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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 783/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Corrado Croci Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 783/2025 promossa da:
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE CASTAGNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via San Lorenzo 99
15121 Alessandria, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte reclamante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), presso la quale è domiciliata in Via P.IVA_3
Arsenale n. 21 parte reclamata
e contro
(P. IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_4
Castelceriolo (AL), Via San Giuliano 75, in persona del Curatore dott.sa (C.F. Controparte_3
), con studio in Torino, Via Morghen 33, ed elettivamente domiciliato in Torino, CodiceFiscale_1
Corso Marconi 10, presso lo studio dell'avv. Alessandra Giovetti (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., giusta autorizzazione Giudice
Delegato (all. 2)
pagina 1 di 23 parte reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo ex at. 51 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza 35/2025 del Tribunale
Ordinario di Alessandria, nominare il Giudice Relatore e, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 51 c. 5
CCII, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ai sensi dell'art. 52 CCII, previa fissazione dell'udienza di comparizione, la sospensione della procedura di liquidazione giudiziale n. 24/2025 della società aperta con Parte_1 la sentenza impugnata e, - NEL MERITO: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
e, per l'effetto, omologare il Concordato Preventivo proposto dalla stessa società per le motivazioni spiegate, non Parte_1 essendo richiesto alcun provvedimento di natura esecutiva e organizzativa;
- IN SUBORDINE: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società e, per l'effetto, rinviare al Tribunale competente per i Parte_1 provvedimenti necessari e successivamente omologare il Concordato Preventivo proposto dalla stessa società per le motivazioni spiegate, Con vittoria di spese di lite e onorari di Avvocato. Si chiede l'acquisizione dell'integrale fascicolo di primo grado".
: Controparte_2
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via istruttoria o disporre l'acquisizione del fascicolo integrale R.G. PU 111/2023 - Tribunale di Alessandria (ivi inclusi i subprocedimenti recanti RG. 111-1, 111-2 e 111-3/2023) nel merito o dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da e/o o comunque, respingere anche
Parte_1 perché infondato nel merito il reclamo proposto da e/o tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni
Parte_1 avversarie;
e o in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da e la
Parte_1 sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale della Con il rimborso di compensi e spese di giudizio,
Parte_1 anche per la fase di trattazione della sospensiva ex art. 52 CCII, oltre rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII".
Parte_1
Controparte_1
" In via principale e nel merito: - Rigettare il reclamo presentato, poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni meglio rappresentate nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di compensi, spese e accessori come per legge".
Per la Procura Generale: “respingersi il reclamo”
pagina 2 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La vicenda trae origine dalla crisi finanziaria di con sede legale in Castelceriolo (AL), Via Parte_1
San Giuliano n. 75, amministrata dal socio unico La società aveva accumulato nel corso degli Parte_2 anni un ingente indebitamento tributario e previdenziale, derivante da sistematici inadempimenti fiscali protrattisi dal 2006; tale esposizione debitoria aveva raggiunto complessivamente oltre 5 milioni di euro, rappresentando circa il 99,5% del passivo totale della società.
In data 13 dicembre 2023, l' proponeva istanza di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di per un debito scaduto di € 4.825.591,77. Parte_1
Contestualmente, la società aveva avviato una procedura di composizione negoziata della crisi di impresa e richiesto le previste misure protettive, onde medio tempore inibire le attività esecutive dell'Agente della
Riscossione attraverso le misure protettive previste dal Codice della Crisi.
Il 4 aprile 2024, in vista dell'accesso alla futura procedura concordataria, stipulava con DR Parte_1
Scavi S.r.l. un contratto di affitto di azienda della durata massima di 5 anni, con un canone annuo di €
264.000. DR Scavi risultava essere amministrata e interamente partecipata da sorella Persona_1 dell'amministratore di Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa Parte_1 Parte_2 secondo cui l'accordo si sarebbe risolto automaticamente (i) in caso di rigetto della domanda di omologa del concordato, nonché (ii) di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della concedente.
L'azienda oggetto dell'affitto era collocata presso immobili di proprietà di Immobiliare Quattro S.r.l., anch'essa riconducibile alla medesima con la quale aveva stipulato un contratto di Persona_1 Parte_1 locazione immobiliare prevedente un canone mensile di € 6.000. Tra le parti del rapporto locatizio sussisteva una particolare modalità di pagamento e fatturazione, con che effettuava pagamenti Parte_1 anticipati di somme varie a favore di Immobiliare Quattro, la quale successivamente emetteva fattura imputando i pagamenti ai canoni. In data 17 ottobre 2023 e 10 novembre 2023, aveva Parte_1 effettuato tre pagamenti da € 10.000 ciascuno, che Immobiliare Quattro aveva imputato a copertura parziale dei canoni relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024. In data 19 gennaio 2024, Pt_1 effettuava un ulteriore pagamento di € 9.000, rimanendo così aperta una posizione debitoria di €
[...]
1.080 per il mese di luglio 2024.
Il 9 aprile 2024, depositava domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con Parte_1 riserva di deposito della documentazione, ottenendo dal Tribunale di Alessandria il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo. Il 7 giugno 2024 veniva depositata la proposta di concordato in continuità aziendale indiretta, fondata essenzialmente sui canoni di affitto dell'azienda a pagina 3 di 23 DR Scavi e prevedente la suddivisione dei creditori in 7 classi con percentuali di soddisfacimento differenziate.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Con decreto del 16 aprile 2024, il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, nominando quale Commissario Giudiziale la dott.ssa e fissando Controparte_3 udienza per il 7 maggio 2024, altresì impartendo i provvedimenti per i prescritti oneri informativi periodici, puntualmente assolti dalla ricorrente.
Con decreto del 2 luglio 2024, il Tribunale rilevava alcune criticità sia formali che sostanziali nella proposta concordataria, concedendo alla società termine sino al 15 agosto 2024 per fornire chiarimenti e riservandosi ogni decisione in merito all'ammissibilità. Le criticità formali riguardavano la mancata produzione del bilancio 2023, plurime incongruenze nella documentazione posta a corredo della proposta e del piano e la mancata produzione della dichiarazione di rinuncia al credito del signor Le criticità sostanziali Pt_2 concernevano la mancata dimostrazione della solvibilità certa dell'affittuaria, la mancata precisa indicazione delle prospettive di realizzo di eventuali azioni risarcitorie e l'importo complessivo delle spese di procedura, con particolare riferimento al compenso del legale, quantificato in € 253.500.
In data 1° agosto 2024, la società depositava una memoria di chiarimenti. Con decreto del 17 settembre
2024, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e stabiliva lo svolgimento delle operazioni di voto nel periodo dall'8 al 17 gennaio 2025.
Il 22 novembre 2024, il Commissario depositava la relazione prevista dall'articolo 105 CCII, evidenziando alcuni possibili profili di criticità della proposta concordataria, in particolar modo per quanto atteneva alla fattibilità economica del piano, segnatamente la totale assenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto. Il Commissario rilevava inoltre che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi.
Il 25 novembre 2024, la società depositava una integrazione alla domanda e al piano di concordato, fornendo un aggiornamento e allineamento delle tabelle e del piano concordatario in seguito alla ricezione dei certificati definitivi previsti dall'articolo 88 CCII da parte dei creditori istituzionali. La società indicava un passivo complessivo di € 5.482.311,70 suddiviso tra le diverse classi, prevedendo il soddisfacimento dei creditori con le risorse derivanti dal realizzo dei crediti commerciali per € 769.431,48, dall'affitto dell'azienda a DR per 5 anni e 8 mesi per € 1.496.000 e dallo smobilizzo delle polizze assicurative per €
257.000.
Le operazioni di voto si svolgevano tra l'8 e il 17 gennaio 2025 con esito negativo. Il Commissario
Giudiziale comunicava che non erano state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 109, comma 5, pagina 4 di 23 CCII in tutte le classi, come richiesto per i concordati in continuità aziendale. La maggioranza dei creditori ammessi al voto non era stata raggiunta per 5 classi su 6, così come la maggioranza dei due terzi dei crediti dei creditori votanti. L'unico voto favorevole era stato espresso da Immobiliare Quattro S.r.l. per € 1.080, mentre erano stati espressi voti contrari per € 4.582.741,27 e non avevano espresso il voto creditori per €
1.129.843,93.
Il 23 gennaio 2025, la società depositava istanza di omologazione ai sensi degli articoli 88, 111 e 112, comma 2, CCII, sostenendo che nel caso di specie sussistessero tutti i requisiti di legge per l'omologazione del piano concordatario ovvero, in subordine, per l'omologazione forzosa del concordato ex articolo 88
CCII. Con provvedimento dell'11 febbraio 2025, il Tribunale fissava udienza per il 25 marzo 2025 per la comparizione della società e del Commissario.
Nei termini di legge, l' proponeva opposizione all'omologa del concordato, rilevando Controparte_1 svariati profili di illegittimità del piano concordatario ed eccependo l'impossibilità di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori nell'alternativa liquidatoria. L'opposizione articolava cinque contestazioni principali: la tardività con cui la società avrebbe riconosciuto e affrontato la crisi, l'asserito mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nel trattamento del credito erariale, dubbi sull'indipendenza del professionista attestatore, la pretesa non fattibilità economica del piano e l'asserita non convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il Commissario depositava il proprio parere negativo rispetto all'ipotesi di omologa ex articolo 112 CCII, esprimendo riserva di eventualmente integrare il parere qualora la società avesse chiarito i termini e le ragioni della domanda. Il Commissario evidenziava che, ferme le criticità già rilevate nelle relazioni depositate nel corso della procedura, tenuto conto dell'esito delle votazioni e dell'opposizione dell
[...]
, esprimeva parere non favorevole all'omologazione del concordato proposto. CP_1
La società depositava memoria difensiva insistendo per il rigetto dell'opposizione e per l'omologa del concordato ai sensi dell'articolo 112 ovvero, in subordine, dell'articolo 88 CCII. Secondo la società, sussistevano le condizioni per l'omologazione ai sensi dell'articolo 112 CCII poiché integrati tutti i requisiti di tale norma anche con particolare riferimento alla lettera d), in quanto il creditore che aveva espresso voto favorevole sarebbe invero un creditore privilegiato ex articolo 2764 cod.civ. “maltrattato” che in caso di liquidazione giudiziale verrebbe soddisfatto integralmente nella propria pretesa creditoria.
All'udienza del 25 marzo 2025, la reclamante richiedeva un rinvio per formulare nuova proposta sulla base della disponibilità mostrata da DR Scavi ad acquistare l'azienda tramite proposta irrevocabile di acquisto.
Il Tribunale concedeva il rinvio fissando la successiva udienza per l'8 aprile 2025. Veniva presentata ad una proposta aggiornata che prevedeva un sensibile miglioramento dell'attivo Controparte_1 apportato alla procedura determinato dall'aumento del valore dei canoni di affitto d'azienda da parte di pagina 5 di 23 DR Scavi, che si impegnava a corrispondere, in caso di omologa del concordato, per la durata del triennio, canoni annuali dell'ammontare di € 400.000 per complessivi € 1.200.000.
Non essendo pervenuta alcuna nuova proposta formale, all'udienza dell'8 aprile 2025, il Tribunale si riservava la decisione. Con sentenza n. 35/2025, depositata il 22 maggio 2025, il Tribunale rigettava il ricorso per l'omologa del concordato preventivo e, contestualmente, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_3
3. Decisione impugnata
[...]
Il Tribunale ha fondato la propria decisione, articolando la motivazione in diversi capi, in ciascuno dei quali esaminando uno dei molteplici profili di ritenuta illegittimità della proposta.
In primo luogo, veniva rilevata la scorretta formazione delle classi emersa a valle della procedura concordataria. Il creditore Immobiliare Quattro S.r.l., l'unico ad aver espresso voto favorevole, era sempre stato rappresentato come creditore chirografario e inserito nella classe 7 insieme al creditore chirografario
NE Italia S.p.A., per essere poi qualificato come privilegiato solo tardivamente con la memoria del
23 marzo 2025. Tale circostanza, secondo il Tribunale, inficiava in radice il corretto procedimento di formazione delle classi e poneva seri dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori.
Quanto all'applicabilità dell'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale. L'unico creditore che aveva votato favorevolmente non rientrava nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, non essendo creditore c.d. in the money. Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito ex articolo 2764 cod.civ., tale privilegio si collocava al grado
XVI, dunque in posizione subordinata ai crediti privilegiati e INAIL di grado I e VIII, i quali, CP_4 ammontando ad oltre € 1.300.000, già assorbivano l'intero attivo liquidatorio. Il privilegio del locatore, per altro verso, non potrebbe insistere sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda, sui quali Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che Immobiliare Quattro, lungi dall'essere un creditore maltrattato, risultava decisamente avvantaggiato dalla procedura di concordato, atteso che aveva ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per
€ 6.000 mensili per tutta la durata della procedura concordataria. A fronte del percepimento di tali canoni e dell'eventuale rinuncia a circa € 1.000 di credito, non poteva configurarsi alcun maltrattamento.
Relativamente all'articolo 88 CCII, il Tribunale ha ritenuto applicabile la versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, in quanto la proposta di transazione fiscale era stata presentata il 6 giugno
2024, anteriormente all'entrata in vigore del correttivo. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un pagina 6 di 23 contrasto interpretativo sulla combinabilità del cram down fiscale con la ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, ma ha ritenuto che anche aderendo all'orientamento favorevole all'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, la praticabilità dell'omologa forzosa dovesse essere esclusa per due ordini di ragioni.
