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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6698/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
****
Oggi 20.03.2025 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. l'avv. Paola Barretta
-per parte convenuta contumace, nessuno compare sino ad ore 10.12
Dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi scritti difensivi;
insiste come in atti.
Il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore
17,00.
Le parti presenti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti presenti;
i procuratori delle parti presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Connessione e verbale di udienza chiusi ad ore 17.30
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/21 promossa da:
p iva e cf ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Barretta (CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella C.F._1
Boglione sito in via Paolo Andreani n.4 20122 (Milano)
ATTRICE
Contro
(numero di registrazione ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Per parte attrice Parte_1
“1) Dichiarare e riconoscere che la compagnia aerea è tenuta in forza del Controparte_2 contratto di trasporto ed in forza dei regolamenti comunitari vigenti al risarcimento danni in favore della società per la cancellazione del volo per le causali di cui alla narrativa del presente Parte_1 atto;
2) Condannare la convenuta al pronto pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi) o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per le causali di cui alla narrativa del presente atto in conseguenza del negato imbarco del
14.10.2029 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo della data del 17 ottobre 2019 (data di messa in mora)
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 6 La (di seguito ha citato in giudizio la Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito ) e, premettendo:
[...] CP_1
- di avere acquistato biglietti aerei per il volo BT630 della del 14 ottobre 2019 con partenza CP_1 alle 10.40 da Milano Malpensa e arrivo a Riga alle 14.30;
- di avere avuto comunicazione meno di quattro ore prima della partenza della cancellazione del volo;
- che il volo di riprogrammazione proposto dalla convenuta con partenza alle 14.35 da Milano
Malpensa e arrivo a Riga via Francoforte alle 21.55 era stato rifiutato dall'attrice perché avrebbe impedito alla squadra di raggiungere in serata la località di alloggio, di effettuare gli allenamenti e di disputare la partita di campionato di coppa europea di basket;
- che aveva rifiutato un'altra idonea soluzione proposta dall'agenzia di viaggi di cui si CP_1 avvaleva l'attrice che avrebbe consentito l'arrivo a Palanga (Lituania) alle 16.20', con scalo a
Copenaghen;
- che l'attrice aveva dunque acquistato a sue spese i biglietti aerei di due voli distinti per tratta per i 12 atleti e le 10 unità di personale al seguito per un costo rispettivamente di € 5.800,00 e di € 6.200,00;
- che la compagnia aerea convenuta aveva provveduto al rimborso della somma di € 2.380,00 pari al costo dei biglietti del volo cancellato omettendo l'integrale risarcimento dei danni patiti;
tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 18.720,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa della cancellazione del volo aereo BT630 del 14 ottobre 2019 con partenza alle 10.40 da Milano Malpensa e arrivo a Riga alle 14.30 pari alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento CE n. 261/2004 e al costo dei voli alternativi.
All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia della convenuta dichiarata all'udienza del 14.10.2021, la domanda dell'attrice è risultata fondata.
In diritto, si premette che l'art. 3 del Regolamento CE 261/04 stabilisce che il regolamento si applica quando si tratta di volo in partenza da aeroporto di uno Stato membro UE, operato da qualsiasi vettore aereo, anche non comunitario: nel caso di specie trattasi di volo in partenza da Milano
Malpensa, sicché la presente controversia può decidersi facendo applicazione del richiamato regolamento.
L'art. 7 del regolamento CE n. 261/2004 prevede poi che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria di:
€ 250 per le tratte aeree sino a 1500 km.; da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con un ritardo massimo di 2 ore;
€ 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km.; da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con ritardo massimo di 3 ore;
pagina 4 di 6 € 600 per le tratte aeree che non rientrano nei punti che precedono); da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con ritardo massimo 4 ore.
L'art. 12 Reg. 261/2004 prevede poi il diritto del passeggero al risarcimento “supplementare”, ovvero alla parte di danno che il passeggero dimostra di aver subito, eccedente la parte “coperta” dalla compensazione pecuniaria.
Nello specifico gli artt. 7 e ss. riconoscono la compensazione pecuniaria ai viaggiatori automaticamente per il fatto che essi hanno subito un ritardo complessivo pari o superiore a tre ore: non è dunque necessaria, secondo le norme del Regolamento CE 261/04, la prova del danno per il sorgere, in capo ai viaggiatori del diritto alla compensazione di cui alla norma in oggetto.
