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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18502/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. RIPA SILVIA, Parte_1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. RIVELLI Controparte_1
MARIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art 709 bis c.p.c. nel caso in cui il processo debba continuare per le ulteriori determinazioni tra le quali la dichiarazione di addebito nei confronti del marito, in relazione alla quale formula specifica richiesta;
1) assegnare la casa coniugale sita in Torino, via Taggia n. 28 con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, pagina 1 di 6 alla moglie;
2) imporre al signor di contribuire al mantenimento di corrispondendo CP_1 Per_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, somma da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat (v. sul punto verbale di udienza del 9.7.2024); 3) stabilire che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative relative alla LI, così come regolamentate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, siano poste al 50% a carico di ciascun genitore;
Con richiesta di addebito della separazione in via esclusiva al marito. Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi e prendendo atto che il convenuto da tempo si è allontanato dalla casa CP_1 Pt_1
coniugale; con reiezione, altresì, della richiesta ex adverso formulata di addebito perché non adeguatamente provata in questa sede di giudizio;
Nulla disporre in punto affido e visite della LI della coppia, , divenuta nelle more del giudizio, maggiorenne;
Confermare l'assegnazione della Per_1
casa coniugale alla signora In punto contributo nel mantenimento di , maggiorenne ma Pt_1 Per_1
non autosufficiente economicamente, confermare quanto disposto da Codesta Autorità Giudiziaria con il provvedimento presidenziale del 30 Maggio 2023 in cui si indica a carico del padre la cifra di euro
150 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese extra secondo il
Protocollo di Intesa vigente. Spese ex lege.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Kavaje (Albania) il Parte_1 Controparte_1
22/10/2002.
Dal matrimonio è nata una LI: , l'11.04.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 10/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge e chiedeva, quindi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocazione della LI presso di sé, nonché il versamento di un contributo al suo mantenimento nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 All'udienza del 3.05.2023, il Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Il Presidente, con ordinanza del 30.05.2023, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e Controparte_2
un assegno di € 150,00 al mese, a carico del marito, per il mantenimento della LI , oltre 50% Per_1
delle spese extra.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Dopo aver svolto attività istruttoria anche sui redditi di parte convenuta (a mezzo dell'Agenzia delle
Entrate e dell'INPS) e avere acquisito le relazioni dei Servizi territoriali, all'udienza del 9.07.2024 si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Le parti Controparte_1
precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
Come già osservato in sede presidenziale, atteso che, nelle more del presente giudizio, la LI minore della coppia, , ha raggiunto la maggiore età (in data 11.04.2023), alcuna statuizione deve Per_1
essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Sulla domanda di addebito ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge per Parte_1
avere lo stesso, con il proprio comportamento violento ed aggressivo, determinato la cessazione dell'affectio coniugalis.
pagina 3 di 6 La ricostruzione offerta dalla ricorrente ha trovato conforto nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nella sentenza n. 1597/2024 emessa dal Tribunale di Torino, I sezione penale, l'
08/04/2024, con cui il signor è stato condannato alla pena di anni due, mesi sette di CP_1
reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato in danno della moglie e della LI
dal maggio al settembre 2022, per i plurimi episodi di lesioni ai danni delle persone offese Per_1
(occorsi il 7.7.2022 e il 4.9.2022), per la violazione della misura coercitiva applicata, nonché per il delitto di atti persecutori commesso a far data dal 4.5.2023 (p.p. 18147/2022 R.G.N.R.). La sentenza in oggetto, secondo quanto riportato da entrambe le parti, è stata integralmente confermata dalla Corte
d'Appello.
Occorre inoltre rilevare che, pacificamente, la cessazione della convivenza fra le parti si è verificata, nel settembre 2022, a seguito dell'arresto del sig. per l'ennesimo episodio violento che ha CP_1
determinato l'intervento delle forze dell'ordine presso il domicilio coniugale nonché la successiva applicazione, nei confronti dello resistente, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese (v. ordinanza del G.i.p. di Torino del 14.9.2022, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, depositata da parte ricorrente il 19.10.2022).