In primo luogo, escludendo dal computo delle maggioranze le classi 2, 3 e 4, uniche effettivamente incluse nella transazione fiscale, non si verificava il consenso nella maggioranza delle classi, dal momento che delle tre restanti classi da considerare, le classi 5 e 6 si erano espresse sfavorevolmente. In secondo luogo,
l'RA e gli Enti Previdenziali costituivano di fatto l'unico creditore o il creditore assolutamente prevalente, rappresentando pressoché il 100% dei crediti ammessi al voto, circostanza che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza esclude l'applicabilità del cram down fiscale.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di ricorrere alla disciplina del cram down fiscale deve essere esclusa nell'ipotesi in cui l'RA costituisca l'unico creditore, in quanto l'operatività del cram down in tale ipotesi finirebbe con il tradursi in una forzosa attuazione della transazione fiscale già rifiutata dalla stessa amministrazione finanziaria. La ratio sottesa al cram down fiscale consiste nell'imporre un sacrificio alle ragioni del creditore pubblico al fine di garantire una percentuale di soddisfacimento del restante ceto creditorio, finalità che non ha ragione di esistere laddove non vi siano ulteriori creditori rispetto all'amministrazione finanziaria.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che ai fini della maggioranza di classi non era possibile computare le classi dissenzienti dell'RA e degli Enti Previdenziali come classi separate per formare quella maggioranza, dovendo essere considerato un voto unico dissenziente. Nel caso di specie, anche se il voto favorevole del
Fisco e degli Enti Previdenziali fosse stato forzato come unico voto di classe favorevole forzosa, il concordato non sarebbe stato approvato posto che delle tre classi votanti rimanenti solo una aveva votato a favore mentre la maggioranza delle altre classi aveva votato a sfavore.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, accertando lo stato di manifesta insolvenza della società attraverso il riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di omologa del concordato, il mancato pagamento del debito verso l' per oltre € 4.800.000 e il mancato pagamento del debito Controparte_1 previdenziale verso l' per oltre € 1.300.000. Il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza ha CP_4 adottato una definizione di insolvenza intesa quale stato di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non soltanto transitoria, che impedisce di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
La parte reclamante ha articolato il proprio reclamo in due motivi principali, preceduti da una richiesta di sospensione delle operazioni di liquidazione ai sensi dell'articolo 52 CCII. pagina 7 di 23 Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 88 CCII per mancata applicazione del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale. La reclamante sostiene l'applicabilità dell'istituto richiamando un precedente della Corte d'Appello di Bari, secondo cui le modifiche del Decreto correttivo costituiscono
“un non trascurabile indice normativo suscettibile di ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'articolo 88 CCII”. La reclamante argomenta che il Tribunale di Alessandria ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'istituto, sostenendo che la normativa applicabile al concordato in continuità contempla tre ipotesi: il cram down fiscale non è applicabile quando è superfluo, non è applicabile quando è inutile ed
è applicabile, invece, quando solo grazie ad esso la proposta può risultare approvata dalla maggioranza delle classi di creditori.
La reclamante contesta inoltre che i provvedimenti citati dal Tribunale sui limiti del cram down fiscale si riferiscano agli accordi di ristrutturazione e non al concordato preventivo, sostenendo che nell'ipotesi del concordato preventivo, che per sua natura ricomprende tutti i debiti dell'azienda, tale limitazione non dovrebbe applicarsi. Secondo la reclamante, sono presenti anche altri creditori estranei alla transazione fiscale, tra cui la classe 1 con dipendenti privilegiati, una classe 7 di chirografi e degradati al chirografo, e le classi 5 e 6 estranee alla transazione fiscale.
La reclamante sostiene che l'applicazione della norma al voto degli enti destinatari di proposta di transazione con trasformazione del voto in positivo comporta il raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 112. In ipotesi di conversione forzosa dei creditori erariali e previdenziali, sussisterebbe il voto positivo di 4 classi su 6. Sempre con riguardo al voto, la reclamante ha censurato l'erronea valutazione da parte del Tribunale, laddove avrebbe erroneamente considerato le classi 5 e 6 come incluse nella transazione fiscale, quando invece non lo sono.
L'applicazione corretta del cram down comporterebbe la conversione del voto delle sole classi 2, 3 e 4, raggiungendo così la maggioranza delle classi (4 su 6)
Quanto al requisito della non deteriorità, la reclamante evidenzia che in caso di liquidazione giudiziale ci sarebbe una perdita netta per lo stato di € 914.763,59 senza considerare interessi e imposte correnti per 5 anni, mentre il concordato applica correttamente i criteri della Absolute Priority Rule e della Relative
Priority Rule.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 CCII per errata valutazione dei presupposti della ristrutturazione trasversale. La reclamante sostiene che Immobiliare Quattro S.r.l. sia un creditore privilegiato ex art. 2764 cod. civ. “maltrattato” dalla proposta concordataria, che in caso di liquidazione giudiziale verrebbe soddisfatto integralmente avendo diritto di soddisfarsi sui frutti derivanti dagli immobili locati, quali i canoni di affitto di azienda incassati dalla procedura. La reclamante argomenta che non è previsto da nessuna norma che i crediti integralmente degradati debbano essere inseriti in apposita classe, ma anzi, proprio perché diventati chirografari ben si collocano nella unica classe di chirografi. pagina 8 di 23 La reclamante sostiene che il creditore, da un lato, verrebbe inserito davanti agli enti nell'ipotesi di passivo, ma avrebbe inoltre diritto di soddisfarsi integralmente sui frutti ex art. 820 cod. civ. derivanti dagli immobili locati, quali i canoni di affitto di azienda incassati dalla procedura nelle more della stessa. Gli immobili locati dalla formerebbero oggetto dell'affitto di azienda in essere con DR Scavi, i cui canoni Parte_1 almeno in parte ne formerebbero incontestabilmente un frutto civile ex articolo 820, co. 2, cod. civ.
L' si è opposta tanto al reclamo nel merito quanto all'istanza di sospensione, Controparte_1 stigmatizzando, in linea generale, come la vicenda di gestione della crisi sia stata palesemente tardiva e inadeguata, con un impiego strumentale e dilatorio degli strumenti del Codice della Crisi, essenzialmente finalizzato a porre il creditore erariale di fronte al fatto compiuto dell'operazione di affitto sulla cui natura ha fatto le dovute precisazioni, nonché al fine di rimandare l'esito della liquidazione giudiziale.
L'Amministrazione ha sottolineato che non c'è stato alcun dialogo della società reclamante con l'agenzia fiscale e ciò ha precluso l'apertura di un contraddittorio per ragionare su un eventuale miglioramento della proposta e del piano.
L'Amministrazione ha poi contestato la scorretta formazione delle classi e l'assenza dei requisiti per l'omologa forzosa, rilevando che i creditori erariali e previdenziali rappresentano oltre il 99% del passivo complessivo.
Quanto alla ristrutturazione trasversale, nel solco di quanto già osservato dal Tribunale, l' ha CP_1 sottolineato che il locatore Immobiliare Quattro, dopo essere stato inserito quale chirografario nella stessa classe con NE Italia, per un ammontare complessivo di crediti che non raggiungeva i duemila euro, venne poi prospettato e riqualificato come privilegiato solo nella memoria del 23 marzo 2025, in funzione, per così dire, veicolante della domanda di omologazione forzosa. Di qui, nella prospettazione della reclamata, il sapore puramente strumentale della nuova prospettazione, in ogni caso illegittima, sotto il primo come il secondo riguardo. Ed infatti, ove si ponga mente al rango XVI dell'evocato privilegio (art. 2764 cod. civ.), quindi in posizione preferenziale solo rispetto al privilegio sui mobili vantato dall'RA per imposte dirette e IVA, ma non rispetto al medesimo titolo vantato dall' verrebbe meno il CP_4
“maltrattamento” o interesse differenziale di quel creditore, poiché in ogni caso a valle di qualsivoglia possibilità di pratica attuazione del suo privilegio;
ove, invece, si volesse valorizzare il dato puramente formale della nominalistica poziorità rispetto al ceto chirografario tout court, se ne dovrebbe inferire l'illegittima inserzione in una classe, al postutto, composta di creditori titolari di posizione giuridica diversa.
Di là delle singole censure alla proposta, ha ribadito il proprio fermo diniego alla Controparte_1 proposta, anche in ragione di una valutazione complessiva e di sintesi che, da un lato, non può prescindere dall'eziogenesi deliberata e, dunque, patologica del grave indebitamento venutosi a creare pressoché in esclusivo pregiudizio del creditore erariale e, dall'altro, dall'opacità del set informativo e attestativo essenziale al fine di consentire in modo consapevole la valutazione comparativa di convenienza che il pagina 9 di 23 creditore erariale è chiamato ad operare e che non può fondarsi su di una mera, per quanto verosimile, ipotesi de praesumpto dell'alternativa liquidatoria. Nella prospettiva della reclamata, la natura pianificata degli inadempimenti dal 2006, la mancanza di chiarezza della proposta con riferimento al quantum da versare,
l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, la sproporzione tra spese di procedura (€
542.834,39) e soddisfazione del credito erariale (€ 435.664,46) concorrono, complessivamente, a costituire cifra dell'illegittimità della proposta, come pure della sua convenienza ove quest'ultima sia da intendersi come punto di approdo di un giudizio informato e consapevole sulla base di un set attestativo adeguato, avente ad oggetto le alternative, di continuità e liquidatorie concretamente praticabili.
La Procedura di Liquidazione Giudiziale ha parimenti concluso per il rigetto del reclamo, in primo luogo evidenziando l'elemento decisivo rappresentato dall'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante della proposta concordataria, venuto meno il quale è lo stesso oggetto della domanda di omologazione forzosa a non essere più in concreto perseguibile. DR, infatti, ha formalmente dichiarato risolto il contratto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso. La Procedura, con e-mail PEC in data 3 giugno 2025 DR,
a propria volta, espressamente dichiarava di ritenere risolto il Contratto di Affitto con decorrenza 31 maggio 2025. L'azienda, a seguito della risoluzione del Contratto di Affitto invocata dall'Affittuaria, ha definitivamente cessato la propria attività ed è stata restituita da DR al Curatore, avendo finanche mutato consistenza tenuto conto che i dipendenti addetti alla stessa hanno rassegnato le proprie dimissioni.
Ne segue che il Contratto di Affitto ha quindi irrimediabilmente e definitivamente cessato i propri effetti per volontà dell'Affittuaria ed in ragione di una clausola dalla stessa negoziata con l'odierno reclamante, di talché non sussiste più il perno stesso del concordato non approvato e di cui la reclamante vorrebbe l'omologazione forzosa, posto che i canoni del cessato contratto costituivano la parte preponderante di risorse attive a sostegno del fabbisogno concordatario e che, a monte, è venuta meno la sola opzione di continuità – indiretta – postulata nella proposta e, con essa, la percorribilità normativa dell'omologazione forzosa che, ove mai ne sussistano tutti gli altri presupposti di legge, è comunque applicabile solamente a quella fattispecie.
Restano ad ogni buon conto ferme, nella prospettazione della Procedura reclamata, le ulteriori criticità in jure ostative all'omologazione forzosa.
Quanto alla ristrutturazione trasversale, la Procedura ha precisato che l'unico creditore favorevole non rientra nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, essendo sempre stato rappresentato quale creditore chirografario ab origine fino alla memoria del 23 marzo 2025. Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito ex articolo 2764 cod.civ., tale privilegio non si collocherebbe davanti agli enti come sostenuto dalla società, secondo la stessa proposta concordataria i crediti privilegiati e INAIL di CP_4 grado I e VIII per oltre 1,3 milioni di euro esaurirebbero l'intero attivo liquidatorio quantificato dalla pagina 10 di 23 Società in euro 988.140,48 nel best case o 602.140,48 nel worst case, senza alcuna prospettiva di riparto per il grado XVI.
La Procedura ha poi evidenziato che il privilegio del locatore non insisterebbe sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda sui quali
Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio. L'asserito privilegio insisterebbe al più sui soli corrispettivi eventualmente ritratti dalla cessione dei beni mobili e strumentali collocati presso l'immobile, ai quali la
Società attribuisce una possibile valorizzazione di euro 100.000, che verrebbe integralmente erosa dai Contr crediti aventi privilegio superiore al grado
La Procedura ha poi sottolineato che Immobiliare Quattro, lungi dall'essere un creditore maltrattato, risulta semmai avvantaggiato – e considerevolmente – dal concordato proposto, atteso che ha ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per euro 6.000 mensili per tutta la durata ultraquinquennale dell'affitto. A fronte del conseguito diritto al percepimento di tali canoni complessivamente per un importo pari a 408.000 euro (seimila euro per sessantotto mensilità), va da sé che la perdita di euro 1.080 di credito non configura affatto un
“maltrattamento”.
La Procedura ha poi rilevato specifiche criticità in merito alla liceità della condotta relativa alla formazione del debito di Immobiliare Quattro. Di là dall'evidente strumentalità di tali imputazioni, artatamente congegnate per creare un debito classabile verso società della sorella del legale rappresentante, quest'ultimo, invero, è l'esito contabile e finanziario di pagamenti anticipati di debiti non ancora nemmeno sorti e tantomeno scaduti. Il debito di euro 1.080, essendo riferibile al mese di luglio 2024, peraltro poteva essere estinto alla ricezione dei successivi pagamenti anche in applicazione dell'articolo 1193 cod. civ.
