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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 9 ottobre 2025, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4-9-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20980/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. , elett.te dom.to in Pozzuoli alla via Miliscola n. Parte_1 C.F._1
424 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Fierro e Pasquale Fierro, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Oggetto: indebito NA.SPI
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia degli impugnati accertamenti;
2) nel merito, annullare gli accertamenti impugnati, e di ogni atto propedeutico e/o conseguenziale, con declaratoria di nulla dovere all' per le causali di cui è causa;
CP_1
3) in ogni caso vittoria di spese con attribuzione ai difensori anticipatari” per parte resistente:
“si insiste per il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3-10-2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso i seguenti Avvisi di accertamento notificatigli dall' in data 19-6-2024: 1) Accertamento del 6 CP_1 giugno 2024, trasmesso con lettera racc n 66509354860-8, con cui gli veniva contestato di aver percepito la somma di € 15.972,38 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, prat n. 980009/2017, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con la seguente motivazione È stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato;
2) Accertamento del 6 giugno 2024, trasmesso con lettera racc n 66509354861-9, con cui gli veniva contestato di aver percepito indebitamente la somma di € 315,59 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, prat n. 940781/2017, per il periodo dal 04/04/2017 al 14/04/2017, con la seguente motivazione È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge.
Rappresentava di avere lavorato sino al marzo 2017 alle dipendenze della farmacia Risorgimento;
che a seguito del licenziamento aveva presentato istanza per il riconoscimento della Naspi;
che, avendo a marzo 2017 avviato attività imprenditoriale di con partita Iva, richiedeva Parte_2
1 all' la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI di CP_1 spettanza;
che l' provvedeva alla erogazione della indennità di disoccupazione in unica CP_1 soluzione;
che il veniva poi dichiarato fallito con sentenza n 115/18 del Tribunale di Napoli, Pt_1 con la quale al ricorrente è stato esteso il fallimento della soc. Farmacia del Risorgimento, di cui era socio accomandante (fallimento n 112/18 del 25.5.18); di avere proposto reclamo avverso la Sentenza che lo aveva dichiarato fallito e che, all'esito, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n 193/2018 del 19.10.2018, revocava il fallimento nei propri confronti;
che il fallimento pronunciato nei suoi confronti aveva paralizzato l'attività imprenditoriale per la quale aveva chiesto, ed ottenuto, la liquidazione della Naspi in unica soluzione, e, per garantirsi il sostentamento era stato assunto alle dipendenze di altra farmacia ( ; che avverso gli avvisi di accertamento impugnati in CP_2 data 26-6-2024 aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito. Tanto premesso, eccepita la illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito e richiamata la recente pronuncia n. 90/2024 della Corte Costituzionale di parziale abrogazione dell'art. 8 comma 4 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, conveniva in giudizio l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1
Con decreto del 25-10-2024 il Tribunale, disattesa la richiesta attorea di sospensione per insussistenza dei presupposti di legge, fissava l'udienza di discussione al 27-2-2025. Si costituiva l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Deduceva in particolare che l'indebito n. 18680926 di € 315,59 scaturisce del pagamento avvenuto dopo la data di decadenza della Naspi;
che infatti il ricorrente veniva licenziato in data 27.03.2017 e presentava domanda di Naspi in data 29.03.2017, ma, contestualmente la Naspi veniva posta in decadenza alla data di decorrenza per presentazione da parte del ricorrente di domanda di anticipo Naspi in unica soluzione;
che, pertanto, il pagamento della prima rata di naspi successivo alla data di decadenza risulta indebito. Rappresentava inoltre che invece l'indebito 18680902 di € 16.314,59 è dovuto in quanto, secondo l'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta"; che il ricorrente, essendo stato assunto dalla in data 22/1/2018, ovvero durante il periodo coperto dalla Naspi - che va Controparte_2 dal 4/4/2017 al 16/1/2019 -, è tenuto a restituire l'intero importo ricevuto in unica soluzione a tale titolo.
