Decreto presidenziale 20 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2025, proposto da
TO RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Mercadante e TO RA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale delle Sviluppo Rurale e Territoriale), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti
CE NI TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Collurà e CE TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, all’esito di una nuova istruttoria, successiva alla sentenza di questa Sezione n. 1702/2025, ha nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria” il controinteressato, mentre il ricorrente è stato nuovamente confermato quale membro supplente; b) dell’elenco delle istanze presentate per la nomina della commissione trasmesso all’Assessore dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale con nota n. 14086 del 5 febbraio 2025 e poi inviato al ricorrente con nota n. 92893 in data 1 ottobre 2025; c) ove occorra, del decreto n. 68/GAB in data 6 giugno 2025 di modifica e sospensione dell’efficacia del decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025; d) del citato decreto n. 12/GAB del 12 febbraio 2025 di nomina della commissione; e) del decreto n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 di indizione della procedura selettiva: f) dei non conosciuti atti di valutazione dei titoli dei concorrenti, ivi compresi la nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025, il verbale in data 22 luglio 2025 e le schede istruttorie dei candidati;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EL RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Chiedendo anche il risarcimento del danno, il ricorrente, già componente supplente della commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, ha impugnato: a) il decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, all’esito di una nuova istruttoria, successiva alla sentenza di questa Sezione n. 1702/2025, ha nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria” il controinteressato, mentre il ricorrente è stato nuovamente confermato quale membro supplente; b) l’elenco delle istanze presentate per la nomina della commissione trasmesso all’Assessore dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale con nota n. 14086 del 5 febbraio 2025 e poi inviato al ricorrente con nota n. 92893 in data 1 ottobre 2025; c) ove occorra, il decreto n. 68/GAB in data 6 giugno 2025 di modifica e sospensione dell’efficacia del decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025; d) il citato decreto n. 12/GAB del 12 febbraio 2025 di nomina della commissione; e) il decreto n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 di indizione della procedura selettiva: f) i non conosciuti atti di valutazione dei titoli dei concorrenti, ivi compresi la nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025, il verbale in data 22 luglio 2025 e le schede istruttorie dei candidati.
Il ricorrente ha anche chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 19 settembre 2025, relativi alla posizione del candidato nominato quale componente effettivo e all’iter valutativo seguito nel corso della rinnovata fase istruttoria, con particolare riferimento alla nota n. 9287/GAB, al verbale in data 22 luglio 2025, nonché alle schede istruttorie e valutative riferite a ciascun candidato.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) con sentenza n. 1702/2025 il Tribunale ha annullato la nomina del controinteressato, affermando che l’Amministrazione non poteva fondare la propria decisione sulla base di un mero criterio fiduciario, ma era tenuta a rispettare i criteri vincolanti fissati dal decreto n. 91/GAB, effettuando una valutazione comparativa dei titoli ed esplicitando le ragioni della preferenza in coerenza con la gerarchia dei titoli indicata nella lex specialis ; b) l’Amministrazione ha quindi provveduto con decreto n. 68/GAB in data 5 giugno 2025, sospendendo l’efficacia del decreto n. 12/GAB e disponendo una nuova istruttoria tecnico-amministrativa; c) con successivo decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025 è stato nominato quale nuovo componente effettivo l’attuale controinteressato, mentre il ricorrente è stato confermato nella posizione di membro supplente; d) nel decreto si fa riferimento ad un “gruppo di lavoro” che avrebbe riesaminato le istanze dei candidati, nonché a un verbale in data 22 luglio 2025 con le schede istruttorie relative a ciascuno di essi, ribadendosi peraltro che nella scelta, a parità di condizioni, sarebbe valso il principio dell’ intuitu personae avuto riguardo alla natura fiduciaria