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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12149 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23154/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa iscritta al n. 23154/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), n.q. di procuratore di Parte_1 C.F._1
se stesso, con studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 91
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(NA) (c.f.: ), in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ex art. 14, d.lgs. n.
150/2011.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.12.2025 parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
[... il (di seguito Controparte_1
”) al fine di ottenere la liquidazione dei propri onorari e diritti di avvocato CP_2
maturati in virtù di attività giudiziali svolte nell'interesse dello stesso.
Più in particolare, il ricorrente deduceva:
- che, in data 18.02.2019, il , in persona dell'amm.re p.t., gli conferiva CP_1
l'incarico professionale avente ad oggetto il recupero del credito dallo stesso vantato, pari ad €.3.024,98, nei confronti di e , Parte_2 CP_3
nella loro qualità di condomini del predetto Ente condominiale, per oneri condominiali insoluti;
- che, pertanto, il prestava il proprio patrocinio in favore del Condominio Pt_1
tanto nel giudizio monitorio instaurato nei confronti di e Parte_2
al fine di ottenere, nei loro confronti, l'ingiunzione di pagamento CP_3
della somma in questione (iscritto a ruolo presso il Giudice di Pace di Napoli con
R.G.n. 14336/2019 e conclusosi con l'emissione del D.I. n. 2708/2019 del
11.03.2019), quanto nel successivo giudizio di opposizione instaurato dagli ingiunti in data 17.05.2019 (iscritto presso il Giudice di Pace di Napoli con R.G.n.
69020/2019 e conclusosi con sentenza n. 1935/2023, emessa in data 13.01.2023);
- che pertanto il invitava il Condominio al pagamento dei suoi compensi Pt_1
professionali, nella misura di € 1.554,84, ma il Condominio gli corrispondeva soltanto un primo acconto su tale somma;
pagina 2 di 7 - che successivamente, divenuto esecutivo il predetto D.I. n. 2708/2019, in data
12.01.2024 egli notificava agli ingiunti il relativo atto di precetto per conto del
; CP_1
- che inoltre, a seguito del mancato pagamento, da parte dell e della Pt_2
, di quanto dovuto, in data 12.02.2024 depositava presso il Tribunale di CP_3
Napoli richiesta di accertamento dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c. ai danni degli stessi, all'esito della quale procedeva, a mezzo ufficiale giudiziario, ad effettuare pignoramento presso terzi;
- che, in virtù delle attività svolte, egli aveva pertanto maturato il diritto a percepire,
da parte del , i seguenti compensi, in virtù dei prospetti di CP_1
liquidazione giudiziale di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022: €.1.339,54, per il
D.I. n.2708/2019 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa De Laurentiis in data 11.03.2019, opposto e successivamente munito di formula esecutiva in data
10.01.2024; €.646,78, quale saldo per il giudizio di opposizione a D.I. conclusosi con la sentenza n.1935/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott. CP_4
in data 13.01.2023 e relativo atto di precetto notificato in danno di Parte_2
e il 12.01.2024; €.453,45, per la procedura afferente la
[...] CP_3
richiesta di accertamento dei beni del debitore, ex art.492 bis c.p.c. – Tribunale di
Napoli – Cron. N.518 – Reg.n.0/24, conclusasi con il verbale di pignoramento presso terzi regolarmente notificato ai Terzi pignorati e al debitore Parte_2
[...]
- che, ritenuto concluso il suo mandato in seguito al predetto pignoramento, il invitava il Condominio al pagamento di tali compensi, non ricevendo Pt_1
tuttavia alcun riscontro nonostante un ulteriore sollecito a mezzo pec del pagina 3 di 7 19.06.2024;
alla luce di quanto esposto, egli, formulato nei confronti del Condominio invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/2014 rimasto privo di riscontro, agiva dunque ex art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenerne la condanna a corrispondergli quanto dovuto a titolo di onorari e diritti di avvocato, nella misura di € 2.439,77.
