CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4902/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Carrara 12/a 04100 Latina LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006326U GIOCHI-LOTTERIE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006306U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
(oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a livello nazionale, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS)
e di concessione rilasciata del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS -, l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di Latina – Sede Distaccata di Frosinone, ai sensi dell'art. 15, comma
8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha concluso, con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato al contribuente e all'obbligato in solido, un controllo nei confronti del sig. Nominativo_3, titolare dell'impresa “Mondo Servizi di Nominativo_3”, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_2, non autorizzato ad operare in Italia.
Nell'ambito di tale controllo il contribuente è stato invitato a compilare il questionario appositamente predisposto dall'Agenzia procedente ed a fornire dati ed elementi utili al fine di ricostruire la base imponibile relativa all'attività effettivamente esercitata dal 2011 al 2015.
Con l'occasione, si è informato il predetto gestore che in caso di mancata risposta al questionario ovvero di risposta incompleta o non veritiera, l'ufficio avrebbe provveduto a determinare induttivamente la base imponibile ai fini dell'imposta unica, utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel Totalizzatore nazionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2002 n. 66, in base ai periodi oggetto di accertamento, fatta salva l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. c) del D. Lgs.19 dicembre 1997 n. 471, così come richiamato dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 504 del 1998.
Il contribuente, a cui è stata regolarmente notificata la nota n. 84972 in data 26.11.2019, ha restituito il questionario incompleto, ha trasmesso taluni documenti utili ai fini della predetta attività di accertamento e non ha trasmesso alcuna documentazione contabile ed extra contabile al fine di determinare analiticamente la base imponibile e la relativa imposta dovuta, relativa all'attività effettivamente esercitata all'interno dei locali siti in Fontana Liri (FR), Indirizzo_1. Dalla documentazione acquisita è emerso, comunque, che il sig. Nominativo_3 ha effettuato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Fontana Liri (FR), Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero
Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti.
L'Agenzia ha proceduto con le modalità previste per questi casi dalla normativa vigente, ossia con l'applicazione del metodo induttivo, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del Decreto-Legge 98/2011 conv. in Legge
111/2011.
Il sig. Nominativo_3 è stato invitato a presentarsi presso l'ufficio operante per il contraddittorio, la firma e la successiva notifica del Processo Verbale di Constatazione. Il contribuente, a cui è stato regolarmente notificato il predetto invito in data 19.04.2016, non si è presentato e neppure ha contattato l'ufficio per comunicare eventuali impedimenti.
L'Ufficio ha provveduto alla notifica del PVC n. 03/FR/2016 per gli anni dal 2011 al 2015. Pertanto, sulla base della predetta attività svolta, nei confronti del medesimo CTD e dell'obbligato solidale Ricorrente_2, l'ufficio ha emesso l'avviso d'accertamento n. MUO140006326U, a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.
504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2014, per un importo totale pari a € 10.685,96 oltre interessi pari a € 1.934,60 e conseguenti sanzioni amministrative per un totale pari a € 12.823,15 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) nonché spese di notifica per € 17,50 per un totale di € 25.461,21.
Tale avviso è stato regolarmente notificato al sig. Nominativo_3 in qualità di obbligato principale e al coobbligato Ricorrente_2.
La società Ricorrente_2 avverso il citato atto impositivo ha proposto ricorso.
L'Ufficio resistiva, contestando tutte le eccezioni avversarie. All'esito della discussione in pubblica udienza,
l'adita Corte di Giustizia Tributaria, sezione n. 3, con l'impugnata sentenza n. 195/2022, respingeva il ricorso proposto condannando parte ricorrente al pagamento di € 2.500 di spese di lite.
La citata pronuncia della CTP di Latina è stata impugnata dalla società Ricorrente_2 con l'odierno gravame, deducendo la totale erroneità delle ragioni esposte dai primi Giudici e ribadendo le doglianze di cui al ricorso introduttivo di causa.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
A sostegno dell'appello proposto, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza in relazione a:
1) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla erroneità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
2) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica degli atti impositivi in lingua inglese;
3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
4) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett.
b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
5) incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario;
6) erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998;
7) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.
