Art. 66.
Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
d) l'offeso o il danneggiato e i pareti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;
f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
d) l'offeso o il danneggiato e i pareti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;
f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.