Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Decreto cautelare 10 novembre 2025
Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01965/2026REG.PROV.COLL.
N. 08287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8287 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2AA2D779A, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
E.A.V. - Ente autonomo Volturno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6866/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.A.V. - Ente autonomo Volturno s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l., che ha presentato appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. RA RA LI e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte, Aristide Police, Filippo Degni, Orsola Cortesini, Matteo Anastasio e, in delega dell'avv. Antonio Messina, l'avvocato Emma Galiero.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la gara, indetta dall’EAV (Ente autonomo Volturno s.r.l.) con bando trasmesso alla GUCE in data primo agosto 2024, a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, ambienti di lavoro, depositi, officine, funivia e materiale rotabile (CIG B2AA2D779A).
2.-OMISSIS- s.r.l. (di seguito: “FM”), partecipante alla gara e collocatasi in seconda posizione nella graduatoria conclusiva, ha impugnato.
a) il provvedimento EAV del 29.01.2025, con cui è stata aggiudicata in favore della -OMISSIS- s.r.l. (di seguito: “DA”) la gara a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, ambienti di lavoro, depositi, officine, funivia e materiale rotabile;
b) i verbali del seggio di gara ed in particolare dei verbali di gara n. 1, relativo alla seduta del 25.09.2024, e n. 2, relativo alla seduta del 03.10.2024;
c) i verbali della commissione giudicatrice n. 3 del 11.10.2024, n. 4 del 14.10.2024, n. 5 del 04.11.2024, n. 6 del 22.11.2024, n. 7 del 04.12.2024, tutti in seduta riservata, nonché del verbale della commissione giudicatrice n. 8 del 18.12.2024 in seduta pubblica;
d) la nota del RUP del 17.01.2025, che ha ritenuto congrui e affidabili i costi della manodopera della DA;
e) se e per la parte in cui dovesse occorrere, il disciplinare di gara e il capitolato di gara richiamati nel bando trasmesso alla GUCE in data 01.08.2024;
f) ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o connesso, lesivo degli interessi della società ricorrente.
3. Con motivi aggiunti la società FM ha altresì gravato:
g) la relazione EAV dell’11.03.2025, recante note difensive al ricorso presentato dalla FM;
h) gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
4. DA ha presentato ricorso incidentale, da un lato, impugnando “ in via incidentale e subordinata, le disposizioni della lex specialis laddove interpretate nel senso che i concorrenti avrebbero avuto l’obbligo di allegare, alle rispettive offerte, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti a pena di esclusione dalla gara ovvero ai fini della ammissibilità e/o della valutazione delle offerte e dell’assegnazione dei relativi punteggi ”, e dall’altro deducendo l’irragionevolezza del punteggio ottenuto da FM con riguardo ad alcuni aspetti della sua offerta tecnica, ritenuti indebitamente sopravvalutati.
FM ha altresì chiesto la tutela in forma specifica, mediante il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto controverso e il subingresso della ricorrente nella posizione dell’aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more.
5. Il Tar Campania – Napoli, con sentenza 21 ottobre 2025 n. 6866, ha respinto il ricorso introduttivo, ha dichiarato in parte inammissibili i motivi aggiunti e in parte li ha respinti e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
6. FM ha appellato la sentenza con ricorso n. 8287 del 2025.
7. DA ha presentato appello incidentale.
8. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita EAV.
9. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’appello di FM è infondato.
L’appello incidentale di DA è infondato.
11. Si principia dallo scrutinio dell’appello di FM, seguendo l’ordine di esposizione dei motivi individuato dalla parte.
12. Con il primo motivo l’appellante FM ha riproposto il quarto mezzo del ricorso introduttivo ( rectius , quinto mezzo), con il quale ha censurato l’attribuzione, da parte della Commissione, del massimo punteggio (quattro punti) alla DA per il sub-criterio 3.2, evidenziando come l’offerta tecnica non contenga le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati migliorative dei CAM ex DM 51/2021.
Il Tar ha dichiarato la censura inammissibile in quanto i rilievi critici sarebbero stati sollevati in modo irrituale, con perizie di parte depositate e non con atto notificato.
L’appellante ha dedotto che la perizia (depositata l’11 aprile 2025 e integrata il 6 maggio 2025) non sono state utilizzate quale fonte di formulazione del motivo di ricorso, bensì come elemento probatorio a sostegno di una censura già compiutamente dedotta nel ricorso introduttivo e di difesa rispetto agli assunti avversari.
Il Tar ha altresì dichiarato la censura infondata in quanto la mancata allegazione delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti, sostituita dalla mera elencazione delle stesse, in forma di compendio, all’interno dell’offerta tecnica della DA, non ha comportato alcuna violazione del subcriterio 3.2.
L’appellante ha sottolineato la rilevanza della mancata allegazione delle schede tecniche da parte di DA al fine dell’attribuzione del punteggio per il criterio 3.2.
12.1. La censura è formulata con ricorso notificato, ed è ammissibile nei limiti di quella formulazione. Con la doglianza contenuta nel ricorso al Tar FM ha detto che “ La Commissione ha illegittimamente attribuito alla [DA] il massimo punteggio per il sub-criterio 3.2, perché l’offerta tecnica non contiene le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati migliorative dei CAM ex DM 51/2021 ”.
Pertanto, in base alla prospettazione di FM, l’allegazione delle schede tecniche è richiesta dalla legge di gara, con la conseguenza che la mancata produzione in sede di offerta costituisce condizione impeditiva per l’attribuzione a DA del punteggio per il criterio 3.2, oltre che a fini escludenti.
In tale prospettiva può quindi essere utilizzata la perizia (su cui infra).
Posto ciò, il Tar si è pronunciato anche nel merito della doglianza, sicché deve essere scrutinato anche detto profilo, sulla base dei rilievi dedotti in appello, al fine di valutare la fondatezza del motivo.
