Ciò è evidentemente dimostrativo della inadeguatezza ed inidoneità del tipo di supporto e di ancoraggio effettuato in prossimità del palco. La caduta della candela romana contenente i fuochi d'artificio mutava la direzione dello sparo così finendo in direzione delle persone in maniera incontrollata. E' altresì comprovato che l'attrice si trovasse in un'area liberamente accessibile ai membri dello staff e ai fotografi e che pertanto la detta area in cui la stessa si trovava non era stata inibita in alcun modo all'accesso delle persone.
L'attrice gravemente colpita perdeva i sensi e veniva trasportata da un'autoambulanza del 118, presso il
Centro specializzato del P.O. Cannizzaro, ove le veniva refertata “ustione secondo e terzo grado piede sinistro e destro”.
Sono agli atti le rappresentazioni fotografiche delle evidenti lesioni riportate dall'attrice a causa delle gravi ustioni ad entrambi i piedi, nonché quelle raffiguranti lo stato dei luoghi teatro del sinistro, come documentato anche da un video girato nel momento dello scoppio dei fuochi di artificio.
La dinamica del sinistro risulta pienamente confermata all'esito dell'escussione dei testi.
In particolare, la teste (verbale di udienza del 19.01.24) hanno riferito “Ho visto Tes_1
personalmente il sig. NO UL di Disco Express mettere dei fuochi d'artificio sugli ornamenti a piantana dei muretti al lato del palco che in realtà è una sorta di terrazzo antistante l'ingresso del palazzo….. Ricordo lo scoppio del fuoco d'artificio (o come si chiama) che arrivò sino a me e che io respinsi col piede, avendo indosso scarpe chiuse da ginnastica. Ho visto che il fuoco cadeva anche a terra nella direzione della signora , la quale si rannicchiava sulla sedia, alzando i piedi, Pt_1
perché evidentemente c'era qualcosa che non andava. Insieme ad altre persone di cui non ricordo il nome, ho portato l'attrice dentro la villa per poterle dare assistenza e ho chiamato un medico mio
pagina 4 di 12 amico che era nel pubblico (il quale però non venne perché lo scoppio lo aveva disturbato alle
Cont orecchie). Ho quindi chiesto al personale di aprire il bagno e di portare un secchio di acqua fredda per immergere i piedi che l'attrice si lamentava farle male. Non ho visto personalmente i piedi dell'attrice, anche perché mi sarei impressionata…… in realtà, l'esplosivo è caduto a terra e non addosso all'attrice. Lei mi ha detto di essersi fatta male ai piedi ma io, come ho detto sopra, non li ho guardati, perché mi sarei impressionata. Quando sono uscita di nuovo per chiamare la presentatrice e per chiamare l'ambulanza (insieme ad altri), l'attrice aveva già messo i piedi nel secchio, e quindi quando io sono rientrata nella villa l'ho trovata con i piedi nel secchio…. Ricordo che lo scenografo disse a noi organizzatori che pensava di mettere i giochi pirici in cima alle piantane. Non so se poi lo abbia detto espressamente al Ricordo che erano state apposte le fettuccine rosse e bianche di CP_1
plastica….. Ricordo che il sig. ci diede delle indicazioni circa dove posizionare le sedie ma non CP_1
ricordo se ci disse a 4 metri di distanza dagli ornamenti metallici. In ogni caso, non sono stata io a
Cont posizionare le sedie ma il personale;
non so se siano state rispettate le distanze prescritte dal
Ricordo che il ci disse di non fare avvicinare i presenti nella zona sotto i detti supporti CP_1 CP_1
e che ciò è stato fatto anche per la presenza della fettuccina bianca e rossa”.
Il teste (verbale di udienza del 19.01.24), dipendente del ha riferito “Premetto che il Tes_2 CP_1
direttore dell' era presente durante l'allestimento ed ha coordinato il tutto, compreso CP_7
l'aspetto estetico. Ciò detto, confermo che il ha ancorato le candele secondo le regole dell'arte CP_1
ma non posso dire, in particolare su questo, se sia stato il direttore a fornirgli le specifiche indicazioni.
E' vero che avevamo apposto le fettuccine di plastica bianche e rosse attorno alla struttura metallica e alla zona dove erano candele romane ma dalla foto che mi si mostra non si vedono perché sono coperte dalle piante… Non ho sentito alcun tipo di istruzioni date dagli organizzatori della Pt_3
relativamente ai giochi pirici, che ho visto solo quando li abbiamo presi dal nostro furgone…… Mi ricordo che, quando la sera si è fatta male al piede, sono stato io a darle assistenza per primo”.
