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Articolo 2 della Legge 9 aprile 1955, n. 249
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Legge 9 aprile 1955, n. 249
Articolo 2 della Legge 9 aprile 1955, n. 249
Versione
3 maggio 1955
Art. 2.
Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.
Entrata in vigore il 3 maggio 1955
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