12.2. Non è controverso che DA non abbia allegato all’offerta tecnica le schede tecniche di sicurezza.
Nella parte V, punto I del capitolato, dove sono elencati i criteri di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, si legge, nella parte iniziale, che:
- “ L’Offerta tecnica dovrà essere sviluppata secondo i criteri (numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e relativi sub criteri sviluppati nella griglia di valutazione riportata di seguito ” (primo periodo);
- “ L’offerta tecnica complessiva dovrà essere presentata in formato A4, in n° max 40 facciate (20 pagine), dimensione minima del carattere pari a 11 pt, articolata in paragrafi e sottoparagrafi per ciascun elemento e sub elemento della sottostante griglia di valutazione, alla quale andranno allegati, oltre al Piano di assorbimento, tutte le eventuali certificazioni possedute nonché le schede tecniche riferite ad attrezzature, macchinari e prodotti offerti ” (secondo periodo).
Con riferimento al criterio 3.2, contenuto nella successiva tabella, si legge che “ Il concorrente dovrà elencare tutti i prodotti, suddivisi per tipologia, destinazione d’uso, marca e modalità d’uso, che intende utilizzare e le relative schede tecniche e di sicurezza, che siano migliorativi rispetto ai minimi stabiliti dai CAM DM 51 del 29/01/2021 ”.
Nel chiarimento n. 6 del 12 agosto 2024 (richiamato da parte appellante) la stazione appaltante ha risposto “ si conferma ” alla domanda proveniente da un operatore, il quale chiedeva conferma “ che il pdf della relazione tecnica da allegare sulla piattaforma debba essere composta di massimo 40 pagine, nelle quali sono esclusi [...] le schede tecniche ”.
Da quanto sopra si evince che:
- le schede tecniche di sicurezza sono richiamate dalla stazione appaltante al fine dell’attribuzione del punteggio (non a fini escludenti);
- le modalità di sviluppo dell’offerta tecnica sono individuate con riferimento ai singoli criteri (così il primo periodo sopra riportato);
- le modalità tecniche di presentazione della stessa (formato, numero di facciate, articolazione in paragrafi e allegazione di documenti) sono precisate nel secondo periodo, senza che, in detto contesto, l’espressione “ andranno allegati ” imponga l’allegazione delle schede tecniche, volendo soltanto che la modalità di presentazione delle stesse (in allegato all’offerta tecnica);
- il chiarimento reso dalla stazione appaltante risponde alla necessità di precisare la portata del secondo periodo, cioè se le 40 pagine comprendono o meno le schede tecniche, dal quale non può invece evincersi la regola della necessaria allegazione delle stesse;
- in base al criterio 3.2 sul concorrente grava l’onere di elencazione dei prodotti e delle schede tecniche.
La conseguenza è che l’attribuzione del punteggio per il criterio 3.2 non risulta espressamente condizionato alla produzione di dette schede, considerata l’ambiguità dell’espressione verbale “ dovrà elencare ”, che regge il riferimento alle schede tecniche, oltre che ai prodotti.
Quanto sopra trova conferma nel punto 4 del capitolato, rubricato “ modalità di esecuzione delle prestazioni ”, in base al quale:
- “ le prestazioni e tutti i prodotti, attrezzature e macchinari usati e forniti per la gestione dell’appalto, dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M.51 del 29/01/2021 ”;
- “ In relazione ai prodotti, macchinari e attrezzature utilizzate per l’appalto, il committente dovrà fornire apposite schede tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente ”.
E’ quindi previsto che i prodotti e le prestazioni debbano essere eseguiti in conformità al d.m. n. 51 del 29 gennaio 2021 e che le schede tecniche debbano essere esibite in sede esecutiva dall’affidatario.
Detta ultima prescrizione presuppone che le schede tecniche non siano già state necessariamente prodotte in sede di offerta, che, altrimenti, l’indicazione esecutiva risulterebbe priva di senso. Pertanto anche il paragrafo del capitolato che disciplina la fase esecutiva conferma la non necessaria allegazione delle schede tecniche all’offerta, con conseguente attribuibilità del punteggio tecnico anche in caso di omessa allegazione di queste ultime.
12.3. Pertanto, in base alla legge di gara, l’offerente non ha l’onere di allegare le schede tecniche all’offerta al fine di vedersi attribuire il punteggio per il criterio 3.2.
Ne deriva che la stazione appaltante ha correttamente ritenuto di poter attribuire detto punteggio anche in mancanza di schede tecniche.
A fronte di quanto sopra non può convenirsi con l’appellante in merito al fatto che “ L’obbligo di allegazione delle “schede di sicurezza” – fissato dal Capitolato – è diretta espressione dell’art. 31 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 che impone al fornitore di una sostanza o miscela pericolosa di fornire, obbligatoriamente, una Scheda Dati di Sicurezza redatta conformemente all’Allegato II, qualora il prodotto risulti classificato ai sensi del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 ”.
Invero, non si desume dalla suddetta fonte di diritto dell’Unione europea, che detta alcune “ Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza ”, la necessità di produrre in sede di gara le schede tecniche.
Si legge infatti nell’art. 31 che “ Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela ” (par. 8), recando quindi un riferimento al momento esecutivo.
Pertanto l’obbligo di presentazione delle schede tecniche, peraltro al solo fine dell’attribuzione del punteggio, neppure deriva dalla suddetta fonte eurounitaria.
12.4. Posto che la legge di gara non contiene un espresso onere di allegazione delle schede tecniche all’offerta per ottenere il punteggio di cui al criterio 3.2, neppure può addivenirsi a tale conclusione in via indiretta, cioè ritenendo che le schede tecniche contengano informazioni essenziali ai fini dell’attribuzione del punteggio.
E’ solo in tale prospettiva che può essere valutato il contenuto della perizia di parte, in quanto la censura qui scrutinata è stata dedotta al solo fine di sostenere la necessità di allegazione delle schede tecniche, non al fine di contestare la mancanza, nei prodotti offerti da DA, della caratteristiche richieste per l’ottenimento dei quattro punti per il criterio 3.2.
Premesso ciò, le esigenze di trasparenza della gara, quale corollario del principio di parità di trattamento (Cgue, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18) ostano all’impostazione volta a ritenere che l’onere di allegazione delle schede tecniche possa essere ricavato indirettamente dall’essenzialità delle informazioni nelle stesse contenute.
L'obbligo di trasparenza “ implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione ” (Cgue, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23).
La trasparenza delle regole di gara è infatti strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva (Cgue, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15).