Il teste ha riferito “Io ho sentito lo scoppio di un petardo ma non ho visto, personalmente se ha Tes_3
colpito . Tuttavia, subito dopo, ho sentito che piangeva e ho visto che tutti erano Pt_1 Pt_1
spaventati. Così mi sono avvicinata a e l'ho accompagnata dal personale ATA dentro la villa Pt_1
pagina 5 di 12 . io non ho più visto dopo quel giorno ma ci siamo sentite con dei messaggi su Pt_4 Pt_1
whatsapp e lei mi ha mandato delle foto che mostravano un piede o forse in entrambi con delle fasciature”.
Il teste (verbale di udienza del 17.05.24), dipendente del ha riferito “E' vero, lo Tes_4 CP_1
confermo, erano presenti sia il direttore dell' , sig. sia uno scenografo e noi CP_7 Per_1
abbiamo seguito le loro indicazioni anche per l'allestimento del palco. Comunque, non sono stato io a montare le candele romane che ho solo scaricato dal furgone. Mi sembra che sia stato il sig. CP_1
personalmente a montarle…. Ho visto comunque, come ho detto, le due candele romane, che ho scaricato dal furgone, e poi ho passato dei fili elettrici per poterle collegare con la centralina elettrica.
Confermo che si azionavano a distanza, con un accenditore elettrico a batteria 12 volt… E' vero, il in mia presenza ha montato le candele romane secondo le indicazioni degli organizzatori e CP_1
secondo le regole dell'arte, fissandole verticalmente in un apposito supporto, sopra gli ornamenti metallici, come si vede nelle foto di parte convenuta (allegato 2 n. 3). Confermo che abbiamo messo io
e il la fettuccina banca e rossa per delimitare l'area all'interno della quale non potevano CP_1
accedere e sostare le persone (come da foto allegato 2 n. 10 di parte convenuta) in materia che non oltrepassassero la fettuccia e non andassero sul palco….. E' vero, confermo la circostanza. Il CP_1
ha dato l'indicazione alla signora dell' di posizionare le sedie per il Testimone_5 CP_7
pubblico a distanza non inferiore a quattro metri dai due ornamenti metallici dove si trovavano le candele romane e di interdire ai presenti di stazionare al di sotto di tali supporti”.
Il teste (verbale di udienza del 17.05.24) ha riferito “E' vero, ho sentito lo speaker più volte, Tes_6
raccomandare al pubblico di non avvicinarsi alla zona delimitata dalle fettuccine rosse e bianche ed agli ornamenti metallici collocati al di sopra dei muretti
Il teste (verbale di udienza del 16.04.25), ha riferito “E' vero;
dal fatto non ha potuto Tes_7
camminare sicuramente per circa due o tre mesi mesi ma non ricordo i giorni esatti;
non andò al mare tutta l'estate perché aveva i piedi fasciati per un mese e mezzo;
poi l'estate passò; non poteva esporsi al sole metteva dei calzini;
la doccia non la poteva fare;
la lavavo io con i piedi fuori dalla vasca;
se faceva uno sforzo la ferita si riapriva e non si poteva bagnare;
aveva le medicazioni;
i primi tempi in
pagina 6 di 12 bagno ce la portavamo noi di peso;
anche in ospedale;
i piedi a terra non li poteva mettere, entrambi i piedi…..Non e' vero che doveva restare scalza ma posso confermare che non poteva usare le scarpoe normali di sempre, soprattutto quando aveva le fasciature indossava una scarpa adatta;
indossava le calze e una scarpa aperta di misura più grande di due o tre taglie più grandi;
non poteva indossare la sua misura di scarpa;
aveva delle fasciature e delle calze sanitarie;
questa cosaa è durata per quasi un anno o più; anche l'estate successiva doveva usare le protezioni;
le scarpe col tacco non poteva usarle…..E' vero;
dal giorno dell'incidente; prima mai;
era tranquilla;
i primi tre giorni gridava di notte, al minimo rumore saltava, la notte si svegliava forse lo sognava, tremava e non respirava;
anche dopo è continuata;
è stato un calvario perché non poteva uscire perché aveva paura, se un motorino passava e faceva rumore;
o uno sportello di una macchina se qualcuno lo sbatteva forte;
magari in un giorno aveva anche due attacchi di panico e poi qualche giorno di pausa, ma soprattutto la notte, non dormiva anche perché aveva i dolori e poi l'ansia forse o il trauma all'inizio; poi è scaturito tutto altro ed è andata sotto cura;
dopo circa tre o quattro mesi;
sono passati otto anni non ricordo con esattezza
i tempi;
le abbiamo detto che si doveva fare aiutare da una psicologa ed è stata seguita da un centro di salute mentale ma non ricordo esattamente ma poi mia figlia è andata a studiare a Venezia e io non la seguivo;
ha fatto questo percorso a Mestre”.
Chiamati a rispondere del fatto oggetto di causa sono sia gli organizzatori dell'evento che colui che materialmente ha fornito il materiale pirotecnico e provveduto al suo montaggio ed installazione, ossia ambedue i convenuti.