della nomina; e) il ricorrente ha presentato due istanze di accesso (la prima - in data 14 febbraio 2025 - al fine di acquisire gli atti relativi alla prima nomina); f) l’Amministrazione ha mantenuto un comportamento ostruzionistico, negando perfino i dati anagrafici del controinteressato e costringendo l’interessato a proporre un ricorso (n. 576/2025) tuttora pendente; g) il responsabile del procedimento ha nuovamente opposto resistenze in relazione ai dati riguardanti l’attuale controinteressato; h) in particolare, con istanza in data 19 settembre 2025 il ricorrente ha formulato richiesta per ottenere l’intera documentazione relativa alla fase valutativa e con nota n. 92893 in data 1 ottobre 2025 l’Amministrazione ha trasmesso la sola domanda di partecipazione, il curriculum e la dichiarazione sostitutiva resa dal controinteressato, affermando che gli ulteriori documenti non erano in possesso dell’ufficio, il quale era chiamato ad effettuare la sola verifica di regolarità e ammissibilità delle domande; i) risulta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1702/2025, in quanto il nuovo decreto ripropone lo schema già annullato dal Tribunale, limitandosi a sostituire il soggetto nominato, ma perseverando nel riferimento al criterio fiduciario, non previsto dalla lex specialis , in luogo di applicare i soli criteri contemplati nell’avviso; l) occorre anche evidenziare che, a parità di titoli, il ricorrente vanta un dottorato di ricerca, un’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori e oltre venticinque anni di esercizio della professione; m) risulta altresì la violazione del decreto n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 ed il vizio di eccesso di potere, risultando inammissibile o incompleta l’istanza di partecipazione presentata del controinteressato; n) al riguardo si richiama l’elenco delle istanze trasmesso con nota n. 14086 del 5 febbraio 2025, ove risulta non compilata la parte relativa al dato reddituale, sicché sul punto l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere un’apposita integrazione; o) l’odierno controinteressato non era stato nominato come componente effettivo o supplente nella prima fase della procedura, sicché la sua domanda non avrebbe potuto essere recuperata o comunque avrebbe dovuto essere valutata in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente; p) si denuncia altresì il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, tenuto conto dell’assenza di un effettivo esame comparativo e dell’omessa indicazione delle ragioni per cui i titoli del ricorrente non siano stati ritenuti prevalenti; q) il richiamo alle risultanze del gruppo di lavoro è privo di contenuto concreto, poiché il verbale e le schede istruttorie non sono state rese accessibili; r) la nota n. 92893 in data 1 ottobre 2025 costituisce ulteriore indice dell’assenza di istruttoria o, in alternativa, di un'opacità che si pone in contrasto con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa; r) va anche osservato che in materia di nomina di componenti di commissioni e di incarichi connotati dal cosiddetto intuitus personae la giurisprudenza richiede una motivazione che dia conto almeno della coerenza dei requisiti professionali del prescelto rispetto alla natura dell’incarico, non potendo la motivazione esaurirsi in formule generiche o nel mero richiamo alla natura fiduciaria della decisione; s) l’ intuitus personae non era comunque previsto dal bando e non poteva essere introdotto ex post quale criterio decisivo, pena la violazione della lex specialis e la trasformazione della procedura da selettiva ad ampiamente discrezionale; t) in via subordinata, qualora si ritenga che il decreto n. 91/GAB possa interpretarsi nel senso della sua idoneità a giustificare nomine fiduciarie, si sollecita il suo annullamento in parte qua per contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza.
Con memoria in data 12 novembre 2025 il controinteressato TO ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’Amministrazione ha adottato il decreto n. 68/GAB in data 5 giugno 2025, con cui è stato annullato il decreto n. 12/GAB nella sola parte relativa alla nomina del componente effettivo e si è disposta una nuova istruttoria tecnico-amministrativa, confermando la posizione del ricorrente quale componente supplente; b) è stato quindi adottato il decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025; c) si eccepisce l’inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse, poiché l’atto impugnato non reca un pregiudizio concreto e attuale alla posizione del ricorrente, già nominato quale membro supplente; c) la