Regole incerte non solo disincentivano la partecipazione, ma non mettono le imprese nelle condizioni di presentare un’offerta competitiva, sicché le regole che incidono sul risultato della gara richiedono di essere esplicitate, ostando il principio di trasparenza al fatto che siano indirettamente desunte o dedotte da altri elementi in modo da renderle incerte.
Pertanto risultano infondate gli assunti spesi da parte appellante per sostenere l’essenzialità delle informazioni e dei dati contenuti nelle schede tecniche, al fine di inferire, in via indiretta, la necessità della relativa allegazione per ottenere il punteggio relativo al criterio 3.2.
In ogni caso si aggiunge quanto segue.
DA, nella propria offerta tecnica, ha indicato, al paragrafo 3.2, l’elenco dei prodotti, suddivisi per tipologia, destinazione d’uso, marca e modalità d’uso e riportando, in relazione a ciascuno di essi, specifiche informazioni.
In tale paragrafo dell’offerta sono stati infatti elencati:
- i “prodotti chimici” (subparagrafo 3.2.1) con le relative tabelle descrittive distinte tra “ detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) ”; “ detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie ”; “ detergenti superconcentrati con sistema di capsule solubili ”; “ linea ONS Travel ” e “ prodotti disinfettanti ”;
- i “ panni e mop in microfibra ” con la relativa tabella descrittiva (subparagrafo 3.2.2);
- il “ materiale economale ” con la relativa tabella descrittiva (subparagrafo 3.2.3).
In ogni subparagrafo DA:
- ha attestato la conformità al d.m. n. 51 del 29 gennaio 2021;
- ha riportato il nome, la marca e la tipologia;
- ha descritto le funzioni e le caratteristiche tecniche ambientali;
- ha riportato le etichette ecologiche che li identificano, ad esempio, prodotti Ecolabel o Presidi medico chirurgici – PMC.
Con specifico riferimento ai prodotti chimici DA ha altresì precisato che “ l’impiego dei prodotti chimici avverrà solamente a seguito della diluizione degli stessi, operazione che viene effettuata con sistemi di dosaggio, apparecchiature che consentono di ottenere diluizioni precise e costanti e alle esatte concentrazioni, come previsto dai CAM DM 51 - 29.01.2021. I sistemi di dosaggio [...] saranno installati previa autorizzazione del Cliente e in funzione delle caratteristiche strutturali dei locali messi a disposizione di -OMISSIS- ” (paragrafo 3.2.1).
La Commissione ha quindi avuto modo di valutare, al fine di attribuire il punteggio per il criterio 3.2, le suddette informazioni riguardanti i prodotti offerti da DA, sulla base dei criteri CAM.
Peraltro, dette informazioni consentono di valutare, senza difficoltà, l’integrazione dei seguenti “ criteri premianti ”, previsti dai CAM nel paragrafo C lett. d dell’Allegato 1 al d.m. 29 gennaio 2021, in particolare alla lett. a) (uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata), alla lett. b) (uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze), alla lett. c) (fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024) e alla lett. d) (uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024).
In base ai suddetti criteri, il possesso del marchio Ecolabel, così come il riconoscimento come Presidio medico chirurgico, risulta integrare, nei termini indicati da detto decreto, la conformità ai CAM.
I prodotti indicati da DA al paragrafo 3.2 dell’offerta recano la dicitura Ecolabel o PMC.
A fronte di quanto sopra FM ha dedotto che:
- l’offerta di DA è carente di “ elementi fondamentali previsti dalla normativa vigente innanzi citata ossia il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 ”;
- dalla stessa perizia si apprende che la mancata produzione delle schede tecniche non avrebbe consentito di valutare la classificazione di pericolo delle miscele, la biodegradabilità e la conformità ai limiti di tossicità, l’assenza di sostanze vietate, la sicurezza degli operatori nell’uso dei prodotti, i valori TVL, DNEL e PNEC e la concentrazione dei prodotti, con la percentuale di acqua e di principi attivi;
- le dichiarazioni tecniche prodotte da DA nell’offerta tecnica (il cd. “riassunto” delle caratteristiche di prodotti) si limitano a trascrivere, in forma semplificata e non verificabile, quanto riportato sulle etichette dei prodotti offerti;
- “a titolo esemplificativo, la semplice allegazione di una tabella riepilogativa contenente loghi generici (es. CO₂ ISO 14067) e indicazioni sommarie come “biodegradabilità superiore al 90% del principio attivo” non è sufficiente ai fini della valutazione tecnica, in assenza di dati specifici riferiti ai singoli prodotti offerti. Parametri fondamentali per la valutazione del rispetto dei CAM – quali ad esempio la percentuale esatta di biodegradabilità, il valore TLV (Threshold Limit Value) o altre grandezze chimico-ambientali – non risultano verificabili senza le relative SDS ” (così la perizia di parte).
Gli assunti non sono conducenti, nel senso che non comprovano l’essenzialità delle informazioni contenute nelle schede tecniche e quindi l’onere di presentazione delle stesse (nei termini in cui si articola la censura, come visto).
Innanzitutto non è comprovata l’impossibilità di inserire le informazioni (in tesi) mancanti nell’offerta, così superando l’asserita necessità di produrre nell’offerta le schede tecniche.
In secondo luogo, il criterio 3.2 richiede di valutare i prodotti che l’offerente intende utilizzare al fine di stabilire se “ siano migliorativi rispetto ai minimi stabiliti dai CAM DM 51 del 29/01/2021 ”, che quindi costituiscono il parametro per l’attribuzione del punteggio.
Quindi il mero richiamo al regolamento 1272/2008/CE non è di per sé esaustivo. E ciò anche considerando che l’Allegato 1 del d.m. 29 gennaio 2021 contiene i “ criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario ” ed è adottato per le finalità di cui all’art. 1 comma 1126 della legge n. 296 del 2006, e quindi ai fini dell'attuazione del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, che prevede “ l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti ”, sulla base di alcuni criteri ivi specificamente stabiliti (riduzione dell'uso delle risorse naturali, sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, riduzione delle emissioni inquinanti e riduzione dei rischi ambientali).
Posto che l’offerta tecnica di DA contiene plurimi dettagli dei prodotti offerti, FM avrebbe dovuto allegare e comprovare le specifiche informazioni mancanti (così da desumerne l’asserita necessità di presentazione delle schede tecniche). E ciò tanto più se si considera che la Commissione, cioè l’organo tecnico deputato a valutare le offerte, ha ritenuto di avere a disposizione le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di quattro punti a DA per il criterio 3.2.
Non è quindi sufficiente a tal fine l’indicazione delle caratteristiche non valutabili (secondo il perito) sulla base dell’offerta tecnica di DA, e ciò anche considerando che non è indicata la rilevanza delle caratteristiche elencate in perizia in relazione specificamente ai CAM. L’appellante avrebbe quindi dovuto attestare per quale motivo le certificazioni dichiarate e le caratteristiche tecniche dei prodotti indicate nell’offerta tecnica da DA non sono sufficienti ad assicurare la valutazione degli aspetti indicati in perizia e per quali ragioni dette caratteristiche sono fondamentali al fine di valutare l’integrazione dei criteri CAM.
Gli stessi rilievi peritali riguardanti la presenza di loghi o indicazioni ritenute “sommarie” non colgono nel segno in quanto non evidenziano carenze informative che non consentono l’attribuzione del punteggio, cioè non supportano la tesi (oggetto della censura qui scrutinata) finalizzata a sostenere che, in mancanza di schede tecniche, la stazione appaltante non avrebbe potuto attribuire a DA il punteggio massimo per il criterio 3.2.
Infatti, le caratteristiche (in tesi) mancanti, anche a ritenerle essenziali, avrebbero potuto essere inserite nell’offerta, così non richiedendo necessariamente la produzione delle schede tecniche.
In ogni caso il logo di cui è riportato l’esempio “CO₂ ISO 14067” attesta determinate caratteristiche (riguardanti, ad esempio, la “impronta di carbonio” di un prodotto, misurando le emissioni di gas serra lungo l'intero ciclo di vita), così come l’indicazione della biodegradabilità superiore al 90% attesta una connotazione dei prodotti.
A fronte di ciò e considerata la legge di gara, non rileva, in sede di attribuzione di punteggio, la mancata illustrazione delle modalità con le quali si è pervenuto ad attestare le suddette caratteristiche.
Infatti, le caratteristiche dei prodotti, così come “elencate” dall’offerente, rilevano rispetto ai criteri del d.m. 29 gennaio 2021, senza che si richieda ai Commissari di approfondire le stesse sulla base dell’esatta composizione dei prodotti o comunque di elementi non necessari per valutare la rispondenza al parametro di riferimento.
L’attribuzione del punteggio avviene quindi in base a quanto “elencato” in sede di offerta tecnica e quindi dichiarato, laddove le dichiarazioni rese in gara trovano poi attuazione in sede esecutiva, nella quale rileva invece un’eventuale non conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate.
Neppure, in detta prospettiva, risulta evidente l’essenzialità, evidenziata dal perito, di indicare la percentuale esatta di biodegradabilità, il valore TLV (Threshold Limit Value) o (genericamente) “ altre grandezze chimico-ambientali ”, che sono indicati a titolo esemplificativo, senza specificare rispetto a quali criteri CAM risulta necessaria la relativa allegazione.
Né risulta di per sé solo conducente il rilievo, contenuto nella perizia, riguardante le criticità del prodotto perox – E’COSI’, peraltro basate sul regolamento 1272/2008/CE.
Infatti il perito, mettendo a confronto le scelte tecniche sul punto di FM e di DA, ne deduce la superiorità delle scelte effettuate dalla prima in ragione del fatto che FM ha offerto di utilizzare prodotti detergenti nei quali sarebbero assenti “sostanze comburenti” e comunque in prevalenza aventi certificazione EU Ecolabel. Senonché risulta dall’offerta di DA che il prodotto perox – E’COSI’ è anch’esso munito di certificazione Ecolabel, oltre che di bollino di conformità CAM e di certificazione EDP. Sicché il paragone effettuato dal perito presenta quanto meno un elemento di aporia nella conclusione raggiunta (superiorità della scelta tecnica di FM).
Né può desumersi l’insufficiente contenuto informativo dell’offerta dal fatto che DA si è mostrata disponibile ad esibire ulteriore documentazione, atteso che la disponibilità può essere piuttosto intesa quale modalità per assicurare l’affidabilità di quanto dichiarato.
Pertanto, neppure in via indiretta vi sono i presupposti per addivenire alla conclusione che l’attribuzione del punteggio per il criterio 3.2 imponga l’allegazione delle schede tecniche all’offerta, considerate anche le esigenze di trasparenza che connotano le gare.
Né, come già detto, i sopra esaminati rilievi possono essere spesi per dedurre la mancanza, nei prodotti offerti da DA, delle specifiche caratteristiche richieste (in tesi) per l’ottenimento dei quattro punti per il criterio 3.2.
Infatti la censura qui scrutinata muove dalla diversa prospettiva della necessità di allegazione delle schede tecniche.
In conclusione la mancata allegazione delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti non ha comportato la violazione della legge di gara, non risultando conducente la censura finalizzata a sostenere che, in mancanza di schede tecniche, la stazione appaltante non avrebbe potuto attribuire a DA il punteggio massimo per il criterio 3.2.
Nel contesto sopra descritto non si pone un tema di carente verbalizzazione delle modalità di attribuzione del punteggio per il criterio 3.2 in quanto risulta dalle tabelle allegate al verbale 14 ottobre 2024 n. 4 che ciascun commissario ha attribuito il proprio punteggio per detto criterio a ciascun offerente, così determinando il punteggio complessivo di ogni operatore.
Nel verbale n. 4 si legge che la Commissione si è riunita per “ continuare l’esame delle offerte tecniche ”, sicché è verbalizzato che sono state visionate le offerte tecniche, e quindi quanto riportato da DA nel paragrafo 3.2, per attribuire il punteggio tecnico.
Né, considerato quanto sopra illustrato, rileva il fatto che dal verbale non risulti che la Commissione abbia acquisito le schede tecniche (chiedendole a DA o altrimenti).
Né risulta rilevante, al fine di scrutinare l’attribuzione del punteggio a DA, la circostanza che parte appellante abbia invece allegato le schede tecniche (compendiate in una documentazione di circa 390 pagine), atteso anche che la quantità di documentazione non necessariamente comporta una maggiore chiarezza e certezza in merito all’integrazione dei criteri richiesti.