I reciproci addebiti di responsabilità esclusiva mossi dai convenuti risultano irrilevanti nella fattispecie concreta atteso che l'organizzatore dell'evento risponde nella fattispecie concreta oltre che quale custode e committente, al pari di colui che materialmente effettuò la collocazione dei fuochi d'artificio, seppur su indicazione di eventuali scenografi o altri componenti dello staff, posto che, trattandosi di soggetto qualificato nel settore, ove lo avesse ritenuto pericoloso o non attuabile, avrebbe dovuto opporre un netto rifiuto a quanto eventualmente richiestogli dagli organizzatori. Di converso, non risulta nella fattispecie l'assunzione esclusiva di responsabilità in capo all'appaltatore, come infondatamente sostenuto dall atteso che è pienamente comprovata Controparte_7
pagina 7 di 12 l'ingerenza del committente organizzatore dell'evento nella scelta relativa alla collocazione del materiale pirotecnico espressamente voluta e dettata da esigenze di tipo scenografico che, seppur concordate con l'appaltatore, risultano espressamente determinate dallo stesso committente, che peraltro ha avuto un ruolo anche in relazione al posizionamento delle sedie e delle aree destinate allo staff organizzativo, anche tenuto conto del ruolo di semplice “aiutante” svolto dall'attrice su richiesta degli organizzatori dell'evento.
Si configura nella fattispecie un concorso di responsabilità in solido dei convenuti nella causazione dell'evento posto che ambedue hanno concorso in pari misura alla causazione dell'evento di danno occorso all'attrice e sono chiamati a rispondere, invero sotto più titoli di responsabilità, ossia da un lato l , quale custode, committente e organizzatore dell'evento che ha Controparte_7
ingerito in maniera rilevante nella scelta del luogo in cui collocare la cosa fonte di danno e dall'altro l'appaltatore, esecutore della collocazione del materiale pirotecnico, sia per la specifica tipologia di attività pericolosa svolta che peraltro comporta una inversione dell'onere della prova di avere adottato tutte le precauzioni possibili, nella specie non assolta, oltre che per la colpa ravvisabile nella errata installazione del materiale pirotecnico sul supporto.
Il posizionamento del materiale pirotecnico, per le modalità utilizzate, senza inibizione dell'area circostante, a distanza ravvicinata con il personale operante nell'organizzazione, ha inciso nella verificazione dell'evento. La distanza di sicurezza peraltro risulta nella fattispecie irrilevante posto che il sinistro si è verificato per cause, in alcun modo ascrivibili al caso fortuito o ad altra causa imprevedibile o straordinaria, essendo peraltro intervenuta la caduta a terra del fuoco d'artificio rispetto al supporto sul quale era stato posizionato, ferma restando la quantomeno impropria o comunque assai rischiosa collocazione di materiale pericoloso quale è per definizione il materiale esplodente lateralmente al palco, ossia nelle immediate vicinanze di persone componenti lo staff e fotografi operanti intorno al palco. Infine, è la stessa parte che nelle proprie difese riporta che le candele CP_1
romane vanno posizionate ad una distanza di 15 metri dalla via pubblica, mentre nella fattispecie l'indicazione che sarebbe stata data prevedeva una distanza di 4 metri. Non risulta verosimile poi che ai lati di un grande palco siano state apposte per effetti scenografici delle piccole e semplici fiaccole come pagina 8 di 12 inverosimilmente dedotto dall'attore mentre di converso appare assai più verosimile anche in via indiretta dalla gravità delle ustioni riportate che si sia trattato di “fiaccole” contenute in candele romane di rilevante portata e dimensione come parrebbe anche dalla visione del video destinate a realizzare un sicuro effetto scenico.
Pare poi del tutto irrilevante, sempre avuto riguardo alle concrete modalità di verificazione del sinistro che fossero o meno stati fatti annunci di mantenere la distanza di sicurezza dai fuochi d'artificio posti lateralmente al palco posto che, anche laddove fossero stati fatti i detti annunci al microfono, ciò non pare assolutamente una cautela o una precauzione sufficiente ad escludere la responsabilità dei convenuti. Peraltro, sul punto non è stata raggiunta la prova essendo la circostanza smentita da taluni testi e confermata da altri. La collocazione del materiale esplodente lateralmente al palco, la caduta di esso a terra per distacco dal supporto, la vicinanza delle persone all'area in cui erano collocati i detti fuochi peraltro rendono del tutto irrilevanti eventuali avvisi orali prima dell'inizio dello spettacolo.
Per le superiori ragioni risulta pertanto comprovato l'an della responsabilità in capo ai convenuti.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente.
