Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12149
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Incompetenza del Tribunale per le attività svolte presso il Giudice di Pace

    Ai sensi dell'art. 14, co. 2 del d.lgs. 150/11, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che quando l'avvocato chiede la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Non è possibile ritenere che il giudizio esecutivo costituisca una “fase” successiva rispetto ad un precedente giudizio di cognizione, trattandosi di giudizi funzionalmente e strutturalmente autonomi.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda per attività strumentali all'attività processuale

    La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la procedura prevista per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. Conseguentemente può ammettersi anche per la procedura di cui all'art. 492-bis c.p.c., la quale, pur non avendo carattere strettamente giudiziale, risulta strumentale rispetto alla successiva instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti del debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12149
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12149
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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