Pertanto la omessa produzione delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti da parte della DA non rende “ palesemente illogico, irrazionale, contraddittorio ed immotivato il punteggio massimo di 4 punti assegnato al concorrente per tale criterio ” (così l’appellante).
12.5. Il motivo è quindi infondato.
13. Con il secondo motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo mezzo del ricorso introduttivo, con il quale ha censurato la illegittima attribuzione, da parte della Commissione, del massimo punteggio a DA, per il subcriterio 1.2.1, volto a premiare gli operatori disponibili per le sostituzioni.
Secondo l’appellante l’offerta dell’aggiudicataria è “ carente in merito al numero e alla effettiva disponibilità (richiesta dal capitolato, da non confondere con il diverso criterio della “reperibilità”) degli Operatori messi a disposizione per le sostituzioni indicata genericamente nella relativa offerta ”.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Il criterio 1.2 riguarda la “ Disponibilità per interventi in sostituzione degli operatori assenti. Il criterio di valutazione è dato dal numero di operatori disponibili, metodologie e tempi di intervento ”, prevedendo l’attribuzione di un massimo di quattro punti.
Il subcriterio 1.2.1. predetermina i punteggi attribuibili, in modo crescente in base alla variabile del numero di operatori disponibili per le eventuali sostituzioni giornaliere. Per la precisione, “ Il criterio di valutazione è dato dal numero di operatori disponibili: Operatori disponibili giornalieri pari a 0 = 0 punti; Operatori disponibili giornalieri da 1 a 3 = 1 punto; Operatori disponibili giornalieri da 4 a 6 = 2 punti; Operatori disponibili giornalieri da 7 a 9 = 3 punti; Operatori disponibili giornalieri 10 e oltre = 4 punti ”.
La Commissione ha attribuito quattro punti a DA.
Pertanto il tema che si pone riguarda il contenuto dell’offerta dell’aggiudicataria in punto di numero di operatori disponibili per le sostituzioni.
Nell’offerta tecnica (punto 1.2.1) DA ha individuato una squadra per le sostituzioni giornaliere composta da “10 e oltre” operatori disponibili, alla quale si aggiungono gli “ operatori reperibili ”, anch’essi in numero superiore a 10, il “team esterno specializzato ” in numero superiore a 5 . Il “ bacino sostituzioni ” è composto da operatori disponibili giornalmente in numero superiore a 75.
Risulta quindi integrato il parametro previsto dalla legge di gara per l’attribuzione del massimo di quattro punti per il criterio 1.2.1., cioè la presenza di operatori disponibili giornalieri in numero di “ 10 e oltre ”.
Né può rilevare la circostanza che non sia indicato l’esatto numero, superiore a dieci, di operatori giornalieri disponibili. Ciò in quanto i quattro punti sono attribuiti anche in presenza di soli dieci operatori giornalieri disponibili per le sostituzioni, sicché non rileva l’eventuale incertezza circa il numero di operatori a disposizione per le sostituzioni che si aggiungono ai dieci specificamente indicati.
Né il criterio1.2.1 richiede di specificare l’impegno in relazione ai turni di servizio, considerato che comunque DA ha esplicitato le modalità con le quali intende organizzare le sostituzioni.
L’aggiudicataria ha infatti indicato di disporre giornalmente di una “ squadra sostituzioni ” composta da più di 10 “ operatori aggiuntivi ”, “ suddivisi per livello di pulizia (ordinaria, mantenimento e radicale) ”, nonché, come descritto nei paragrafi 1.2 e 1.2.1 dell’offerta tecnica, di “ operatori reperibili nominati con cadenza settimanale ”, anch’essi in numero superiore a 10; di un “team esterno specializzato ”, composto da un “ numero superiore a 5 ” di “ operatori di grande esperienza e professionalità arruolati ” anche “ per la sostituzione di personale in turno, in caso di necessità ”.
La società ha altresì rappresentato di avere a disposizione un “ bacino sostituzioni ” in numero superiore a 75 operatori.
I dettagli forniti non consentono di ritenere non adeguatamente illustrata la modalità di organizzazione del servizio di sostituzione, così da poter valutare l’integrazione del criterio 1.2.1 anche nella parte in cui fa riferimento alla “ organizzazione degli operatori disponibili per le eventuali sostituzioni ”.
Né assume una particolare rilevanza il fatto che gli operatori “ nominati con cadenza settimanale ”, anch’essi in numero superiore a 10, siano definiti “ reperibili ” e non “ disponibili ” (l’infondatezza dell’assunto esime il Collegio dal valutare l’eccezione di inammissibilità dedotta da DA). Ciò in quanto l’aggettivo non risulta assumere una connotazione che differenzia gli operatori “ reperibili ” da quelli “ disponibili ”, atteso che il paragrafo 1.2.1 definisce “disponibili” anche gli operatori “reperibili” di cui all’elenco successivo. In ogni caso la “ squadra sostituzioni ” è composta da un numero di operatori “ disponibili ” superiore a dieci, così integrando comunque il parametro per l’attribuzione del punteggio massimo di quattro punti. .
La circostanza che DA, nel punto 1.2 dell’offerta tecnica, in un riquadro, abbia illustrato le modalità della presenza della stessa sul territorio nazionale e nella Regione Campania (dove indica il numero di 750 operatori specializzati in ambito ferroviario) non fa venir meno la serietà dell’impegno assunto nel punto 1.2.1 in merito al numero di operatori disponibili per le sostituzioni e all’organizzazione del relativo servizio.
14. Con il terzo motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il secondo mezzo del ricorso introduttivo, con il quale ha censurato la illegittima attribuzione, da parte della Commissione, del massimo punteggio a DA per il subcriterio 1.3.1, riguardante il numero, le qualifiche e la pregressa anzianità di servizio dei “ Referenti Operativi Locali” .
FM ha contestato che i soggetti indicati da DA nell’offerta non soddisfano i requisiti richiesti dal bando perché dai curricula allegati all’offerta si evincerebbe che gli stessi non possiedono i cinque anni minimi di esperienza richiesta dal criterio e non avrebbero dimostrato di aver svolto un ruolo adeguato come “Referenti Operativi Locali” in servizi assimilabili a quelli oggetto del presente appalto ossia pulizia di treni e stazioni.
14.1. Il motivo è infondato. L’infondatezza del motivo esime il Collegio dal valutare l’eccezione di inammissibilità dedotta da DA.
14.2. Il subcriterio 1.3.1. predetermina i punteggi attribuibili, in modo crescente in base alla variabile del numero di “ Referenti Operativi locali con anzianità nella funzione non inferiore a 5 anni ”. Per la precisione, “ Il concorrente dovrà indicare il numero di: Referenti Locali con anzianità non inferiore a 5 anni, pari a 0 = 0 punti; Referenti Locali con anzianità non inferiore a 5 anni, da 1 a 3 = 1 punto; Referenti Locali con anzianità non inferiore a 5 anni, da 4 a 6 = 2 punti; Referenti Locali con anzianità non inferiore a 5 anni, da 7 a 9 = 3 punti; Referenti Locali con anzianità non inferiore a 5 anni, da 10 in poi = 4 punti.
Il concorrente dovrà allegare i CV dei Referenti avente il requisito, indicando appalto, durata e produrre le lettere di incarico per ogni appalto ”.
La valutazione della Commissione è riferita all’esperienza maturata nella funzione di “ referenti operativi locali ”, senza che detta qualificazione assume una connotazione tecnica particolarmente ristretta, potendo piuttosto comprendere, indipendentemente dagli appellativi utilizzati, figure aventi profili di coordinamento o comunque di riferimento per altri operatori.
La formula “ referenti operativi locali ”, di cui al criterio 1.3.1, ha una connotazione atecnica, comprensiva di plurimi ruoli, benchè si riferisca alla conduzione di gruppi di lavoratori, così potendo essere integrata da chi ha svolto il ruolo di capo squadra o ha assunto ruoli di maggiore responsabilità, come responsabile di impianto, di commessa o di servizio.
Non rileva quindi che alcuni degli operatori non abbiano maturato cinque anni di anzianità nel ruolo di capo impianto o capo servizio, se, considerando anche la funzione di capo squadra, hanno comunque maturato l’esperienza richiesta (-OMISSIS-). Il signor -OMISSIS- risulta avere assunto la responsabilità del servizio dal 2000, la responsabilità operativa di area nel 2017 e la responsabilità territoriale di area nel 2023: pertanto non si rinvengono elementi per ritenere che non abbia maturato l’esperienza necessaria, neppure in ragione del fatto che ha dichiarato avere assunto la qualifica dirigenziale, che non esclude certo lo svolgimento di mansioni di coordinamento.
Infine, dal curriculum del signor -OMISSIS-si evince non solo l’esperienza maturata dal 2022 ma anche le precedenti esperienze maturate presso altri operatori di settore come capo squadra, per un numero di anni superiore a cinque.
Né è richiesto specificamente dalla legge di gara che l’esperienza acquisita sia stata maturata nella “pulizia di treni e stazioni” (così l’appellante).
In mancanza di detta specificazione, la necessità che l’esperienza sia stata maturata nella pulizia di treni e stazioni non può essere desunta implicitamente.
Infatti, da un lato, l’appalto qui controverso ha ad oggetto il servizio di pulizia in vari ambienti, descritti nella Parte II (“ Oggetto della prestazione ”) del capitolato di gara, quali gli impianti ferroviari, comprensivi di banchine, servizi igienici aperti al pubblico, interbinari, scale, ascensori, aree comuni, scale mobili, gli ambienti di lavoro, quali uffici, aree comuni, servizi igienici, i depositi e le officine, quali uffici, servizi igienici e spogliatoi, magazzini e locali tecnici, officine, buche (anche all’aperto), camminamenti di servizio e aree esterne, la Funivia del Monte Faito e il materiale rotabile.
Dall’altro lato è l’operatore economico in quanto tale che attesta la competenza acquisita nel settore (in servizi analoghi). Rispetto ad essa l’esperienza maturata dai singoli operatori assume una valenza relativa, in quanto questi partecipano a una più complessa organizzazione aziendale che garantisce, in quanto tale, lo svolgimento del servizio.
Pertanto, non essendo specificato nella legge di gara che l’esperienza deve essere maturata dai referenti nella “ pulizia di treni e stazioni ”, non vi sono i presupposti per ritenere che detta specificazione sia implicita nella stessa.
Non rileva pertanto che alcuni degli operatori abbiano svolto le mansioni richieste in altri settori signor -OMISSIS-).
La sentenza merita quindi di essere confermata laddove il Tar ha ritenuto che i profili professionali proposti da DA per ricoprire il ruolo di “ referenti operativi locali ” soddisfano le condizioni per l’attribuzione del massimo punteggio previste dal subcriterio 1.3.1.
15. Con il quarto motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il terzo mezzo del ricorso introduttivo, con il quale ha censurato la illegittima attribuzione, da parte della Commissione, del massimo punteggio di dieci punti alla DA per il sub-criterio 1.4.1, riguardante il riassorbimento del personale.
FM ha censurato il punteggio attribuito a DA per il fatto che l’offerta non contiene (in tesi) l’impegno a riassorbire il personale mantenendo le attuali posizioni e il relativo inquadramento come prescritto dalla lex specialis .
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. Nella griglia di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica, il sub criterio 1.4.1. stabilisce che “ Il concorrente dovrà presentare il progetto di assorbimento in cui sono indicate le misure specifiche che si intendono realizzare per rendere concreta l’applicazione della clausola sociale e dichiarare se, a partire dalla stipula del Contratto, verrà assicurato il completo assorbimento del personale costituente il cantiere uscente con il mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali ”. Per il “ Completo assorbimento alle stesse condizioni economiche e contrattuali ” è prevista l’assegnazione di “ 10 punti ”.
DA, nell’offerta tecnica, si è impegnata espressamente a garantire il totale assorbimento dei 345 lavoratori impiegati dal gestore uscente con il mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali. Si legge infatti che “ verrà assicurato il completo assorbimento del personale costituente il cantiere uscente con il mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali ”.
