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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Caserta - Corso Trieste 33 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008795063 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5391/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, difesa in proprio,
contro
Agenzia delle Entrate ON Caserta e Ag.entrate - ON – Roma, impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'avviso di intimazione per rateizzazione in corso;
- mancata notifica della eventuale revoca del piano di rateizzazione come per legge;
- mancata notifica di avviso bonario e messa a conoscenza dell'eventuale decadenza dell'avviso di rateizzazione.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- rideterminazione dei presunti importi dovuti;
- spese, competenze e onorari di lite;
-richiesta di sospensione cautelare.
All'Udienza del 10/11/2025 la Corte con Ordinanza n. 1526/2025 depositata il 11/11/2025 rigetta la domanda di sospensione. Spese riservate al definitivo.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate ON Caserta in data 14/10/2025.
Chiede:
- il ricorso appare generico, inammissibile, improcedibile, improponibile da rigettare;
- spese, diritti ed onorari di procedura, spese generali 15%, Iva e cpa.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - ON - Roma.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova della notificazione del ricorso a controparte. Tale omissione non consente di verificare la tempestività della proposizione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione sancito dell'art. 21 comma 1° del D. Legisl.n. 546/92.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00
oltre spese generali 15%, Iva e cpa in favore di Agenzia delle Entrate ON Caserta.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA in favore dell'A. E. R.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Caserta - Corso Trieste 33 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008795063 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5391/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, difesa in proprio,
contro
Agenzia delle Entrate ON Caserta e Ag.entrate - ON – Roma, impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'avviso di intimazione per rateizzazione in corso;
- mancata notifica della eventuale revoca del piano di rateizzazione come per legge;
- mancata notifica di avviso bonario e messa a conoscenza dell'eventuale decadenza dell'avviso di rateizzazione.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- rideterminazione dei presunti importi dovuti;
- spese, competenze e onorari di lite;
-richiesta di sospensione cautelare.
All'Udienza del 10/11/2025 la Corte con Ordinanza n. 1526/2025 depositata il 11/11/2025 rigetta la domanda di sospensione. Spese riservate al definitivo.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate ON Caserta in data 14/10/2025.
Chiede:
- il ricorso appare generico, inammissibile, improcedibile, improponibile da rigettare;
- spese, diritti ed onorari di procedura, spese generali 15%, Iva e cpa.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - ON - Roma.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova della notificazione del ricorso a controparte. Tale omissione non consente di verificare la tempestività della proposizione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione sancito dell'art. 21 comma 1° del D. Legisl.n. 546/92.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00
oltre spese generali 15%, Iva e cpa in favore di Agenzia delle Entrate ON Caserta.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA in favore dell'A. E. R.