472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza;
8) violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c. in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto altresì di sospendere il presente giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla
CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE;
ha chiesto, inoltre, di sospendere il giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs 504/1998, come modificati dall'art. 1, comma
66, lettera b), L. 220/2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Per quanto attiene la richiesta di sospendere il presente giudizio, con un nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto secondo Parte appellante l'art. l, comma
644, lettera g), della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, come la Ricorrente_2, in solido con i loro bookmakers, il pagamento dell'IU su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento - nonché gli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, sono in contrasto con gli artt. 49 (libertà di stabilimento), 56 e seguenti (libera prestazione di servizi) del TFUE. Richiede pertanto la disapplicazione della normativa nazionale o un nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE.
L'assunto è infondato e pertanto la richiesta non può essere accolta.
Si osserva, in primo luogo, che la giurisprudenza unionale ha più volte negato il contrasto ipotizzato dalla appellante. La sentenza adottata in data 26 febbraio 2020 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, già dalla prima lettura non appare di difficile interpretazione e comprensione. L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La lotta contro la raccolta illegale di scommesse e la criminalità può, nel suo complesso, rappresentare un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (V. sentenza Biasci).
Anche la Corte di Cassazione - III Sezione Penale - con sentenza n. 6709 del 2016, depositata il 19 febbraio
2016 non ha ravvisato gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE, “…atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato
UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico”.
La legge n. 190 del 2014, dunque, non si pone in contrasto con i principi comunitari atteso che persegue finalità di controllo ed è volta, non a limitare la domanda e l'offerta di gioco, ma a prevenire degenerazioni illecite. Le norme fiscali in esame si rivelano, quindi, assolutamente ossequiose del principio di parità di trattamento e non esiste alcun “enforcement” fiscale nei confronti di Ricorrente_2.
Parte appellante chiede altresì di sospendere il presente giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs 504/1998, come modificati dall'art. 1, comma 64 e 66 lettera b), della
L. 220/2010, e dell'art. 1, comma 644, lettera g), L. 190/2014 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. per irragionevolezza e arbitrarietà nella determinazione della base imponibile, in quanto si porrebbe in contrasto con la capacità contributiva e il principio di buon andamento della P.A. L'argomentazione è, nella sostanza, cosi ricostruibile: a) la disposizione ha l 'unica funzione di sanzionare gli operatori che hanno esercitato gioco e scommesse compiendo illeciti penali;
b) la più recente giurisprudenza penale di legittimità ha escluso la rilevanza penale del comportamento della Ricorrente_2 e pertanto la normativa sulla determinazione dell'imponibile, in quanto sanzionatoria, non è applicabile alla appellante;
c) in ogni caso la presunzione legislativa concernente la determinazione dell'imponibile conduce a un risultato sproporzionato, arbitrario e non ragionevole con conseguente violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. Anche tali argomentazioni sono infondate e sono state già esaminate e respinte dalla giurisprudenza costituzionale e tributaria di legittimità.
Parte appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla mancanza di fondamento della pretesa dell'Ufficio nei suoi confronti per insussistenza del presupposto oggettivo dell'imposta per asserita mancanza di riscontro probatorio. A tal riguardo, si osserva, innanzitutto, che dalla visura camerale emerge che il sig. Nominativo_3 svolgeva la sua attività commerciale nei locali ubicati in Fontana Liri e precisamente in Indirizzo_1. Di tanto si è dato atto anche nel PVC e nell'avviso d'accertamento in contestazione. L'Ufficio osserva che l'appellante nelle premesse dell'attuale ricorso in appello e nel ricorso di primo grado evidenzia di aver stipulato con il CTD in argomento un contratto in forza del quale il primo si impegnava a raccogliere scommesse in via esclusiva per la Ricorrente_2, ossia il contribuente chiarisce (e conferma) di aver stipulato con il CTD in argomento un contratto in forza del quale il primo si impegnava a svolgere attività di raccolta scommesse da canale fisico per conto del predetto bookmaker privo di concessione di Stato. L'appellante nel presente ricorso in appello non precisa la decorrenza del contratto di ricevitoria né deposita il citato contratto e neppure versa in atti l'eventuale disdetta del contratto di raccolta scommesse e nulla documenta in ordine all'asserzione che il
CTD nell'anno 2014 non svolgesse più l'attività di raccolta di scommesse per conto del citato bookmaker, limitandosi al deposito di un atto unilaterale proveniente dalla stessa parte appellante che costituisce una mera comunicazione al contraente. La doglianza dell'appellante circa la nullità dell'avviso di accertamento relativa al preteso difetto di legittimazione passiva della società obbligata in solido è priva di fondamento.