Nel progetto di assorbimento allegato all’offerta tecnica si legge che:
- “ la scrivente assorbirà prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dal Codice dei Contratti e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.20219 ”;
- “ saranno oggetto di clausola sociale gli addetti indicati nella documentazione di gara (ELENCO MAESTRANZE) che soddisfano i requisiti prescritti nella normativa vigente, verranno inquadrati con i livelli previsti per il CCNL indicato e la retribuzione sarà parametrata alle ore effettive contrattualizzate ”;
- “ Verrà assicurato pertanto il completo assorbimento del personale costituente il cantiere uscente con il mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali. Beneficeranno della clausola sociale tutti i n. 345 lavoratori indicati nella documentazione di gara, con il medesimo inquadramento contrattuale e con trattamento economico (tenuto conto di quanto indicato nel documento “elenco maestranze”), conforme a quanto previsto dal relativo CCNL ”.
Pertanto DA, anche nel progetto allegato all’offerta tecnica, si è impegnata espressamente al riassorbimento di tutto il personale impiegato presso il gestore uscente, garantendo le stesse condizioni contrattuali.
Detto espresso impegno, contenuto sia nell’offerta tecnica che nel progetto allegato, non può trovare smentita in riferimenti generici al “ Codice dei Contratti ” e alla Linee guida Anac.
L’impegno neppure può trovare smentita nel riferimento all’elenco maestranze di cui alla documentazione di gara, nel quale sono riportate le specifiche condizioni retributive godute da ogni dipendente.
Infatti è la stessa clausola sociale di cui al punto 8 del disciplinare che richiama le Linee Guida Anac e l’” Elenco maestranze ” (“ L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’Allegato F ”), precisando altresì che “ l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ”. Nello stesso punto 8 del disciplinare si legge che “ Dovrà essere prodotto un Progetto organizzativo di assorbimento del personale dell’appaltatore uscente, come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “la disciplina delle clausole sociali” approvate con delibera n. 114 del 13.02.19, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) ”. Sicché la circostanza che l’impegno di DA faccia riferimento all’elenco delle maestranze dà conto dell’ampiezza dell’impegno assunto in quanto detto elenco riporta “ L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto ”, comprensivo di colonne riguardanti il ticket mensile, il ticket giornaliero su presenza, il superminimo mensile, il minimo mensile, l’indicazione relativa al “ notturnista ”.
Né l’impegno al mantenimento delle stesse condizioni contrattuali e retributive è smentito dall’impegno di DA ad applicare il ccnl servizi pulizia e servizi integrati/multiservizi. E ciò in quanto l’impegno all’applicazione del ccnl di settore non è in contrasto con il più ampio impegno al riassorbimento del personale uscente con mantenimento delle condizioni economiche e contrattuale. Piuttosto esso riguarda uno degli aspetti dell’impegno di riassorbimento, specificandolo e supportando la serietà dello stesso, avente contenuto più vasto, e comunque oggetto di un’espressa dichiarazione di DA, peraltro ripetuta.
Ne deriva che DA si è impegnata espressamente al riassorbimento di tutto il personale impiegato presso il gestore uscente, garantendo le stesse condizioni contrattuali ed economiche.
Conseguentemente non ha trovato smentita la sussistenza del presupposto per l’ottenimento, da parte di DA, del punteggio massimo per il criterio 1.4.1.
16. Con il quinto motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il settimo mezzo del ricorso introduttivo, con il quale ha censurato la illegittima attribuzione, da parte della Commissione, di punteggi numerici, senza fornire altra motivazione.
FM ha censurato la mancanza di motivazione in relazione all’asserita manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dei punteggi assegnati dalla Commissione, pur in presenza di oggettivi elementi contrari desumibili dalle offerte presentate. Ha fatto riferimento, fra tutti, alla mancanza nell’offerta di DA delle schede tecniche.
16.1. Il motivo è infondato. L’infondatezza del motivo esime il Collegio dal valutare l’eccezione di inammissibilità dedotta da DA.
16.2. FM ha, in particolare, dedotto che “ Proprio la dicotomia segnalata tra punteggio assegnato e contenuto dell’offerta imponeva alla Commissione stessa, in sede di verbalizzazione delle operazioni di gara, di rassegnare una sia pur sintetica motivazione che desse conto del percorso logico seguito per assegnare comunque e sempre, per ogni voce, il punteggio massimo alla -OMISSIS-, benché carente come innanzi provato ”.
Senonché, posto che i profili di irragionevolezza dei punteggi attribuiti a DA sono stati sopra scrutinati e ritenuti infondati, rimane da valutare il solo rilievo della carenza di motivazione.
In termini generali, la Commissione non è tenuta a corredare i punteggi numerici di motivazioni aggiuntive se la legge di gara prevede criteri e subcriteri valutativi aventi sufficienti caratteristiche di dettaglio e di analiticità.
Infatti, la giurisprudenza si è più volte pronunciata in tema di valutazione delle offerte, nel senso che il punteggio numerico dà conto delle ragioni di attribuzione dello stesso se è accompagnato e si basa su una legge di gara contenente uno schema di voci e sottovoci sufficientemente chiaro, analitico e articolato, in modo tale da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile (e verificabile) l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione ai criteri predeterminati (tra le altre Cons. St., sez. V, primo marzo 2023 n. 2148).
Nel caso di specie il capitolato reca criteri e sottocriteri, oltre che una tabella contenente le spiegazioni dei possibili giudizi sintetici che possono essere attribuiti (ottimo, distinto, adeguato, insufficiente, inadeguato).
Pertanto non si rileva la sussistenza dei presupposti per ritenere carente la motivazione della valutazione tecnica dell’offerta.
Peraltro, in molti casi sono presenti criteri vincolanti, come in quasi tutti i criteri oggetto delle censure sopra scrutinate, sicché risulta evidente la motivazione del punteggio attribuito.
17. Con il sesto motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato l’ottavo mezzo del ricorso introduttivo, con il quale ha censurato l’ammissione di DA alla gara per omissione dichiarativa circa “ il grave inadempimento e/o le gravi irregolarità nella esecuzione di pregressi appalti di pulizia presso la ASL 1 Abruzzo ”.
17.1. Il motivo è infondato.
Si premette che, come eccepito da controparte, non possono trovare ingresso in appello i rilievi di FM riguardanti gli articoli di stampa del settembre 2025 relativi ad un’indagine del GIP del Tribunale di Napoli in quanto non hanno formato oggetto di censura nel giudizio di primo grado (rispetto ai quali si pongono comunque le tematiche di seguito illustrate).