Il CTU, nella relazione depositata in data 12.9.2025, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato lesioni residuate quali “esiti di ustione di II e III grado ai piedi e dalla persistenza a livello psichico della paura di rivivere esperienze simili … senza compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo, comportanti un danno biologico … nella misura del 7%” , un danno biologico temporaneo al 100% di gg. 30 (giorni trenta) al 50% di ulteriori gg. 30 (giorni trenta) ed un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di gg. 30. Ha infine riconosciuto congrue le spese sanitarie per €268,11.
pagina 9 di 12 Il CTU ha poi esaustivamente risposto alle osservazioni della parte attrice alla CTU medico-legale.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale che nella specie, sia all'esito della prova per testi assunta, sia sulla scorta di un vaglio di tipo presuntivo deve essere senz'altro riconosciuto risultando adempiuto l'onere probatorio della sofferenza morale effettivamente patita dall'attrice per il non breve excursus subito a causa delle specifiche lesioni fisiche riportate implicanti anche una limitazione delle attività anche più semplici da svolgere quali passeggiare o recarsi in bagno, fare la doccia. Non ricorrono tuttavia i presupposti di fatto e di diritto per una ulteriore personalizzazione del danno, essendo il danno sofferto già ricompreso e risarcito quale sofferenza psichica patita ricadente nella fattispecie del c.d. danno non patrimoniale sub specie di danno c.d.morale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (23 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€16.275,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7% aumentato per il danno non patrimoniale subito sub specie di danno morale;
€ 6.037,50, di cui € 3.450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, €1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €862,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%.
L'importo complessivo è pertanto pari ad €22.312,50, già rivalutato, oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Va conseguentemente disposta la condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €22.312,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. anche tenuto conto del riconoscimento di un danno biologico permanente in misura percentuale ridotta rispetto a quanto richiesto in citazione.
pagina 10 di 12 Il convenuto ha chiesto di essere manlevato dall'assicuratore terzo Controparte_7
chiamato.
Risulta agli atti la polizza assicurativa n.300472171 stipulata dall Controparte_7
per eventi del tipo di quelli oggetto di causa (vedi all.2 fasc. conv.). Alcuna contestazione è stata mossa dal terzo chiamato sull'operatività nella fattispecie della copertura assicurativa in forza della polizza assicurativa stipulata dal convenuto, limitandosi il terzo chiamato a contestare la fondatezza della domanda attorea.
Il convenuto dovrà pertanto essere tenuto indenne dalla terza chiamata, di quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa– ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018, Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020).
Va pertanto accolta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della propria CP_2
compagnia assicurativa al fine di essere manlevata di tutto quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa, anche in relazione alle spese di lite. Risulta incontestata l'operatività della polizza e il sinistro oggetto di causa ricade senz'altro nel rischio assicurato.
Diversamente, non ricorrono i presupposti per disporre la domanda di condanna diretta richiesta dall'attrice nei confronti dell'assicurazione del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attrice, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti in solido con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto corrisposto al CTU. Anche per esse la terza chiamata dovrà tenere indenne il proprio assicurato.
Compensa le spese di lite tra convenuto e terzo chiamato non essendosi il terzo opposto alla domanda di manleva dal primo avanzata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità concorrente dei convenuti per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto li condanna in solido al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €22.312,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido, con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto dalla stessa corrisposto al CTU. dichiara il terzo chiamato obbligato a tenere indenne il convenuto proprio assicurato di ogni somma che detta parte dovrà pagare all'attrice, in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di CTU;
compensa le spese tra convenuto e terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 03/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 3 dicembre 2025 alle ore 12:15, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi:
per l'attore, l'Avv. Cannizzaro e l'Avv. Montagnese, discutono la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti contestando le note avversarie;
per il convenuto l'Avv. Pizzuto discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le CP_1 difese in atti contestando le note avversarie;
per il convenuto , nessuno è presente;
CP_2
per l'Avv. Rubino Manuela in sost. dell'Avv. Spagnolo, discute la causa riportandosi alle note CP_3 conclusive e a tutte le difese in atti contestando le note avversarie;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 12 N.R.G. 4569/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n.4569/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Catania via Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto 306 presso lo studio dell'Avv. Cannizzaro Giuseppa e dell'Avv. Cristina Montagnese, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
GIÀ Controparte_4 Controparte_5
in persona del p.t., con sede Viale Trastevere n. 76, 00153 Roma,
[...] CP_6
(c.f. , , in persona del Direttore P.IVA_1 Controparte_7
Generale p.t. tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (c.f. presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina 149 sono ope legis domiciliati;
, titolare dell'impresa individuale Disco Express di NO UL (c.f. Parte_2
), elett.te dom.to in Catania Via Canfora n. 128/A, presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_2
GI Pizzuto che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_8 P.IVA_2
ITALIA, 244 CATANIA presso lo studio dell'Avv.SPAGNOLO SANTO che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
pagina 2 di 12 A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e per essa il Controparte_7 Controparte_5 Parte_2
titolare dell'impresa individuale Disco Express di NO UL, chiedendo di accertare la responsabilità dei medesimi per l'evento occorso in data 22.06.18, presso Villa Pantò, in Catania, al quale partecipava quale collaboratrice degli organizzatori di un evento ivi organizzato, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre che ex art.96 c.p.c.