La mera disdetta – priva di data certa - non è idonea a provare la sorte successiva del contratto (anche in termini di rinnovazione). Si deve, inoltre, ragionevolmente ritenere che il CTD abbia continuato a raccogliere scommesse in base al contratto in essere con la Ricorrente_2. Pertanto, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio emerge che il sig. Nominativo_3 ha effettuato per il periodo sopra indicato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Fontana
Liri, Indirizzo_1 (requisito territoriale), l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_2, non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. Quanto sopra accertato dall'Ufficio integra pienamente i presupposti applicativi del tributo di cui al D. Lgs. 504/1998.
In conclusione, tale censura non può essere accolta.
L'appellante con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese. In ordine a tale motivo di doglianza, si deve evidenziare che il regolamento CE 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alle notificazioni e alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio esclude, all'art. 1, dall'ambito di applicazione la materia fiscale e, dunque, non possono riferirsi alla fattispecie in esame le procedure ivi previste circa la redazione degli atti in lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello
Stato membro mittente che il destinatario comprenda. In tal senso si pone, inoltre, la circolare del MEF n.
1 /DF del 19/2/2010. Dunque, nessuna norma vigente pone un obbligo in tal senso: può dirsi allora che la mancata traduzione in lingua inglese dell'atto notificato non costituisca causa di nullità. Oltretutto, dirimente
è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso. Le ampie e argomentate eccezioni confermano la piena conoscenza dell'atto impugnato e che nessuna lesione vi è stata del diritto di difesa. Il presente appello dimostra chiaramente che la ricorrente ha pienamente compreso le ragioni della pretesa erariale e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 156 del c.p.c., non potrebbe comunque essere dichiarata la nullità dell'atto, avendo quest'ultimo pienamente raggiunto il suo scopo.
L'appellante con il terzo e quarto motivo di appello denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove l'Ufficio ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo. Inoltre, parte appellante prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della I. n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e
1336 c.c., perché l'Ufficio accertatore avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo. Il motivo di impugnazione è infondato.
Si ricorda che gli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo 504/98 sono stati oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1 comma 66 in relazione a cui per soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
MEF – AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'art. 16 del D.M. Economia e Finanze del 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica. Questo quadro normativo
è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni forni te dal bookmaker. Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato.
Con riferimento al profilo territoriale del tributo, si osserva che la scommessa a quota fissa, intesa come scommessa per la quale la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata, rappresenta un contratto che viene stipulato da chi “tiene il banco” e “il giocatore” per effetto del quale, a fronte del pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte, al verificarsi di un evento predeterminato e previsto dal palinsesto, si impegna a corrispondere un importo in denaro in base alla quota della puntata. Come affermato dalla dottrina tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta. Se anche si volesse accedere ai principi di carattere generale (artt. 1321, 1326 c.c.) il contratto si conclude nel luogo in cui l'accettazione perviene e dunque, nel caso di persone lontane, nel luogo fissato dal proponente o, comunque, in quello dove egli si trova. Il giocatore effettua la puntata in Italia
e qui riceve l'accettazione della puntata stessa, il che conferma la localizzazione della scommessa sul territorio dello Stato. La circostanza che la proposta del giocatore sia trasmessa telematicamente all'estero non costituisce elemento rilevante e risponde semmai ad esigenze organizzative. La Cassazione Penale nella decisione n. 111/2004 già chiarisce che “… le scommesse gestite direttamente o indirettamente da un operatore estero … si perfezionano nel territorio Italiano … in virtù della regola generale dell'art. 1326 c.c. secondo cui il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte…”. Da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9533 depositata il
12 aprile 2021, sul punto ha così chiarito: “ il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta di scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015); attività queste tutte svolte in Italia” .