17.2. L’omissione dichiarativa non costituisce, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integri la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98. In base a detta disposizione “ L'illecito professionale si può desumere ” dalla condotta dell’operatore economico che abbia “ tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ”, nei termini previsti dal precedente comma 3 lett. b).
Pertanto, in mancanza del “dolo specifico” (su cui la Sezione si è pronunciata con sentenza 11 settembre 2025 n. 7282), nei termini delineati dall’art. 98 comma 3 lett. b), l’omissione non costituisce essa stessa causa escludente.
Nella relazione al codice si legge infatti che “ l’omissione e non veridicità non assistite da “dolo specifico” non integrano causa di esclusione nella gara specifica, in coerenza con quanto disposto al comma 14, ultimo periodo, dell’art. 96 ”.
Quest’ultima previsione dispone che l’omissione della comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 (ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale) non costituisce “ di per sé causa di esclusione ”, pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui all’art. 4 dell’art. 98, come ribadito anche nel comma 5 dell’art. 98, in base al quale “ Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità ”.
Generici articoli di stampa, ai sensi del comma 6 dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, non costituiscono, di per sé soli, “ mezzi di prova adeguati ” a comprovare l’illecito professionale che si appunta su “ significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ” (di cui al comma 3 lett. c dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023). Peraltro è lo stesso appellante a fare riferimento, nel ricorso introduttivo, ad articoli di stampa del 19 febbraio 2025, quindi intervenuti dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (17 settembre 2024) e dopo il provvedimento di aggiudicazione 29 gennaio 2025.
I suddetti profili, riguardanti gli elementi integrativi della fattispecie escludente e i relativi mezzi di prova, assumono rilevanza nella prospettiva escludente in quanto, in base al comma 8 dell’art. 98, “ Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni che connotano l’illecito professionale, così come definite nel comma 2 dell’art. 98 ” (sussistenza di elementi sufficienti a integrare l’illecito, idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e adeguatezza dei mezzi di prova).
18. Con l’ultimo motivo l’appellante FM ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato inammissibile i motivi aggiunti avverso la relazione istruttoria della stazione appaltante, depositata in giudizio l11 marzo 2023.
Il Tar ha ritenuto che la relazione “ non si atteggia ad autonomo provvedimento amministrativo idoneo ad innovare l’esistente assetto di interessi, ma piuttosto costituisce un mero rapporto esplicativo finalizzato ad approntare la strategia difensiva dell’ente ”.
L’appellante ha censurato la statuizione in quanto la relazione è “ esplicativa del Responsabile Unico del Procedimento – e quindi proviene da un soggetto istituzionale della procedura di gara contestata – ed è volta a chiarire le modalità di espletamento della procedura, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte e alla assegnazione dei punteggi da parte della Commissione ”. Essa sarebbe lesiva in quanto volta a integrare la motivazione dei punteggi assegnati.
18.1. Il motivo è infondato.
18.2. La decisione del Tar sul punto merita conferma in quanto gli atti di gara, come sopra illustrato, non presentano un deficit motivazionale che la relazione è volta a integrare.
Piuttosto la relazione costituisce uno scritto difensivo, volto a individuare argomenti difensivi della stazione appaltante: essa infatti è stata depositata l’11 marzo 2025 (quindi in data successiva alla conclusione della gara) e reca “ note al ricorso ”.
Peraltro il documento risulta firmato digitalmente dal responsabile del procedimento ma non è redatto su carta intestata, né protocollato.
Inoltre, da un lato, esso non illustra tutti gli aspetti della gara ma solo i profili della gara che sono interessati dal ricorso.
Dall’altro lato, l’atto non si limita a rappresentare i profili gestiti dal responsabile del procedimento, e quindi nei limiti della competenza di quest’ultimo.
Piuttosto esso, avendo lo scopo di difendere la stazione appaltante, ripercorre i profili della gara interessati dal ricorso anche nelle parti di non stretta competenza del medesimo.
La relazione non presenta quindi le caratteristiche dei provvedimenti amministrativi, risultando evidentemente un atto difensivo.
Del resto, i motivi di ricorso sono stati scrutinati sulla base degli atti di gara.
19. In conclusione, l’appello di FM è infondato.
20. DA, con appello incidentale, ha riproposto il ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal Tar per sopravvenuta carenza di interesse.
20.1. Il motivo è infondato. Va confermata la statuizione del Tar in ragione della conferma dell’infondatezza del ricorso principale. Del resto il ricorso incidentale è stato proposta al Tar da DA “ in via subordinata e nei limiti dell’interesse di -OMISSIS- ”.
Si aggiunge che, come peraltro dedotto dalla stessa DA, non vi sono i presupposti di ammissibilità del gravame dell’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “ parimenti, non può essere dato ingresso nella presente sede processuale ai rilievi critici sollevati nella perizia di parte dell’Ing. -OMISSIS- del 20 marzo 2025, depositata sia l’11 aprile 2025 sia il 6 maggio 2025, a cui [FM] meramente rimanda a fini di integrazione delle doglianze già formulate nei mezzi di gravame, come dichiarato nella memoria conclusiva prodotta il 26 maggio 2025 ”.
Infatti, è la stessa appellante DA a ritenere che l’affermazione è contestata “ solo per estremo scrupolo ” in quanto “ essa non costituisce un “capo” autonomo della sentenza e non si è tradotta in alcuna statuizione lesiva per [DA] avendo i Giudici di primo grado correttamente escluso che il thema decidendum , come delimitato e cristallizzato da [FM] nel quarto motivo del ricorso introduttivo, potesse (e possa) essere ampliato mediante deduzioni tardive ”.
Peraltro, la perizia di parte viene utilizzata nel presente giudizio nei termini sopra esposti, quindi nei limiti della censura ritualmente dedotta.
L’affermazione del Tar non è in contrasto con detta impostazione.
Né detta censura riguarda un profilo che ha visto DA soccombente.
La censura è quindi inammissibile, nei termini prefigurati dalla stessa parte.
21. In conclusione gli appelli vanno respinti.
22. La particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e le persone fisiche indicate al punto 14.2.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LA, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RA RA LI, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA LI | ES LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.