TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 483
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Decreto presidenziale 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del giudicato e della lex specialis

    Il Collegio ritiene che la procedura di nomina abbia natura comparativa e che, una volta che l'Amministrazione si sia autovincolata a tale procedura, non possa invocare il criterio dell'intuitus personae per dirimere una situazione di parità tra candidati. Inoltre, è obbligatorio fornire una puntuale motivazione del provvedimento di nomina.

  • Accolto
    Vizio di difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Collegio rileva che il provvedimento di nomina avrebbe dovuto contenere una pur sommaria motivazione in merito alla valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati, cosa che non è avvenuta in modo adeguato.

  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale degli atti

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione degli altri atti indicati in epigrafe, in quanto essi hanno natura endoprocedimentale o non presentano natura lesiva.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto sprovvista di puntuali allegazioni e di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 483
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 483
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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