Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2856/2024 promosso da:
con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO CAPORALINI;
e
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] C.F._2
JESI (AN), rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO FIORDELMONDO;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandone all'altro tempestiva comunicazione;
2. I ricorrenti si obbligano sin da ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero, anche per il figlio minore 3. resterà affidato Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori i quali condivideranno, assumendole di comune accordo, le scelte di maggior importanza relative alla salute, all'istruzione ed alla sua educazione;
4. Il figlio minore fisserà la residenza presso l'abitazione della mamma con la quale permarrà. Potrà
nella settimana successiva, il padre potrà trascorrere con il figlio i giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00 ed il sabato dalle ore 15.00 sino alla domenica alle ore 19.00, orari entro i quali il minore dovrà essere riaccompagnato dalla madre, presso la sua residenza a Jesi. Qualora i coniugi dovessero concordare con anticipo che il minore possa fermarsi a dormire dal padre in altro giorno rispetto a quello sopra indicato lo stesso potrà fermarsi con lui sino al giorno successivo, facendosi carico di accompagnarlo ad ogni attività di interesse, sportiva o educativa, già congiuntamente programmata per il minore;
qualora il pernottamento presso il padre dovesse aver luogo in periodo scolastico, Parte_1 dovrà accompagnarlo a scuola a Jesi;
Per le festività natalizie il figlio Vigilia di Natale, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore ed il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e l'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza dalla scuola con un genitore e la restante metà con l'altro genitore. Il figlio minore trascorrerà con entrambi i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, durante la stagione estiva in periodo da concordare tra i coniugi, compatibilmente con le ferie di entrambi. I genitori alterneranno tra loro, salvo diversi accordi, le altre festività infraannuali. I coniugi, inoltre, di comune accordo, stabiliscono che saranno conservate le frequentazioni del figlio con i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. I genitori concordano sin da subito che il minore dovrà completare quantomeno il suo ciclo di studi obbligatorio presso gli istituti scolastici ubicati in prossimità della sua residenza presso la madre collocataria, ovvero nel comprensorio scolastico di Jesi (An); affideranno ad una scelta comune futura, in base alle naturali inclinazioni del figlio, le scelte relative agli eventuali studi successivi;
6. L'abitazione coniugale sita in Jesi, alla Via Ragazzi del '99 n.1, rimarrà assegnata in godimento a sin quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Controparte_1
si obbliga a mantenere a suo nome tutte le utenze dell'abitazione coniugale, Controparte_1
sui Rifiuti Solidi Urbani e tutte le spese condominiali di natura ordinaria.
7. Il sig. corrisponderà a entro il giorno 7 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a mantenimento no mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa ed avente il seguente codice IBAN IT 64 Z 03062 34210 000000634139; il tutto rivalutato secondo gli indici ISTAT dei beni al consumo;
8. Il sig. si Parte_1 obbliga al pagamento in via esclusiva dell'intero mutuo residuo della to in data 27/01/2020 c/o Banca BCC di Ancona e Falconara presso la Filiale di Via Maggini in Ancona e con scadenza il 27/02/2035, di importo totale originario pari ad € 124.628,00, importo residuo al 27/01/2021 pari ad € 112.745,29 e rata mensile pari ad € 733,99; 9. I coniugi altresì concordano che l'assegno unico per i figli a carico sia interamente corrisposto a favore di
, in qualità di madre e coniuge collocataria del figlio minore Controparte_1 [...]
10. Le spese straordinarie necessarie e/o utili per il figlio minore così come indicate Per_2 llo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che i coniugi dichiarano espressamente di aver ricevuto in copia e di conoscere, saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno tra i genitori. Tali spese saranno rimborsate al coniuge che le ha sostenute dietro presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, entro la fine del mese in cui sono state sostenute;
11. I coniugi dichiarano di essere entrambi titolari di proprio reddito da lavoro e di essere quindi entrambi economicamente autosufficienti;
12. I coniugi concordemente riconoscono che, in esito alla regolare esecuzione di quanto sin qui stabilito, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) in data 09/04/2012.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 7038 del 13/07/2022, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 12/07/2022. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della l. 898/70 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) in data 09/04/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2012.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, anche perché rispettose della esigenza di questi di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Per tali ragioni, non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore;
il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite vanno compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Jesi (AN) in data 9/04/2012 e trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi