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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 558 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. PELLACANI STEFANO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente: “Rigettata ogni contraria istanza, per le ragioni espresse in premessa, dichiarare e, per l'effetto, condannare il Sig. a) a rilasciare e Controparte_1 riconsegnare immediatamente, o entro prefiggendo termine, alla ricorrente il compendio immobiliare come descritto nelle premesse del presente atto;
b) a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione del compendio immobiliare sopra descritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
§ § §
In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio onde sentirlo condannare al rilascio Controparte_1
1 dell'immobile sito in Massarosa, loc. Stiava, via De Gasperi 208 a/b, il cui godimento gli era stato concesso tramite comodato verbale, con condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad euro 5.000,00.
La domanda, istruita nella contumacia del resistente, è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
I fatti di causa hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_1
il quale ha riferito che il comodato verbale era stato stipulato nel maggio
[...]
2022 per la durata di due mesi, terminati i quali il resistente avrebbe dovuto restituire l'immobile e ciò non è avvenuto, persistendo ad oggi l'occupazione.
Scaduto incontrovertibilmente il termine stabilito, il resistente va pertanto condannato all'immediato rilascio.
Per quel che concerne invece il danno da occupazione senza titolo, esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c., dettato per il solo contratto di locazione, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del 15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso di specie non risulta effettuata alcuna allegazione, né per la perdita di utilizzare in concreto, direttamente, il bene immobile, né per la perdita dell'utilizzo
2 indiretto, tramite concessione in locazione a terzi. Tali evidenze risultano aggravate dalle dichiarazioni testimoniali del il quale ha appunto riferito della Tes_1
necessità di intervenire sull'immobile con consistenti ristrutturazioni, il che rendeva necessaria la prova, tenuto conto della contumacia del resistente, della concreta possibilità di godimento perduta.
Non risultando quindi consentito applicare il meccanismo presuntivo del danno, come congegnato dalle Sezioni unite, per la mancata allegazione e dimostrazione del fatto noto – l'utilizzabilità in concreto, diretta o indiretta, del bene immobile – attraverso il quale formulare l'inferenza probatoria, la domanda risarcitoria va rigettata.
§5. – Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare immediatamente, libero da persone o cose, l'immobile
[...]
descritto in parte motiva.
- Rigetta la domanda per il pagamento dell'indennità di occupazione.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 558 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. PELLACANI STEFANO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente: “Rigettata ogni contraria istanza, per le ragioni espresse in premessa, dichiarare e, per l'effetto, condannare il Sig. a) a rilasciare e Controparte_1 riconsegnare immediatamente, o entro prefiggendo termine, alla ricorrente il compendio immobiliare come descritto nelle premesse del presente atto;
b) a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione del compendio immobiliare sopra descritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
§ § §
In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio onde sentirlo condannare al rilascio Controparte_1
1 dell'immobile sito in Massarosa, loc. Stiava, via De Gasperi 208 a/b, il cui godimento gli era stato concesso tramite comodato verbale, con condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad euro 5.000,00.
La domanda, istruita nella contumacia del resistente, è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
I fatti di causa hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_1
il quale ha riferito che il comodato verbale era stato stipulato nel maggio
[...]
2022 per la durata di due mesi, terminati i quali il resistente avrebbe dovuto restituire l'immobile e ciò non è avvenuto, persistendo ad oggi l'occupazione.
Scaduto incontrovertibilmente il termine stabilito, il resistente va pertanto condannato all'immediato rilascio.
Per quel che concerne invece il danno da occupazione senza titolo, esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c., dettato per il solo contratto di locazione, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del 15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso di specie non risulta effettuata alcuna allegazione, né per la perdita di utilizzare in concreto, direttamente, il bene immobile, né per la perdita dell'utilizzo
2 indiretto, tramite concessione in locazione a terzi. Tali evidenze risultano aggravate dalle dichiarazioni testimoniali del il quale ha appunto riferito della Tes_1
necessità di intervenire sull'immobile con consistenti ristrutturazioni, il che rendeva necessaria la prova, tenuto conto della contumacia del resistente, della concreta possibilità di godimento perduta.
Non risultando quindi consentito applicare il meccanismo presuntivo del danno, come congegnato dalle Sezioni unite, per la mancata allegazione e dimostrazione del fatto noto – l'utilizzabilità in concreto, diretta o indiretta, del bene immobile – attraverso il quale formulare l'inferenza probatoria, la domanda risarcitoria va rigettata.
§5. – Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare immediatamente, libero da persone o cose, l'immobile
[...]
descritto in parte motiva.
- Rigetta la domanda per il pagamento dell'indennità di occupazione.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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