In merito alla validità probatoria degli atti penali – sentenze penali non irrevocabili e finanche atti delle indagini preliminari – quali prove c.d. atipiche, nell'ambito del giudizio di separazione tra coniugi ai fini dell'accertamento della pronuncia di addebito, osserva il Collegio come, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, “La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del patteggiamento, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, conf. da ultimo Sez. 1, ordinanza n. 40796 del 20/12/2021).
pagina 4 di 6 La gravità delle condotte perpetrate dal marito in danno della moglie e della LI non è in alcun modo stata contestata dal sig. il quale non ha allegato, se non in modo del tutto generico, CP_1
in sede di comparsa conclusionale, una diversa ricostruzione dei fatti. Egli, in particolare, ha riferito che le ragioni della separazione sarebbero da rinvenire nella situazione di grave pregiudizio economico, e del conseguente stato depressivo, in cui sarebbe venuto a trovarsi a seguito di una truffa. Orbene, tali ragioni, che già sono emerse nel corso del giudizio penale e riportate in sentenza, lungi dall'avere determinato ex se la crisi familiare, paiono invero essere state la causa scatenante delle reazioni aggressive e violente del resistente ai danni della moglie e della LI: tale circostanza appare, pur indirettamente, confermata dalla stessa ricostruzione fornita dal sig. in sede di CP_1
comparsa di costituzione (“Tale situazione di grave disagio non giustifica certamente il comportamento assunto dal convenuto e che ha portato alla sua condanna penale in primo grado;
sicuramente la depressione che affligge il Signor nel realizzare di non avere più nulla è un CP_1
elemento importante ai fini della valutazione dell'addebito”, pag. 2).
Alla luce delle circostanze che precedono ritiene il Collegio che la separazione debba essere addebitata al marito.
Sull'assegnazione della casa familiare e sul contributo al mantenimento della LI Per_1
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra stante il perdurare Pt_1
della convivenza con la LI maggiorenne della coppia – – atteso che la stessa non ha ancora Per_1
raggiunto la propria autosufficienza economica;
peraltro, sul punto, le domande delle parti convergono e non vi è contrasto da dirimere.
Parimenti, va confermato il contributo al mantenimento in favore della LI , a carico del sig. Per_1
come stabilito in via provvisoria dal Presidente (in € 150,00, ferma la compartecipazione CP_1
alle spese extra come indicate in dispositivo), non essendovi, in merito, contrasto tra le parti (v. verbale di udienza del 9.7.2024).
Spese di lite
Le spese possono essere parzialmente compensate nella misura di 2/3 avendo le parti rassegnato conclusioni conformi in punto assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento della LI , dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico del resistente, soccombente sulla Per_1
domanda di addebito.
Esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
pagina 5 di 6 Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
Fase studio € 851,00
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.453,00
Totale € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di Controparte_1
Assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Parte_1
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di , assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite (1/3), che liquida nella quota di € 1.270,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18502/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. RIPA SILVIA, Parte_1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. RIVELLI Controparte_1
MARIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art 709 bis c.p.c. nel caso in cui il processo debba continuare per le ulteriori determinazioni tra le quali la dichiarazione di addebito nei confronti del marito, in relazione alla quale formula specifica richiesta;
1) assegnare la casa coniugale sita in Torino, via Taggia n. 28 con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, pagina 1 di 6 alla moglie;
2) imporre al signor di contribuire al mantenimento di corrispondendo CP_1 Per_1
alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, somma da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat (v. sul punto verbale di udienza del 9.7.2024); 3) stabilire che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative relative alla LI, così come regolamentate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, siano poste al 50% a carico di ciascun genitore;
Con richiesta di addebito della separazione in via esclusiva al marito. Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi e prendendo atto che il convenuto da tempo si è allontanato dalla casa CP_1 Pt_1
coniugale; con reiezione, altresì, della richiesta ex adverso formulata di addebito perché non adeguatamente provata in questa sede di giudizio;
Nulla disporre in punto affido e visite della LI della coppia, , divenuta nelle more del giudizio, maggiorenne;
Confermare l'assegnazione della Per_1
casa coniugale alla signora In punto contributo nel mantenimento di , maggiorenne ma Pt_1 Per_1
non autosufficiente economicamente, confermare quanto disposto da Codesta Autorità Giudiziaria con il provvedimento presidenziale del 30 Maggio 2023 in cui si indica a carico del padre la cifra di euro
150 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese extra secondo il
Protocollo di Intesa vigente. Spese ex lege.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Kavaje (Albania) il Parte_1 Controparte_1
22/10/2002.