5. L'esito della sospensiva richiesta
La Corte d'Appello, con provvedimento del 25 luglio 2025, ha respinto la richiesta di sospensione formulata dalla reclamante, non ritenendo sussistere quell'elevato grado di probabile fondatezza dell'impugnazione tale da corroborare la pretesa sospensione delle operazioni di liquidazione. A tale, propugnata, prognosi favorevole ostavano le significative criticità messe in luce dalle reclamate e, inter alia:
• l'RA quale creditore sostanzialmente unico o prevalente, rappresentando i creditori erariali e previdenziali oltre il 99% del passivo complessivo, circostanza che secondo un affermato indirizzo interpretativo esclude l'applicabilità del cram down fiscale;
• l'applicabilità dell'invocato cram down fiscale ex articolo 88 CCII in relazione ad una proposta di transazione fiscale presentata il 6 giugno 2024, disciplinata dalla versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024.
pagina 11 di 23 • la sussistenza dei presupposti per la richiesta ristrutturazione trasversale ex articolo 112, comma 2, lettera d), CCII, che postula il voto favorevole di almeno una classe di creditori ai quali sia offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, al cospetto, di contro, di un solo creditore favorevole concretamente favorito, per le ragioni dianzi ricordate, dall'eventuale omologazione del concordato;
• la scorretta formazione della classe in the money, ove il credito di euro 1.080 di Immobiliare Quattro
S.r.l., prima rappresentato come chirografario e come tale inserito nella classe 7 insieme ad altro creditore – pacificamente – chirografario (NE Italia S.p.A.), sia invece da intendersi quale privilegiato, così come solo tardivamente qualificato con la memoria del 23 marzo 2025, in funzione individuatrice di una classe “traente” la chance del concordato coattivo, sicché delle due l'una: o il creditore è puramente e semplicemente chirografario e, come tale, nelle condizioni date tanto del best quanto del worst case, indifferente e non sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 112, co. 2°, lett. d;
o è da ritenersi privilegiato e, in tal caso, illegittimamente avvinto ad una classe eteroclita per posizione giuridica con conseguente vizio pregiudicante di legittimità sostanziale del concordato, con riguardo al postulato classamento.
6. Tema del contendere
All'esito dell'iter processuale, le parti prospettano un ampio ventaglio di questioni controverse che involgono i più attuali e rilevanti tornanti interpretativi degli istituti dell'omologazione forzosa del concordato preventivo in continuità aziendale, con particolare riferimento al cram down fiscale di cui all'articolo 88 CCII e alla ristrutturazione trasversale disciplinata dall'articolo 112, comma 2, lettera d),
CCII, sebbene, per le ragioni già lumeggiate nelle superiori premesse, la mutata situazione di fatto, conseguente alla risoluzione del contratto d'affitto e alla cessazione di ogni residuo palpito di continuità, imponga una delibazione in concreto della fattispecie, tale da non poter prescindere dalle sopravvenute circostanze.
Ciò premesso, va in primo luogo osservato che non risulta controversa la ricostruzione fattuale della vicenda, essendo pacificamente acquisito che la società aveva accumulato un indebitamento Parte_1 tributario e previdenziale di oltre 5 milioni di euro, rappresentante circa il 99,5% del passivo complessivo, derivante da sistematici inadempimenti fiscali protrattisi dal 2006. È altresì pacifico che l'unico voto favorevole alla proposta concordataria è stato espresso da Immobiliare Quattro S.r.l. per un credito di €
1.080, mentre tutti gli altri creditori si sono espressi negativamente o non hanno partecipato al voto. È inoltre pacifico che DR Scavi S.r.l. ha dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso.
pagina 12 di 23 E' infine incontestato, nel presente grado, il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, non facendosi più questione della sussistenza di un mero stato di crisi, peraltro da escludersi, ove si ponga mente al fatto che la stessa proposta, di là della veste di continuità, postulava, per il tramite della cessione e del realizzo dei crediti e dei residui cespiti, la liquidazione dell'intero patrimonio, in funzione del pagamento in ogni caso parziale e stralciato dei creditori, con la conseguenza che è la stessa prospettazione di parte a dar conto della definitività del dissesto, tanto in un'accezione finanziaria (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni), quanto economica (deficit patrimoniali).
Ne segue che i presupposti sostanziali della liquidazione giudiziale (commercialità dell'impresa, superamento delle soglie, scaduto erariale rilevante ex art. 49 CCII insolvenza), come pure quelli processuali (legittimazione del creditore erariale istante) sono ammessi o non contestati, né vi è deduzione di vizio processuale in ordine all'audizione del debitore in sede di procedimento unitario. La caducazione del capo della sentenza relativo all'apertura della liquidazione giudiziale è postulata solo quale conseguenza ed in ripercussione dei vizi relativi al rigetto dell'omologa forzosa del concordato non approvato, in relazione al quale la reclamante, di contro, muove plurime censure alla pronuncia gravata.
La prima questione controversa concerne l'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale nella versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024. La reclamante sostiene che l'istituto sia applicabile anche al concordato in continuità, richiamando l'orientamento della Corte d'Appello di Bari secondo cui le modifiche del correttivo costituiscono un indice normativo per l'interpretazione del previgente testo. Le parti resistenti eccepiscono invece l'inapplicabilità dell'istituto al concordato in continuità nella versione pro tempore vigente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che ha negato tale possibilità sulla base dell'incipit dell'articolo 88 CCII che fa salve le previsioni di cui all'articolo 112 comma 2 quanto al concordato in continuità e del richiamo alle sole maggioranze del concordato liquidatorio.
La seconda questione controversa attiene ai limiti del cram down fiscale nel caso di RA quale creditore unico o prevalente. La reclamante contesta l'applicazione di tale limitazione al concordato preventivo, sostenendo che essa dovrebbe valere solo per gli accordi di ristrutturazione, in quanto il concordato per sua natura ricomprende tutti i debiti dell'azienda e sono presenti anche altri creditori estranei alla transazione fiscale. Le parti resistenti replicano che la ratio che porta a ritenere prevalente sulle ragioni erariali solo un concorso di creditori reale e non fittizio assume valenza generale e non è suscettibile di discriminazione a seconda dell'istituto di soluzione della crisi prescelto, evidenziando che i creditori erariali e previdenziali rappresentano oltre il 99% del passivo complessivo.
La terza questione controversa riguarda la corretta formazione delle classi e la qualificazione giuridica del credito di Immobiliare Quattro S.r.l. La reclamante sostiene che tale creditore sia un privilegiato ex articolo
2764 cod. civ. maltrattato dalla proposta concordataria, che, in caso di liquidazione, verrebbe soddisfatto pagina 13 di 23 integralmente sui canoni di affitto di azienda quali frutti civili derivanti dagli immobili locati. Le parti resistenti eccepiscono la scorretta formazione delle classi, essendo stato il creditore sempre rappresentato come chirografario e inserito nella stessa classe di NE Italia, per essere qualificato come privilegiato solo tardivamente, con conseguente violazione del principio del consenso informato dei creditori.
La quarta questione controversa concerne la sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII. La reclamante sostiene che Immobiliare Quattro sia un creditore in the money che sarebbe soddisfatto applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, avendo diritto di soddisfarsi sui frutti derivanti dagli immobili locati. Le parti resistenti replicano che tale creditore non rientra nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, non essendo creditore in the money, atteso che il privilegio di grado XVI non si collocherebbe davanti agli enti e che i crediti privilegiati e INAIL di grado superiore esaurirebbero l'intero attivo CP_4 liquidatorio.
La quinta questione controversa attiene all'elemento sopravvenuto rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante della proposta concordataria. La
Procedura di Liquidazione Giudiziale ha evidenziato che DR ha formalmente dichiarato risolto il contratto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa, con conseguente cessazione definitiva dell'attività aziendale e restituzione dell'azienda al Curatore. Tale circostanza comporterebbe l'impossibilità di omologare un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno, non potendo il contratto risolto rivivere per effetto dell'eventuale accoglimento del reclamo. In tale ambito, parimenti controverso è la rilevanza che assume la "dichiarazione di impegno" di DR Scavi per la stipula di un nuovo contratto di affitto in caso di accoglimento del reclamo, documento che le parti resistenti hanno contestato come non vincolante e subordinato a condizioni indeterminate.
La sesta questione controversa riguarda la valutazione dell'alternativa liquidatoria e la corretta rappresentazione del valore di liquidazione ai fini della verifica della non deteriorità del trattamento proposto ai creditori pubblici. Il Commissario Giudiziale aveva rilevato che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi. La società aveva determinato il valore di liquidazione calcolando il presunto realizzo dalla vendita atomistica dei singoli asset patrimoniali, senza considerare l'ipotesi di un possibile esercizio provvisorio dell'impresa o di una vendita unitaria dell'azienda.
La settima questione controversa attiene alla valutazione della fattibilità economica del piano concordatario e alla presenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto. Il Commissario
Giudiziale aveva evidenziato la totale assenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto, limitandosi l'attestatore a definire DR Scavi una società leader del settore, omettendo di pagina 14 di 23 pronunciarsi sulla congruità del canone pattuito con l'affittuaria, fatto particolarmente rilevante stante il vincolo di parentela tra i soggetti contraenti.
L'ottava questione controversa riguarda la sussistenza del requisito di indipendenza del professionista attestatore. L' ha eccepito che il ragioniere risulta fare parte della rete stabile Controparte_1 Pt_4 di collaboratori di cui si avvale lo studio legale riferibile all'Advisor legale della società, avvocato Giuseppe
Castagna, nello svolgimento della propria attività professionale, con conseguente carenza della posizione di terzietà dell'attestatore che può inficiare l'obiettività di giudizio.
La nona questione controversa attiene alla valutazione della tardività e inadeguatezza della gestione della crisi da parte della società. L' ha evidenziato che la società si è sostanzialmente Controparte_1 autofinanziata per diversi anni attraverso illegittimi minori costi fiscali, soddisfacendo con relativa regolarità le pretese dei creditori privati proprio attraverso le risorse indotte dal mancato versamento delle imposte e richiedendo infine al solo RA di sopportare i costi del presunto risanamento.
La decima questione controversa riguarda la natura e le caratteristiche dell'operazione di affitto di azienda posta a base della proposta concordataria. Le parti resistenti hanno evidenziato la mancanza di trasparenza dell'operazione, con riferimento al rapporto tra le società, la mancanza di autonomia e di discontinuità da parte del soggetto che deve eseguire il piano rispetto al soggetto autore della mala gestio che ha portato alla crisi, e la presenza di flussi finanziari in uscita durante l'affitto di azienda eccessivi e non sufficientemente giustificati.
6. Ragioni della decisione
Il reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve Parte_1 essere respinto per una pluralità di ragioni, sia di carattere preliminare che di merito, che rendono del tutto infondate le doglianze articolate dalla reclamante.
6.1 La sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto e la cessazione della continuità aziendale
In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi che il concordato di cui la reclamante chiede l'omologazione forzosa è venuto meno nel suo sostrato fattuale essenziale, per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante e imprescindibile della proposta concordataria.
Come pacificamente emerso dagli atti, DR Scavi S.r.l. ha formalmente dichiarato risolto il contratto di affitto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso, secondo cui l'accordo si sarebbe risolto automaticamente "dalla data di rigetto della domanda di omologa o in ogni caso dalla data di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della
Concedente". Tale risoluzione ha comportato la cessazione definitiva dell'attività aziendale e la restituzione dell'azienda al Curatore, con conseguenti dimissioni dei dipendenti addetti alla stessa.
pagina 15 di 23 La risoluzione del contratto di affitto assume carattere decisivo e ostativo rispetto all'omologazione richiesta, poiché elimina, tanto in senso soggettivo (affittuario) che oggettivo (attività in esercizio) il presupposto stesso della continuità aziendale indiretta su cui era fondata la proposta concordataria.
Il concordato in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, CCII, si configura quando
"è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso". Nel caso di specie, venuto meno il contratto di affitto che costituiva l'unico strumento di realizzazione della continuità indiretta, è cessata ogni possibilità di prosecuzione dell'attività aziendale secondo le modalità previste dal piano concordatario.
Non vale a superare tale ostacolo la "dichiarazione di impegno" allegata dalla reclamante, con cui DR
Scavi si impegnerebbe alla stipula di un nuovo contratto di affitto in caso di accoglimento del reclamo. Tale documento presenta infatti molteplici profili di criticità che ne escludono l'idoneità a ripristinare il presupposto della continuità aziendale: si tratta di documento non vincolante, subordinato a condizione sospensiva indeterminata, privo di indicazione di alcun termine di irrevocabilità, e che prevede l'impegno alla stipula di un contratto "alle condizioni previste dal piano concordatario omologato", che sarebbe necessariamente diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla Procedura di Liquidazione Giudiziale, qualsivoglia nuova operazione di affitto richiederebbe in ogni caso l'autorizzazione dei competenti organi della procedura e l'esperimento di apposita procedura competitiva di vendita, non potendo il contratto risolto "rivivere" per effetto dell'eventuale accoglimento del reclamo.
La cessazione della continuità aziendale comporta l'impossibilità di omologare un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno. Pur potendo astrattamente configurarsi, nell'ambito della liquidazione giudiziale, la possibilità di una cessione del complesso aziendale secondo le modalità previste dall'articolo 240 CCII (concordato nella liquidazione giudiziale), ovvero di una vendita dell'azienda in esercizio da parte del Curatore, è pacifico che il concordato preventivo di cui si chiede l'omologazione forzosa sia venuto meno nel suo sostrato fattuale, poiché la continuità si è interrotta e l'attestazione era fondata su una continuità ancora percorribile, non insussistente ma suscettibile di essere ripresa;
è però evidente che un concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII) sarebbe fattispecie altra, del tutto insuscettibile a legittimare l'omologa del concordato preventivo, oramai tramontato, qui richiesto in via forzosa.
La "lettera di impegno" da parte della medesima cessata affittuaria, semmai ed in senso opposto a quello propugnato dalla reclamante, finisce icasticamente per costituire conferma ulteriore, ove mai ve ne fosse la necessità, che il contratto di affitto che costituiva l'architrave del piano è venuto irrevocabilmente meno, pagina 16 di 23 non potendo tale dichiarazione unilaterale e condizionata ripristinare il rapporto contrattuale risolto per volontà della stessa affittuaria.
6.2 L'insussistenza dei presupposti per il cram down fiscale
Anche prescindendo dall'elemento ostativo rappresentato dalla cessazione della continuità aziendale, il reclamo deve essere respinto per l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa ai sensi dell'articolo 88 CCII.
6.2.1 La successione normativa dell'articolo 88 CCII e l'applicabilità al concordato in continuità
La questione dell'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale nella versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 è questione attualmente dibattuta in giurisprudenza e dottrina.