In diritto eccepiva che non coglie nel segno la lettura di controparte della pronuncia della C. Cost 90/2024 (che fa riferimento al diverso caso in cui il lavoratore, che ha chiesto ed ottenuto l'anticipo naspi in unica soluzione, non può proseguire l'attività per causa sopravvenuta allo stesso non imputabile) e che tale sentenza, nella sua corretta portata, è stata peraltro recepita dall' nella CP_1 CP_ recente Circolare n. 36 del 4/2/2025, ove è previsto che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano, quindi l'utente è tenuto a restituire tutto l'anticipo e non solo da quando si è rioccupato. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, è stata rinviata al 25- 9-2025.
A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito delle questioni oggetto di causa, va innanzi tutto richiamata la ricostruzione dell'evoluzione del quadro legislativo di riferimento.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 con la funzione di fornire
2 sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 richiede come requisiti necessari per la prestazione: a) stato involontario di disoccupazione;
b) tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
c) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione.
In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che «il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio»; al comma 4 è poi previsto “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. La disposizione in esame, per favorire la ricollocazione del lavoratore, involontariamente inoccupato, al di fuori del mercato del lavoro subordinato, consente all'avente diritto al trattamento
NASpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa;
qualora, però, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, la norma stabilisce che egli è tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, condizionandola alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. L'art. 8 comma 4 D.Lgs. 22/2015 è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta, che con sentenza n. 90/2024 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”. La parte ricorrente ha invocato tale pronuncia, adducendo la sussistenza della causa sopravvenuta a lui non imputabile (consistente, nella specie, nella declaratoria di fallimento disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli e nella conseguente impossibilità sopravvenuta dell'esercizio di attività imprenditoriale) per legittimare l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dall' . CP_1 L'assunto è infondato. Come argomento nella citata pronuncia C.C. n. 90/2024 “Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di
3 lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI.
Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n.
194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa». Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa
Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della
NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica - non già anticipata
- della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)».
5.2.- I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti - beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo - accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta
4 alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.- Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.
A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023).
In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. Se, dunque, il rischio di impresa - come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva
5 insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.
È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo.
6.- In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost.
7.- La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost.
La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere - senza lavorare, appunto - la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come
«dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
Quanto al caso in esame, è pacifico fra le parti che il ricorrente, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro in ragione del licenziamento irrogatogli nel marzo 2017 e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, ha richiesto la liquidazione anticipata dell'indennità NASpI, a lui spettante dal 4/4/2017 al 16/1/2019, al fine di intraprendere l'attività imprenditoriale nel settore parafarmaceutico. La domanda è stata accolta e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli sono stati versati in una unica soluzione.
È altrettanto pacifico che con sentenza n. 115/18 del 25-5-2018 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento del ricorrente, il quale pertanto era impossibilitato a proseguire alcun tipo di attività imprenditoriale sino alla sentenza di revoca del fallimento n. 193/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19-10-2018; che per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l'attività di impresa e iniziato, in data 22/1/2018, un nuovo rapporto di lavoro subordinato. E pertanto, avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (in data 22/1/2018) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (16/1/2019), l' con gli opposti CP_1 avvisi di accertamento gli richiedeva la restituzione dell'intero importo erogato a titolo di anticipata liquidazione della NASpI in ragione della testuale applicazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
Ebbene rileva il Tribunale che la sentenza di fallimento emessa nei confronti del ricorrente non sia ascrivile alle cause sopravvenute a lui non imputabili nei termini esplicitati nella richiamata pronuncia della Consulta. La Corte ha chiaramente sancito che per fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore deve intendersi l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivante da condizioni di forza maggiore, quali le misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e le relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, o altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o
6 finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo. Diversa è l'ipotesi della declaratoria di fallimento, addotta dalla parte ricorrente, in cui la promozione dell'attività imprenditoriale non consegue i risultati sperati dal lavoratore, per eventi correlati al mero rischio d'impresa; tale rischio, infatti, è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.
Per tali motivi, assorbita ogni ulteriore motivo di doglianza, il ricorso va rigettato.
