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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1614/2024 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Varese, Via Adda n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Franciosa, presso il cui studio sito in
Varese, Via Morazzone n. 2/4 è elettivamente domiciliata
-attore-
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] C, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bedocchi presso il cui studio sito in Carpi (MO), via Bramante n. 34 è elettivamente domiciliato
- convenuto- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per il PM:
“Apposizione visto del PM all'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data
30.09.2024”.
Per parte attrice e per parte convenuta congiuntamente:
“I SInori e avendo raggiunto un accordo in merito alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione e del successivo divorzio, chiedono la conversione del rito da contenzioso a congiunto e dichiarando sin da ora di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. nonché all'impugnazione dell'emanando provvedimento e precisano congiuntamente le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia minore della coppia con collocamento paritetico della Per_1 stessa presso entrambi i genitori.
3) Il SI. autorizza il trasferimento della SI.ra unitamente ad , nel Comune di CP_1 Pt_1 Per_1
Cernobbio e/o in uno dei comuni limitrofi siti nella provincia di Como, il quale potrà avvenire non prima del termine dell'anno scolastico 2024/2025 in modo tale che la figlia minore possa terminare la frequenza per l'anno in corso presso la scuola d'infanzia a cui è attualmente iscritta nel Comune di Varese. Il padre reperirà anch'esso un immobile nel comasco onde potervi frequentare la figlia. 4) Sino all'effettivo trasferimento nella provincia di Como, la casa coniugale sita in Varese, Via Adda
n. 31, goduta attualmente in virtù di contratto di locazione intestato alla sig.ra viene Pt_1 assegnata alla minore ed i genitori vi si alterneranno per 15 giorni consecutivi ciascuno secondo il seguente calendario: il SI. starà con la figlia dal giorno 1 e sino al giorno 15 del mese, CP_1 mentre la SI.ra starà con la figlia dal giorno 15 e sino al giorno 30 (o 31 a seconda dei Pt_1 mesi). Lo scambio tra i genitori avverrà pertanto al giorno 30 e/o 31 e al giorno 15 di ciascun mese.
5) Entro la fine del mese di gennaio 2025 ed in vista del trasferimento nella provincia di Como, la
SI.ra invierà formale disdetta in relazione al contratto di locazione relativo alla casa Pt_1 coniugale sita in Varese, Via Adda n. 31, ragion per cui detto immobile sarà disponibile solo per i successivi 6 mesi a decorrere dalla data di effettivo invio della disdetta in questione. Sino al mese di giugno 2025 il SI. corrisponderà pertanto alla SI.ra la somma di Euro 200,00 CP_1 Pt_1 quale contributo spese per la casa famigliare di Varese. Il SI. si impegna a liberare la casa CP_1 di Varese dai propri effetti personali entro la fine del mese di giugno 2025. Il mobilio della casa coniugale, di proprietà della SI.ra rimarrà alla stessa, la quale si farà altresì carico del Pt_1 relativo trasloco.
6) Sino al mese di agosto 2025 compreso, le spese straordinarie relative alla minore, quali meglio individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese, verranno regolate come segue: 30% in capo al padre e 70% in capo alla madre, con esclusione delle spese per il servizio di baby-sitter che rimarrà per intero in capo al genitore che intenderà avvalersene.
pagina 2 di 8 7) Sia prima che dopo il trasferimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di
per il periodo di propria competenza. Per_1
8) Nel momento in cui il trasferimento nella provincia di Como sarà effettivo e fermo l'affido condiviso della minore con collocamento paritetico di presso entrambi i genitori, le parti proseguiranno Per_1 con l'alternanza per 15 giorni consecutivi ciascuno presso le rispettive abitazioni, per cui per i primi
15 giorni di ciascun mese permarrà presso la casa del padre mentre per i restanti 15 giorni Per_1 presso la casa della madre ferma in ogni caso la residenza anagrafica della bambina presso la madre.
9) A partire dal mese di settembre 2025, la SI.ra verserà un assegno perequativo per il Pt_1 mantenimento della minore di Euro 500,00 mensili in favore del SI. (rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT). Detto pagamento avverrà, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate note.
