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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAVIA Parte_1 C.F._1
CAGLIANI contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale ill.mo, previa ogni più opportuna declaratoria, Parte_1 dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Stante la differente posizione economica tra le parti il Sig. contribuirà al CP_1 mantenimento della Sig.a mediante il versamento di un importo mensile pari a € 300,00- Pt_1
, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Importo rivalutabile annualmente in base agli indici di rivalutazione Istat.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadiscono le richieste istruttorie già formulate nel ricorso introduttivo del presente ricorso.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 18/12/1997 a Parte_1 Controparte_1
SI e dalla loro unione non sono nati figli. ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 separazione personale dei coniugi e la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito in misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 11/06/2024 la ricorrente, assistita dal proprio difensore, è comparsa avanti al giudice relatore;
è altresì comparso in udienza il resistente privo di difensore, Controparte_1 dichiarando di non potersi permettere il pagamento di un avvocato, ma di non rientrare nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore ha disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. la previsione a carico di di un assegno di mantenimento per la Controparte_1 moglie nella misura di € 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di febbraio Parte_1
2024, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Al fine di avere maggiore contezza della situazione economica del resistente, è stato ordinato d'ufficio ex art. 473 bis.2 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di . Controparte_1
Dopo alcuni rinvii per consentire l'acquisizione della predetta documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
La parte ricorrente ha infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte ricorrente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte in corso di causa dal giudice relatore.
La domanda di separazione è fondata.
La natura delle doglianze esposte e le risultanze processuali consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 5 Non essendo nati figli dal matrimonio, l'unica questione ulteriore è la richiesta di assegno di mantenimento per sé formulata da Parte_1
Trattandosi di questione di natura economica, occorre preliminarmente ricostruire la complessiva situazione patrimoniale delle parti.
Innanzitutto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, la ricorrente è pensionata e risulta percepire una pensione Parte_1 pari a circa € 800,00 mensili;
è nuda proprietaria dell'immobile di adibito a casa Persona_1 coniugale di cui è usufruttuario il marito e non risulta avere a disposizione Controparte_1 liquidità significative, come emerge dagli estratti conto prodotti.
Il resistente è anch'egli pensionato e, all'esito delle informazioni assunte Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate, risulta percepire emolumenti pensionistici per oltre € 2.000,00 mensili circa;
egli è inoltre usufruttuario dell'immobile di adibito a casa coniugale, Persona_1 per cui non sostiene particolari oneri abitativi, potendo conservare la disponibilità di detto immobile anche in seguito alla separazione.
Le indagini patrimoniali esperite in corso di causa hanno dunque confermato la prospettazione della parte ricorrente – inizialmente sfornita di prova – secondo cui il resistente Controparte_1 percepisce entrate pensionistiche ben superiori a quelle della ricorrente, godendo egli sia di una pensione INPS, sia di una pensione ENASARCO.
Così ricostruite le complessive situazioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella separazione personale il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “...il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (vedasi Cass., n. 770/2018).
A ciò si aggiunga che, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, è altresì vero che la prova pagina 3 di 5 della ricorrenza dei presupposti dell'assegno stesso incombe su colui che avanza domanda di mantenimento “...e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando ... sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale...” (si veda Cass., n. 6886/2018).
Va anche evidenziato che, a mente dell'art. 156, secondo comma, c.c., la misura dell'assegno deve essere determinata tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, “ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass., n. 605/2017).
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., n.17545/2023).
Nel caso in esame, la disparità reddituale tra i coniugi è evidente e assume ancor più rilevanza se si considera che la ricorrente, non potendo godere dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui è usufruttuario il solo resistente, dovrà reperire una nuova abitazione, sostenendo i relativi costi.
L'assegno di mantenimento della moglie, già disposto in via provvisoria dal giudice relatore, deve trovare conferma, nella misura richiesta dalla parte ricorrente, essendo emerso in corso di causa che effettivamente la situazione reddituale di è assai più florida rispetto a Controparte_1 quella della moglie.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico di in misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo indici ISTAT.
La decorrenza dell'assegno di mantenimento della moglie posto a carico di Controparte_1 come sopra quantificato, viene stabilita dal deposito della presente sentenza, vigendo per il periodo precedente i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. pronunciata in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del resistente.
pagina 4 di 5 Il fatto che la ricorrente sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il difensore della stessa dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario, sempre che permangano i presupposti per l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass., n. 777/2021).