Si è costituito titolare della Disco Express di NO UL, contestando la Parte_2
propria responsabilità per avere semplicemente fornito il materiale pirotecnico regolarmente installato e correttamente posizionato nel rispetto delle regole dell'arte e delle precauzioni del caso, deducendo tutt'al più l'esclusiva responsabilità dell' convenuta quale organizzatrice dell'evento. CP_7
Il e l' costituitisi in giudizio, hanno Controparte_4 Controparte_7
contestato la ricorrenza dei presupposti per fondare una propria responsabilità risarcitoria per i fatti oggetto di causa, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in ogni caso di ritenere esclusivo responsabile del sinistro il convenuto quale titolare dell'impresa individuale fornitrice e CP_1
installatrice del materiale pirotecnico. L' ha chiesto la chiamata in Controparte_7
causa della propria compagnia assicuratrice.
Si è costituita la terza chiamata contestando i presupposti della domanda attorea e Controparte_9
chiedendone il rigetto.
Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. l'attrice ha esteso le domande nei confronti del terzo.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova per testi e nella CTU medico legale con depositata in data 12.9.2025.
Ciò, premesso la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 12 In particolare, il sinistro è avvenuto in occasione di un evento organizzato dall' Controparte_7
“XVII Kermesse di moda teatrale”. I membri dello staff ed i fotografi occupavano una postazione
[...]
sotto le piantane, sul lato destro del palco.
All'avvio dello spettacolo, allo scoppio di fuochi d'artificio, che staccandosi dai supporti, cadevano così che lo sparo finiva per colpire i piedi dell'attrice con una conseguente grave ustione.
Peraltro, è comprovato l'intervenuto distacco del supporto al momento dello scoppio dei fuochi di artificio. Ciò è evidentemente dimostrativo della inadeguatezza ed inidoneità del tipo di supporto e di ancoraggio effettuato in prossimità del palco. La caduta della candela romana contenente i fuochi d'artificio mutava la direzione dello sparo così finendo in direzione delle persone in maniera incontrollata. E' altresì comprovato che l'attrice si trovasse in un'area liberamente accessibile ai membri dello staff e ai fotografi e che pertanto la detta area in cui la stessa si trovava non era stata inibita in alcun modo all'accesso delle persone.
L'attrice gravemente colpita perdeva i sensi e veniva trasportata da un'autoambulanza del 118, presso il
Centro specializzato del P.O. Cannizzaro, ove le veniva refertata “ustione secondo e terzo grado piede sinistro e destro”.
Sono agli atti le rappresentazioni fotografiche delle evidenti lesioni riportate dall'attrice a causa delle gravi ustioni ad entrambi i piedi, nonché quelle raffiguranti lo stato dei luoghi teatro del sinistro, come documentato anche da un video girato nel momento dello scoppio dei fuochi di artificio.
La dinamica del sinistro risulta pienamente confermata all'esito dell'escussione dei testi.
In particolare, la teste (verbale di udienza del 19.01.24) hanno riferito “Ho visto Tes_1
personalmente il sig. NO UL di Disco Express mettere dei fuochi d'artificio sugli ornamenti a piantana dei muretti al lato del palco che in realtà è una sorta di terrazzo antistante l'ingresso del palazzo….. Ricordo lo scoppio del fuoco d'artificio (o come si chiama) che arrivò sino a me e che io respinsi col piede, avendo indosso scarpe chiuse da ginnastica. Ho visto che il fuoco cadeva anche a terra nella direzione della signora , la quale si rannicchiava sulla sedia, alzando i piedi, Pt_1
perché evidentemente c'era qualcosa che non andava. Insieme ad altre persone di cui non ricordo il nome, ho portato l'attrice dentro la villa per poterle dare assistenza e ho chiamato un medico mio
pagina 4 di 12 amico che era nel pubblico (il quale però non venne perché lo scoppio lo aveva disturbato alle
Cont orecchie). Ho quindi chiesto al personale di aprire il bagno e di portare un secchio di acqua fredda per immergere i piedi che l'attrice si lamentava farle male. Non ho visto personalmente i piedi dell'attrice, anche perché mi sarei impressionata…… in realtà, l'esplosivo è caduto a terra e non addosso all'attrice. Lei mi ha detto di essersi fatta male ai piedi ma io, come ho detto sopra, non li ho guardati, perché mi sarei impressionata. Quando sono uscita di nuovo per chiamare la presentatrice e per chiamare l'ambulanza (insieme ad altri), l'attrice aveva già messo i piedi nel secchio, e quindi quando io sono rientrata nella villa l'ho trovata con i piedi nel secchio…. Ricordo che lo scenografo disse a noi organizzatori che pensava di mettere i giochi pirici in cima alle piantane. Non so se poi lo abbia detto espressamente al Ricordo che erano state apposte le fettuccine rosse e bianche di CP_1
plastica….. Ricordo che il sig. ci diede delle indicazioni circa dove posizionare le sedie ma non CP_1
ricordo se ci disse a 4 metri di distanza dagli ornamenti metallici. In ogni caso, non sono stata io a
Cont posizionare le sedie ma il personale;
non so se siano state rispettate le distanze prescritte dal
Ricordo che il ci disse di non fare avvicinare i presenti nella zona sotto i detti supporti CP_1 CP_1
e che ciò è stato fatto anche per la presenza della fettuccina bianca e rossa”.