10) Il contributo di cui al punto che precede verrà corrisposto fintanto che il SI. manterrà CP_1 una propria sistemazione nella provincia di Como e terrà con sé la bambina per i 15 giorni concordati, dovendosi intendere quale contributo della SI.ra per il pagamento dell'affitto e Pt_1 delle altre spese della predetta casa e onde garantire alla minore la frequentazione paritetica da parte del padre. 11) Dal mese di settembre 2025 le spese straordinarie per la figlia saranno al 100% a carico della madre, con esclusione delle spese per il servizio di baby-sitter che rimarrà per intero in capo al genitore che intenderà avvalersene.
12) In vista del compimento del sesto anno di età al gennaio 2026, le Parti concordano che Per_1 frequenti ancora per l'anno 2025/2026 la scuola dell'infanzia, rinviando l'inizio delle scuole elementari all'anno scolastico 2026/2027. Le parti concordano sin da ora che a partire dall'anno scolastico 2025/2026 frequenterà tanto la scuola dell'infanzia quanto la scuola elementare Per_1 dell'Istituto comprensivo di Cernobbio.
13) Le Parti concordano che il SI. percepisca integralmente l'assegno unico in Italia e a tal CP_1 fine la SI.ra si rende disponibile a fornire tutta la documentazione che sarà necessaria. Pt_1
La SI.ra invece percepirà gli assegni famigliari dal datore di lavoro svizzero e a tal fine il Pt_1
SI. si rende disponibile a fornire tutta la documentazione che sarà necessaria. CP_1
14) Le Parti concordano che la SI.ra beneficerà integralmente delle detrazioni fiscali Pt_1 relative alla figlia minore . Per_1
15) La sig.ra dichiara sin d'ora di non opporsi e di rendersi disponibile a rilasciare ogni più Pt_1 ampio consenso, laddove necessario, affinché il SI. ottenga apposita delega sul conto CP_1 corrente attualmente intestato ad e aperto presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Mirandola, Per_1 sul quale la SI.ra ha già delega. Pt_1
16) Con riferimento alle festività natalizie e pasquali le Parti concordano quanto segue:
Natale: trascorrerà il 24 dicembre di tutti gli anni con la mamma, mentre il 25 dicembre con il Per_1 papà, successivamente dal 26 e sino al 31 dicembre con un genitore e dall'1 e sino al 6 gennaio con
l'altro genitore, in modo alternato nelle annualità, tenuto conto dell'alternanza già praticata nel corso delle festività natalizie 2024/2025. Si precisa che il genitore che avrà con sé il 31/12 si farà Per_1 carico di accompagnare l minore nel corso della giornata del 01 gennaio presso l'altro genitore, salvo diverso accordo. Sul punto si precisa che laddove sia la SI.ra a dover accompagnare la Pt_1 minore presso il padre, si esclude già sin da ora la Sardegna quale luogo di destinazione finale.
pagina 3 di 8 Le Parti concordano che gli scambi dovranno avvenire a Como o Cavezzo in base a dove si troverà il genitore subentrante, salvo diverso accordo fra le parti.
Pasqua: trascorrerà le festività pasquali per intero con ciascun genitore, in modo alternato Per_1 negli anni. Le Parti concordano che per il 2025 sia la SI.ra a trascorrere i giorni di Pasqua Pt_1
e Pasquetta con la minore.