Da un lato, un orientamento giurisprudenziale ha sostenuto l'inapplicabilità dell'istituto al concordato in continuità nella versione pro tempore vigente, sulla base dell'incipit dell'articolo 88 CCII che fa salve le previsioni di cui all'articolo 112 comma 2 quanto al concordato in continuità e del richiamo alle sole maggioranze del concordato liquidatorio contenuto nel comma 2-bis.
Dall'altro lato, un orientamento giurisprudenziale più recente ha sostenuto l'applicabilità dell'istituto anche al concordato in continuità, richiamando l'interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, corroborata dalle successive modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 che hanno espressamente chiarito la questione, secondo cui tale modifica normativa, quantunque applicabile alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente all'entrata in vigore del cd. 'Terzo Decreto
Correttivo', costituirebbe “un non trascurabile indice normativo” suscettibile di ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'art. 88 CCII, nel senso dell'ammissibilità del 'cram down' anche per il concordato in continuità aziendale (in questo senso il precedente invocato dalla reclamante). CP_6
Tuttavia, anche aderendo a quest'ultimo orientamento più favorevole all'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, nel caso di specie non sussistono i presupposti sostanziali per l'omologazione forzosa.
6.2.2 I limiti del cram down fiscale nel caso di RA quale creditore unico o prevalente
Un ostacolo insuperabile all'applicazione del cram down fiscale è rappresentato dalla circostanza che l'RA e gli Enti Previdenziali costituiscono di fatto l'unico creditore o il creditore assolutamente prevalente, rappresentando oltre il 99% del passivo complessivo.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di ricorrere alla disciplina del cram down fiscale deve essere esclusa nell'ipotesi in cui l'RA costituisca l'unico creditore, in quanto l'operatività del cram down in tale ipotesi finirebbe con il tradursi in una forzosa attuazione della transazione fiscale già rifiutata dalla stessa amministrazione finanziaria. pagina 17 di 23 La ratio sottesa al cram down fiscale consiste nell'imporre un sacrificio alle ragioni del creditore pubblico al fine di garantire una percentuale di soddisfacimento del restante ceto creditorio, finalità che non ha ragione di esistere laddove non vi siano ulteriori creditori rispetto all'amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, i creditori erariali e previdenziali vantano un credito di euro 5.435.729,43 rispetto all'irrisoria somma di euro 2.002 dell'unica classe votante favorevole e di euro 7.267,13 delle altre due classi sfavorevoli al voto, rendendo evidente come l'RA e gli Enti Previdenziali siano gli unici effettivi creditori della società.
La reclamante contesta l'applicazione di tale limitazione al concordato preventivo, sostenendo che essa dovrebbe valere solo per gli accordi di ristrutturazione, il che non è, proprio per le ragioni sottese a quella interpretazione sistematica delle norme codicistiche che la stessa parte processuale, in utilibus, invoca e che, allora, dovrebbe condurre a ritenere affatto eccezionale, bensì comune ad entrambi gli istituti, siccome di valenza generale, la ratio che legittima il sacrificio dell'erario solo al cospetto di un concorso di creditori reale e non fittizio assume. In altri termini, vero ed effettivo il concorso, anche il creditore fiscale e previdenziale è chiamato al possibile sacrificio delle sue pretese, secondo i parametri sostanziali della transazione fiscale e con il limite invalicabile del nec deterius rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale;
ove il concorso non vi sia perché sostanzialmente fittizio, vengono comunque meno le ragioni di applicabilità dell'istituto e, con esso, di ogni possibilità di una valutazione di puro sapore pragmatico, meramente ancorata alla pur plausibile massima di esperienza dell'esigua recovery possibile in sede “fallimentare”.
6.2.3 Il computo delle maggioranze in applicazione del cram down fiscale
Anche ipotizzando l'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità e superando l'ostacolo del creditore pubblico prevalente, nel caso di specie non si raggiungerebbe comunque la maggioranza delle classi necessaria per l'omologazione.
Come chiarito dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, c.d. terzo correttivo, il meccanismo del cram down fiscale nel concordato in continuità può operare secondo due modalità: la conversione del voto negativo in positivo ovvero l'esclusione delle classi dei creditori pubblici dal computo delle maggioranze. In entrambi i casi, nel caso di specie non si raggiungerebbe la maggioranza necessaria.
Applicando il criterio della sterilizzazione, escludendo dal computo delle maggioranze le classi 2, 3 e 4
(uniche effettivamente incluse nella transazione fiscale), residuerebbero solamente 3 classi da considerare
(le classi 5, 6 e 7), di cui una soltanto (la classe 7) ha espresso voto favorevole, mentre le classi 5 e 6 si sono espresse sfavorevolmente.
Applicando il criterio della conversione, anche se il voto favorevole del Fisco e degli Enti Previdenziali fosse "forzato" come unico voto di classe favorevole forzosa, il concordato non sarebbe approvato posto che delle tre classi votanti rimanenti solo una ha votato a favore mentre la maggioranza delle altre classi ha votato a sfavore, generando sempre un'insussistenza di maggioranza di classi. Per le ragioni di seguito esposte, fra l'altro, neppure potrebbe essere considerato il voto favorevole della classe 7, stante il conflitto pagina 18 di 23 d'interessi del creditore Immobiliare Quattro s.r.l. e la conseguente applicazione dell'art. 109, co.6, CCII
(cfr. par.6.3.4).
6.3 L'insussistenza dei presupposti per la ristrutturazione trasversale
Il reclamo deve essere respinto anche per l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa ai sensi dell'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII.
6.3.1 La scorretta formazione delle classi
Un vizio insanabile della proposta concordataria è rappresentato dalla scorretta formazione delle classi, emersa a valle della procedura concordataria. Il creditore Immobiliare Quattro S.r.l., l'unico ad aver espresso voto favorevole, era sempre stato rappresentato come creditore chirografario e inserito nella classe 7 insieme al creditore chirografario NE Italia S.p.A., per essere qualificato come privilegiato solo tardivamente con la memoria del 23 marzo 2025.
Tale circostanza inficia in radice il corretto procedimento di formazione delle classi e pone seri dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato.
La tardiva riqualificazione del credito di Immobiliare Quattro da chirografario a privilegiato, operata solo in funzione della richiesta di omologazione forzosa, viola il principio del consenso informato dei creditori e determina una delle due seguenti conseguenze: o la classe è stata formata in violazione dei criteri di omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico, con conseguente vizio di legittimità a monte del voto;
ovvero la classe era correttamente formata e, in tal caso, espresso il voto, non si può ex post sceverarne la composizione per esigere l'applicazione della ristrutturazione trasversale.
6.3.2 L'assenza di un creditore privilegiato "maltrattato"
Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito di Immobiliare Quattro S.r.l. ex articolo 2764 cod. civ., tale creditore non rientra nella nozione di creditore privilegiato "maltrattato" richiesta dall'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII.
La norma richiede che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La ratio sottesa
è quella di una sorta di indiretta asseverazione della bontà del piano di ristrutturazione, fornita da un creditore "maltrattato" rispetto all'ipotesi meramente liquidatoria, il quale tuttavia si determina a votare a favore perché convinto del possibile risanamento dell'impresa.
Nel caso di specie, l'ipotizzato privilegio speciale mobiliare ex comb. disp. artt. 2764-2778 cod. civ. si colloca al grado XVI, quindi in posizione subordinata ai crediti privilegiati e INAIL di grado I e VIII CP_4 per oltre 1,3 milioni di euro, che per sé soli esauriscono l'intero attivo liquidatorio quantificato dalla Società pagina 19 di 23 in euro 988.140,48 nel best case o 602.140,48 nel worst case, senza alcuna prospettiva di riparto per il grado
XVI.
Inoltre, il privilegio del locatore non insisterebbe sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda, sui quali Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio. L'asserito privilegio insisterebbe al più sui soli corrispettivi eventualmente ritratti dalla cessione dei beni mobili e strumentali collocati presso l'immobile, ai quali la Società attribuisce una possibile valorizzazione di euro 100.000, che verrebbe integralmente erosa dai crediti aventi privilegio superiore al Contr grado
6.3.3 Il vantaggio del creditore favorevole
Immobiliare Quattro S.r.l., lungi dall'essere un creditore "maltrattato", risulta decisamente avvantaggiato dalla procedura di concordato. Il creditore ha ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per euro 6.000 mensili per tutta la durata della procedura concordataria. A fronte del percepimento di tali canoni per un importo complessivamente superiore a 408.000 euro, la perdita di euro 1.080 di credito non configura affatto un "maltrattamento".
Inoltre, sussistono legittime perplessità in merito alla liceità della condotta relativa alla formazione del debito di Immobiliare Quattro. Di là dall'evidente strumentalità di tali imputazioni, artatamente congegnate per creare un debito verso società della sorella del legale rappresentante da poter "classare", tale debito è invero frutto di pagamenti anticipati di debiti non ancora nemmeno sorti e tantomeno scaduti. Il debito di euro 1.080, essendo riferibile al mese di luglio 2024, peraltro poteva essere estinto alla ricezione dei successivi pagamenti anche in applicazione dell'articolo 1193 cod. civ.
6.3.4 Il conflitto di interessi e la sterilizzazione del voto
La concreta situazione del creditore vale altresì a determinare un ostacolo Parte_5 insuperabile all'applicazione della ristrutturazione trasversale, conseguente al manifesto conflitto d'interessi in cui questi, unico creditore ad aver espresso voto favorevole, versa. L'art. 109, comma 6, CCII stabilisce espressamente che "non possono partecipare al voto i creditori che si trovano, rispetto al debitore, in una delle condizioni previste dall'articolo 2373 del codice civile".
Nel caso di specie, Immobiliare Quattro S.r.l., in quanto locatore dell'immobile ove è collocata l'azienda oggetto del concordato e società riconducibile alla sorella dell'amministratore della debitrice, si trova in evidente conflitto di interessi. Il creditore trae infatti un vantaggio diretto e immediato dall'eventuale omologazione del concordato, continuando a percepire in prededuzione i canoni di locazione per € 6.000 mensili per tutta la durata della procedura, per un importo complessivo di € 408.000 (68 mesi di durata dell'affitto). Tale situazione configura un interesse proprio del creditore in conflitto con l'interesse generale della massa creditoria, dovendo pertanto il suo voto essere sterilizzato ai sensi della norma citata.
pagina 20 di 23 La sterilizzazione del voto di Immobiliare Quattro comporta l'assenza di qualsiasi classe che abbia votato favorevolmente alla proposta concordataria, rendendo impossibile l'applicazione della ristrutturazione trasversale che richiede il voto favorevole di almeno una classe di creditori "maltrattati". Il venir meno del voto favorevole di tale classe, di là di ogni questione inerente l'errata formazione della stessa, rende comunque tale classe contraria (NE non aveva votato a favore), con quel che ne consegue ai fini del computo delle maggioranze, anche ai fini del computo della maggioranza per classi, propedeutica al cram down forzoso di cui al precedente paragrafo 6.2.
6.4 La valutazione dell'alternativa liquidatoria
Un ulteriore profilo di criticità della proposta concordataria attiene alla valutazione dell'alternativa liquidatoria e alla corretta rappresentazione del valore di liquidazione ai fini della verifica della non deteriorità del trattamento proposto ai creditori pubblici.
Il Commissario Giudiziale aveva rilevato che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi. La società aveva determinato il valore di liquidazione calcolando il presunto realizzo dalla vendita atomistica dei singoli asset patrimoniali, senza considerare l'ipotesi di un possibile esercizio provvisorio dell'impresa o di una vendita unitaria dell'azienda. Tale approccio contrasta con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 all'articolo
87, comma 1, lettera c), CCII, che definisce espressamente il valore di liquidazione come "valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio". Se la reclamante assume il carattere interpretativo delle norme del Terzo Correttivo in materia di cram down, non può allora sottrarsi all'applicazione dello stesso principio interpretativo anche con riguardo alla previsione in punto piano e attestazione.
Non viene dato conto in alcun modo, poi, dell'impossibilità di una cessione del complesso aziendale in esercizio e, in assenza di specifica allegazione ed attestazione, non può allora non soccorrere l'art. 184 CCII prevede che "l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto
d'azienda", facendo salva la facoltà per il curatore di recedere. Era quindi necessario prendere in esame tale eventualità, eventualmente motivando le ragioni della sua pratica inattuabilità ovvero esponendo gli altri motivi tali da far sì che in ipotesi di liquidazione giudiziale quei canoni di affitto non avrebbero potuto essere ritratti.
6.5 Conclusioni
Per le ragioni esposte, il reclamo proposto da deve essere respinto. In via preliminare e Parte_1 assorbente, la sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda ha eliminato il presupposto stesso pagina 21 di 23 della continuità aziendale indiretta su cui era fondata la proposta concordataria, rendendo impossibile l'omologazione di un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno.
Nel merito, non sussistono i presupposti né per il cram down fiscale ex articolo 88 CCII, sia per la prevalenza assoluta del creditore pubblico che per l'impossibilità di raggiungere le maggioranze necessarie, né per la ristrutturazione trasversale ex articolo 112 CCII, per la scorretta formazione delle classi e l'assenza di un creditore privilegiato effettivamente "maltrattato", in ogni caso non legittimato al voto per conflitto d'interessi ex art.109 CCII.