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta rispetto ai valori medi in ragione della contenuta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 18/12/1997 a SI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SI, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte I, n. 227;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare ad entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
3) Condanna a rifondere in favore dell'Erario – o in favore di Controparte_1 Parte_1 ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAVIA Parte_1 C.F._1
CAGLIANI contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale ill.mo, previa ogni più opportuna declaratoria, Parte_1 dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Stante la differente posizione economica tra le parti il Sig. contribuirà al CP_1 mantenimento della Sig.a mediante il versamento di un importo mensile pari a € 300,00- Pt_1
, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Importo rivalutabile annualmente in base agli indici di rivalutazione Istat.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadiscono le richieste istruttorie già formulate nel ricorso introduttivo del presente ricorso.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 18/12/1997 a Parte_1 Controparte_1
SI e dalla loro unione non sono nati figli. ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 separazione personale dei coniugi e la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito in misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 11/06/2024 la ricorrente, assistita dal proprio difensore, è comparsa avanti al giudice relatore;
è altresì comparso in udienza il resistente privo di difensore, Controparte_1 dichiarando di non potersi permettere il pagamento di un avvocato, ma di non rientrare nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore ha disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. la previsione a carico di di un assegno di mantenimento per la Controparte_1 moglie nella misura di € 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di febbraio Parte_1
2024, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Al fine di avere maggiore contezza della situazione economica del resistente, è stato ordinato d'ufficio ex art. 473 bis.2 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di . Controparte_1
Dopo alcuni rinvii per consentire l'acquisizione della predetta documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
La parte ricorrente ha infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte ricorrente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte in corso di causa dal giudice relatore.
La domanda di separazione è fondata.
La natura delle doglianze esposte e le risultanze processuali consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 5 Non essendo nati figli dal matrimonio, l'unica questione ulteriore è la richiesta di assegno di mantenimento per sé formulata da Parte_1
Trattandosi di questione di natura economica, occorre preliminarmente ricostruire la complessiva situazione patrimoniale delle parti.
Innanzitutto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, la ricorrente è pensionata e risulta percepire una pensione Parte_1 pari a circa € 800,00 mensili;
è nuda proprietaria dell'immobile di adibito a casa Persona_1 coniugale di cui è usufruttuario il marito e non risulta avere a disposizione Controparte_1 liquidità significative, come emerge dagli estratti conto prodotti.
Il resistente è anch'egli pensionato e, all'esito delle informazioni assunte Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate, risulta percepire emolumenti pensionistici per oltre € 2.000,00 mensili circa;
egli è inoltre usufruttuario dell'immobile di adibito a casa coniugale, Persona_1 per cui non sostiene particolari oneri abitativi, potendo conservare la disponibilità di detto immobile anche in seguito alla separazione.
Le indagini patrimoniali esperite in corso di causa hanno dunque confermato la prospettazione della parte ricorrente – inizialmente sfornita di prova – secondo cui il resistente Controparte_1 percepisce entrate pensionistiche ben superiori a quelle della ricorrente, godendo egli sia di una pensione INPS, sia di una pensione ENASARCO.
Così ricostruite le complessive situazioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella separazione personale il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “...il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (vedasi Cass., n. 770/2018).
A ciò si aggiunga che, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, è altresì vero che la prova pagina 3 di 5 della ricorrenza dei presupposti dell'assegno stesso incombe su colui che avanza domanda di mantenimento “...e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando ... sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale...” (si veda Cass., n. 6886/2018).
Va anche evidenziato che, a mente dell'art. 156, secondo comma, c.c., la misura dell'assegno deve essere determinata tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, “ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass., n. 605/2017).
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., n.17545/2023).
Nel caso in esame, la disparità reddituale tra i coniugi è evidente e assume ancor più rilevanza se si considera che la ricorrente, non potendo godere dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui è usufruttuario il solo resistente, dovrà reperire una nuova abitazione, sostenendo i relativi costi.
L'assegno di mantenimento della moglie, già disposto in via provvisoria dal giudice relatore, deve trovare conferma, nella misura richiesta dalla parte ricorrente, essendo emerso in corso di causa che effettivamente la situazione reddituale di è assai più florida rispetto a Controparte_1 quella della moglie.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico di in misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo indici ISTAT.
La decorrenza dell'assegno di mantenimento della moglie posto a carico di Controparte_1 come sopra quantificato, viene stabilita dal deposito della presente sentenza, vigendo per il periodo precedente i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. pronunciata in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del resistente.
pagina 4 di 5 Il fatto che la ricorrente sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il difensore della stessa dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario, sempre che permangano i presupposti per l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass., n. 777/2021).
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta rispetto ai valori medi in ragione della contenuta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 18/12/1997 a SI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SI, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte I, n. 227;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare ad entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
3) Condanna a rifondere in favore dell'Erario – o in favore di Controparte_1 Parte_1 ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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