posizione di supplente consente di partecipare ai lavori in caso di assenza o impedimento del titolare e la scelta del membro effettivo o supplente rientra nelle prerogative dell’Amministrazione, la quale designa i componenti in base a criteri di opportunità, equilibrio e rappresentanza, senza che dalla qualità di membro supplente derivi un diritto o una legittima aspettativa giuridicamente tutelata a divenire componente effettivo; d) si eccepisce anche l’inammissibilità e l'irricevibilità del gravame per tardività, poiché il decreto n. 68/GAB del 5 giugno 2025 aveva confermato la posizione del ricorrente quale membro supplente e il successivo decreto n. 135/GAB presenta sul punto carattere meramente confermativo; e) nel merito, si contesta anzitutto la dedotta inammissibilità o incompletezza dell’istanza di partecipazione del controinteressato per mancata indicazione del dato reddituale nella dichiarazione sostitutiva e al riguardo si osserva che nel modello di dichiarazione allegato al decreto n. 91/GAB/2024 la lettera g fa riferimento alla situazione patrimoniale alla “data della nomina o della designazione”, cioè ad un momento successivo rispetto alla presentazione dell’istanza, mentre l’allegato B al medesimo decreto prevede espressamente la facoltà dell’Amministrazione di richiedere, in qualunque fase della procedura, la documentazione necessaria per accertare i requisiti dichiarati; f) la mancata compilazione di tale parte della domanda non costituisce, quindi, causa di esclusione automatica dalla procedura; g) il requisito per l’accesso, quanto alla materia “legislazione venatoria”, era costituito esclusivamente dalla la laurea in giurisprudenza o in discipline equipollenti; h) l’Assessorato Regionale, in ottemperanza alle indicazioni del Tribunale, ha svolto una nuova istruttoria attraverso un gruppo di lavoro che ha riesaminato le istanze alla luce dei requisiti e dei titoli preferenziali previsti dalla lex specialis; i) sono state redatte schede istruttorie per ciascun candidato e, sulla base di tali valutazioni, è stato adottato il decreto n. 135/GAB, il quale dà conto del percorso istruttorio e individua il nuovo componente effettivo, confermando il già indicato membro supplente; l) non sussiste dunque alcuna violazione del giudicato, poiché la sentenza n. 1702/2025 non imponeva la nomina del ricorrente, ma semplicemente la riedizione della valutazione sulla base dei criteri contemplati dal bando; m) l’Amministrazione ha esercitato nuovamente i propri poteri senza sostituire al giudizio tecnico un mero criterio fiduciario sganciato dalla lex specialis ; n) quanto al richiamo, nel decreto n. 135/GAB, al principio dell’ intuitu personae e al carattere fiduciario della nomina “a parità di condizioni”, il criterio è stato contemplato in via residuale, dopo la verifica del possesso dei requisiti e l’esame dei titoli, ed esso costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione; o) la procedura in esame non ha natura concorsuale, essendo finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale, temporaneo e senza inserimento nella pianta organica dell'Amministrazione, sulla base di criteri di idoneità complessiva, di specifica esperienza e di affidabilità; p) il ricorrente invoca il possesso di un dottorato di ricerca, l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e numerosi anni di esercizio della professione forense, ma tali elementi non sono contemplati dal bando, né comprovano una specifica competenza in materia venatoria; q) al contrario, dal curriculum del controinteressato emergono plurimi indici di particolare specializzazione nel settore di interesse, quali lo svolgimento di attività professionale penalistica con attenzione ai reati in materia venatoria e alla relativa normativa, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, il possesso del porto d’armi ad uso caccia dall’anno 2007, la carica di dirigente nazionale e consulente legale dell’associazione ANUU, la designazione quale esperto di legislazione venatoria in una commissione giuridica nazionale del settore, nonché la pubblicazione di articoli di legislazione venatoria su riviste specialistiche; r) nell’ambito della discrezionalità riconosciuta dal decreto n. 91/GAB/2024 è stato legittimamente ritenuto più adeguato, per la funzione specifica, il profilo del controinteressato; s) quanto alla mancata ostensione del verbale e delle schede istruttorie, trattasi di distinto profilo, oggetto di un separato giudizio instaurato dal ricorrente; t) il decreto n. 135/GAB contiene inoltre gli elementi essenziali per comprendere il percorso logico dell’Amministrazione.