Parte appellante con il quinto e sesto motivo di appello eccepisce la presunta violazione del diritto eurocomunitario. Si rileva, in specie, l'incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario e l'erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998; In particolare, per quanto concerne la questione della doppia imposizione, la UE non ha dettato disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi Stati membri (utilizzando i poteri conferitile dall'art. 113 del
TFUE), le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario in quanto prescrittiva di limitazioni alla libera prestazione dei servizi di una delle legislazioni nazionali impositive: sarebbe invero impossibile stabilire quale legislazione debba essere considerata fonte di tale contrasto posto che il Trattato nulla stabilisce in proposito (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 aprile
2010, causa C-96/98 punti 25-29). Ciò consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi o alle aliquote, sono poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere - si ripete - dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. Si rammenta, che la questione di compatibilità dell'art. 1 comma 66 della L. n. 220/2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza enunciati dal Trattato CE, è approdata ripetutamente alla Corte di
Giustizia che ha ribadito, in ogni occasione “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute…”.
Occorre ancora evidenziare, riguardo al secondo profilo censorio, che la Corte di Giustizia Europea con le sentenze 22 gennaio 2015 nella causa C-463/13 e in quella 28 gennaio 2016 causa C-375/14 ha sufficientemente chiarito come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.
Per quanto concerne il settimo motivo di appello, concernente l'irrogazione della sanzione pecuniaria, corre l'obbligo di ricordare che l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1998 stabilisce tra l'altro che “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse
è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 % della maggiore imposta”. Né del resto, può parlarsi di mancanza di dolo, a fronte della piena consapevolezza e volontarietà dell'attività svolta dal CTD e dall'obbligato in solido, come sopra descritta, e neppure può trovare più applicazione, in ordine alle sanzioni inflitte, l'esimente dell'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione e la portata della norma impositiva, prevista dall'art. 6, D. Lgs. n. 472/1997, richiamato in materia dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1998
e dall'art. 10 dello statuto del contribuente, se non altro perché la disciplina in vigore non lascia, tanto più dopo le norme interpretative del 2010, alcun margine di incertezza in ordine all'assoggettamento all'imposta azionata dal CTD e, quindi, come obbligata in solido, della società Ricorrente_2 (ex multis CTR Lazio n. 3147/10/2020, depositata il 20.10.2020). Si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
8757/2021, sul punto precisa: “Fondato … è invece il … motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 504/1998, perché il giudice d'appello non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte
Costituzionale ha ravvisato l'incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall'
(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Il motivo è invece infondato per il periodo successivo alla legge di interpretazione autentica n. 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza”. Tale orientamento
è stato confermato con numerose ordinanze depositate tra il 2022 e l'anno in corso, in particolare le ordinanze
27260/2023 e 10495/2024. Il caso di cui si discute nell'odierno ricorso riguarda l'anno d'imposta 2014 e pertanto la censura è da ritenersi infondata.
Per quanto riguarda l'ottavo motivo, si osserva che il ricorso di primo grado è stato respinto con condanna alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza. I Giudici di prime cure hanno liquidato le spese di lite a favore dell'ADM secondo i criteri e i valori del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018, in applicazione dell'art.15, comma 2- sexies del D.lgs. 546/92, che prevede espressamente che nel caso in cui l'Amministrazione (Ente Impositore) sia ricorsa alla assistenza tecnica del funzionario e non dell'Avvocatura di Stato, le spese da porre a carico della parte soccombente siano liquidate dal giudice applicando la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti “quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'indennità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato” (Sentenza Cassazione Civile n. 24675/2011 –
Sentenza Cassazione Civile n. 23055/2019 - Ordinanza Cassazione Civile n. 9730 del 2021, depositata il
14.04.2021).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4902/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Carrara 12/a 04100 Latina LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006326U GIOCHI-LOTTERIE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006306U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
(oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a livello nazionale, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS)
e di concessione rilasciata del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS -, l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di Latina – Sede Distaccata di Frosinone, ai sensi dell'art. 15, comma
8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha concluso, con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato al contribuente e all'obbligato in solido, un controllo nei confronti del sig. Nominativo_3, titolare dell'impresa “Mondo Servizi di Nominativo_3”, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_2, non autorizzato ad operare in Italia.