17) Per quanto riguarda le vacanze estive, per l'anno 2025 le parti concordano che frequenterà Per_1 la consueta colonia in Sardegna per l'intero mese di luglio. Il sig. passerà pertanto a CP_1 prendere la minore che starà con il padre dal 26 giugno 2025 e si recherà con lui in Sardegna ove permarrà per tutto il mese di luglio. Successivamente, il giorno 1/2 agosto 2025 la madre si recherà a
Cagliari per prelevare la figlia e fare rientro con lei in Lombardia. rimarrà poi con la mamma Per_1 sino al 24 agosto 2025, quando la riaccompagnerà presso il papà a Como. Il padre trascorrerà poi un periodo di vacanza con la figlia sino al 7 settembre 2025, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Dall'8 settembre e sino al 28 settembre rimarrà con la mamma. Successivamente a detto Per_1 periodo riprenderà l'ordinaria alternanza quindicinale in uso fra le parti. Qualora la domanda d'iscrizione di alla colonia estiva a Cagliari per l'estate 2025 non dovesse essere accolta e, in Per_1 ogni caso, dall'estate 2026 in avanti, ferma l'ordinaria alternanza quindicinale in uso, le parti si danno ampia disponibilità a concordare diversi periodi di frequentazione con la minore. Ciascun genitore avrà comunque diritto di trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il giorno 01 maggio di ogni anno e compatibilmente agli impegni della figlia.
Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, potrà stare con il padre;
il giorno del Per_1 compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potrà stare con la madre. Per_1
18) Le Parti si danno reciprocamente atto che: - l'eventuale inserimento nella vita della minore di nuovi partner dei genitori dovrà avvenire, previa comunicazione all'altro genitore, in modo graduale e sempreché si tratti di partner con i quali il genitore abbia instaurato una stabile relazione;
- ogni diverso e/o successivo trasferimento della figlia, fuori dalla provincia di Como, dovrà essere preventivamente concordato fra i genitori ovvero, in assenza di accordo, autorizzato dal Tribunale;
- al variare delle condizioni economico-patrimoniali delle parti il suddetto accordo dovrà essere revisionato.
19) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
20) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898.
21) Una volta omologata la separazione consensuale e trascorsi sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla SI.ra
e dal SI. nel Comune di Cavezzo (MO), in data 29.5.2021 (Anno 2021, Numero 4, Pt_1 CP_1
Parte I), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
22) Autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, con iscrizione sugli stessi della figlia minore, nonché al rilascio di un passaporto personale in capo direttamente alla minore.
23) Le spese legali si intendono reciprocamente compensate fra le parti”. pagina 4 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis. 12 e 473-bis.47 e ss. c.p.c., depositato il 17.07.2024, , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con nel Comune di Cavezzo (MO), in Controparte_1
data 29.05.2021 e che, dall'unione lo stesso, è nata la figlia minore, (11.01.2020), Persona_2
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e successivamente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, anche lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare il trasferimento della SI.ra unitamente ad nella provincia di Como;
Pt_1 Per_1
2) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre e con diritto del padre di incontrarsi liberamente con la figlia secondo i rispettivi impegni lavorativi e scolastici e comunque previo accordo telefonico con la madre, salvo ulteriore regolamentazione del diritto di vista secondo modalità standard;
3) disporre il mantenimento diretto della minore a carico di ogni genitore nei periodi di spettanza, in considerazione dei tempi di frequentazione pressoché paritetici presso ciascun genitore, oltre spese scolastiche e spese straordinarie ripartite tra i coniugi in misura del 50%.
Con memoria difensiva, depositata in data 18.11.2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione e alla contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio decorso il termine ex lege previsto ai fini della procedibilità della domanda e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, contestando – tuttavia – la richiesta di autorizzazione al trasferimento della minore unitamente alla madre in provincia di Como e chiedendo, al contrario,
l'autorizzazione al trasferimento della figlia minore presso il Comune di Cavezzo unitamente al padre.