Dal matrimonio è nata una LI: , l'11.04.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 10/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge e chiedeva, quindi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocazione della LI presso di sé, nonché il versamento di un contributo al suo mantenimento nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 All'udienza del 3.05.2023, il Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Il Presidente, con ordinanza del 30.05.2023, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e Controparte_2
un assegno di € 150,00 al mese, a carico del marito, per il mantenimento della LI , oltre 50% Per_1
delle spese extra.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Dopo aver svolto attività istruttoria anche sui redditi di parte convenuta (a mezzo dell'Agenzia delle
Entrate e dell'INPS) e avere acquisito le relazioni dei Servizi territoriali, all'udienza del 9.07.2024 si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Le parti Controparte_1
precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
Come già osservato in sede presidenziale, atteso che, nelle more del presente giudizio, la LI minore della coppia, , ha raggiunto la maggiore età (in data 11.04.2023), alcuna statuizione deve Per_1
essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Sulla domanda di addebito ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge per Parte_1
avere lo stesso, con il proprio comportamento violento ed aggressivo, determinato la cessazione dell'affectio coniugalis.
pagina 3 di 6 La ricostruzione offerta dalla ricorrente ha trovato conforto nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nella sentenza n. 1597/2024 emessa dal Tribunale di Torino, I sezione penale, l'
08/04/2024, con cui il signor è stato condannato alla pena di anni due, mesi sette di CP_1
reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato in danno della moglie e della LI
dal maggio al settembre 2022, per i plurimi episodi di lesioni ai danni delle persone offese Per_1
(occorsi il 7.7.2022 e il 4.9.2022), per la violazione della misura coercitiva applicata, nonché per il delitto di atti persecutori commesso a far data dal 4.5.2023 (p.p. 18147/2022 R.G.N.R.). La sentenza in oggetto, secondo quanto riportato da entrambe le parti, è stata integralmente confermata dalla Corte
d'Appello.
Occorre inoltre rilevare che, pacificamente, la cessazione della convivenza fra le parti si è verificata, nel settembre 2022, a seguito dell'arresto del sig. per l'ennesimo episodio violento che ha CP_1
determinato l'intervento delle forze dell'ordine presso il domicilio coniugale nonché la successiva applicazione, nei confronti dello resistente, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese (v. ordinanza del G.i.p. di Torino del 14.9.2022, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, depositata da parte ricorrente il 19.10.2022).
In merito alla validità probatoria degli atti penali – sentenze penali non irrevocabili e finanche atti delle indagini preliminari – quali prove c.d. atipiche, nell'ambito del giudizio di separazione tra coniugi ai fini dell'accertamento della pronuncia di addebito, osserva il Collegio come, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, “La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del patteggiamento, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, conf. da ultimo Sez. 1, ordinanza n. 40796 del 20/12/2021).
pagina 4 di 6 La gravità delle condotte perpetrate dal marito in danno della moglie e della LI non è in alcun modo stata contestata dal sig. il quale non ha allegato, se non in modo del tutto generico, CP_1
in sede di comparsa conclusionale, una diversa ricostruzione dei fatti. Egli, in particolare, ha riferito che le ragioni della separazione sarebbero da rinvenire nella situazione di grave pregiudizio economico, e del conseguente stato depressivo, in cui sarebbe venuto a trovarsi a seguito di una truffa. Orbene, tali ragioni, che già sono emerse nel corso del giudizio penale e riportate in sentenza, lungi dall'avere determinato ex se la crisi familiare, paiono invero essere state la causa scatenante delle reazioni aggressive e violente del resistente ai danni della moglie e della LI: tale circostanza appare, pur indirettamente, confermata dalla stessa ricostruzione fornita dal sig. in sede di CP_1
comparsa di costituzione (“Tale situazione di grave disagio non giustifica certamente il comportamento assunto dal convenuto e che ha portato alla sua condanna penale in primo grado;
sicuramente la depressione che affligge il Signor nel realizzare di non avere più nulla è un CP_1
elemento importante ai fini della valutazione dell'addebito”, pag. 2).
Alla luce delle circostanze che precedono ritiene il Collegio che la separazione debba essere addebitata al marito.
Sull'assegnazione della casa familiare e sul contributo al mantenimento della LI Per_1
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra stante il perdurare Pt_1
della convivenza con la LI maggiorenne della coppia – – atteso che la stessa non ha ancora Per_1
raggiunto la propria autosufficienza economica;
peraltro, sul punto, le domande delle parti convergono e non vi è contrasto da dirimere.
Parimenti, va confermato il contributo al mantenimento in favore della LI , a carico del sig. Per_1
come stabilito in via provvisoria dal Presidente (in € 150,00, ferma la compartecipazione CP_1
alle spese extra come indicate in dispositivo), non essendovi, in merito, contrasto tra le parti (v. verbale di udienza del 9.7.2024).
Spese di lite
Le spese possono essere parzialmente compensate nella misura di 2/3 avendo le parti rassegnato conclusioni conformi in punto assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento della LI , dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico del resistente, soccombente sulla Per_1
domanda di addebito.
Esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
pagina 5 di 6 Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
Fase studio € 851,00
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.453,00
Totale € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di Controparte_1
Assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Parte_1
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di , assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite (1/3), che liquida nella quota di € 1.270,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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