La sentenza di primo grado ha quindi correttamente rigettato la domanda di omologazione forzosa e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, accertando la sussistenza dello stato di insolvenza della società e l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la
“mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi (lievemente arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità – media – della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto da Parte_1
- condanna la parte soccombente a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 8500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA se previste per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
pagina 22 di 23 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Corrado Croci Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 783/2025 promossa da:
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE CASTAGNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via San Lorenzo 99
15121 Alessandria, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte reclamante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), presso la quale è domiciliata in Via P.IVA_3
Arsenale n. 21 parte reclamata
e contro
(P. IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_4
Castelceriolo (AL), Via San Giuliano 75, in persona del Curatore dott.sa (C.F. Controparte_3
), con studio in Torino, Via Morghen 33, ed elettivamente domiciliato in Torino, CodiceFiscale_1
Corso Marconi 10, presso lo studio dell'avv. Alessandra Giovetti (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., giusta autorizzazione Giudice
Delegato (all. 2)
pagina 1 di 23 parte reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo ex at. 51 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza 35/2025 del Tribunale
Ordinario di Alessandria, nominare il Giudice Relatore e, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 51 c. 5
CCII, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ai sensi dell'art. 52 CCII, previa fissazione dell'udienza di comparizione, la sospensione della procedura di liquidazione giudiziale n. 24/2025 della società aperta con Parte_1 la sentenza impugnata e, - NEL MERITO: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
e, per l'effetto, omologare il Concordato Preventivo proposto dalla stessa società per le motivazioni spiegate, non Parte_1 essendo richiesto alcun provvedimento di natura esecutiva e organizzativa;
- IN SUBORDINE: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società e, per l'effetto, rinviare al Tribunale competente per i Parte_1 provvedimenti necessari e successivamente omologare il Concordato Preventivo proposto dalla stessa società per le motivazioni spiegate, Con vittoria di spese di lite e onorari di Avvocato. Si chiede l'acquisizione dell'integrale fascicolo di primo grado".
: Controparte_2
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via istruttoria o disporre l'acquisizione del fascicolo integrale R.G. PU 111/2023 - Tribunale di Alessandria (ivi inclusi i subprocedimenti recanti RG. 111-1, 111-2 e 111-3/2023) nel merito o dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da e/o o comunque, respingere anche
Parte_1 perché infondato nel merito il reclamo proposto da e/o tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni
Parte_1 avversarie;
e o in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da e la
Parte_1 sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale della Con il rimborso di compensi e spese di giudizio,
Parte_1 anche per la fase di trattazione della sospensiva ex art. 52 CCII, oltre rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII".
Parte_1
Controparte_1
" In via principale e nel merito: - Rigettare il reclamo presentato, poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni meglio rappresentate nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di compensi, spese e accessori come per legge".
Per la Procura Generale: “respingersi il reclamo”
pagina 2 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La vicenda trae origine dalla crisi finanziaria di con sede legale in Castelceriolo (AL), Via Parte_1
San Giuliano n. 75, amministrata dal socio unico La società aveva accumulato nel corso degli Parte_2 anni un ingente indebitamento tributario e previdenziale, derivante da sistematici inadempimenti fiscali protrattisi dal 2006; tale esposizione debitoria aveva raggiunto complessivamente oltre 5 milioni di euro, rappresentando circa il 99,5% del passivo totale della società.
In data 13 dicembre 2023, l' proponeva istanza di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di per un debito scaduto di € 4.825.591,77. Parte_1
Contestualmente, la società aveva avviato una procedura di composizione negoziata della crisi di impresa e richiesto le previste misure protettive, onde medio tempore inibire le attività esecutive dell'Agente della
Riscossione attraverso le misure protettive previste dal Codice della Crisi.
Il 4 aprile 2024, in vista dell'accesso alla futura procedura concordataria, stipulava con DR Parte_1
Scavi S.r.l. un contratto di affitto di azienda della durata massima di 5 anni, con un canone annuo di €
264.000. DR Scavi risultava essere amministrata e interamente partecipata da sorella Persona_1 dell'amministratore di Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa Parte_1 Parte_2 secondo cui l'accordo si sarebbe risolto automaticamente (i) in caso di rigetto della domanda di omologa del concordato, nonché (ii) di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della concedente.
L'azienda oggetto dell'affitto era collocata presso immobili di proprietà di Immobiliare Quattro S.r.l., anch'essa riconducibile alla medesima con la quale aveva stipulato un contratto di Persona_1 Parte_1 locazione immobiliare prevedente un canone mensile di € 6.000. Tra le parti del rapporto locatizio sussisteva una particolare modalità di pagamento e fatturazione, con che effettuava pagamenti Parte_1 anticipati di somme varie a favore di Immobiliare Quattro, la quale successivamente emetteva fattura imputando i pagamenti ai canoni. In data 17 ottobre 2023 e 10 novembre 2023, aveva Parte_1 effettuato tre pagamenti da € 10.000 ciascuno, che Immobiliare Quattro aveva imputato a copertura parziale dei canoni relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024. In data 19 gennaio 2024, Pt_1 effettuava un ulteriore pagamento di € 9.000, rimanendo così aperta una posizione debitoria di €
[...]
1.080 per il mese di luglio 2024.
Il 9 aprile 2024, depositava domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con Parte_1 riserva di deposito della documentazione, ottenendo dal Tribunale di Alessandria il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo. Il 7 giugno 2024 veniva depositata la proposta di concordato in continuità aziendale indiretta, fondata essenzialmente sui canoni di affitto dell'azienda a pagina 3 di 23 DR Scavi e prevedente la suddivisione dei creditori in 7 classi con percentuali di soddisfacimento differenziate.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Con decreto del 16 aprile 2024, il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, nominando quale Commissario Giudiziale la dott.ssa e fissando Controparte_3 udienza per il 7 maggio 2024, altresì impartendo i provvedimenti per i prescritti oneri informativi periodici, puntualmente assolti dalla ricorrente.
Con decreto del 2 luglio 2024, il Tribunale rilevava alcune criticità sia formali che sostanziali nella proposta concordataria, concedendo alla società termine sino al 15 agosto 2024 per fornire chiarimenti e riservandosi ogni decisione in merito all'ammissibilità. Le criticità formali riguardavano la mancata produzione del bilancio 2023, plurime incongruenze nella documentazione posta a corredo della proposta e del piano e la mancata produzione della dichiarazione di rinuncia al credito del signor Le criticità sostanziali Pt_2 concernevano la mancata dimostrazione della solvibilità certa dell'affittuaria, la mancata precisa indicazione delle prospettive di realizzo di eventuali azioni risarcitorie e l'importo complessivo delle spese di procedura, con particolare riferimento al compenso del legale, quantificato in € 253.500.
In data 1° agosto 2024, la società depositava una memoria di chiarimenti. Con decreto del 17 settembre
2024, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e stabiliva lo svolgimento delle operazioni di voto nel periodo dall'8 al 17 gennaio 2025.
Il 22 novembre 2024, il Commissario depositava la relazione prevista dall'articolo 105 CCII, evidenziando alcuni possibili profili di criticità della proposta concordataria, in particolar modo per quanto atteneva alla fattibilità economica del piano, segnatamente la totale assenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto. Il Commissario rilevava inoltre che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi.
Il 25 novembre 2024, la società depositava una integrazione alla domanda e al piano di concordato, fornendo un aggiornamento e allineamento delle tabelle e del piano concordatario in seguito alla ricezione dei certificati definitivi previsti dall'articolo 88 CCII da parte dei creditori istituzionali. La società indicava un passivo complessivo di € 5.482.311,70 suddiviso tra le diverse classi, prevedendo il soddisfacimento dei creditori con le risorse derivanti dal realizzo dei crediti commerciali per € 769.431,48, dall'affitto dell'azienda a DR per 5 anni e 8 mesi per € 1.496.000 e dallo smobilizzo delle polizze assicurative per €
257.000.
Le operazioni di voto si svolgevano tra l'8 e il 17 gennaio 2025 con esito negativo. Il Commissario
Giudiziale comunicava che non erano state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 109, comma 5, pagina 4 di 23 CCII in tutte le classi, come richiesto per i concordati in continuità aziendale. La maggioranza dei creditori ammessi al voto non era stata raggiunta per 5 classi su 6, così come la maggioranza dei due terzi dei crediti dei creditori votanti. L'unico voto favorevole era stato espresso da Immobiliare Quattro S.r.l. per € 1.080, mentre erano stati espressi voti contrari per € 4.582.741,27 e non avevano espresso il voto creditori per €
1.129.843,93.
Il 23 gennaio 2025, la società depositava istanza di omologazione ai sensi degli articoli 88, 111 e 112, comma 2, CCII, sostenendo che nel caso di specie sussistessero tutti i requisiti di legge per l'omologazione del piano concordatario ovvero, in subordine, per l'omologazione forzosa del concordato ex articolo 88
CCII. Con provvedimento dell'11 febbraio 2025, il Tribunale fissava udienza per il 25 marzo 2025 per la comparizione della società e del Commissario.
Nei termini di legge, l' proponeva opposizione all'omologa del concordato, rilevando Controparte_1 svariati profili di illegittimità del piano concordatario ed eccependo l'impossibilità di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori nell'alternativa liquidatoria. L'opposizione articolava cinque contestazioni principali: la tardività con cui la società avrebbe riconosciuto e affrontato la crisi, l'asserito mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nel trattamento del credito erariale, dubbi sull'indipendenza del professionista attestatore, la pretesa non fattibilità economica del piano e l'asserita non convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il Commissario depositava il proprio parere negativo rispetto all'ipotesi di omologa ex articolo 112 CCII, esprimendo riserva di eventualmente integrare il parere qualora la società avesse chiarito i termini e le ragioni della domanda. Il Commissario evidenziava che, ferme le criticità già rilevate nelle relazioni depositate nel corso della procedura, tenuto conto dell'esito delle votazioni e dell'opposizione dell
[...]
, esprimeva parere non favorevole all'omologazione del concordato proposto. CP_1
La società depositava memoria difensiva insistendo per il rigetto dell'opposizione e per l'omologa del concordato ai sensi dell'articolo 112 ovvero, in subordine, dell'articolo 88 CCII. Secondo la società, sussistevano le condizioni per l'omologazione ai sensi dell'articolo 112 CCII poiché integrati tutti i requisiti di tale norma anche con particolare riferimento alla lettera d), in quanto il creditore che aveva espresso voto favorevole sarebbe invero un creditore privilegiato ex articolo 2764 cod.civ. “maltrattato” che in caso di liquidazione giudiziale verrebbe soddisfatto integralmente nella propria pretesa creditoria.
All'udienza del 25 marzo 2025, la reclamante richiedeva un rinvio per formulare nuova proposta sulla base della disponibilità mostrata da DR Scavi ad acquistare l'azienda tramite proposta irrevocabile di acquisto.
Il Tribunale concedeva il rinvio fissando la successiva udienza per l'8 aprile 2025. Veniva presentata ad una proposta aggiornata che prevedeva un sensibile miglioramento dell'attivo Controparte_1 apportato alla procedura determinato dall'aumento del valore dei canoni di affitto d'azienda da parte di pagina 5 di 23 DR Scavi, che si impegnava a corrispondere, in caso di omologa del concordato, per la durata del triennio, canoni annuali dell'ammontare di € 400.000 per complessivi € 1.200.000.
Non essendo pervenuta alcuna nuova proposta formale, all'udienza dell'8 aprile 2025, il Tribunale si riservava la decisione. Con sentenza n. 35/2025, depositata il 22 maggio 2025, il Tribunale rigettava il ricorso per l'omologa del concordato preventivo e, contestualmente, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_3
3. Decisione impugnata
[...]
Il Tribunale ha fondato la propria decisione, articolando la motivazione in diversi capi, in ciascuno dei quali esaminando uno dei molteplici profili di ritenuta illegittimità della proposta.
In primo luogo, veniva rilevata la scorretta formazione delle classi emersa a valle della procedura concordataria. Il creditore Immobiliare Quattro S.r.l., l'unico ad aver espresso voto favorevole, era sempre stato rappresentato come creditore chirografario e inserito nella classe 7 insieme al creditore chirografario
NE Italia S.p.A., per essere poi qualificato come privilegiato solo tardivamente con la memoria del
23 marzo 2025. Tale circostanza, secondo il Tribunale, inficiava in radice il corretto procedimento di formazione delle classi e poneva seri dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori.
Quanto all'applicabilità dell'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale. L'unico creditore che aveva votato favorevolmente non rientrava nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, non essendo creditore c.d. in the money. Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito ex articolo 2764 cod.civ., tale privilegio si collocava al grado
XVI, dunque in posizione subordinata ai crediti privilegiati e INAIL di grado I e VIII, i quali, CP_4 ammontando ad oltre € 1.300.000, già assorbivano l'intero attivo liquidatorio. Il privilegio del locatore, per altro verso, non potrebbe insistere sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda, sui quali Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che Immobiliare Quattro, lungi dall'essere un creditore maltrattato, risultava decisamente avvantaggiato dalla procedura di concordato, atteso che aveva ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per
€ 6.000 mensili per tutta la durata della procedura concordataria. A fronte del percepimento di tali canoni e dell'eventuale rinuncia a circa € 1.000 di credito, non poteva configurarsi alcun maltrattamento.
Relativamente all'articolo 88 CCII, il Tribunale ha ritenuto applicabile la versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, in quanto la proposta di transazione fiscale era stata presentata il 6 giugno
2024, anteriormente all'entrata in vigore del correttivo. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un pagina 6 di 23 contrasto interpretativo sulla combinabilità del cram down fiscale con la ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, ma ha ritenuto che anche aderendo all'orientamento favorevole all'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, la praticabilità dell'omologa forzosa dovesse essere esclusa per due ordini di ragioni.