Domandava, altresì, l'autorizzazione, già in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, all'iscrizione di anche per l'anno scolastico 2025/2026 alla scuola d'infanzia del luogo ove, in Per_1
seno ai medesimi provvedimenti, sarebbe stato disposto il collocamento, disponendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre e con diritto della madre di frequentazioni libere con la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con gli impegni lavorativi del padre e comunque previo accordo telefonico Per_1 con quest'ultimo, e mantenimento diretto della minore a carico di ciascun genitore limitatamente al periodo di spettanza, in considerazione dei tempi di frequentazione pressoché paritetici, oltre spese straordinarie al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre e AUU integralmente percepito da quest'ultimo. In via subordinata, il convenuto chiedeva disporsi: a) l'affidamento condiviso della pagina 5 di 8 minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'attuale casa famigliare di Velate;
b) la conferma dell'attuale regime di alternanza dei genitori, per n. 15 giorni consecutivi ciascuno, presso la casa famigliare, con scambio al pomeriggio del giorno 30/31 e del giorno 15 di ogni mese, quando il genitore subentrante si recherà presso la casa famigliare o andrà a prendere a Per_1
scuola; c) la conferma della ripartizione delle spese relative alla casa famigliare in Velate pattuita tra le parti durante la vigenza del rapporto di coniugio, per l'effetto, dichiarando che il canone di locazione, le spese condominiali e le relative utenze sarebbero rimaste a carico dell'attrice per intero in considerazione delle maggiori disponibilità reddituali della stessa. In caso di autorizzazione al trasferimento della figlia con la madre in provincia di Como, il convenuto, in via ulteriormente subordinata e ferme le altre condizioni, domandava disciplinarsi il proprio diritto di visita secondo libere frequentazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e gli Per_1
impegni lavorativi della madre e comunque previo accordo telefonico con quest'ultima, salva l'ulteriore regolamentazione del diritto di visita secondo modalità standard.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30.09.2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Espletate ulteriori difese da entrambe le parti mediante il deposito di memorie ai sensi dell'art. 473- bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 18.12.2024, le parti, liberamente interrogate, confermavano la volontà di separarsi. Il Giudice Rel., dunque, dopo ampia discussione, invitava le stesse a valutare una ipotesi conciliativa, che prevedesse il mantenimento del regime di collocamento paritetico, attuato dalle parti nelle more dell'udienza, oltre che la corresponsione di un assegno perequativo in favore del padre per il mantenimento ordinario della minore, stante il divario reddituale tra le parti e la necessità da parte del padre, residente in [...]per ragioni lavorative per circa dieci giorni al mese, di reperire un nuovo alloggio in territorio lombardo
(provincia di Varese o Como). All'esito di un confronto tra le parti avvenuto il giorno stesso della prima udienza, l'attrice quantificava il riconoscimento in favore del convenuto di un assegno perequativo di euro 500,00, dichiarandosi disponibile a farsi carico integrale delle spese straordinarie per la figlia, con assegni familiari e detrazioni per la figlia a carico da riconoscersi in suo esclusivo favore, mentre il convenuto controproponeva, a fronte della necessità di reperimento di un immobile nel comasco e del costo della vita in zona, la previsione di un aumento dell'assegno perequativo offerto dalla controparte sino ad euro 650,00/700,00 al mese.
Il Giudice Rel., pertanto, stante la prossimità delle posizioni espresse dalle parti, proponeva alle stesse la possibilità per il padre di chiedere e percepire integralmente l'AUU e per la madre, invece, di pagina 6 di 8 percepire gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro elvetico in misura pari alla differenza rispetto all'AUU percepito in Italia dall'altro genitore, così tenendo conto della controproposta di aumento dell'assegno perequativo avanzata, da ultimo, dal sig. L'attrice dichiarava immediatamente di CP_1
aderire alla proposta conciliativa del Giudice Rel., mentre il convenuto domandava un breve rinvio ai fini di una più attenta valutazione della stessa.
Accolta l'istanza di rinvio, all'udienza successiva del 22.01.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia in conformità alla proposta da ultimo emersa all'udienza del 18.12.2024, chiedendo al Tribunale di recepire la concordata regolamentazione di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, con rinuncia all'adozione dei provvedimenti provvisori e successiva rimessione sul ruolo della causa per la pronuncia divorzile.
Il Giudice Rel., state 'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ult. comma, c.p.c.
***
La domanda principale di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
In merito alle ulteriori condizioni oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con Per_1
la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., l'attrice ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi (stante la consensualizzazione della procedura) dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire pagina 7 di 8 la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898 del
1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e sposati in Cavezzo (MO) il 29.05.2021 (atto iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cavezzo, anno 2021, n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate nella parte dedicata alle conclusioni congiuntamente rassegnate, da intendersi qui trascritte;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavezzo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) riserva la statuizione sulle spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1614/2024 promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Varese, Via Adda n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Franciosa, presso il cui studio sito in
Varese, Via Morazzone n. 2/4 è elettivamente domiciliata
-attore-
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] C, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bedocchi presso il cui studio sito in Carpi (MO), via Bramante n. 34 è elettivamente domiciliato
- convenuto- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per il PM:
“Apposizione visto del PM all'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data
30.09.2024”.