La complessità della questione esaminata e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 3-10-2024 nell'interesse di ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Si comunichi
Napoli, 9 ottobre 2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 9 ottobre 2025, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4-9-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20980/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. , elett.te dom.to in Pozzuoli alla via Miliscola n. Parte_1 C.F._1
424 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Fierro e Pasquale Fierro, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Oggetto: indebito NA.SPI
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia degli impugnati accertamenti;
2) nel merito, annullare gli accertamenti impugnati, e di ogni atto propedeutico e/o conseguenziale, con declaratoria di nulla dovere all' per le causali di cui è causa;
CP_1
3) in ogni caso vittoria di spese con attribuzione ai difensori anticipatari” per parte resistente:
“si insiste per il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3-10-2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso i seguenti Avvisi di accertamento notificatigli dall' in data 19-6-2024: 1) Accertamento del 6 CP_1 giugno 2024, trasmesso con lettera racc n 66509354860-8, con cui gli veniva contestato di aver percepito la somma di € 15.972,38 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, prat n. 980009/2017, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con la seguente motivazione È stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato;
2) Accertamento del 6 giugno 2024, trasmesso con lettera racc n 66509354861-9, con cui gli veniva contestato di aver percepito indebitamente la somma di € 315,59 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, prat n. 940781/2017, per il periodo dal 04/04/2017 al 14/04/2017, con la seguente motivazione È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge.
Rappresentava di avere lavorato sino al marzo 2017 alle dipendenze della farmacia Risorgimento;
che a seguito del licenziamento aveva presentato istanza per il riconoscimento della Naspi;
che, avendo a marzo 2017 avviato attività imprenditoriale di con partita Iva, richiedeva Parte_2
1 all' la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI di CP_1 spettanza;
che l' provvedeva alla erogazione della indennità di disoccupazione in unica CP_1 soluzione;
che il veniva poi dichiarato fallito con sentenza n 115/18 del Tribunale di Napoli, Pt_1 con la quale al ricorrente è stato esteso il fallimento della soc. Farmacia del Risorgimento, di cui era socio accomandante (fallimento n 112/18 del 25.5.18); di avere proposto reclamo avverso la Sentenza che lo aveva dichiarato fallito e che, all'esito, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n 193/2018 del 19.10.2018, revocava il fallimento nei propri confronti;
che il fallimento pronunciato nei suoi confronti aveva paralizzato l'attività imprenditoriale per la quale aveva chiesto, ed ottenuto, la liquidazione della Naspi in unica soluzione, e, per garantirsi il sostentamento era stato assunto alle dipendenze di altra farmacia ( ; che avverso gli avvisi di accertamento impugnati in CP_2 data 26-6-2024 aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito. Tanto premesso, eccepita la illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito e richiamata la recente pronuncia n. 90/2024 della Corte Costituzionale di parziale abrogazione dell'art. 8 comma 4 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, conveniva in giudizio l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1
Con decreto del 25-10-2024 il Tribunale, disattesa la richiesta attorea di sospensione per insussistenza dei presupposti di legge, fissava l'udienza di discussione al 27-2-2025. Si costituiva l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Deduceva in particolare che l'indebito n. 18680926 di € 315,59 scaturisce del pagamento avvenuto dopo la data di decadenza della Naspi;
che infatti il ricorrente veniva licenziato in data 27.03.2017 e presentava domanda di Naspi in data 29.03.2017, ma, contestualmente la Naspi veniva posta in decadenza alla data di decorrenza per presentazione da parte del ricorrente di domanda di anticipo Naspi in unica soluzione;
che, pertanto, il pagamento della prima rata di naspi successivo alla data di decadenza risulta indebito. Rappresentava inoltre che invece l'indebito 18680902 di € 16.314,59 è dovuto in quanto, secondo l'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta"; che il ricorrente, essendo stato assunto dalla in data 22/1/2018, ovvero durante il periodo coperto dalla Naspi - che va Controparte_2 dal 4/4/2017 al 16/1/2019 -, è tenuto a restituire l'intero importo ricevuto in unica soluzione a tale titolo.