In primo luogo, escludendo dal computo delle maggioranze le classi 2, 3 e 4, uniche effettivamente incluse nella transazione fiscale, non si verificava il consenso nella maggioranza delle classi, dal momento che delle tre restanti classi da considerare, le classi 5 e 6 si erano espresse sfavorevolmente. In secondo luogo,
l'RA e gli Enti Previdenziali costituivano di fatto l'unico creditore o il creditore assolutamente prevalente, rappresentando pressoché il 100% dei crediti ammessi al voto, circostanza che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza esclude l'applicabilità del cram down fiscale.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di ricorrere alla disciplina del cram down fiscale deve essere esclusa nell'ipotesi in cui l'RA costituisca l'unico creditore, in quanto l'operatività del cram down in tale ipotesi finirebbe con il tradursi in una forzosa attuazione della transazione fiscale già rifiutata dalla stessa amministrazione finanziaria. La ratio sottesa al cram down fiscale consiste nell'imporre un sacrificio alle ragioni del creditore pubblico al fine di garantire una percentuale di soddisfacimento del restante ceto creditorio, finalità che non ha ragione di esistere laddove non vi siano ulteriori creditori rispetto all'amministrazione finanziaria.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che ai fini della maggioranza di classi non era possibile computare le classi dissenzienti dell'RA e degli Enti Previdenziali come classi separate per formare quella maggioranza, dovendo essere considerato un voto unico dissenziente. Nel caso di specie, anche se il voto favorevole del
Fisco e degli Enti Previdenziali fosse stato forzato come unico voto di classe favorevole forzosa, il concordato non sarebbe stato approvato posto che delle tre classi votanti rimanenti solo una aveva votato a favore mentre la maggioranza delle altre classi aveva votato a sfavore.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, accertando lo stato di manifesta insolvenza della società attraverso il riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di omologa del concordato, il mancato pagamento del debito verso l' per oltre € 4.800.000 e il mancato pagamento del debito Controparte_1 previdenziale verso l' per oltre € 1.300.000. Il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza ha CP_4 adottato una definizione di insolvenza intesa quale stato di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non soltanto transitoria, che impedisce di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
La parte reclamante ha articolato il proprio reclamo in due motivi principali, preceduti da una richiesta di sospensione delle operazioni di liquidazione ai sensi dell'articolo 52 CCII. pagina 7 di 23 Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 88 CCII per mancata applicazione del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale. La reclamante sostiene l'applicabilità dell'istituto richiamando un precedente della Corte d'Appello di Bari, secondo cui le modifiche del Decreto correttivo costituiscono
“un non trascurabile indice normativo suscettibile di ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'articolo 88 CCII”. La reclamante argomenta che il Tribunale di Alessandria ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'istituto, sostenendo che la normativa applicabile al concordato in continuità contempla tre ipotesi: il cram down fiscale non è applicabile quando è superfluo, non è applicabile quando è inutile ed
è applicabile, invece, quando solo grazie ad esso la proposta può risultare approvata dalla maggioranza delle classi di creditori.
La reclamante contesta inoltre che i provvedimenti citati dal Tribunale sui limiti del cram down fiscale si riferiscano agli accordi di ristrutturazione e non al concordato preventivo, sostenendo che nell'ipotesi del concordato preventivo, che per sua natura ricomprende tutti i debiti dell'azienda, tale limitazione non dovrebbe applicarsi. Secondo la reclamante, sono presenti anche altri creditori estranei alla transazione fiscale, tra cui la classe 1 con dipendenti privilegiati, una classe 7 di chirografi e degradati al chirografo, e le classi 5 e 6 estranee alla transazione fiscale.
La reclamante sostiene che l'applicazione della norma al voto degli enti destinatari di proposta di transazione con trasformazione del voto in positivo comporta il raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 112. In ipotesi di conversione forzosa dei creditori erariali e previdenziali, sussisterebbe il voto positivo di 4 classi su 6. Sempre con riguardo al voto, la reclamante ha censurato l'erronea valutazione da parte del Tribunale, laddove avrebbe erroneamente considerato le classi 5 e 6 come incluse nella transazione fiscale, quando invece non lo sono.
L'applicazione corretta del cram down comporterebbe la conversione del voto delle sole classi 2, 3 e 4, raggiungendo così la maggioranza delle classi (4 su 6)
Quanto al requisito della non deteriorità, la reclamante evidenzia che in caso di liquidazione giudiziale ci sarebbe una perdita netta per lo stato di € 914.763,59 senza considerare interessi e imposte correnti per 5 anni, mentre il concordato applica correttamente i criteri della Absolute Priority Rule e della Relative
Priority Rule.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 CCII per errata valutazione dei presupposti della ristrutturazione trasversale. La reclamante sostiene che Immobiliare Quattro S.r.l. sia un creditore privilegiato ex art. 2764 cod. civ. “maltrattato” dalla proposta concordataria, che in caso di liquidazione giudiziale verrebbe soddisfatto integralmente avendo diritto di soddisfarsi sui frutti derivanti dagli immobili locati, quali i canoni di affitto di azienda incassati dalla procedura. La reclamante argomenta che non è previsto da nessuna norma che i crediti integralmente degradati debbano essere inseriti in apposita classe, ma anzi, proprio perché diventati chirografari ben si collocano nella unica classe di chirografi. pagina 8 di 23 La reclamante sostiene che il creditore, da un lato, verrebbe inserito davanti agli enti nell'ipotesi di passivo, ma avrebbe inoltre diritto di soddisfarsi integralmente sui frutti ex art. 820 cod. civ. derivanti dagli immobili locati, quali i canoni di affitto di azienda incassati dalla procedura nelle more della stessa. Gli immobili locati dalla formerebbero oggetto dell'affitto di azienda in essere con DR Scavi, i cui canoni Parte_1 almeno in parte ne formerebbero incontestabilmente un frutto civile ex articolo 820, co. 2, cod. civ.
L' si è opposta tanto al reclamo nel merito quanto all'istanza di sospensione, Controparte_1 stigmatizzando, in linea generale, come la vicenda di gestione della crisi sia stata palesemente tardiva e inadeguata, con un impiego strumentale e dilatorio degli strumenti del Codice della Crisi, essenzialmente finalizzato a porre il creditore erariale di fronte al fatto compiuto dell'operazione di affitto sulla cui natura ha fatto le dovute precisazioni, nonché al fine di rimandare l'esito della liquidazione giudiziale.
L'Amministrazione ha sottolineato che non c'è stato alcun dialogo della società reclamante con l'agenzia fiscale e ciò ha precluso l'apertura di un contraddittorio per ragionare su un eventuale miglioramento della proposta e del piano.
L'Amministrazione ha poi contestato la scorretta formazione delle classi e l'assenza dei requisiti per l'omologa forzosa, rilevando che i creditori erariali e previdenziali rappresentano oltre il 99% del passivo complessivo.
Quanto alla ristrutturazione trasversale, nel solco di quanto già osservato dal Tribunale, l' ha CP_1 sottolineato che il locatore Immobiliare Quattro, dopo essere stato inserito quale chirografario nella stessa classe con NE Italia, per un ammontare complessivo di crediti che non raggiungeva i duemila euro, venne poi prospettato e riqualificato come privilegiato solo nella memoria del 23 marzo 2025, in funzione, per così dire, veicolante della domanda di omologazione forzosa. Di qui, nella prospettazione della reclamata, il sapore puramente strumentale della nuova prospettazione, in ogni caso illegittima, sotto il primo come il secondo riguardo. Ed infatti, ove si ponga mente al rango XVI dell'evocato privilegio (art. 2764 cod. civ.), quindi in posizione preferenziale solo rispetto al privilegio sui mobili vantato dall'RA per imposte dirette e IVA, ma non rispetto al medesimo titolo vantato dall' verrebbe meno il CP_4
“maltrattamento” o interesse differenziale di quel creditore, poiché in ogni caso a valle di qualsivoglia possibilità di pratica attuazione del suo privilegio;
ove, invece, si volesse valorizzare il dato puramente formale della nominalistica poziorità rispetto al ceto chirografario tout court, se ne dovrebbe inferire l'illegittima inserzione in una classe, al postutto, composta di creditori titolari di posizione giuridica diversa.
Di là delle singole censure alla proposta, ha ribadito il proprio fermo diniego alla Controparte_1 proposta, anche in ragione di una valutazione complessiva e di sintesi che, da un lato, non può prescindere dall'eziogenesi deliberata e, dunque, patologica del grave indebitamento venutosi a creare pressoché in esclusivo pregiudizio del creditore erariale e, dall'altro, dall'opacità del set informativo e attestativo essenziale al fine di consentire in modo consapevole la valutazione comparativa di convenienza che il pagina 9 di 23 creditore erariale è chiamato ad operare e che non può fondarsi su di una mera, per quanto verosimile, ipotesi de praesumpto dell'alternativa liquidatoria. Nella prospettiva della reclamata, la natura pianificata degli inadempimenti dal 2006, la mancanza di chiarezza della proposta con riferimento al quantum da versare,
l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, la sproporzione tra spese di procedura (€
542.834,39) e soddisfazione del credito erariale (€ 435.664,46) concorrono, complessivamente, a costituire cifra dell'illegittimità della proposta, come pure della sua convenienza ove quest'ultima sia da intendersi come punto di approdo di un giudizio informato e consapevole sulla base di un set attestativo adeguato, avente ad oggetto le alternative, di continuità e liquidatorie concretamente praticabili.
La Procedura di Liquidazione Giudiziale ha parimenti concluso per il rigetto del reclamo, in primo luogo evidenziando l'elemento decisivo rappresentato dall'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante della proposta concordataria, venuto meno il quale è lo stesso oggetto della domanda di omologazione forzosa a non essere più in concreto perseguibile. DR, infatti, ha formalmente dichiarato risolto il contratto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso. La Procedura, con e-mail PEC in data 3 giugno 2025 DR,
a propria volta, espressamente dichiarava di ritenere risolto il Contratto di Affitto con decorrenza 31 maggio 2025. L'azienda, a seguito della risoluzione del Contratto di Affitto invocata dall'Affittuaria, ha definitivamente cessato la propria attività ed è stata restituita da DR al Curatore, avendo finanche mutato consistenza tenuto conto che i dipendenti addetti alla stessa hanno rassegnato le proprie dimissioni.
Ne segue che il Contratto di Affitto ha quindi irrimediabilmente e definitivamente cessato i propri effetti per volontà dell'Affittuaria ed in ragione di una clausola dalla stessa negoziata con l'odierno reclamante, di talché non sussiste più il perno stesso del concordato non approvato e di cui la reclamante vorrebbe l'omologazione forzosa, posto che i canoni del cessato contratto costituivano la parte preponderante di risorse attive a sostegno del fabbisogno concordatario e che, a monte, è venuta meno la sola opzione di continuità – indiretta – postulata nella proposta e, con essa, la percorribilità normativa dell'omologazione forzosa che, ove mai ne sussistano tutti gli altri presupposti di legge, è comunque applicabile solamente a quella fattispecie.
Restano ad ogni buon conto ferme, nella prospettazione della Procedura reclamata, le ulteriori criticità in jure ostative all'omologazione forzosa.
Quanto alla ristrutturazione trasversale, la Procedura ha precisato che l'unico creditore favorevole non rientra nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, essendo sempre stato rappresentato quale creditore chirografario ab origine fino alla memoria del 23 marzo 2025. Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito ex articolo 2764 cod.civ., tale privilegio non si collocherebbe davanti agli enti come sostenuto dalla società, secondo la stessa proposta concordataria i crediti privilegiati e INAIL di CP_4 grado I e VIII per oltre 1,3 milioni di euro esaurirebbero l'intero attivo liquidatorio quantificato dalla pagina 10 di 23 Società in euro 988.140,48 nel best case o 602.140,48 nel worst case, senza alcuna prospettiva di riparto per il grado XVI.
La Procedura ha poi evidenziato che il privilegio del locatore non insisterebbe sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda sui quali
Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio. L'asserito privilegio insisterebbe al più sui soli corrispettivi eventualmente ritratti dalla cessione dei beni mobili e strumentali collocati presso l'immobile, ai quali la
Società attribuisce una possibile valorizzazione di euro 100.000, che verrebbe integralmente erosa dai Contr crediti aventi privilegio superiore al grado
La Procedura ha poi sottolineato che Immobiliare Quattro, lungi dall'essere un creditore maltrattato, risulta semmai avvantaggiato – e considerevolmente – dal concordato proposto, atteso che ha ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per euro 6.000 mensili per tutta la durata ultraquinquennale dell'affitto. A fronte del conseguito diritto al percepimento di tali canoni complessivamente per un importo pari a 408.000 euro (seimila euro per sessantotto mensilità), va da sé che la perdita di euro 1.080 di credito non configura affatto un
“maltrattamento”.
La Procedura ha poi rilevato specifiche criticità in merito alla liceità della condotta relativa alla formazione del debito di Immobiliare Quattro. Di là dall'evidente strumentalità di tali imputazioni, artatamente congegnate per creare un debito classabile verso società della sorella del legale rappresentante, quest'ultimo, invero, è l'esito contabile e finanziario di pagamenti anticipati di debiti non ancora nemmeno sorti e tantomeno scaduti. Il debito di euro 1.080, essendo riferibile al mese di luglio 2024, peraltro poteva essere estinto alla ricezione dei successivi pagamenti anche in applicazione dell'articolo 1193 cod. civ.
5. L'esito della sospensiva richiesta
La Corte d'Appello, con provvedimento del 25 luglio 2025, ha respinto la richiesta di sospensione formulata dalla reclamante, non ritenendo sussistere quell'elevato grado di probabile fondatezza dell'impugnazione tale da corroborare la pretesa sospensione delle operazioni di liquidazione. A tale, propugnata, prognosi favorevole ostavano le significative criticità messe in luce dalle reclamate e, inter alia:
• l'RA quale creditore sostanzialmente unico o prevalente, rappresentando i creditori erariali e previdenziali oltre il 99% del passivo complessivo, circostanza che secondo un affermato indirizzo interpretativo esclude l'applicabilità del cram down fiscale;
• l'applicabilità dell'invocato cram down fiscale ex articolo 88 CCII in relazione ad una proposta di transazione fiscale presentata il 6 giugno 2024, disciplinata dalla versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024.
pagina 11 di 23 • la sussistenza dei presupposti per la richiesta ristrutturazione trasversale ex articolo 112, comma 2, lettera d), CCII, che postula il voto favorevole di almeno una classe di creditori ai quali sia offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, al cospetto, di contro, di un solo creditore favorevole concretamente favorito, per le ragioni dianzi ricordate, dall'eventuale omologazione del concordato;
• la scorretta formazione della classe in the money, ove il credito di euro 1.080 di Immobiliare Quattro
S.r.l., prima rappresentato come chirografario e come tale inserito nella classe 7 insieme ad altro creditore – pacificamente – chirografario (NE Italia S.p.A.), sia invece da intendersi quale privilegiato, così come solo tardivamente qualificato con la memoria del 23 marzo 2025, in funzione individuatrice di una classe “traente” la chance del concordato coattivo, sicché delle due l'una: o il creditore è puramente e semplicemente chirografario e, come tale, nelle condizioni date tanto del best quanto del worst case, indifferente e non sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 112, co. 2°, lett. d;
o è da ritenersi privilegiato e, in tal caso, illegittimamente avvinto ad una classe eteroclita per posizione giuridica con conseguente vizio pregiudicante di legittimità sostanziale del concordato, con riguardo al postulato classamento.