Per parte attrice e per parte convenuta congiuntamente:
“I SInori e avendo raggiunto un accordo in merito alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione e del successivo divorzio, chiedono la conversione del rito da contenzioso a congiunto e dichiarando sin da ora di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. nonché all'impugnazione dell'emanando provvedimento e precisano congiuntamente le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia minore della coppia con collocamento paritetico della Per_1 stessa presso entrambi i genitori.
3) Il SI. autorizza il trasferimento della SI.ra unitamente ad , nel Comune di CP_1 Pt_1 Per_1
Cernobbio e/o in uno dei comuni limitrofi siti nella provincia di Como, il quale potrà avvenire non prima del termine dell'anno scolastico 2024/2025 in modo tale che la figlia minore possa terminare la frequenza per l'anno in corso presso la scuola d'infanzia a cui è attualmente iscritta nel Comune di Varese. Il padre reperirà anch'esso un immobile nel comasco onde potervi frequentare la figlia. 4) Sino all'effettivo trasferimento nella provincia di Como, la casa coniugale sita in Varese, Via Adda
n. 31, goduta attualmente in virtù di contratto di locazione intestato alla sig.ra viene Pt_1 assegnata alla minore ed i genitori vi si alterneranno per 15 giorni consecutivi ciascuno secondo il seguente calendario: il SI. starà con la figlia dal giorno 1 e sino al giorno 15 del mese, CP_1 mentre la SI.ra starà con la figlia dal giorno 15 e sino al giorno 30 (o 31 a seconda dei Pt_1 mesi). Lo scambio tra i genitori avverrà pertanto al giorno 30 e/o 31 e al giorno 15 di ciascun mese.
5) Entro la fine del mese di gennaio 2025 ed in vista del trasferimento nella provincia di Como, la
SI.ra invierà formale disdetta in relazione al contratto di locazione relativo alla casa Pt_1 coniugale sita in Varese, Via Adda n. 31, ragion per cui detto immobile sarà disponibile solo per i successivi 6 mesi a decorrere dalla data di effettivo invio della disdetta in questione. Sino al mese di giugno 2025 il SI. corrisponderà pertanto alla SI.ra la somma di Euro 200,00 CP_1 Pt_1 quale contributo spese per la casa famigliare di Varese. Il SI. si impegna a liberare la casa CP_1 di Varese dai propri effetti personali entro la fine del mese di giugno 2025. Il mobilio della casa coniugale, di proprietà della SI.ra rimarrà alla stessa, la quale si farà altresì carico del Pt_1 relativo trasloco.
6) Sino al mese di agosto 2025 compreso, le spese straordinarie relative alla minore, quali meglio individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese, verranno regolate come segue: 30% in capo al padre e 70% in capo alla madre, con esclusione delle spese per il servizio di baby-sitter che rimarrà per intero in capo al genitore che intenderà avvalersene.
pagina 2 di 8 7) Sia prima che dopo il trasferimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di
per il periodo di propria competenza. Per_1
8) Nel momento in cui il trasferimento nella provincia di Como sarà effettivo e fermo l'affido condiviso della minore con collocamento paritetico di presso entrambi i genitori, le parti proseguiranno Per_1 con l'alternanza per 15 giorni consecutivi ciascuno presso le rispettive abitazioni, per cui per i primi
15 giorni di ciascun mese permarrà presso la casa del padre mentre per i restanti 15 giorni Per_1 presso la casa della madre ferma in ogni caso la residenza anagrafica della bambina presso la madre.
9) A partire dal mese di settembre 2025, la SI.ra verserà un assegno perequativo per il Pt_1 mantenimento della minore di Euro 500,00 mensili in favore del SI. (rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT). Detto pagamento avverrà, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate note.