Con decreto del 09.11.2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025, onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il relativo provvedimento unitamente al ricorso.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 31-10-2025 il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la CP_1
discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22-12-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rilevata l'incompetenza di questo Giudice in relazione alla domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente per le attività dallo stesso svolte presso il Giudice di Pace di Napoli (giudizio monitorio conclusosi con l'emissione del D.I. n. 2708/2019 e successivo giudizio di opposizione conclusosi con sentenza n. 1935/2025 del Giudice di Pace di Napoli e relativo atto di precetto notificato in danno di e in data 12.01.2024). Parte_2 CP_3
Ai sensi dell'art. 14, co. 2 del d.lgs. 150/11, difatti, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”. pagina 4 di 7 Se, peraltro, da un lato la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che quando l'avvocato chiede la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SS.UU., 19 febbraio 2020, n. 4247), dall'altro va precisato che non è possibile ritenere che il giudizio esecutivo costituisca una “fase” successiva rispetto ad un precedente giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito successivamente fatto valere attraverso il pignoramento, trattandosi di giudizi funzionalmente e strutturalmente autonomi, seppure collegati
(tanto che gli stessi sono giunti ad essere considerati dalla giurisprudenza come
“unitari”, all'esito di una complessa evoluzione, esclusivamente ai limitati fini della ragionevole durata del processo contemplata dalla legge Pinto – sul punto cfr. SS.UU.,
23 luglio 2019, n. 19883).
Ne deriva che per i compensi relativi alle attività svolte dal ricorrente davanti al
Giudice di Pace di Napoli, le domande avrebbero dovuto essere correttamente proposte dinanzi a quest'ultimo, presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine indicato in dispositivo.
Ciò posto, per quanto riguarda, invece, il compenso relativo alle attività svolte con riguardo all'attivazione della procedura afferente la richiesta di accertamento dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c. (instaurata presso il Tribunale di Napoli, Cron. N. 518,
Reg. n. 0/24), conclusasi con la notifica del verbale di pignoramento presso terzi, la domanda è fondata e va accolta.
A tale proposito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la procedura prevista per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato,
“pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa - con pagina 5 di 7 applicazione, perciò, dei medesimi criteri di quantificazione - anche per le prestazioni
stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare
all'attività propriamente processuale” (Cass. sez. II, 30 novembre 2020, n. 27305), e conseguentemente può ammettersi anche per la procedura di cui all'art. 492-bis c.p.c., la quale, pur non avendo carattere strettamente giudiziale, risulta strumentale rispetto alla successiva instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti del debitore.
Il ricorrente ha fornito sufficiente prova di aver compiuto, in qualità di avvocato del resistente, le attività necessarie al fine di attivare regolarmente tale CP_1
procedura, nonché di aver successivamente proceduto, a mezzo ufficiale giudiziario, al pignoramento presso terzi dei beni individuati mediante la stessa (v.documenti 9 e 10).
Conseguentemente, deve riconoscersi in capo al ricorrente il diritto a percepire un compenso per tali attività, determinato, sulla base dei criteri individuati dal D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022,
nell'importo di € 453,45. Il tutto oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (ossia dal 29-10-2024: data di deposito del ricorso) al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, Parte_1
in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M.55/2014 come aggiornato ex DM n.147/2022, determinando gli onorari nei valori minimi, in considerazione dei risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede: pagina 6 di 7 - dichiara la propria incompetenza con riguardo alla domanda proposta dall'Avv. per la parte relativa ai compensi maturati per lo Parte_1
svolgimento di attività dinanzi al Giudice di Pace, per essere competente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace di Napoli, ed assegna alle parti il termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo;
- accoglie per il resto la domanda, e per l'effetto condanna il
[...]
ER (Na), in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'Avv. dei Parte_1
compensi professionali maturati per l'attività professionale svolta dallo stesso nel suo interesse, nella misura di € 453,45, oltre interessi legali dal 29-10-2024 al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite che si liquidano in Euro 332,00 per compenso ed euro 140,03 per esborsi,
oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 22-12-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino )
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa iscritta al n. 23154/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), n.q. di procuratore di Parte_1 C.F._1
se stesso, con studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 91
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(NA) (c.f.: ), in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ex art. 14, d.lgs. n.
