Versione
3 maggio 1955
3 maggio 1955
Art. 2.
Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.
Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.