10) Il contributo di cui al punto che precede verrà corrisposto fintanto che il SI. manterrà CP_1 una propria sistemazione nella provincia di Como e terrà con sé la bambina per i 15 giorni concordati, dovendosi intendere quale contributo della SI.ra per il pagamento dell'affitto e Pt_1 delle altre spese della predetta casa e onde garantire alla minore la frequentazione paritetica da parte del padre. 11) Dal mese di settembre 2025 le spese straordinarie per la figlia saranno al 100% a carico della madre, con esclusione delle spese per il servizio di baby-sitter che rimarrà per intero in capo al genitore che intenderà avvalersene.
12) In vista del compimento del sesto anno di età al gennaio 2026, le Parti concordano che Per_1 frequenti ancora per l'anno 2025/2026 la scuola dell'infanzia, rinviando l'inizio delle scuole elementari all'anno scolastico 2026/2027. Le parti concordano sin da ora che a partire dall'anno scolastico 2025/2026 frequenterà tanto la scuola dell'infanzia quanto la scuola elementare Per_1 dell'Istituto comprensivo di Cernobbio.
13) Le Parti concordano che il SI. percepisca integralmente l'assegno unico in Italia e a tal CP_1 fine la SI.ra si rende disponibile a fornire tutta la documentazione che sarà necessaria. Pt_1
La SI.ra invece percepirà gli assegni famigliari dal datore di lavoro svizzero e a tal fine il Pt_1
SI. si rende disponibile a fornire tutta la documentazione che sarà necessaria. CP_1
14) Le Parti concordano che la SI.ra beneficerà integralmente delle detrazioni fiscali Pt_1 relative alla figlia minore . Per_1
15) La sig.ra dichiara sin d'ora di non opporsi e di rendersi disponibile a rilasciare ogni più Pt_1 ampio consenso, laddove necessario, affinché il SI. ottenga apposita delega sul conto CP_1 corrente attualmente intestato ad e aperto presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Mirandola, Per_1 sul quale la SI.ra ha già delega. Pt_1
16) Con riferimento alle festività natalizie e pasquali le Parti concordano quanto segue:
Natale: trascorrerà il 24 dicembre di tutti gli anni con la mamma, mentre il 25 dicembre con il Per_1 papà, successivamente dal 26 e sino al 31 dicembre con un genitore e dall'1 e sino al 6 gennaio con
l'altro genitore, in modo alternato nelle annualità, tenuto conto dell'alternanza già praticata nel corso delle festività natalizie 2024/2025. Si precisa che il genitore che avrà con sé il 31/12 si farà Per_1 carico di accompagnare l minore nel corso della giornata del 01 gennaio presso l'altro genitore, salvo diverso accordo. Sul punto si precisa che laddove sia la SI.ra a dover accompagnare la Pt_1 minore presso il padre, si esclude già sin da ora la Sardegna quale luogo di destinazione finale.
pagina 3 di 8 Le Parti concordano che gli scambi dovranno avvenire a Como o Cavezzo in base a dove si troverà il genitore subentrante, salvo diverso accordo fra le parti.
Pasqua: trascorrerà le festività pasquali per intero con ciascun genitore, in modo alternato Per_1 negli anni. Le Parti concordano che per il 2025 sia la SI.ra a trascorrere i giorni di Pasqua Pt_1
e Pasquetta con la minore.
17) Per quanto riguarda le vacanze estive, per l'anno 2025 le parti concordano che frequenterà Per_1 la consueta colonia in Sardegna per l'intero mese di luglio. Il sig. passerà pertanto a CP_1 prendere la minore che starà con il padre dal 26 giugno 2025 e si recherà con lui in Sardegna ove permarrà per tutto il mese di luglio. Successivamente, il giorno 1/2 agosto 2025 la madre si recherà a
Cagliari per prelevare la figlia e fare rientro con lei in Lombardia. rimarrà poi con la mamma Per_1 sino al 24 agosto 2025, quando la riaccompagnerà presso il papà a Como. Il padre trascorrerà poi un periodo di vacanza con la figlia sino al 7 settembre 2025, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Dall'8 settembre e sino al 28 settembre rimarrà con la mamma. Successivamente a detto Per_1 periodo riprenderà l'ordinaria alternanza quindicinale in uso fra le parti. Qualora la domanda d'iscrizione di alla colonia estiva a Cagliari per l'estate 2025 non dovesse essere accolta e, in Per_1 ogni caso, dall'estate 2026 in avanti, ferma l'ordinaria alternanza quindicinale in uso, le parti si danno ampia disponibilità a concordare diversi periodi di frequentazione con la minore. Ciascun genitore avrà comunque diritto di trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il giorno 01 maggio di ogni anno e compatibilmente agli impegni della figlia.
Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, potrà stare con il padre;
il giorno del Per_1 compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potrà stare con la madre. Per_1
18) Le Parti si danno reciprocamente atto che: - l'eventuale inserimento nella vita della minore di nuovi partner dei genitori dovrà avvenire, previa comunicazione all'altro genitore, in modo graduale e sempreché si tratti di partner con i quali il genitore abbia instaurato una stabile relazione;
- ogni diverso e/o successivo trasferimento della figlia, fuori dalla provincia di Como, dovrà essere preventivamente concordato fra i genitori ovvero, in assenza di accordo, autorizzato dal Tribunale;
- al variare delle condizioni economico-patrimoniali delle parti il suddetto accordo dovrà essere revisionato.
19) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
20) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898.
21) Una volta omologata la separazione consensuale e trascorsi sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla SI.ra
e dal SI. nel Comune di Cavezzo (MO), in data 29.5.2021 (Anno 2021, Numero 4, Pt_1 CP_1
Parte I), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
22) Autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, con iscrizione sugli stessi della figlia minore, nonché al rilascio di un passaporto personale in capo direttamente alla minore.
23) Le spese legali si intendono reciprocamente compensate fra le parti”. pagina 4 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis. 12 e 473-bis.47 e ss. c.p.c., depositato il 17.07.2024, , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con nel Comune di Cavezzo (MO), in Controparte_1
data 29.05.2021 e che, dall'unione lo stesso, è nata la figlia minore, (11.01.2020), Persona_2
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e successivamente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, anche lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare il trasferimento della SI.ra unitamente ad nella provincia di Como;
Pt_1 Per_1
2) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre e con diritto del padre di incontrarsi liberamente con la figlia secondo i rispettivi impegni lavorativi e scolastici e comunque previo accordo telefonico con la madre, salvo ulteriore regolamentazione del diritto di vista secondo modalità standard;
3) disporre il mantenimento diretto della minore a carico di ogni genitore nei periodi di spettanza, in considerazione dei tempi di frequentazione pressoché paritetici presso ciascun genitore, oltre spese scolastiche e spese straordinarie ripartite tra i coniugi in misura del 50%.
Con memoria difensiva, depositata in data 18.11.2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione e alla contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio decorso il termine ex lege previsto ai fini della procedibilità della domanda e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, contestando – tuttavia – la richiesta di autorizzazione al trasferimento della minore unitamente alla madre in provincia di Como e chiedendo, al contrario,
l'autorizzazione al trasferimento della figlia minore presso il Comune di Cavezzo unitamente al padre.