In diritto eccepiva che non coglie nel segno la lettura di controparte della pronuncia della C. Cost 90/2024 (che fa riferimento al diverso caso in cui il lavoratore, che ha chiesto ed ottenuto l'anticipo naspi in unica soluzione, non può proseguire l'attività per causa sopravvenuta allo stesso non imputabile) e che tale sentenza, nella sua corretta portata, è stata peraltro recepita dall' nella CP_1 CP_ recente Circolare n. 36 del 4/2/2025, ove è previsto che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano, quindi l'utente è tenuto a restituire tutto l'anticipo e non solo da quando si è rioccupato. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, è stata rinviata al 25- 9-2025.
A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito delle questioni oggetto di causa, va innanzi tutto richiamata la ricostruzione dell'evoluzione del quadro legislativo di riferimento.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 con la funzione di fornire
2 sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 richiede come requisiti necessari per la prestazione: a) stato involontario di disoccupazione;
b) tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
c) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione.
In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che «il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio»; al comma 4 è poi previsto “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. La disposizione in esame, per favorire la ricollocazione del lavoratore, involontariamente inoccupato, al di fuori del mercato del lavoro subordinato, consente all'avente diritto al trattamento
NASpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa;
qualora, però, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, la norma stabilisce che egli è tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, condizionandola alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. L'art. 8 comma 4 D.Lgs. 22/2015 è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta, che con sentenza n. 90/2024 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”. La parte ricorrente ha invocato tale pronuncia, adducendo la sussistenza della causa sopravvenuta a lui non imputabile (consistente, nella specie, nella declaratoria di fallimento disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli e nella conseguente impossibilità sopravvenuta dell'esercizio di attività imprenditoriale) per legittimare l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dall' . CP_1 L'assunto è infondato. Come argomento nella citata pronuncia C.C. n. 90/2024 “Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di
3 lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI.
Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n.
194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa». Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa
Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della
NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica - non già anticipata
- della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)».
5.2.- I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti - beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo - accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta
4 alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.- Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.
A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023).
In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. Se, dunque, il rischio di impresa - come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva
5 insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.
È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo.
6.- In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost.
7.- La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost.
La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere - senza lavorare, appunto - la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come
«dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
Quanto al caso in esame, è pacifico fra le parti che il ricorrente, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro in ragione del licenziamento irrogatogli nel marzo 2017 e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, ha richiesto la liquidazione anticipata dell'indennità NASpI, a lui spettante dal 4/4/2017 al 16/1/2019, al fine di intraprendere l'attività imprenditoriale nel settore parafarmaceutico. La domanda è stata accolta e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli sono stati versati in una unica soluzione.
È altrettanto pacifico che con sentenza n. 115/18 del 25-5-2018 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento del ricorrente, il quale pertanto era impossibilitato a proseguire alcun tipo di attività imprenditoriale sino alla sentenza di revoca del fallimento n. 193/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19-10-2018; che per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l'attività di impresa e iniziato, in data 22/1/2018, un nuovo rapporto di lavoro subordinato. E pertanto, avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (in data 22/1/2018) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (16/1/2019), l' con gli opposti CP_1 avvisi di accertamento gli richiedeva la restituzione dell'intero importo erogato a titolo di anticipata liquidazione della NASpI in ragione della testuale applicazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
Ebbene rileva il Tribunale che la sentenza di fallimento emessa nei confronti del ricorrente non sia ascrivile alle cause sopravvenute a lui non imputabili nei termini esplicitati nella richiamata pronuncia della Consulta. La Corte ha chiaramente sancito che per fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore deve intendersi l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivante da condizioni di forza maggiore, quali le misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e le relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, o altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o
6 finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo. Diversa è l'ipotesi della declaratoria di fallimento, addotta dalla parte ricorrente, in cui la promozione dell'attività imprenditoriale non consegue i risultati sperati dal lavoratore, per eventi correlati al mero rischio d'impresa; tale rischio, infatti, è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.
Per tali motivi, assorbita ogni ulteriore motivo di doglianza, il ricorso va rigettato.
La complessità della questione esaminata e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 3-10-2024 nell'interesse di ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Si comunichi
Napoli, 9 ottobre 2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
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