6. Tema del contendere
All'esito dell'iter processuale, le parti prospettano un ampio ventaglio di questioni controverse che involgono i più attuali e rilevanti tornanti interpretativi degli istituti dell'omologazione forzosa del concordato preventivo in continuità aziendale, con particolare riferimento al cram down fiscale di cui all'articolo 88 CCII e alla ristrutturazione trasversale disciplinata dall'articolo 112, comma 2, lettera d),
CCII, sebbene, per le ragioni già lumeggiate nelle superiori premesse, la mutata situazione di fatto, conseguente alla risoluzione del contratto d'affitto e alla cessazione di ogni residuo palpito di continuità, imponga una delibazione in concreto della fattispecie, tale da non poter prescindere dalle sopravvenute circostanze.
Ciò premesso, va in primo luogo osservato che non risulta controversa la ricostruzione fattuale della vicenda, essendo pacificamente acquisito che la società aveva accumulato un indebitamento Parte_1 tributario e previdenziale di oltre 5 milioni di euro, rappresentante circa il 99,5% del passivo complessivo, derivante da sistematici inadempimenti fiscali protrattisi dal 2006. È altresì pacifico che l'unico voto favorevole alla proposta concordataria è stato espresso da Immobiliare Quattro S.r.l. per un credito di €
1.080, mentre tutti gli altri creditori si sono espressi negativamente o non hanno partecipato al voto. È inoltre pacifico che DR Scavi S.r.l. ha dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso.
pagina 12 di 23 E' infine incontestato, nel presente grado, il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, non facendosi più questione della sussistenza di un mero stato di crisi, peraltro da escludersi, ove si ponga mente al fatto che la stessa proposta, di là della veste di continuità, postulava, per il tramite della cessione e del realizzo dei crediti e dei residui cespiti, la liquidazione dell'intero patrimonio, in funzione del pagamento in ogni caso parziale e stralciato dei creditori, con la conseguenza che è la stessa prospettazione di parte a dar conto della definitività del dissesto, tanto in un'accezione finanziaria (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni), quanto economica (deficit patrimoniali).
Ne segue che i presupposti sostanziali della liquidazione giudiziale (commercialità dell'impresa, superamento delle soglie, scaduto erariale rilevante ex art. 49 CCII insolvenza), come pure quelli processuali (legittimazione del creditore erariale istante) sono ammessi o non contestati, né vi è deduzione di vizio processuale in ordine all'audizione del debitore in sede di procedimento unitario. La caducazione del capo della sentenza relativo all'apertura della liquidazione giudiziale è postulata solo quale conseguenza ed in ripercussione dei vizi relativi al rigetto dell'omologa forzosa del concordato non approvato, in relazione al quale la reclamante, di contro, muove plurime censure alla pronuncia gravata.
La prima questione controversa concerne l'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale nella versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024. La reclamante sostiene che l'istituto sia applicabile anche al concordato in continuità, richiamando l'orientamento della Corte d'Appello di Bari secondo cui le modifiche del correttivo costituiscono un indice normativo per l'interpretazione del previgente testo. Le parti resistenti eccepiscono invece l'inapplicabilità dell'istituto al concordato in continuità nella versione pro tempore vigente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che ha negato tale possibilità sulla base dell'incipit dell'articolo 88 CCII che fa salve le previsioni di cui all'articolo 112 comma 2 quanto al concordato in continuità e del richiamo alle sole maggioranze del concordato liquidatorio.
La seconda questione controversa attiene ai limiti del cram down fiscale nel caso di RA quale creditore unico o prevalente. La reclamante contesta l'applicazione di tale limitazione al concordato preventivo, sostenendo che essa dovrebbe valere solo per gli accordi di ristrutturazione, in quanto il concordato per sua natura ricomprende tutti i debiti dell'azienda e sono presenti anche altri creditori estranei alla transazione fiscale. Le parti resistenti replicano che la ratio che porta a ritenere prevalente sulle ragioni erariali solo un concorso di creditori reale e non fittizio assume valenza generale e non è suscettibile di discriminazione a seconda dell'istituto di soluzione della crisi prescelto, evidenziando che i creditori erariali e previdenziali rappresentano oltre il 99% del passivo complessivo.
La terza questione controversa riguarda la corretta formazione delle classi e la qualificazione giuridica del credito di Immobiliare Quattro S.r.l. La reclamante sostiene che tale creditore sia un privilegiato ex articolo
2764 cod. civ. maltrattato dalla proposta concordataria, che, in caso di liquidazione, verrebbe soddisfatto pagina 13 di 23 integralmente sui canoni di affitto di azienda quali frutti civili derivanti dagli immobili locati. Le parti resistenti eccepiscono la scorretta formazione delle classi, essendo stato il creditore sempre rappresentato come chirografario e inserito nella stessa classe di NE Italia, per essere qualificato come privilegiato solo tardivamente, con conseguente violazione del principio del consenso informato dei creditori.
La quarta questione controversa concerne la sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII. La reclamante sostiene che Immobiliare Quattro sia un creditore in the money che sarebbe soddisfatto applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, avendo diritto di soddisfarsi sui frutti derivanti dagli immobili locati. Le parti resistenti replicano che tale creditore non rientra nella nozione di creditore privilegiato maltrattato, non essendo creditore in the money, atteso che il privilegio di grado XVI non si collocherebbe davanti agli enti e che i crediti privilegiati e INAIL di grado superiore esaurirebbero l'intero attivo CP_4 liquidatorio.
La quinta questione controversa attiene all'elemento sopravvenuto rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante della proposta concordataria. La
Procedura di Liquidazione Giudiziale ha evidenziato che DR ha formalmente dichiarato risolto il contratto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa, con conseguente cessazione definitiva dell'attività aziendale e restituzione dell'azienda al Curatore. Tale circostanza comporterebbe l'impossibilità di omologare un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno, non potendo il contratto risolto rivivere per effetto dell'eventuale accoglimento del reclamo. In tale ambito, parimenti controverso è la rilevanza che assume la "dichiarazione di impegno" di DR Scavi per la stipula di un nuovo contratto di affitto in caso di accoglimento del reclamo, documento che le parti resistenti hanno contestato come non vincolante e subordinato a condizioni indeterminate.
La sesta questione controversa riguarda la valutazione dell'alternativa liquidatoria e la corretta rappresentazione del valore di liquidazione ai fini della verifica della non deteriorità del trattamento proposto ai creditori pubblici. Il Commissario Giudiziale aveva rilevato che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi. La società aveva determinato il valore di liquidazione calcolando il presunto realizzo dalla vendita atomistica dei singoli asset patrimoniali, senza considerare l'ipotesi di un possibile esercizio provvisorio dell'impresa o di una vendita unitaria dell'azienda.
La settima questione controversa attiene alla valutazione della fattibilità economica del piano concordatario e alla presenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto. Il Commissario
Giudiziale aveva evidenziato la totale assenza di garanzie a supporto del buon esito del piano pluriennale proposto, limitandosi l'attestatore a definire DR Scavi una società leader del settore, omettendo di pagina 14 di 23 pronunciarsi sulla congruità del canone pattuito con l'affittuaria, fatto particolarmente rilevante stante il vincolo di parentela tra i soggetti contraenti.
L'ottava questione controversa riguarda la sussistenza del requisito di indipendenza del professionista attestatore. L' ha eccepito che il ragioniere risulta fare parte della rete stabile Controparte_1 Pt_4 di collaboratori di cui si avvale lo studio legale riferibile all'Advisor legale della società, avvocato Giuseppe
Castagna, nello svolgimento della propria attività professionale, con conseguente carenza della posizione di terzietà dell'attestatore che può inficiare l'obiettività di giudizio.
La nona questione controversa attiene alla valutazione della tardività e inadeguatezza della gestione della crisi da parte della società. L' ha evidenziato che la società si è sostanzialmente Controparte_1 autofinanziata per diversi anni attraverso illegittimi minori costi fiscali, soddisfacendo con relativa regolarità le pretese dei creditori privati proprio attraverso le risorse indotte dal mancato versamento delle imposte e richiedendo infine al solo RA di sopportare i costi del presunto risanamento.
La decima questione controversa riguarda la natura e le caratteristiche dell'operazione di affitto di azienda posta a base della proposta concordataria. Le parti resistenti hanno evidenziato la mancanza di trasparenza dell'operazione, con riferimento al rapporto tra le società, la mancanza di autonomia e di discontinuità da parte del soggetto che deve eseguire il piano rispetto al soggetto autore della mala gestio che ha portato alla crisi, e la presenza di flussi finanziari in uscita durante l'affitto di azienda eccessivi e non sufficientemente giustificati.
6. Ragioni della decisione
Il reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve Parte_1 essere respinto per una pluralità di ragioni, sia di carattere preliminare che di merito, che rendono del tutto infondate le doglianze articolate dalla reclamante.
6.1 La sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto e la cessazione della continuità aziendale
In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi che il concordato di cui la reclamante chiede l'omologazione forzosa è venuto meno nel suo sostrato fattuale essenziale, per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda con DR Scavi S.r.l., elemento portante e imprescindibile della proposta concordataria.
Come pacificamente emerso dagli atti, DR Scavi S.r.l. ha formalmente dichiarato risolto il contratto di affitto con decorrenza 31 maggio 2025, invocando la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stesso, secondo cui l'accordo si sarebbe risolto automaticamente "dalla data di rigetto della domanda di omologa o in ogni caso dalla data di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della
Concedente". Tale risoluzione ha comportato la cessazione definitiva dell'attività aziendale e la restituzione dell'azienda al Curatore, con conseguenti dimissioni dei dipendenti addetti alla stessa.
pagina 15 di 23 La risoluzione del contratto di affitto assume carattere decisivo e ostativo rispetto all'omologazione richiesta, poiché elimina, tanto in senso soggettivo (affittuario) che oggettivo (attività in esercizio) il presupposto stesso della continuità aziendale indiretta su cui era fondata la proposta concordataria.
Il concordato in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, CCII, si configura quando
"è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso". Nel caso di specie, venuto meno il contratto di affitto che costituiva l'unico strumento di realizzazione della continuità indiretta, è cessata ogni possibilità di prosecuzione dell'attività aziendale secondo le modalità previste dal piano concordatario.
Non vale a superare tale ostacolo la "dichiarazione di impegno" allegata dalla reclamante, con cui DR
Scavi si impegnerebbe alla stipula di un nuovo contratto di affitto in caso di accoglimento del reclamo. Tale documento presenta infatti molteplici profili di criticità che ne escludono l'idoneità a ripristinare il presupposto della continuità aziendale: si tratta di documento non vincolante, subordinato a condizione sospensiva indeterminata, privo di indicazione di alcun termine di irrevocabilità, e che prevede l'impegno alla stipula di un contratto "alle condizioni previste dal piano concordatario omologato", che sarebbe necessariamente diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla Procedura di Liquidazione Giudiziale, qualsivoglia nuova operazione di affitto richiederebbe in ogni caso l'autorizzazione dei competenti organi della procedura e l'esperimento di apposita procedura competitiva di vendita, non potendo il contratto risolto "rivivere" per effetto dell'eventuale accoglimento del reclamo.
La cessazione della continuità aziendale comporta l'impossibilità di omologare un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno. Pur potendo astrattamente configurarsi, nell'ambito della liquidazione giudiziale, la possibilità di una cessione del complesso aziendale secondo le modalità previste dall'articolo 240 CCII (concordato nella liquidazione giudiziale), ovvero di una vendita dell'azienda in esercizio da parte del Curatore, è pacifico che il concordato preventivo di cui si chiede l'omologazione forzosa sia venuto meno nel suo sostrato fattuale, poiché la continuità si è interrotta e l'attestazione era fondata su una continuità ancora percorribile, non insussistente ma suscettibile di essere ripresa;
è però evidente che un concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII) sarebbe fattispecie altra, del tutto insuscettibile a legittimare l'omologa del concordato preventivo, oramai tramontato, qui richiesto in via forzosa.
La "lettera di impegno" da parte della medesima cessata affittuaria, semmai ed in senso opposto a quello propugnato dalla reclamante, finisce icasticamente per costituire conferma ulteriore, ove mai ve ne fosse la necessità, che il contratto di affitto che costituiva l'architrave del piano è venuto irrevocabilmente meno, pagina 16 di 23 non potendo tale dichiarazione unilaterale e condizionata ripristinare il rapporto contrattuale risolto per volontà della stessa affittuaria.
6.2 L'insussistenza dei presupposti per il cram down fiscale
Anche prescindendo dall'elemento ostativo rappresentato dalla cessazione della continuità aziendale, il reclamo deve essere respinto per l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa ai sensi dell'articolo 88 CCII.
6.2.1 La successione normativa dell'articolo 88 CCII e l'applicabilità al concordato in continuità
La questione dell'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale nella versione dell'articolo 88 CCII anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 è questione attualmente dibattuta in giurisprudenza e dottrina.
Da un lato, un orientamento giurisprudenziale ha sostenuto l'inapplicabilità dell'istituto al concordato in continuità nella versione pro tempore vigente, sulla base dell'incipit dell'articolo 88 CCII che fa salve le previsioni di cui all'articolo 112 comma 2 quanto al concordato in continuità e del richiamo alle sole maggioranze del concordato liquidatorio contenuto nel comma 2-bis.