Nell'ambito di tale controllo il contribuente è stato invitato a compilare il questionario appositamente predisposto dall'Agenzia procedente ed a fornire dati ed elementi utili al fine di ricostruire la base imponibile relativa all'attività effettivamente esercitata dal 2011 al 2015.
Con l'occasione, si è informato il predetto gestore che in caso di mancata risposta al questionario ovvero di risposta incompleta o non veritiera, l'ufficio avrebbe provveduto a determinare induttivamente la base imponibile ai fini dell'imposta unica, utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel Totalizzatore nazionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2002 n. 66, in base ai periodi oggetto di accertamento, fatta salva l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. c) del D. Lgs.19 dicembre 1997 n. 471, così come richiamato dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 504 del 1998.
Il contribuente, a cui è stata regolarmente notificata la nota n. 84972 in data 26.11.2019, ha restituito il questionario incompleto, ha trasmesso taluni documenti utili ai fini della predetta attività di accertamento e non ha trasmesso alcuna documentazione contabile ed extra contabile al fine di determinare analiticamente la base imponibile e la relativa imposta dovuta, relativa all'attività effettivamente esercitata all'interno dei locali siti in Fontana Liri (FR), Indirizzo_1. Dalla documentazione acquisita è emerso, comunque, che il sig. Nominativo_3 ha effettuato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Fontana Liri (FR), Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero
Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti.
L'Agenzia ha proceduto con le modalità previste per questi casi dalla normativa vigente, ossia con l'applicazione del metodo induttivo, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del Decreto-Legge 98/2011 conv. in Legge
111/2011.
Il sig. Nominativo_3 è stato invitato a presentarsi presso l'ufficio operante per il contraddittorio, la firma e la successiva notifica del Processo Verbale di Constatazione. Il contribuente, a cui è stato regolarmente notificato il predetto invito in data 19.04.2016, non si è presentato e neppure ha contattato l'ufficio per comunicare eventuali impedimenti.
L'Ufficio ha provveduto alla notifica del PVC n. 03/FR/2016 per gli anni dal 2011 al 2015. Pertanto, sulla base della predetta attività svolta, nei confronti del medesimo CTD e dell'obbligato solidale Ricorrente_2, l'ufficio ha emesso l'avviso d'accertamento n. MUO140006326U, a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.
504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2014, per un importo totale pari a € 10.685,96 oltre interessi pari a € 1.934,60 e conseguenti sanzioni amministrative per un totale pari a € 12.823,15 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) nonché spese di notifica per € 17,50 per un totale di € 25.461,21.
Tale avviso è stato regolarmente notificato al sig. Nominativo_3 in qualità di obbligato principale e al coobbligato Ricorrente_2.
La società Ricorrente_2 avverso il citato atto impositivo ha proposto ricorso.
L'Ufficio resistiva, contestando tutte le eccezioni avversarie. All'esito della discussione in pubblica udienza,
l'adita Corte di Giustizia Tributaria, sezione n. 3, con l'impugnata sentenza n. 195/2022, respingeva il ricorso proposto condannando parte ricorrente al pagamento di € 2.500 di spese di lite.
La citata pronuncia della CTP di Latina è stata impugnata dalla società Ricorrente_2 con l'odierno gravame, deducendo la totale erroneità delle ragioni esposte dai primi Giudici e ribadendo le doglianze di cui al ricorso introduttivo di causa.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
A sostegno dell'appello proposto, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza in relazione a:
1) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla erroneità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
2) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica degli atti impositivi in lingua inglese;
3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
4) nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett.
b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
5) incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario;
6) erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998;
7) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.