Il teste (verbale di udienza del 19.01.24), dipendente del ha riferito “Premetto che il Tes_2 CP_1
direttore dell' era presente durante l'allestimento ed ha coordinato il tutto, compreso CP_7
l'aspetto estetico. Ciò detto, confermo che il ha ancorato le candele secondo le regole dell'arte CP_1
ma non posso dire, in particolare su questo, se sia stato il direttore a fornirgli le specifiche indicazioni.
E' vero che avevamo apposto le fettuccine di plastica bianche e rosse attorno alla struttura metallica e alla zona dove erano candele romane ma dalla foto che mi si mostra non si vedono perché sono coperte dalle piante… Non ho sentito alcun tipo di istruzioni date dagli organizzatori della Pt_3
relativamente ai giochi pirici, che ho visto solo quando li abbiamo presi dal nostro furgone…… Mi ricordo che, quando la sera si è fatta male al piede, sono stato io a darle assistenza per primo”.
Il teste ha riferito “Io ho sentito lo scoppio di un petardo ma non ho visto, personalmente se ha Tes_3
colpito . Tuttavia, subito dopo, ho sentito che piangeva e ho visto che tutti erano Pt_1 Pt_1
spaventati. Così mi sono avvicinata a e l'ho accompagnata dal personale ATA dentro la villa Pt_1
pagina 5 di 12 . io non ho più visto dopo quel giorno ma ci siamo sentite con dei messaggi su Pt_4 Pt_1
whatsapp e lei mi ha mandato delle foto che mostravano un piede o forse in entrambi con delle fasciature”.
Il teste (verbale di udienza del 17.05.24), dipendente del ha riferito “E' vero, lo Tes_4 CP_1
confermo, erano presenti sia il direttore dell' , sig. sia uno scenografo e noi CP_7 Per_1
abbiamo seguito le loro indicazioni anche per l'allestimento del palco. Comunque, non sono stato io a montare le candele romane che ho solo scaricato dal furgone. Mi sembra che sia stato il sig. CP_1
personalmente a montarle…. Ho visto comunque, come ho detto, le due candele romane, che ho scaricato dal furgone, e poi ho passato dei fili elettrici per poterle collegare con la centralina elettrica.
Confermo che si azionavano a distanza, con un accenditore elettrico a batteria 12 volt… E' vero, il in mia presenza ha montato le candele romane secondo le indicazioni degli organizzatori e CP_1
secondo le regole dell'arte, fissandole verticalmente in un apposito supporto, sopra gli ornamenti metallici, come si vede nelle foto di parte convenuta (allegato 2 n. 3). Confermo che abbiamo messo io
e il la fettuccina banca e rossa per delimitare l'area all'interno della quale non potevano CP_1
accedere e sostare le persone (come da foto allegato 2 n. 10 di parte convenuta) in materia che non oltrepassassero la fettuccia e non andassero sul palco….. E' vero, confermo la circostanza. Il CP_1
ha dato l'indicazione alla signora dell' di posizionare le sedie per il Testimone_5 CP_7
pubblico a distanza non inferiore a quattro metri dai due ornamenti metallici dove si trovavano le candele romane e di interdire ai presenti di stazionare al di sotto di tali supporti”.