Con memoria in data 17 novembre 2025 il ricorrente ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 17 dicembre 2025 l'Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con nota n. 9287/GAB in data 21 luglio 2025 la commissione è stata incaricata di curare la rinnovazione della procedura; b) con verbale in data 22 luglio 2025 è stata individuata una rosa di tre candidati ritenuti idonei e in posizione di parità quanto ai titoli rilevanti; c) è stato, quindi, adottato il decreto assessoriale n. 135/GAB in data 5 agosto 2025; d) l’istanza del controinteressato è priva del riferimento ai dati economici di cui alla lettera g del modello di dichiarazione sostitutiva, ma l'omissione non costituisce causa di esclusione dalla procedura; e) l'allegato A contemplava come motivi di esclusione la presentazione di più domande per materie diverse e per più di una provincia, nonché l’errata o incompleta presentazione della domanda per mancanza della firma originale o per assenza dei dati anagrafici; f) non sussiste alcuna violazione del giudicato, poiché la sentenza del Tribunale si riferiva alla circostanza che il membro effettivo designato dall'Amministrazione non era in possesso del principale requisito di accesso; g) nel caso in esame, sia il ricorrente che il controinteressato sono in possesso della laurea in giurisprudenza, indicata dall’allegato B del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 quale requisito principale, e hanno presentano i medesimi titoli preferenziali contemplati dalla lex specialis ; h) l’art. 29 della legge regionale n. 33/1997 esige che i componenti siano “esperti” e impone una valutazione coerente con i requisiti stabiliti e non riducibile alla sola logica fiduciaria; i) i compiti del Dipartimento erano limitati alla ricezione delle istanze, alla verifica del possesso dei requisiti dell’allegato B e alla trasmissione dell’elenco all’Assessore Regionale, mentre la documentazione relativa alla rinnovata istruttoria è stata formata presso il Gabinetto dell’Assessore Regionale ed è stata resa accessibile con nota n. 14420/GAB del 18 novembre 2025; l) la lex specialis non prevedeva criteri di graduazione dei titoli ulteriori rispetto a requisiti di accesso e ai titoli preferenziali; m) la parità di condizioni deve quindi intendersi riferita ai soli titoli espressamente contemplati dal bando, non al curriculum dei candidati; n) accertata la parità sui requisiti e sui titoli preferenziali l’Amministrazione ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio fiduciario; n) il decreto assessoriale n. 135/GAB del 5 agosto 2025 assolve pienamente l’onere motivazionale, esplicitando il carattere fiduciario dell’incarico nei limiti segnati dai requisiti contemplati dal bando.
Con memoria in data 23 dicembre 2025 il controinteressato, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il ricorrente è stato nominato membro della commissione, sia pure nella qualità di supplente, e la distinzione tra componente effettivo e supplente si riferisce ad un modulo organizzativo interno, non configurandosi nella specie un bene della vita per il quale il ricorrente possa richiedere autonoma tutela (Consiglio di Stato, IV, n. 558/2017, n. 4406/2016, n. 4165/2005, nonché ordinanze n. 4556/2016 e n. 1693/2016; T.A.R. Sicilia Catania, n. 926/2015); b) il ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il decreto assessoriale n. 68/GAB in data 5 giugno 2025; c) il decreto assessoriale n. 91/GAB del 08.11.2024 non contempla il dato economico quale requisito di ammissibilità della domanda e il verbale del 22 luglio 2025 circoscrive la rinnovazione dell'istruttoria alla verifica del titolo di studio e dei titoli preferenziali; d) si richiama la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e la previsione dell’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024, che riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere in qualunque fase la documentazione per l’accertamento dei requisiti dichiarati; e) nessun provvedimento di esclusione è stato adottato nei confronti del controinteressato, la cui idoneità è stata affermata espressamente in occasione della rinnovazione dell'istruttoria; f) per la materia “legislazione venatoria” i candidati in possesso dei requisiti erano quattro e tre di essi risultavano in possesso del titolo preferenziale relativo alla mancata partecipazione a precedenti commissioni; g) accertata la parità sui requisiti abilitanti e sui titoli preferenziali, la scelta tra componente effettivo e supplente restava discrezionale e sindacabile solo se obiettivamente irragionevole; h) si contesta altresì la domanda risarcitoria, in quanto la partecipazione alla procedura non ha determinato alcuna probabilità qualificata per il ricorrente di conseguire la nomina come membro effettivo.
Con memoria in data 9 gennaio 2026 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la distinzione tra componente effettivo e supplente non è neutra perché la nomina a supplente incide su nomine future nomine per effetto della clausola di priorità di cui all’art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024; b) inoltre, le due posizioni differiscono per continuità di impiego, compenso e prestigio e il principio di fungibilità rileva solo per ciò che attiene all’operatività dell’organo dopo la sua costituzione; c) l’atto che ha concluso il procedimento e ha procurato la lesione è il decreto assessoriale n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, mentre il decreto assessoriale n. 68/GAB del 5 giugno 2025 è un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; d) si contesta la ritenuta sussistenza della “parità di condizioni” e si evidenzia che la lex specialis , individuando la laurea in giurisprudenza quale titolo principale, imponeva il rispetto di criteri incentrati sulla qualificazione giuridica dei candidati, risultando illogica la valorizzazione di profili secondari e non predeterminati; e) difetta altresì una motivazione logica sulle ragioni della preferenza accordata al controinteressato e si aggiunge che il ricorso al criterio fiduciario può ammettersi solo in via residuale; f) sussiste il danno da perdita di chance, in quanto il ricorrente è stato privato della concreta probabilità di conseguire la nomina quale membro effettivo, e sussiste parimenti il pregiudizio per l’immagine e la reputazione professionale del ricorrente, per due volte pretermesso dalla nomina a componente effettivo.
