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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU PU Presidente
EL LV Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 04.11.2025 al n. 5142 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. GIANLUPO MACOLINO Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), con l'Avv. FURIO ARTONI, con CP_1 C.F._2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiun- to).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depositato in data 03.11.2025 e, da ultimo, integrato in data 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli minorenni il 07.04.2013, e , il 24.04.2017, che a seguito della ces- Persona_1 Per_2
sazione della convivenza la ha trasferito la propria residenza unitamente a quella dei figli Pt_1
, e in Sesto Calende (VA), Via Angera n. 114, mentre il si è trasfe- Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
rito con i figli e in Travedona Monate (VA), Via Tajagrande n. 45, che la Per_5 Persona_6
1 ricorrente non svolge attività lavorativa, mentre il ricorrente è assunto dal 15.01.2018 dalla socie- tà Atos S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza del quale percepisce reddi- ti netti mensili pari ad € 2.333,001 e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti ri- spetto alla prole come segue:
“a) affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza ana- Persona_1 Per_2
grafica e con collocazione prevalente del minore presso l'abitazione della madre e del minore Per_2 Per_1
presso l'abitazione del padre sita in Travedona via Tojagrande, 45;
[...]
b) il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio a CP_1 Per_2
week end alterni. Quando un genitore accompagna il figlio, l'altro lo riporterà presso l'abitazione.
c) la sig.ra avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Per_1
a week end alterni, dal venerdì fino a domenica sera quando il minore rientrerà presso l'abitazione pater-
[...]
na dopo cena;
c) il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti. di tenere con sé il figlio tre settimane CP_1 Per_2
(di cui almeno due consecutive) durante le vacanze estive in un periodo compreso da giugno a settembre da concor- darsi ogni anno tra le parti entro il 31 di maggio;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternati- vamente;
d) la sig.ra avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti. di tenere con sé il figlio tre Pt_1 Persona_1
settimane (di cui almeno due consecutive) durante le vacanze estive in un periodo compreso da giugno a settembre da concordarsi ogni anno tra le parti entro il 31 di maggio;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 di- cembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
d) ulteriori o diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di vol- ta in volta, tra i genitori;
e) Il sig. si rende disponibile a corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 15 CP_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese (con decorrenza dal deposito del presente ricorso), la somma mensile di € 200,00 (duecen- to/00) quale contributo al mantenimento del minore , tramite accredito sul conto corrente bancario inte- Per_2
stato alla sig.ra codice IBAN [...], oltre rivalutazione annuale Pt_1 ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida elaborate dal Tribunale di Milano;
f) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere in favore del sig. entro il giorno 5 (cinque) di ogni CP_1
mese (con decorrenza dal deposito del presente ricorso), la somma pari al 50% delle spese straordinarie relative al minore come da Linee Guida elaborate dal Tribunale di Milano, tramite accredito sul conto Persona_1
corrente bancario intestato al sig. CP_1
g) Ciascuno dei genitori percepirà l'assegno unico universale per la quota di spettanza.;
h) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i due figli nel proprio passaporto;
i) i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
l) le spese di lite sono integramente compensate tra le parti”.
Il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione dopo avere sollecitato la sanatoria di alcuni vizi formali rilevati, il deposito della documentazione reddituale/patrimoniale mancante e chia- rimenti in merito alle ragioni sottese al collocamento prevalente di un figlio presso il padre e dell'altro presso la madre.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove scrupolosamente rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati a e dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_2 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente richiamate)
e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
27/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL LV RI EU PU
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 calcolato su dodici mensilità come da CU depositate in data 19.11.2025
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