Dall'altro lato, un orientamento giurisprudenziale più recente ha sostenuto l'applicabilità dell'istituto anche al concordato in continuità, richiamando l'interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, corroborata dalle successive modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 che hanno espressamente chiarito la questione, secondo cui tale modifica normativa, quantunque applicabile alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente all'entrata in vigore del cd. 'Terzo Decreto
Correttivo', costituirebbe “un non trascurabile indice normativo” suscettibile di ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'art. 88 CCII, nel senso dell'ammissibilità del 'cram down' anche per il concordato in continuità aziendale (in questo senso il precedente invocato dalla reclamante). CP_6
Tuttavia, anche aderendo a quest'ultimo orientamento più favorevole all'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, nel caso di specie non sussistono i presupposti sostanziali per l'omologazione forzosa.
6.2.2 I limiti del cram down fiscale nel caso di RA quale creditore unico o prevalente
Un ostacolo insuperabile all'applicazione del cram down fiscale è rappresentato dalla circostanza che l'RA e gli Enti Previdenziali costituiscono di fatto l'unico creditore o il creditore assolutamente prevalente, rappresentando oltre il 99% del passivo complessivo.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di ricorrere alla disciplina del cram down fiscale deve essere esclusa nell'ipotesi in cui l'RA costituisca l'unico creditore, in quanto l'operatività del cram down in tale ipotesi finirebbe con il tradursi in una forzosa attuazione della transazione fiscale già rifiutata dalla stessa amministrazione finanziaria. pagina 17 di 23 La ratio sottesa al cram down fiscale consiste nell'imporre un sacrificio alle ragioni del creditore pubblico al fine di garantire una percentuale di soddisfacimento del restante ceto creditorio, finalità che non ha ragione di esistere laddove non vi siano ulteriori creditori rispetto all'amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, i creditori erariali e previdenziali vantano un credito di euro 5.435.729,43 rispetto all'irrisoria somma di euro 2.002 dell'unica classe votante favorevole e di euro 7.267,13 delle altre due classi sfavorevoli al voto, rendendo evidente come l'RA e gli Enti Previdenziali siano gli unici effettivi creditori della società.
La reclamante contesta l'applicazione di tale limitazione al concordato preventivo, sostenendo che essa dovrebbe valere solo per gli accordi di ristrutturazione, il che non è, proprio per le ragioni sottese a quella interpretazione sistematica delle norme codicistiche che la stessa parte processuale, in utilibus, invoca e che, allora, dovrebbe condurre a ritenere affatto eccezionale, bensì comune ad entrambi gli istituti, siccome di valenza generale, la ratio che legittima il sacrificio dell'erario solo al cospetto di un concorso di creditori reale e non fittizio assume. In altri termini, vero ed effettivo il concorso, anche il creditore fiscale e previdenziale è chiamato al possibile sacrificio delle sue pretese, secondo i parametri sostanziali della transazione fiscale e con il limite invalicabile del nec deterius rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale;
ove il concorso non vi sia perché sostanzialmente fittizio, vengono comunque meno le ragioni di applicabilità dell'istituto e, con esso, di ogni possibilità di una valutazione di puro sapore pragmatico, meramente ancorata alla pur plausibile massima di esperienza dell'esigua recovery possibile in sede “fallimentare”.
6.2.3 Il computo delle maggioranze in applicazione del cram down fiscale
Anche ipotizzando l'applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità e superando l'ostacolo del creditore pubblico prevalente, nel caso di specie non si raggiungerebbe comunque la maggioranza delle classi necessaria per l'omologazione.
Come chiarito dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, c.d. terzo correttivo, il meccanismo del cram down fiscale nel concordato in continuità può operare secondo due modalità: la conversione del voto negativo in positivo ovvero l'esclusione delle classi dei creditori pubblici dal computo delle maggioranze. In entrambi i casi, nel caso di specie non si raggiungerebbe la maggioranza necessaria.
Applicando il criterio della sterilizzazione, escludendo dal computo delle maggioranze le classi 2, 3 e 4
(uniche effettivamente incluse nella transazione fiscale), residuerebbero solamente 3 classi da considerare
(le classi 5, 6 e 7), di cui una soltanto (la classe 7) ha espresso voto favorevole, mentre le classi 5 e 6 si sono espresse sfavorevolmente.
Applicando il criterio della conversione, anche se il voto favorevole del Fisco e degli Enti Previdenziali fosse "forzato" come unico voto di classe favorevole forzosa, il concordato non sarebbe approvato posto che delle tre classi votanti rimanenti solo una ha votato a favore mentre la maggioranza delle altre classi ha votato a sfavore, generando sempre un'insussistenza di maggioranza di classi. Per le ragioni di seguito esposte, fra l'altro, neppure potrebbe essere considerato il voto favorevole della classe 7, stante il conflitto pagina 18 di 23 d'interessi del creditore Immobiliare Quattro s.r.l. e la conseguente applicazione dell'art. 109, co.6, CCII
(cfr. par.6.3.4).
6.3 L'insussistenza dei presupposti per la ristrutturazione trasversale
Il reclamo deve essere respinto anche per l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa ai sensi dell'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII.
6.3.1 La scorretta formazione delle classi
Un vizio insanabile della proposta concordataria è rappresentato dalla scorretta formazione delle classi, emersa a valle della procedura concordataria. Il creditore Immobiliare Quattro S.r.l., l'unico ad aver espresso voto favorevole, era sempre stato rappresentato come creditore chirografario e inserito nella classe 7 insieme al creditore chirografario NE Italia S.p.A., per essere qualificato come privilegiato solo tardivamente con la memoria del 23 marzo 2025.
Tale circostanza inficia in radice il corretto procedimento di formazione delle classi e pone seri dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato.
La tardiva riqualificazione del credito di Immobiliare Quattro da chirografario a privilegiato, operata solo in funzione della richiesta di omologazione forzosa, viola il principio del consenso informato dei creditori e determina una delle due seguenti conseguenze: o la classe è stata formata in violazione dei criteri di omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico, con conseguente vizio di legittimità a monte del voto;
ovvero la classe era correttamente formata e, in tal caso, espresso il voto, non si può ex post sceverarne la composizione per esigere l'applicazione della ristrutturazione trasversale.
6.3.2 L'assenza di un creditore privilegiato "maltrattato"
Anche ipotizzando la natura privilegiata del credito di Immobiliare Quattro S.r.l. ex articolo 2764 cod. civ., tale creditore non rientra nella nozione di creditore privilegiato "maltrattato" richiesta dall'articolo 112, comma 2, lettera d), CCII.
La norma richiede che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La ratio sottesa
è quella di una sorta di indiretta asseverazione della bontà del piano di ristrutturazione, fornita da un creditore "maltrattato" rispetto all'ipotesi meramente liquidatoria, il quale tuttavia si determina a votare a favore perché convinto del possibile risanamento dell'impresa.
Nel caso di specie, l'ipotizzato privilegio speciale mobiliare ex comb. disp. artt. 2764-2778 cod. civ. si colloca al grado XVI, quindi in posizione subordinata ai crediti privilegiati e INAIL di grado I e VIII CP_4 per oltre 1,3 milioni di euro, che per sé soli esauriscono l'intero attivo liquidatorio quantificato dalla Società pagina 19 di 23 in euro 988.140,48 nel best case o 602.140,48 nel worst case, senza alcuna prospettiva di riparto per il grado
XVI.
Inoltre, il privilegio del locatore non insisterebbe sui canoni di affitto di azienda, che non costituiscono frutti dell'immobile ma esclusivamente frutti dell'azienda, sui quali Immobiliare Quattro non vanta alcun privilegio. L'asserito privilegio insisterebbe al più sui soli corrispettivi eventualmente ritratti dalla cessione dei beni mobili e strumentali collocati presso l'immobile, ai quali la Società attribuisce una possibile valorizzazione di euro 100.000, che verrebbe integralmente erosa dai crediti aventi privilegio superiore al Contr grado
6.3.3 Il vantaggio del creditore favorevole
Immobiliare Quattro S.r.l., lungi dall'essere un creditore "maltrattato", risulta decisamente avvantaggiato dalla procedura di concordato. Il creditore ha ricevuto e continuerebbe a ricevere in prededuzione il pagamento mensile dei canoni di locazione degli immobili per euro 6.000 mensili per tutta la durata della procedura concordataria. A fronte del percepimento di tali canoni per un importo complessivamente superiore a 408.000 euro, la perdita di euro 1.080 di credito non configura affatto un "maltrattamento".
Inoltre, sussistono legittime perplessità in merito alla liceità della condotta relativa alla formazione del debito di Immobiliare Quattro. Di là dall'evidente strumentalità di tali imputazioni, artatamente congegnate per creare un debito verso società della sorella del legale rappresentante da poter "classare", tale debito è invero frutto di pagamenti anticipati di debiti non ancora nemmeno sorti e tantomeno scaduti. Il debito di euro 1.080, essendo riferibile al mese di luglio 2024, peraltro poteva essere estinto alla ricezione dei successivi pagamenti anche in applicazione dell'articolo 1193 cod. civ.
6.3.4 Il conflitto di interessi e la sterilizzazione del voto
La concreta situazione del creditore vale altresì a determinare un ostacolo Parte_5 insuperabile all'applicazione della ristrutturazione trasversale, conseguente al manifesto conflitto d'interessi in cui questi, unico creditore ad aver espresso voto favorevole, versa. L'art. 109, comma 6, CCII stabilisce espressamente che "non possono partecipare al voto i creditori che si trovano, rispetto al debitore, in una delle condizioni previste dall'articolo 2373 del codice civile".
Nel caso di specie, Immobiliare Quattro S.r.l., in quanto locatore dell'immobile ove è collocata l'azienda oggetto del concordato e società riconducibile alla sorella dell'amministratore della debitrice, si trova in evidente conflitto di interessi. Il creditore trae infatti un vantaggio diretto e immediato dall'eventuale omologazione del concordato, continuando a percepire in prededuzione i canoni di locazione per € 6.000 mensili per tutta la durata della procedura, per un importo complessivo di € 408.000 (68 mesi di durata dell'affitto). Tale situazione configura un interesse proprio del creditore in conflitto con l'interesse generale della massa creditoria, dovendo pertanto il suo voto essere sterilizzato ai sensi della norma citata.
pagina 20 di 23 La sterilizzazione del voto di Immobiliare Quattro comporta l'assenza di qualsiasi classe che abbia votato favorevolmente alla proposta concordataria, rendendo impossibile l'applicazione della ristrutturazione trasversale che richiede il voto favorevole di almeno una classe di creditori "maltrattati". Il venir meno del voto favorevole di tale classe, di là di ogni questione inerente l'errata formazione della stessa, rende comunque tale classe contraria (NE non aveva votato a favore), con quel che ne consegue ai fini del computo delle maggioranze, anche ai fini del computo della maggioranza per classi, propedeutica al cram down forzoso di cui al precedente paragrafo 6.2.
6.4 La valutazione dell'alternativa liquidatoria
Un ulteriore profilo di criticità della proposta concordataria attiene alla valutazione dell'alternativa liquidatoria e alla corretta rappresentazione del valore di liquidazione ai fini della verifica della non deteriorità del trattamento proposto ai creditori pubblici.
Il Commissario Giudiziale aveva rilevato che la mancata indicazione del valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso costituiva causa di inattendibilità della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria, non consentendo di valutare correttamente il trattamento riservato ai creditori in tale ipotesi. La società aveva determinato il valore di liquidazione calcolando il presunto realizzo dalla vendita atomistica dei singoli asset patrimoniali, senza considerare l'ipotesi di un possibile esercizio provvisorio dell'impresa o di una vendita unitaria dell'azienda. Tale approccio contrasta con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 all'articolo
87, comma 1, lettera c), CCII, che definisce espressamente il valore di liquidazione come "valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio". Se la reclamante assume il carattere interpretativo delle norme del Terzo Correttivo in materia di cram down, non può allora sottrarsi all'applicazione dello stesso principio interpretativo anche con riguardo alla previsione in punto piano e attestazione.
Non viene dato conto in alcun modo, poi, dell'impossibilità di una cessione del complesso aziendale in esercizio e, in assenza di specifica allegazione ed attestazione, non può allora non soccorrere l'art. 184 CCII prevede che "l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto
d'azienda", facendo salva la facoltà per il curatore di recedere. Era quindi necessario prendere in esame tale eventualità, eventualmente motivando le ragioni della sua pratica inattuabilità ovvero esponendo gli altri motivi tali da far sì che in ipotesi di liquidazione giudiziale quei canoni di affitto non avrebbero potuto essere ritratti.
6.5 Conclusioni
Per le ragioni esposte, il reclamo proposto da deve essere respinto. In via preliminare e Parte_1 assorbente, la sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda ha eliminato il presupposto stesso pagina 21 di 23 della continuità aziendale indiretta su cui era fondata la proposta concordataria, rendendo impossibile l'omologazione di un concordato la cui principale componente attiva è venuta meno.
Nel merito, non sussistono i presupposti né per il cram down fiscale ex articolo 88 CCII, sia per la prevalenza assoluta del creditore pubblico che per l'impossibilità di raggiungere le maggioranze necessarie, né per la ristrutturazione trasversale ex articolo 112 CCII, per la scorretta formazione delle classi e l'assenza di un creditore privilegiato effettivamente "maltrattato", in ogni caso non legittimato al voto per conflitto d'interessi ex art.109 CCII.
La sentenza di primo grado ha quindi correttamente rigettato la domanda di omologazione forzosa e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, accertando la sussistenza dello stato di insolvenza della società e l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la
“mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi (lievemente arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità – media – della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto da Parte_1
- condanna la parte soccombente a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 8500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA se previste per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
pagina 22 di 23 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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