Per contro, il risarcimento del danno c.d. supplementare è assoggettato alle comuni regole probatorie, sicché spetta al passeggero dimostrare compiutamente il danno subito.
Ciò posto, si rileva come non siano contestati, e dunque devono ritenersi provati, la riprogrammazione proposta dalla convenuta superiore alle tre ore e la previsione di uno scalo intermedio originariamente non previsto a seguito della cancellazione del volo nel giorno della partenza. È poi fatto notorio che la distanza in linea d'aria tra Milano e Riga è di 1,016 miglia (circa 1,635 km).
Nella fattispecie, pertanto, è dovuto l'indennizzo pecuniario di euro 400,00 per passeggero stabilito dall'art. 7 del regolamento in parola che va complessivamente quantificato in € 8.800,00 (400 x 22, ossia 12 atleti e 10 unità di personale al seguito imbarcati con due distinti voli, come da documentazione versata in atti sub doc. n.
1-5 fasc. attrice).
La richiesta dell'attrice di risarcimento del danno supplementare per l'acquisto di due voli alternativi a quello di riprogrammazione è altresì fondata. In proposito, va ricordato che i passeggeri hanno diritto alla “riprotezione” o “riavviamento”, fino alla destinazione finale originariamente pattuita, nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sopra citato. A tale riguardo, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha affermato che: «spetta pertanto al vettore aereo operativo proporre ai passeggeri coinvolti anche l'opzione di un riavviamento verso la loro destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili e non appena possibile, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004. Nel fare una proposta concreta, il vettore aereo operativo deve prendere in considerazione e combinare diversi elementi rilevanti che la determinano, in particolare l'ora di arrivo presso la destinazione finale in seguito al riavviamento previsto, le condizioni alle quali tale riavviamento può realizzarsi nonché se il riavviamento in parola sia realizzabile dal vettore aereo stesso o necessiti dell'aiuto di un altro vettore aereo, se del caso secondo le disponibilità di quest'ultimo» (Corte di Giustizia UE, sentenza del 29 luglio 2019, causa C354/2018). La soluzione prospettata da di arrivo a Riga via CP_1
Francoforte alle 21.55 del 14.10.2019 avrebbe impedito alla società attrice di raggiungere in serata la località di alloggio di distante oltre 250 km. La soluzione proposta dall'agenzia di viaggio, Pt_2
pagina 5 di 6 prospettata alla convenuta, ha invece consentito l'arrivo degli atleti nel pomeriggio, e qualche ora più tardi, per ragioni di assenza di ulteriori posti disponibili, anche dello staff, a Palanga, distante solo 30 km da Pt_2
Le spese per l'acquisto dei biglietti aerei sostitutivi sopportate dall'attrice di € 5.800,00 per i propri atleti (docc. 2 e 3 fasc. att.) e di € 6.200,00 per lo staff (doc. 4), dimostrate documentalmente, si sono rese necessarie, giustificate e idonee ad assicurare l'arrivo in un orario congruo a consentire un allenamento prima dell'esordio il giorno successivo nella Champions League di basket del girone D con la AS, squadra di nazionalità lituana.
Nell'ambito dei danni patrimoniali va però rigettata la richiesta di rimborso di € 300,00 sostenuta dall'attrice per diritti di agenzia di cui l'attrice non ha, però, fornito prova documentale.
In definitiva, vanno riconosciuti all'attrice l'indennizzo di € 8.800,00 e il risarcimento del danno nell'importo complessivo € 12.000,00 come sopra determinati, da cui va detratto l'importo di €
2.380,00 ricevuto dall'attrice (doc. n. 6 e 7 fasc. attrice) dalla compagnia aerea, per il tramite dell'agenzia di viaggi Le colonne il 15.11.2019, a titolo di rimborso dei biglietti aerei per la cancellazione del volo per Riga del 14.10.2019, con la conseguenza che la convenuta dovrà essere condannata a versare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 18.420,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla messa in mora del 17 ottobre 2019 al saldo effettivo.
Le spese processuali, liquidate ex DM 55/2004, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Onorario avv. Caterina Bersani, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, condanna a Controparte_2 corrispondere a per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di Parte_1
€ 18.420,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo effettivo.
