All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , nonche' il trattamento di cui all' articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.