Con memoria in data 16 gennaio 2026 il controinteressato, nel ribadire e ulteriormente precisare le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) se la pretesa lesione consistesse nella mancata attribuzione della qualifica di membro effettivo e nella permanenza quale componente supplente, il decreto assessoriale n. 135/GAB/2025, in assenza di elementi nuovi quanto alla posizione del ricorrente, non riapre i termini per l'impugnazione, ormai preclusa per il decorso del termine decorrente dal primo atto che ha fissato l’assetto di interessi in questa sede contestato (da individuarsi quantomeno nel decreto assessoriale n. 68/GAB/2025); b) la domanda del ricorrente si fonda su una ritenuta superiorità curriculare del tutto irrilevante per la lex specialis .
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Quanto alla carenza di interesse all'impugnazione, poiché il ricorrente è stato nominato quale membro supplente, si rileva che: a) in base alla disciplina regionale la commissione d’esame per l’abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria è composta (oltre al presidente) da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti; b) il membro effettivo viene convocato ordinariamente alle sedute d’esame, partecipa stabilmente ai lavori e vota sulle decisioni della commissione; c) il membro supplente interviene solo per sostituire un componente effettivo in caso di assenza o impedimento; d) non vi è, quindi, una parità di posizione fra le due figure e ciò anche per quanto attiene ai compensi e ai gettoni di presenza, che maturano in relazione alla partecipazione alle sedute (il componente effettivo, essendo convocato di regola, ha una probabilità molto più alta di partecipare alle sedute).
Il Collegio ritiene, quindi, che l'eccezione sia infondata.
In ordine all'omessa impugnazione del decreto n. 68/GAB in data 5 giugno 2025, si rileva che: a) tale decreto è stato adottato in vista della conclusione della rinnovata istruttoria tecnico-amministrativa, onde ottemperare alle indicazioni fornite con la già citata sentenza del Tribunale; b) con nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025 l’Assessore Regionale ha, quindi, costituito una commissione incaricata di curare la nuova istruttoria per la nomina dei componenti della commissione d’esame; c) la commissione ha esaminato l’elenco degli aspiranti, formando schede istruttorie per ogni candidato, nelle quali è stato evidenziato il possesso dei titoli richiesti per l’accesso, nonché degli eventuali titoli preferenziali, ed ha effettuato una valutazione comparativa dei candidati; d) come attestato dal verbale di verifica dei requisiti dei candidati in data 22 luglio 2025, per la materia che qui interessa, la commissione ha valutato il ricorrente idoneo alla nomina, a parità di condizioni e titoli di preferenza, unitamente ad altri due candidati; e) è stato, quindi, adottato l'impugnato decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, il quale, avuto riguardo alla rinnovazione dell'istruttoria, non è meramente confermativo del precedente decreto n. 68/GAB del 5 giugno 2025, come ulteriormente confermato dalla circostanza che la posizione dell'odierno interessato è stata riesaminata, anche al fine di una sua ipotetica designazione quale componente effettivo.
Anche tale eccezione appare quindi infondata.