Il teste (verbale di udienza del 17.05.24) ha riferito “E' vero, ho sentito lo speaker più volte, Tes_6
raccomandare al pubblico di non avvicinarsi alla zona delimitata dalle fettuccine rosse e bianche ed agli ornamenti metallici collocati al di sopra dei muretti
Il teste (verbale di udienza del 16.04.25), ha riferito “E' vero;
dal fatto non ha potuto Tes_7
camminare sicuramente per circa due o tre mesi mesi ma non ricordo i giorni esatti;
non andò al mare tutta l'estate perché aveva i piedi fasciati per un mese e mezzo;
poi l'estate passò; non poteva esporsi al sole metteva dei calzini;
la doccia non la poteva fare;
la lavavo io con i piedi fuori dalla vasca;
se faceva uno sforzo la ferita si riapriva e non si poteva bagnare;
aveva le medicazioni;
i primi tempi in
pagina 6 di 12 bagno ce la portavamo noi di peso;
anche in ospedale;
i piedi a terra non li poteva mettere, entrambi i piedi…..Non e' vero che doveva restare scalza ma posso confermare che non poteva usare le scarpoe normali di sempre, soprattutto quando aveva le fasciature indossava una scarpa adatta;
indossava le calze e una scarpa aperta di misura più grande di due o tre taglie più grandi;
non poteva indossare la sua misura di scarpa;
aveva delle fasciature e delle calze sanitarie;
questa cosaa è durata per quasi un anno o più; anche l'estate successiva doveva usare le protezioni;
le scarpe col tacco non poteva usarle…..E' vero;
dal giorno dell'incidente; prima mai;
era tranquilla;
i primi tre giorni gridava di notte, al minimo rumore saltava, la notte si svegliava forse lo sognava, tremava e non respirava;
anche dopo è continuata;
è stato un calvario perché non poteva uscire perché aveva paura, se un motorino passava e faceva rumore;
o uno sportello di una macchina se qualcuno lo sbatteva forte;
magari in un giorno aveva anche due attacchi di panico e poi qualche giorno di pausa, ma soprattutto la notte, non dormiva anche perché aveva i dolori e poi l'ansia forse o il trauma all'inizio; poi è scaturito tutto altro ed è andata sotto cura;
dopo circa tre o quattro mesi;
sono passati otto anni non ricordo con esattezza
i tempi;
le abbiamo detto che si doveva fare aiutare da una psicologa ed è stata seguita da un centro di salute mentale ma non ricordo esattamente ma poi mia figlia è andata a studiare a Venezia e io non la seguivo;
ha fatto questo percorso a Mestre”.
Chiamati a rispondere del fatto oggetto di causa sono sia gli organizzatori dell'evento che colui che materialmente ha fornito il materiale pirotecnico e provveduto al suo montaggio ed installazione, ossia ambedue i convenuti.
I reciproci addebiti di responsabilità esclusiva mossi dai convenuti risultano irrilevanti nella fattispecie concreta atteso che l'organizzatore dell'evento risponde nella fattispecie concreta oltre che quale custode e committente, al pari di colui che materialmente effettuò la collocazione dei fuochi d'artificio, seppur su indicazione di eventuali scenografi o altri componenti dello staff, posto che, trattandosi di soggetto qualificato nel settore, ove lo avesse ritenuto pericoloso o non attuabile, avrebbe dovuto opporre un netto rifiuto a quanto eventualmente richiestogli dagli organizzatori. Di converso, non risulta nella fattispecie l'assunzione esclusiva di responsabilità in capo all'appaltatore, come infondatamente sostenuto dall atteso che è pienamente comprovata Controparte_7
pagina 7 di 12 l'ingerenza del committente organizzatore dell'evento nella scelta relativa alla collocazione del materiale pirotecnico espressamente voluta e dettata da esigenze di tipo scenografico che, seppur concordate con l'appaltatore, risultano espressamente determinate dallo stesso committente, che peraltro ha avuto un ruolo anche in relazione al posizionamento delle sedie e delle aree destinate allo staff organizzativo, anche tenuto conto del ruolo di semplice “aiutante” svolto dall'attrice su richiesta degli organizzatori dell'evento.
Si configura nella fattispecie un concorso di responsabilità in solido dei convenuti nella causazione dell'evento posto che ambedue hanno concorso in pari misura alla causazione dell'evento di danno occorso all'attrice e sono chiamati a rispondere, invero sotto più titoli di responsabilità, ossia da un lato l , quale custode, committente e organizzatore dell'evento che ha Controparte_7
ingerito in maniera rilevante nella scelta del luogo in cui collocare la cosa fonte di danno e dall'altro l'appaltatore, esecutore della collocazione del materiale pirotecnico, sia per la specifica tipologia di attività pericolosa svolta che peraltro comporta una inversione dell'onere della prova di avere adottato tutte le precauzioni possibili, nella specie non assolta, oltre che per la colpa ravvisabile nella errata installazione del materiale pirotecnico sul supporto.
Il posizionamento del materiale pirotecnico, per le modalità utilizzate, senza inibizione dell'area circostante, a distanza ravvicinata con il personale operante nell'organizzazione, ha inciso nella verificazione dell'evento. La distanza di sicurezza peraltro risulta nella fattispecie irrilevante posto che il sinistro si è verificato per cause, in alcun modo ascrivibili al caso fortuito o ad altra causa imprevedibile o straordinaria, essendo peraltro intervenuta la caduta a terra del fuoco d'artificio rispetto al supporto sul quale era stato posizionato, ferma restando la quantomeno impropria o comunque assai rischiosa collocazione di materiale pericoloso quale è per definizione il materiale esplodente lateralmente al palco, ossia nelle immediate vicinanze di persone componenti lo staff e fotografi operanti intorno al palco. Infine, è la stessa parte che nelle proprie difese riporta che le candele CP_1
romane vanno posizionate ad una distanza di 15 metri dalla via pubblica, mentre nella fattispecie l'indicazione che sarebbe stata data prevedeva una distanza di 4 metri. Non risulta verosimile poi che ai lati di un grande palco siano state apposte per effetti scenografici delle piccole e semplici fiaccole come pagina 8 di 12 inverosimilmente dedotto dall'attore mentre di converso appare assai più verosimile anche in via indiretta dalla gravità delle ustioni riportate che si sia trattato di “fiaccole” contenute in candele romane di rilevante portata e dimensione come parrebbe anche dalla visione del video destinate a realizzare un sicuro effetto scenico.