150/2011.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.12.2025 parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1
[... il (di seguito Controparte_1
”) al fine di ottenere la liquidazione dei propri onorari e diritti di avvocato CP_2
maturati in virtù di attività giudiziali svolte nell'interesse dello stesso.
Più in particolare, il ricorrente deduceva:
- che, in data 18.02.2019, il , in persona dell'amm.re p.t., gli conferiva CP_1
l'incarico professionale avente ad oggetto il recupero del credito dallo stesso vantato, pari ad €.3.024,98, nei confronti di e , Parte_2 CP_3
nella loro qualità di condomini del predetto Ente condominiale, per oneri condominiali insoluti;
- che, pertanto, il prestava il proprio patrocinio in favore del Condominio Pt_1
tanto nel giudizio monitorio instaurato nei confronti di e Parte_2
al fine di ottenere, nei loro confronti, l'ingiunzione di pagamento CP_3
della somma in questione (iscritto a ruolo presso il Giudice di Pace di Napoli con
R.G.n. 14336/2019 e conclusosi con l'emissione del D.I. n. 2708/2019 del
11.03.2019), quanto nel successivo giudizio di opposizione instaurato dagli ingiunti in data 17.05.2019 (iscritto presso il Giudice di Pace di Napoli con R.G.n.
69020/2019 e conclusosi con sentenza n. 1935/2023, emessa in data 13.01.2023);
- che pertanto il invitava il Condominio al pagamento dei suoi compensi Pt_1
professionali, nella misura di € 1.554,84, ma il Condominio gli corrispondeva soltanto un primo acconto su tale somma;
pagina 2 di 7 - che successivamente, divenuto esecutivo il predetto D.I. n. 2708/2019, in data
12.01.2024 egli notificava agli ingiunti il relativo atto di precetto per conto del
; CP_1
- che inoltre, a seguito del mancato pagamento, da parte dell e della Pt_2
, di quanto dovuto, in data 12.02.2024 depositava presso il Tribunale di CP_3
Napoli richiesta di accertamento dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c. ai danni degli stessi, all'esito della quale procedeva, a mezzo ufficiale giudiziario, ad effettuare pignoramento presso terzi;
- che, in virtù delle attività svolte, egli aveva pertanto maturato il diritto a percepire,
da parte del , i seguenti compensi, in virtù dei prospetti di CP_1
liquidazione giudiziale di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022: €.1.339,54, per il
D.I. n.2708/2019 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa De Laurentiis in data 11.03.2019, opposto e successivamente munito di formula esecutiva in data
10.01.2024; €.646,78, quale saldo per il giudizio di opposizione a D.I. conclusosi con la sentenza n.1935/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott. CP_4
in data 13.01.2023 e relativo atto di precetto notificato in danno di Parte_2
e il 12.01.2024; €.453,45, per la procedura afferente la
[...] CP_3
richiesta di accertamento dei beni del debitore, ex art.492 bis c.p.c. – Tribunale di
Napoli – Cron. N.518 – Reg.n.0/24, conclusasi con il verbale di pignoramento presso terzi regolarmente notificato ai Terzi pignorati e al debitore Parte_2
[...]
- che, ritenuto concluso il suo mandato in seguito al predetto pignoramento, il invitava il Condominio al pagamento di tali compensi, non ricevendo Pt_1
tuttavia alcun riscontro nonostante un ulteriore sollecito a mezzo pec del pagina 3 di 7 19.06.2024;
alla luce di quanto esposto, egli, formulato nei confronti del Condominio invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/2014 rimasto privo di riscontro, agiva dunque ex art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenerne la condanna a corrispondergli quanto dovuto a titolo di onorari e diritti di avvocato, nella misura di € 2.439,77.
