Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 753
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità sentenza per omessa pronuncia su insussistenza presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che dalla documentazione acquisita emergesse la raccolta di scommesse da parte del sig. Nominativo_3 per conto del bookmaker estero Ricorrente_2, integrando i presupposti applicativi del tributo.

  • Rigettato
    Nullità sentenza per omessa pronuncia su nullità avvisi per mancata traduzione in inglese

    Il regolamento CE 1393/2007 esclude la materia fiscale dall'ambito di applicazione. La parte ha proposto ricorso, dimostrando piena conoscenza dell'atto e assenza di lesione del diritto di difesa. L'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • Rigettato
    Erroneità sentenza per violazione presupposto soggettivo Imposta Unica

    L'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 220/2010 qualifica come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche in assenza di concessione. Il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente. La Corte Costituzionale ha ritenuto che sia il titolare della ricevitoria sia il bookmaker partecipano all'attività di 'organizzazione ed esercizio' delle scommesse.

  • Rigettato
    Nullità sentenza per omessa pronuncia su violazione presupposto territoriale Imposta Unica

    Il contratto di scommessa si perfeziona nel luogo in cui l'accettazione perviene. La puntata viene effettuata in Italia e l'accettazione viene ricevuta in Italia, confermando la localizzazione sul territorio dello Stato. La trasmissione telematica all'estero è un'esigenza organizzativa.

  • Rigettato
    Incompatibilità normativa fiscale italiana con diritto euro unitario

    La UE non ha armonizzato la normativa fiscale in materia di scommesse. Le regole relative alla base imponibile, soggetti passivi o aliquote sono poste dalla legislazione nazionale. La Corte di Giustizia ha più volte confermato la compatibilità dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari.

  • Rigettato
    Violazione libertà di prestazione servizi e principi di parità di trattamento e non discriminazione

    L'obiettivo di lotta contro la criminalità legata ai giochi d'azzardo giustifica le restrizioni alle libertà fondamentali. L'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione.

  • Rigettato
    Violazione norme su esimente obiettiva condizione di incertezza

    L'esimente dell'obiettiva incertezza non è applicabile per il periodo successivo alla legge interpretativa n. 220/2010, che ha sciolto ogni incertezza. Il caso riguarda l'anno d'imposta 2014.

  • Rigettato
    Violazione norme su condanna pagamento spese di lite

    Le spese di lite sono state liquidate a favore dell'ADM secondo i criteri vigenti, in applicazione dell'art. 15, comma 2-sexies del D.lgs. 546/92, che prevede la liquidazione secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del venti per cento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 753
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 753
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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