Pare poi del tutto irrilevante, sempre avuto riguardo alle concrete modalità di verificazione del sinistro che fossero o meno stati fatti annunci di mantenere la distanza di sicurezza dai fuochi d'artificio posti lateralmente al palco posto che, anche laddove fossero stati fatti i detti annunci al microfono, ciò non pare assolutamente una cautela o una precauzione sufficiente ad escludere la responsabilità dei convenuti. Peraltro, sul punto non è stata raggiunta la prova essendo la circostanza smentita da taluni testi e confermata da altri. La collocazione del materiale esplodente lateralmente al palco, la caduta di esso a terra per distacco dal supporto, la vicinanza delle persone all'area in cui erano collocati i detti fuochi peraltro rendono del tutto irrilevanti eventuali avvisi orali prima dell'inizio dello spettacolo.
Per le superiori ragioni risulta pertanto comprovato l'an della responsabilità in capo ai convenuti.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente.
Il CTU, nella relazione depositata in data 12.9.2025, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato lesioni residuate quali “esiti di ustione di II e III grado ai piedi e dalla persistenza a livello psichico della paura di rivivere esperienze simili … senza compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo, comportanti un danno biologico … nella misura del 7%” , un danno biologico temporaneo al 100% di gg. 30 (giorni trenta) al 50% di ulteriori gg. 30 (giorni trenta) ed un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di gg. 30. Ha infine riconosciuto congrue le spese sanitarie per €268,11.
pagina 9 di 12 Il CTU ha poi esaustivamente risposto alle osservazioni della parte attrice alla CTU medico-legale.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale che nella specie, sia all'esito della prova per testi assunta, sia sulla scorta di un vaglio di tipo presuntivo deve essere senz'altro riconosciuto risultando adempiuto l'onere probatorio della sofferenza morale effettivamente patita dall'attrice per il non breve excursus subito a causa delle specifiche lesioni fisiche riportate implicanti anche una limitazione delle attività anche più semplici da svolgere quali passeggiare o recarsi in bagno, fare la doccia. Non ricorrono tuttavia i presupposti di fatto e di diritto per una ulteriore personalizzazione del danno, essendo il danno sofferto già ricompreso e risarcito quale sofferenza psichica patita ricadente nella fattispecie del c.d. danno non patrimoniale sub specie di danno c.d.morale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (23 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€16.275,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7% aumentato per il danno non patrimoniale subito sub specie di danno morale;
€ 6.037,50, di cui € 3.450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, €1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €862,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%.
L'importo complessivo è pertanto pari ad €22.312,50, già rivalutato, oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Va conseguentemente disposta la condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €22.312,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. anche tenuto conto del riconoscimento di un danno biologico permanente in misura percentuale ridotta rispetto a quanto richiesto in citazione.
pagina 10 di 12 Il convenuto ha chiesto di essere manlevato dall'assicuratore terzo Controparte_7
chiamato.
Risulta agli atti la polizza assicurativa n.300472171 stipulata dall Controparte_7
per eventi del tipo di quelli oggetto di causa (vedi all.2 fasc. conv.). Alcuna contestazione è stata mossa dal terzo chiamato sull'operatività nella fattispecie della copertura assicurativa in forza della polizza assicurativa stipulata dal convenuto, limitandosi il terzo chiamato a contestare la fondatezza della domanda attorea.
Il convenuto dovrà pertanto essere tenuto indenne dalla terza chiamata, di quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa– ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018, Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020).
Va pertanto accolta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della propria CP_2
compagnia assicurativa al fine di essere manlevata di tutto quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa, anche in relazione alle spese di lite. Risulta incontestata l'operatività della polizza e il sinistro oggetto di causa ricade senz'altro nel rischio assicurato.
Diversamente, non ricorrono i presupposti per disporre la domanda di condanna diretta richiesta dall'attrice nei confronti dell'assicurazione del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attrice, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti in solido con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto corrisposto al CTU. Anche per esse la terza chiamata dovrà tenere indenne il proprio assicurato.
Compensa le spese di lite tra convenuto e terzo chiamato non essendosi il terzo opposto alla domanda di manleva dal primo avanzata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità concorrente dei convenuti per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto li condanna in solido al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €22.312,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €268,11, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido, con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto dalla stessa corrisposto al CTU. dichiara il terzo chiamato obbligato a tenere indenne il convenuto proprio assicurato di ogni somma che detta parte dovrà pagare all'attrice, in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di CTU;
compensa le spese tra convenuto e terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 03/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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