Premesso che la mancata indicazione del dato reddituale, come eccepito dall’Amministrazione e dal controinteressato, non costituiva causa di esclusione dalla procedura, con sentenza n. 1702 in data 26 maggio 2025 la Sezione ha affermato quanto segue: a) l'allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 ha stabilito quale requisito di accesso con riferimento alla materia “legislazione venatoria” la laurea in giurisprudenza o in discipline equipollenti o, in subordine, il possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria; b) con il menzionato allegato B e con il decreto assessoriale n. 91/GAB l'Amministrazione ha testualmente ravvisato la "necessità di stabilire idonei criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rend[essero] più semplice e lineare la fase di istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa”; c) da ciò consegue che - come peraltro già rilevato in analoghe circostanze dal Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, I, 21 aprile 2022, n. 1157 e 1138; 10 luglio 2015, n. 1901; 30 luglio 2015, n. 2093) - il provvedimento di nomina avrebbe dovuto contenere una pur sommaria motivazione in merito alla valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati; d) il citato allegato B stabiliva, inoltre, che “a parità di condizioni” sarebbe stata “data priorità ai dipendenti dell’Amministrazione regionale o statale in servizio o quiescenza”; e) l’art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024 prevedeva, poi, che avrebbe potuto “essere data priorità a coloro i quali non” fossero “stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite ai sensi del decreto assessoriale n. 21/GAB del 16 marzo 2018 e del decreto assessoriale n. 44/GAB del 9 agosto 2021"; f) l’affermazione secondo cui la scelta avrebbe natura fiduciaria è anche in contrasto con l’art. 29 della legge regionale n. 33/1997, il quale dispone che la commissione debba essere composta da “esperti” nelle materie ivi indicate (con rinvio, pertanto, ad un giudizio di valore e non ad una valutazione esclusivamente fondata sull’ intuitus personae ); g) in buona sostanza, fermi i requisiti per accedere alla procedura, la normativa primaria e la specifica disciplina della selezione in esame non consentivano una decisione semplicemente fondata sul cosiddetto intuitus personae , ma imponevano l’osservanza dei vincoli sopra indicati e, conseguentemente, l’adozione di una motivazione che desse conto, pur succintamente, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Ciò precisato, nel caso di specie i candidati si trovavano in posizione di parità sia in relazione al requisito di partecipazione, sia con riferimento ad eventuali titoli di preferenza.
La giurisprudenza ha affermato che la procedura di nomina dei componenti delle commissioni per l'abilitazione venatoria presenta natura "paraconcorsuale" o "comparativa" (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1378/2016 e n. 1345/2016; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 202/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1157/2022), sicché la scelta dei componenti non può essere considerata atto meramente discrezionale, svincolato da una valutazione oggettiva.
Nel caso di candidati in posizione di parità è stato affermato che la scelta fiduciaria possa costituire un legittimo criterio residuale (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2632/2025; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 55/2020).
Tuttavia, con la citata sentenza n. 202/2023, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha condivisibilmente precisato che, una volta che l'Amministrazione si sia autovincolata ad una procedura selettiva di tipo paraconcorsuale, essa non possa invocare il criterio fondato sull' intuitus personae al fine di dirimere una situazione di parità fra candidati.
Oltre a ciò, deve affermarsi l'inderogabile obbligo di puntuale motivazione del provvedimento di nomina, affermato in tutte le pronunce che sono state indicate, nonché nelle decisioni del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1157/2022 e del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 622/2020.
Si precisa, inoltre, che non è intervenuta alcuna violazione del giudicato, in quanto: a) la precedente pronuncia è stata adottata sul rilievo che il soggetto controinteressato in quel giudizio non era in possesso del requisito di accesso, mentre le ulteriori considerazioni del Tribunale sono state rese incidenter tantum al fine di illustrare meglio i termini complessivi della controversia; b) il giudicato, inoltre, fa stato fra le parti e l’odierno controinteressato non era parte del precedente giudizio.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione per quanto attiene all’impugnazione del decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria” il controinteressato, mentre il ricorrente è stato confermato quale membro supplente, restando assorbita ogni altra questione. Da ciò consegue l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nuovamente motivando la propria decisione sulla base di criteri obiettivi che non facciano riferimento alla natura fiduciaria dell’incarico.
E’ invece inammissibile l’impugnazione degli altri atti indicati in epigrafe, in quanto essi hanno natura endoprocedimentale, ovvero (quanto al decreto n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 di indizione della procedura selettiva) non presentano natura lesiva per le diverse ragioni che si desumono dalla motivazione della presente decisione.
Va poi respinta la domanda risarcitoria, in quanto sprovvista di puntuali allegazioni e di prova.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, dei non univoci orientamenti della giurisprudenza e anche della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione quanto all’impugnazione del decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025; 2) lo dichiara inammissibile per le restanti impugnazioni; 3) respinge la domanda risarcitoria; 4) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RZ, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL RZ |
IL SEGRETARIO