Con decreto del 09.11.2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025, onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il relativo provvedimento unitamente al ricorso.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 31-10-2025 il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la CP_1
discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22-12-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rilevata l'incompetenza di questo Giudice in relazione alla domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente per le attività dallo stesso svolte presso il Giudice di Pace di Napoli (giudizio monitorio conclusosi con l'emissione del D.I. n. 2708/2019 e successivo giudizio di opposizione conclusosi con sentenza n. 1935/2025 del Giudice di Pace di Napoli e relativo atto di precetto notificato in danno di e in data 12.01.2024). Parte_2 CP_3
Ai sensi dell'art. 14, co. 2 del d.lgs. 150/11, difatti, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”. pagina 4 di 7 Se, peraltro, da un lato la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che quando l'avvocato chiede la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SS.UU., 19 febbraio 2020, n. 4247), dall'altro va precisato che non è possibile ritenere che il giudizio esecutivo costituisca una “fase” successiva rispetto ad un precedente giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito successivamente fatto valere attraverso il pignoramento, trattandosi di giudizi funzionalmente e strutturalmente autonomi, seppure collegati
(tanto che gli stessi sono giunti ad essere considerati dalla giurisprudenza come
“unitari”, all'esito di una complessa evoluzione, esclusivamente ai limitati fini della ragionevole durata del processo contemplata dalla legge Pinto – sul punto cfr. SS.UU.,
23 luglio 2019, n. 19883).
Ne deriva che per i compensi relativi alle attività svolte dal ricorrente davanti al
Giudice di Pace di Napoli, le domande avrebbero dovuto essere correttamente proposte dinanzi a quest'ultimo, presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine indicato in dispositivo.
Ciò posto, per quanto riguarda, invece, il compenso relativo alle attività svolte con riguardo all'attivazione della procedura afferente la richiesta di accertamento dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c. (instaurata presso il Tribunale di Napoli, Cron. N. 518,
Reg. n. 0/24), conclusasi con la notifica del verbale di pignoramento presso terzi, la domanda è fondata e va accolta.
A tale proposito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la procedura prevista per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato,
“pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa - con pagina 5 di 7 applicazione, perciò, dei medesimi criteri di quantificazione - anche per le prestazioni
stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare
all'attività propriamente processuale” (Cass. sez. II, 30 novembre 2020, n. 27305), e conseguentemente può ammettersi anche per la procedura di cui all'art. 492-bis c.p.c., la quale, pur non avendo carattere strettamente giudiziale, risulta strumentale rispetto alla successiva instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti del debitore.
Il ricorrente ha fornito sufficiente prova di aver compiuto, in qualità di avvocato del resistente, le attività necessarie al fine di attivare regolarmente tale CP_1
procedura, nonché di aver successivamente proceduto, a mezzo ufficiale giudiziario, al pignoramento presso terzi dei beni individuati mediante la stessa (v.documenti 9 e 10).
Conseguentemente, deve riconoscersi in capo al ricorrente il diritto a percepire un compenso per tali attività, determinato, sulla base dei criteri individuati dal D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022,
nell'importo di € 453,45. Il tutto oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (ossia dal 29-10-2024: data di deposito del ricorso) al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, Parte_1
in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M.55/2014 come aggiornato ex DM n.147/2022, determinando gli onorari nei valori minimi, in considerazione dei risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede: pagina 6 di 7 - dichiara la propria incompetenza con riguardo alla domanda proposta dall'Avv. per la parte relativa ai compensi maturati per lo Parte_1
svolgimento di attività dinanzi al Giudice di Pace, per essere competente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace di Napoli, ed assegna alle parti il termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo;
- accoglie per il resto la domanda, e per l'effetto condanna il
[...]
ER (Na), in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'Avv. dei Parte_1
compensi professionali maturati per l'attività professionale svolta dallo stesso nel suo interesse, nella misura di € 453,45, oltre interessi legali dal 29-10-2024 al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite che si liquidano in Euro 332,00 per compenso ed euro 140,03 per esborsi,
oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 22-12-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino )
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