472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza;
8) violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c. in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto altresì di sospendere il presente giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla
CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE;
ha chiesto, inoltre, di sospendere il giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs 504/1998, come modificati dall'art. 1, comma
66, lettera b), L. 220/2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Per quanto attiene la richiesta di sospendere il presente giudizio, con un nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto secondo Parte appellante l'art. l, comma
644, lettera g), della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, come la Ricorrente_2, in solido con i loro bookmakers, il pagamento dell'IU su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento - nonché gli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, sono in contrasto con gli artt. 49 (libertà di stabilimento), 56 e seguenti (libera prestazione di servizi) del TFUE. Richiede pertanto la disapplicazione della normativa nazionale o un nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE.
L'assunto è infondato e pertanto la richiesta non può essere accolta.
Si osserva, in primo luogo, che la giurisprudenza unionale ha più volte negato il contrasto ipotizzato dalla appellante. La sentenza adottata in data 26 febbraio 2020 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, già dalla prima lettura non appare di difficile interpretazione e comprensione. L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La lotta contro la raccolta illegale di scommesse e la criminalità può, nel suo complesso, rappresentare un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (V. sentenza Biasci).
Anche la Corte di Cassazione - III Sezione Penale - con sentenza n. 6709 del 2016, depositata il 19 febbraio
2016 non ha ravvisato gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE, “…atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato
UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico”.
La legge n. 190 del 2014, dunque, non si pone in contrasto con i principi comunitari atteso che persegue finalità di controllo ed è volta, non a limitare la domanda e l'offerta di gioco, ma a prevenire degenerazioni illecite. Le norme fiscali in esame si rivelano, quindi, assolutamente ossequiose del principio di parità di trattamento e non esiste alcun “enforcement” fiscale nei confronti di Ricorrente_2.
Parte appellante chiede altresì di sospendere il presente giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs 504/1998, come modificati dall'art. 1, comma 64 e 66 lettera b), della
L. 220/2010, e dell'art. 1, comma 644, lettera g), L. 190/2014 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. per irragionevolezza e arbitrarietà nella determinazione della base imponibile, in quanto si porrebbe in contrasto con la capacità contributiva e il principio di buon andamento della P.A. L'argomentazione è, nella sostanza, cosi ricostruibile: a) la disposizione ha l 'unica funzione di sanzionare gli operatori che hanno esercitato gioco e scommesse compiendo illeciti penali;
b) la più recente giurisprudenza penale di legittimità ha escluso la rilevanza penale del comportamento della Ricorrente_2 e pertanto la normativa sulla determinazione dell'imponibile, in quanto sanzionatoria, non è applicabile alla appellante;
c) in ogni caso la presunzione legislativa concernente la determinazione dell'imponibile conduce a un risultato sproporzionato, arbitrario e non ragionevole con conseguente violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. Anche tali argomentazioni sono infondate e sono state già esaminate e respinte dalla giurisprudenza costituzionale e tributaria di legittimità.
Parte appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla mancanza di fondamento della pretesa dell'Ufficio nei suoi confronti per insussistenza del presupposto oggettivo dell'imposta per asserita mancanza di riscontro probatorio. A tal riguardo, si osserva, innanzitutto, che dalla visura camerale emerge che il sig. Nominativo_3 svolgeva la sua attività commerciale nei locali ubicati in Fontana Liri e precisamente in Indirizzo_1. Di tanto si è dato atto anche nel PVC e nell'avviso d'accertamento in contestazione. L'Ufficio osserva che l'appellante nelle premesse dell'attuale ricorso in appello e nel ricorso di primo grado evidenzia di aver stipulato con il CTD in argomento un contratto in forza del quale il primo si impegnava a raccogliere scommesse in via esclusiva per la Ricorrente_2, ossia il contribuente chiarisce (e conferma) di aver stipulato con il CTD in argomento un contratto in forza del quale il primo si impegnava a svolgere attività di raccolta scommesse da canale fisico per conto del predetto bookmaker privo di concessione di Stato. L'appellante nel presente ricorso in appello non precisa la decorrenza del contratto di ricevitoria né deposita il citato contratto e neppure versa in atti l'eventuale disdetta del contratto di raccolta scommesse e nulla documenta in ordine all'asserzione che il
CTD nell'anno 2014 non svolgesse più l'attività di raccolta di scommesse per conto del citato bookmaker, limitandosi al deposito di un atto unilaterale proveniente dalla stessa parte appellante che costituisce una mera comunicazione al contraente. La doglianza dell'appellante circa la nullità dell'avviso di accertamento relativa al preteso difetto di legittimazione passiva della società obbligata in solido è priva di fondamento.