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
****
Oggi 20.03.2025 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. l'avv. Paola Barretta
-per parte convenuta contumace, nessuno compare sino ad ore 10.12
Dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi scritti difensivi;
insiste come in atti.
Il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore
17,00.
Le parti presenti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti presenti;
i procuratori delle parti presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Connessione e verbale di udienza chiusi ad ore 17.30
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/21 promossa da:
p iva e cf ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Barretta (CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella C.F._1
Boglione sito in via Paolo Andreani n.4 20122 (Milano)
ATTRICE
Contro
(numero di registrazione ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Per parte attrice Parte_1
“1) Dichiarare e riconoscere che la compagnia aerea è tenuta in forza del Controparte_2 contratto di trasporto ed in forza dei regolamenti comunitari vigenti al risarcimento danni in favore della società per la cancellazione del volo per le causali di cui alla narrativa del presente Parte_1 atto;
2) Condannare la convenuta al pronto pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi) o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per le causali di cui alla narrativa del presente atto in conseguenza del negato imbarco del
14.10.2029 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo della data del 17 ottobre 2019 (data di messa in mora)
4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 6 La (di seguito ha citato in giudizio la Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito ) e, premettendo:
[...] CP_1
- di avere acquistato biglietti aerei per il volo BT630 della del 14 ottobre 2019 con partenza CP_1 alle 10.40 da Milano Malpensa e arrivo a Riga alle 14.30;
- di avere avuto comunicazione meno di quattro ore prima della partenza della cancellazione del volo;
- che il volo di riprogrammazione proposto dalla convenuta con partenza alle 14.35 da Milano
Malpensa e arrivo a Riga via Francoforte alle 21.55 era stato rifiutato dall'attrice perché avrebbe impedito alla squadra di raggiungere in serata la località di alloggio, di effettuare gli allenamenti e di disputare la partita di campionato di coppa europea di basket;
- che aveva rifiutato un'altra idonea soluzione proposta dall'agenzia di viaggi di cui si CP_1 avvaleva l'attrice che avrebbe consentito l'arrivo a Palanga (Lituania) alle 16.20', con scalo a
Copenaghen;
- che l'attrice aveva dunque acquistato a sue spese i biglietti aerei di due voli distinti per tratta per i 12 atleti e le 10 unità di personale al seguito per un costo rispettivamente di € 5.800,00 e di € 6.200,00;
- che la compagnia aerea convenuta aveva provveduto al rimborso della somma di € 2.380,00 pari al costo dei biglietti del volo cancellato omettendo l'integrale risarcimento dei danni patiti;
tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 18.720,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa della cancellazione del volo aereo BT630 del 14 ottobre 2019 con partenza alle 10.40 da Milano Malpensa e arrivo a Riga alle 14.30 pari alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento CE n. 261/2004 e al costo dei voli alternativi.
All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia della convenuta dichiarata all'udienza del 14.10.2021, la domanda dell'attrice è risultata fondata.
In diritto, si premette che l'art. 3 del Regolamento CE 261/04 stabilisce che il regolamento si applica quando si tratta di volo in partenza da aeroporto di uno Stato membro UE, operato da qualsiasi vettore aereo, anche non comunitario: nel caso di specie trattasi di volo in partenza da Milano
Malpensa, sicché la presente controversia può decidersi facendo applicazione del richiamato regolamento.
L'art. 7 del regolamento CE n. 261/2004 prevede poi che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria di:
€ 250 per le tratte aeree sino a 1500 km.; da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con un ritardo massimo di 2 ore;
€ 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km.; da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con ritardo massimo di 3 ore;
pagina 4 di 6 € 600 per le tratte aeree che non rientrano nei punti che precedono); da ridursi del 50% se gli viene offerto volo alternativo con ritardo massimo 4 ore.
L'art. 12 Reg. 261/2004 prevede poi il diritto del passeggero al risarcimento “supplementare”, ovvero alla parte di danno che il passeggero dimostra di aver subito, eccedente la parte “coperta” dalla compensazione pecuniaria.
Nello specifico gli artt. 7 e ss. riconoscono la compensazione pecuniaria ai viaggiatori automaticamente per il fatto che essi hanno subito un ritardo complessivo pari o superiore a tre ore: non è dunque necessaria, secondo le norme del Regolamento CE 261/04, la prova del danno per il sorgere, in capo ai viaggiatori del diritto alla compensazione di cui alla norma in oggetto.