Domandava, altresì, l'autorizzazione, già in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, all'iscrizione di anche per l'anno scolastico 2025/2026 alla scuola d'infanzia del luogo ove, in Per_1
seno ai medesimi provvedimenti, sarebbe stato disposto il collocamento, disponendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre e con diritto della madre di frequentazioni libere con la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con gli impegni lavorativi del padre e comunque previo accordo telefonico Per_1 con quest'ultimo, e mantenimento diretto della minore a carico di ciascun genitore limitatamente al periodo di spettanza, in considerazione dei tempi di frequentazione pressoché paritetici, oltre spese straordinarie al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre e AUU integralmente percepito da quest'ultimo. In via subordinata, il convenuto chiedeva disporsi: a) l'affidamento condiviso della pagina 5 di 8 minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'attuale casa famigliare di Velate;
b) la conferma dell'attuale regime di alternanza dei genitori, per n. 15 giorni consecutivi ciascuno, presso la casa famigliare, con scambio al pomeriggio del giorno 30/31 e del giorno 15 di ogni mese, quando il genitore subentrante si recherà presso la casa famigliare o andrà a prendere a Per_1
scuola; c) la conferma della ripartizione delle spese relative alla casa famigliare in Velate pattuita tra le parti durante la vigenza del rapporto di coniugio, per l'effetto, dichiarando che il canone di locazione, le spese condominiali e le relative utenze sarebbero rimaste a carico dell'attrice per intero in considerazione delle maggiori disponibilità reddituali della stessa. In caso di autorizzazione al trasferimento della figlia con la madre in provincia di Como, il convenuto, in via ulteriormente subordinata e ferme le altre condizioni, domandava disciplinarsi il proprio diritto di visita secondo libere frequentazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e gli Per_1
impegni lavorativi della madre e comunque previo accordo telefonico con quest'ultima, salva l'ulteriore regolamentazione del diritto di visita secondo modalità standard.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30.09.2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Espletate ulteriori difese da entrambe le parti mediante il deposito di memorie ai sensi dell'art. 473- bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 18.12.2024, le parti, liberamente interrogate, confermavano la volontà di separarsi. Il Giudice Rel., dunque, dopo ampia discussione, invitava le stesse a valutare una ipotesi conciliativa, che prevedesse il mantenimento del regime di collocamento paritetico, attuato dalle parti nelle more dell'udienza, oltre che la corresponsione di un assegno perequativo in favore del padre per il mantenimento ordinario della minore, stante il divario reddituale tra le parti e la necessità da parte del padre, residente in [...]per ragioni lavorative per circa dieci giorni al mese, di reperire un nuovo alloggio in territorio lombardo
(provincia di Varese o Como). All'esito di un confronto tra le parti avvenuto il giorno stesso della prima udienza, l'attrice quantificava il riconoscimento in favore del convenuto di un assegno perequativo di euro 500,00, dichiarandosi disponibile a farsi carico integrale delle spese straordinarie per la figlia, con assegni familiari e detrazioni per la figlia a carico da riconoscersi in suo esclusivo favore, mentre il convenuto controproponeva, a fronte della necessità di reperimento di un immobile nel comasco e del costo della vita in zona, la previsione di un aumento dell'assegno perequativo offerto dalla controparte sino ad euro 650,00/700,00 al mese.
Il Giudice Rel., pertanto, stante la prossimità delle posizioni espresse dalle parti, proponeva alle stesse la possibilità per il padre di chiedere e percepire integralmente l'AUU e per la madre, invece, di pagina 6 di 8 percepire gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro elvetico in misura pari alla differenza rispetto all'AUU percepito in Italia dall'altro genitore, così tenendo conto della controproposta di aumento dell'assegno perequativo avanzata, da ultimo, dal sig. L'attrice dichiarava immediatamente di CP_1
aderire alla proposta conciliativa del Giudice Rel., mentre il convenuto domandava un breve rinvio ai fini di una più attenta valutazione della stessa.
Accolta l'istanza di rinvio, all'udienza successiva del 22.01.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia in conformità alla proposta da ultimo emersa all'udienza del 18.12.2024, chiedendo al Tribunale di recepire la concordata regolamentazione di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, con rinuncia all'adozione dei provvedimenti provvisori e successiva rimessione sul ruolo della causa per la pronuncia divorzile.
Il Giudice Rel., state 'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ult. comma, c.p.c.
***
La domanda principale di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
In merito alle ulteriori condizioni oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con Per_1
la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., l'attrice ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi (stante la consensualizzazione della procedura) dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire pagina 7 di 8 la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898 del
1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e sposati in Cavezzo (MO) il 29.05.2021 (atto iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cavezzo, anno 2021, n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate nella parte dedicata alle conclusioni congiuntamente rassegnate, da intendersi qui trascritte;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavezzo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) riserva la statuizione sulle spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice dott.ssa Elena Fumagalli
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