Articolo 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 384
Articolo 2
Versione
4 settembre 1979
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Versione
30 marzo 2004
Art. 1. ((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , nonche' il trattamento di cui all' articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
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