Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5944 del 2025, proposto da:
ED AN Di OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cutrignelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Filippo n. 8-Bis;
contro
Circolo Didattico Forio 1 Capoluogo di Forio d'Ischia, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
TO LL, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti relativi alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato al 31/08/2025 del personale A.T.A., nell’anno scolastico 2024/2025, per il profilo di collaboratore scolastico, e quindi ad ottenere copia di tutti i documenti richiesti con apposita istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15/09/2025, e precisamente:
a) copia della domanda, comprensiva di eventuali allegati, presentata dall’Istituto Comprensivo statale “I.C. Forio 1” di Forio all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, ai sensi dell’art. 1, comma 7) del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 e della nota M.I.M. recante prot. n. 119043 del 23 maggio 2025, avente ad oggetto la richiesta di proroga per l’anno scolastico 2024/2025, di n. 3 contratti al 31 agosto 2025 relativi al personale A.T.A., per il profilo di collaboratore scolastico;
b) copia del riscontro alla suindicata istanza, pervenuto al predetto Istituto scolastico dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, recante autorizzazione dei contratti di supplenza nei limiti e secondo i criteri ministeriali previsti dalla normativa vigente;
c) copia dell’istruttoria svolta dall’Istituto Comprensivo statale “I.C. Forio 1”, ai fini del conferimento delle proroghe autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, comprensiva delle accettazioni dei candidati e degli eventuali esiti negativi degli interpelli effettuati;
d) copia dei verbali redatti dal predetto Istituto Scolastico recanti l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al 31/08/2025 ai candidati sigg.ri CA TR e LL TO;
conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15/09/2025;
e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’ostensione dei suddetti atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Circolo Didattico Forio 1 Capoluogo di Forio d'Ischia e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, il dott. OL EV;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato il 6.11.2025, il ricorrente agiva per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalle Amministrazioni intimate circa l’istanza d’accesso agli atti, precisata in epigrafe e riguardante i documenti, pure ivi specificati; si costituivano in giudizio le stesse Amministrazioni, producendo in data 26.11.2025 memoria, con la quale depositavano, “nell’interesse dell’Istituto Scolastico resistente, la nota prot. n. 0017575 del 20.11.2025, con cui l’Amministrazione scolastica ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente, all’uopo trasmettendo la documentazione richiesta (allegati da 1 a 8), che unitamente si deposita”; e chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In data 23.12.2025 il ricorrente depositava scritto difensivo in cui, pur riconoscendo che l’Amministrazione aveva dato piena esecuzione alla richiesta di accesso ai documenti avanzata, “riesaminando in modo completamente satisfattivo” la stessa richiesta, sottolineava che il soddisfacimento della propria pretesa all’ostensione dei documenti de quibus era avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, e concludeva perché fosse dichiarata dal Tribunale la cessata materia del contendere, “ma con condanna dell’Istituto Comprensivo Statale “I.C. Forio 1” di Forio d’Ischia al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale”, stante “l’evidente fondatezza del diritto di accesso ai documenti, esercitato” dal medesimo.
All’udienza in c.d.c. dell’8 gennaio 2025, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Osserva il Tribunale che alla luce di quanto concordemente chiesto dalle parti in sede di conclusioni, relativamente al presente gravame è cessata la materia del contendere, stante il soddisfacimento da parte delle Amministrazioni intimate dell’istanza ostensiva di parte ricorrente, che ne aveva determinato la proposizione.
Le spese di lite, per la regola della soccombenza virtuale – essendo stata, detta istanza ostensiva, soddisfatta solo dopo la proposizione del ricorso – vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.; mentre possono compensarsi rispetto al controinteressato, del resto neppure costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Spese compensate, quanto al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL EV |
IL SEGRETARIO