La mera disdetta – priva di data certa - non è idonea a provare la sorte successiva del contratto (anche in termini di rinnovazione). Si deve, inoltre, ragionevolmente ritenere che il CTD abbia continuato a raccogliere scommesse in base al contratto in essere con la Ricorrente_2. Pertanto, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio emerge che il sig. Nominativo_3 ha effettuato per il periodo sopra indicato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Fontana
Liri, Indirizzo_1 (requisito territoriale), l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_2, non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. Quanto sopra accertato dall'Ufficio integra pienamente i presupposti applicativi del tributo di cui al D. Lgs. 504/1998.
In conclusione, tale censura non può essere accolta.
L'appellante con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese. In ordine a tale motivo di doglianza, si deve evidenziare che il regolamento CE 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alle notificazioni e alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio esclude, all'art. 1, dall'ambito di applicazione la materia fiscale e, dunque, non possono riferirsi alla fattispecie in esame le procedure ivi previste circa la redazione degli atti in lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello
Stato membro mittente che il destinatario comprenda. In tal senso si pone, inoltre, la circolare del MEF n.
1 /DF del 19/2/2010. Dunque, nessuna norma vigente pone un obbligo in tal senso: può dirsi allora che la mancata traduzione in lingua inglese dell'atto notificato non costituisca causa di nullità. Oltretutto, dirimente
è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso. Le ampie e argomentate eccezioni confermano la piena conoscenza dell'atto impugnato e che nessuna lesione vi è stata del diritto di difesa. Il presente appello dimostra chiaramente che la ricorrente ha pienamente compreso le ragioni della pretesa erariale e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 156 del c.p.c., non potrebbe comunque essere dichiarata la nullità dell'atto, avendo quest'ultimo pienamente raggiunto il suo scopo.
L'appellante con il terzo e quarto motivo di appello denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove l'Ufficio ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo. Inoltre, parte appellante prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della I. n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e
1336 c.c., perché l'Ufficio accertatore avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo. Il motivo di impugnazione è infondato.
Si ricorda che gli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo 504/98 sono stati oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1 comma 66 in relazione a cui per soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
MEF – AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'art. 16 del D.M. Economia e Finanze del 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica. Questo quadro normativo
è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni forni te dal bookmaker. Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato.
Con riferimento al profilo territoriale del tributo, si osserva che la scommessa a quota fissa, intesa come scommessa per la quale la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata, rappresenta un contratto che viene stipulato da chi “tiene il banco” e “il giocatore” per effetto del quale, a fronte del pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte, al verificarsi di un evento predeterminato e previsto dal palinsesto, si impegna a corrispondere un importo in denaro in base alla quota della puntata. Come affermato dalla dottrina tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta. Se anche si volesse accedere ai principi di carattere generale (artt. 1321, 1326 c.c.) il contratto si conclude nel luogo in cui l'accettazione perviene e dunque, nel caso di persone lontane, nel luogo fissato dal proponente o, comunque, in quello dove egli si trova. Il giocatore effettua la puntata in Italia
e qui riceve l'accettazione della puntata stessa, il che conferma la localizzazione della scommessa sul territorio dello Stato. La circostanza che la proposta del giocatore sia trasmessa telematicamente all'estero non costituisce elemento rilevante e risponde semmai ad esigenze organizzative. La Cassazione Penale nella decisione n. 111/2004 già chiarisce che “… le scommesse gestite direttamente o indirettamente da un operatore estero … si perfezionano nel territorio Italiano … in virtù della regola generale dell'art. 1326 c.c. secondo cui il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte…”. Da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9533 depositata il
12 aprile 2021, sul punto ha così chiarito: “ il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta di scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015); attività queste tutte svolte in Italia” .