Per contro, il risarcimento del danno c.d. supplementare è assoggettato alle comuni regole probatorie, sicché spetta al passeggero dimostrare compiutamente il danno subito.
Ciò posto, si rileva come non siano contestati, e dunque devono ritenersi provati, la riprogrammazione proposta dalla convenuta superiore alle tre ore e la previsione di uno scalo intermedio originariamente non previsto a seguito della cancellazione del volo nel giorno della partenza. È poi fatto notorio che la distanza in linea d'aria tra Milano e Riga è di 1,016 miglia (circa 1,635 km).
Nella fattispecie, pertanto, è dovuto l'indennizzo pecuniario di euro 400,00 per passeggero stabilito dall'art. 7 del regolamento in parola che va complessivamente quantificato in € 8.800,00 (400 x 22, ossia 12 atleti e 10 unità di personale al seguito imbarcati con due distinti voli, come da documentazione versata in atti sub doc. n.
1-5 fasc. attrice).
La richiesta dell'attrice di risarcimento del danno supplementare per l'acquisto di due voli alternativi a quello di riprogrammazione è altresì fondata. In proposito, va ricordato che i passeggeri hanno diritto alla “riprotezione” o “riavviamento”, fino alla destinazione finale originariamente pattuita, nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sopra citato. A tale riguardo, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha affermato che: «spetta pertanto al vettore aereo operativo proporre ai passeggeri coinvolti anche l'opzione di un riavviamento verso la loro destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili e non appena possibile, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004. Nel fare una proposta concreta, il vettore aereo operativo deve prendere in considerazione e combinare diversi elementi rilevanti che la determinano, in particolare l'ora di arrivo presso la destinazione finale in seguito al riavviamento previsto, le condizioni alle quali tale riavviamento può realizzarsi nonché se il riavviamento in parola sia realizzabile dal vettore aereo stesso o necessiti dell'aiuto di un altro vettore aereo, se del caso secondo le disponibilità di quest'ultimo» (Corte di Giustizia UE, sentenza del 29 luglio 2019, causa C354/2018). La soluzione prospettata da di arrivo a Riga via CP_1
Francoforte alle 21.55 del 14.10.2019 avrebbe impedito alla società attrice di raggiungere in serata la località di alloggio di distante oltre 250 km. La soluzione proposta dall'agenzia di viaggio, Pt_2
pagina 5 di 6 prospettata alla convenuta, ha invece consentito l'arrivo degli atleti nel pomeriggio, e qualche ora più tardi, per ragioni di assenza di ulteriori posti disponibili, anche dello staff, a Palanga, distante solo 30 km da Pt_2
Le spese per l'acquisto dei biglietti aerei sostitutivi sopportate dall'attrice di € 5.800,00 per i propri atleti (docc. 2 e 3 fasc. att.) e di € 6.200,00 per lo staff (doc. 4), dimostrate documentalmente, si sono rese necessarie, giustificate e idonee ad assicurare l'arrivo in un orario congruo a consentire un allenamento prima dell'esordio il giorno successivo nella Champions League di basket del girone D con la AS, squadra di nazionalità lituana.
Nell'ambito dei danni patrimoniali va però rigettata la richiesta di rimborso di € 300,00 sostenuta dall'attrice per diritti di agenzia di cui l'attrice non ha, però, fornito prova documentale.
In definitiva, vanno riconosciuti all'attrice l'indennizzo di € 8.800,00 e il risarcimento del danno nell'importo complessivo € 12.000,00 come sopra determinati, da cui va detratto l'importo di €
2.380,00 ricevuto dall'attrice (doc. n. 6 e 7 fasc. attrice) dalla compagnia aerea, per il tramite dell'agenzia di viaggi Le colonne il 15.11.2019, a titolo di rimborso dei biglietti aerei per la cancellazione del volo per Riga del 14.10.2019, con la conseguenza che la convenuta dovrà essere condannata a versare in favore dell'attrice la somma complessiva di € 18.420,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla messa in mora del 17 ottobre 2019 al saldo effettivo.
Le spese processuali, liquidate ex DM 55/2004, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Onorario avv. Caterina Bersani, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, condanna a Controparte_2 corrispondere a per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di Parte_1
€ 18.420,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo effettivo.
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
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