Parte appellante con il quinto e sesto motivo di appello eccepisce la presunta violazione del diritto eurocomunitario. Si rileva, in specie, l'incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario e l'erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998; In particolare, per quanto concerne la questione della doppia imposizione, la UE non ha dettato disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi Stati membri (utilizzando i poteri conferitile dall'art. 113 del
TFUE), le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario in quanto prescrittiva di limitazioni alla libera prestazione dei servizi di una delle legislazioni nazionali impositive: sarebbe invero impossibile stabilire quale legislazione debba essere considerata fonte di tale contrasto posto che il Trattato nulla stabilisce in proposito (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 aprile
2010, causa C-96/98 punti 25-29). Ciò consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi o alle aliquote, sono poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere - si ripete - dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. Si rammenta, che la questione di compatibilità dell'art. 1 comma 66 della L. n. 220/2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza enunciati dal Trattato CE, è approdata ripetutamente alla Corte di
Giustizia che ha ribadito, in ogni occasione “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute…”.
Occorre ancora evidenziare, riguardo al secondo profilo censorio, che la Corte di Giustizia Europea con le sentenze 22 gennaio 2015 nella causa C-463/13 e in quella 28 gennaio 2016 causa C-375/14 ha sufficientemente chiarito come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.
Per quanto concerne il settimo motivo di appello, concernente l'irrogazione della sanzione pecuniaria, corre l'obbligo di ricordare che l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1998 stabilisce tra l'altro che “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse
è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 % della maggiore imposta”. Né del resto, può parlarsi di mancanza di dolo, a fronte della piena consapevolezza e volontarietà dell'attività svolta dal CTD e dall'obbligato in solido, come sopra descritta, e neppure può trovare più applicazione, in ordine alle sanzioni inflitte, l'esimente dell'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione e la portata della norma impositiva, prevista dall'art. 6, D. Lgs. n. 472/1997, richiamato in materia dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1998
e dall'art. 10 dello statuto del contribuente, se non altro perché la disciplina in vigore non lascia, tanto più dopo le norme interpretative del 2010, alcun margine di incertezza in ordine all'assoggettamento all'imposta azionata dal CTD e, quindi, come obbligata in solido, della società Ricorrente_2 (ex multis CTR Lazio n. 3147/10/2020, depositata il 20.10.2020). Si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
8757/2021, sul punto precisa: “Fondato … è invece il … motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 504/1998, perché il giudice d'appello non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte
Costituzionale ha ravvisato l'incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall'
(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Il motivo è invece infondato per il periodo successivo alla legge di interpretazione autentica n. 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza”. Tale orientamento
è stato confermato con numerose ordinanze depositate tra il 2022 e l'anno in corso, in particolare le ordinanze
27260/2023 e 10495/2024. Il caso di cui si discute nell'odierno ricorso riguarda l'anno d'imposta 2014 e pertanto la censura è da ritenersi infondata.
Per quanto riguarda l'ottavo motivo, si osserva che il ricorso di primo grado è stato respinto con condanna alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza. I Giudici di prime cure hanno liquidato le spese di lite a favore dell'ADM secondo i criteri e i valori del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018, in applicazione dell'art.15, comma 2- sexies del D.lgs. 546/92, che prevede espressamente che nel caso in cui l'Amministrazione (Ente Impositore) sia ricorsa alla assistenza tecnica del funzionario e non dell'Avvocatura di Stato, le spese da porre a carico della parte soccombente siano liquidate dal giudice applicando la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti “quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'indennità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato” (Sentenza Cassazione Civile n. 24675/2011 –
Sentenza Cassazione Civile n. 23055/2019 - Ordinanza Cassazione Civile n. 9730 del 2021, depositata il
14.04.2021).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.