TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3058/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNARDI MARCO
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARBI SIMONETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza ove riterranno opportuno.
2. La casa coniugale, in comproprietà, sita in Poggio Rusco (MN) Via Marconi n. 5 e gli arredi ivi contenuti rimarranno nella disponibilità della sig.ra
[...]
, dove risiederà con i figli. La sig.ra si Controparte_1 Controparte_1 accollerà tutti gli oneri e le spese ordinarie di manutenzione legate all'utilizzo del predetto immobile.
3. Il pagamento rateale dell'immobile in comproprietà situato in Poggio Rusco (MN), via Marconi n. 5 verrà sostenuto interamente dalla sig.ra CP_1
che si impegnerà sin d'ora al versamento integrale dei ratei previsti
[...] nell'atto di compravendita del 04.07.2023 ai sig.ri e Parte_2 Parte_3
, sino a totale pagamento del prezzo d'acquisto.
[...]
4. I coniugi dichiarano di aver regolarizzato concordemente tutti i rapporti economici esistenti, dividendo equamente e con soddisfazione reciproca il patrimonio ad esclusione di quanto previsto dal punto 3).
5. I coniugi convengono per i figli minori e l'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, pertanto, i figli verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità ed assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni concernenti l'educazione e l'istruzione, destinate ad incidere sulla formazione degli stessi.
6. I figli e saranno prevalentemente collocati presso la madre, Per_1 Per_2 anche ai fini anagrafici.
7. Il padre, sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli e , si obbliga a corrispondere alla sig.ra Per_1 Per_2 CP_1
, entro il giorno venti di ciascun mese, l'importo di euro 600,00=
[...] (seicento/00) mensili, ossia pari ad euro 300,00= (trecento/00) per ogni figlio, mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1 (IBAN: [...]) con piena ed effettiva decorrenza dalla data di deposito dell'odierno ricorso per separazione personale.
8. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata alla stregua della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
9. L'assegno unico universale verrà interamente (100%) percepito dalla sig.ra
. Controparte_1
10. Entrambi i genitori concorreranno ciascuno al 50% delle spese, relative ai figli e , contemplate nel protocollo d'intesa approvato dal Per_1 Per_2 Tribunale di Mantova. La regolamentazione di tali spese è la seguente: - senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo 2 la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire gli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
11. Il padre potrà vedere, frequentare, nonché tenere con sé i figli solo in accordo ed in base alle eventuali indicazioni e disposizioni degli Assistenti Sociali, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione degli stessi
3 e, comunque, previo accordo con la madre.
12. Il Sig. si impegna, per il ben famigliare e dei propri Parte_1 figli, a seguire un percorso di riabilitazione per le dipendenze e ad attenersi alle indicazioni terapeutiche disposte dal personale medico, seguendo altresì le indicazioni e le linee guida eventualmente consigliate dagli Assistenti Sociali competenti per territorio.
13. I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto individuale ed alla carta d'identità valida per l'espatrio, fatta salva la necessità di consenso scritto unanime per le vacanze e/o viaggi in Brasile.
14. Ciascuna parte si farà carico del pagamento delle competenze del proprio legale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in POGGIO RUSCO (MN) in data 07/04/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 66, Parte II, Serie C, Anno 2018) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3058/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNARDI MARCO
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARBI SIMONETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza ove riterranno opportuno.
2. La casa coniugale, in comproprietà, sita in Poggio Rusco (MN) Via Marconi n. 5 e gli arredi ivi contenuti rimarranno nella disponibilità della sig.ra
[...]
, dove risiederà con i figli. La sig.ra si Controparte_1 Controparte_1 accollerà tutti gli oneri e le spese ordinarie di manutenzione legate all'utilizzo del predetto immobile.
3. Il pagamento rateale dell'immobile in comproprietà situato in Poggio Rusco (MN), via Marconi n. 5 verrà sostenuto interamente dalla sig.ra CP_1
che si impegnerà sin d'ora al versamento integrale dei ratei previsti
[...] nell'atto di compravendita del 04.07.2023 ai sig.ri e Parte_2 Parte_3
, sino a totale pagamento del prezzo d'acquisto.
[...]
4. I coniugi dichiarano di aver regolarizzato concordemente tutti i rapporti economici esistenti, dividendo equamente e con soddisfazione reciproca il patrimonio ad esclusione di quanto previsto dal punto 3).
5. I coniugi convengono per i figli minori e l'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, pertanto, i figli verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità ed assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni concernenti l'educazione e l'istruzione, destinate ad incidere sulla formazione degli stessi.
6. I figli e saranno prevalentemente collocati presso la madre, Per_1 Per_2 anche ai fini anagrafici.
7. Il padre, sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli e , si obbliga a corrispondere alla sig.ra Per_1 Per_2 CP_1
, entro il giorno venti di ciascun mese, l'importo di euro 600,00=
[...] (seicento/00) mensili, ossia pari ad euro 300,00= (trecento/00) per ogni figlio, mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1 (IBAN: [...]) con piena ed effettiva decorrenza dalla data di deposito dell'odierno ricorso per separazione personale.
8. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata alla stregua della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
9. L'assegno unico universale verrà interamente (100%) percepito dalla sig.ra
. Controparte_1
10. Entrambi i genitori concorreranno ciascuno al 50% delle spese, relative ai figli e , contemplate nel protocollo d'intesa approvato dal Per_1 Per_2 Tribunale di Mantova. La regolamentazione di tali spese è la seguente: - senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo 2 la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire gli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
11. Il padre potrà vedere, frequentare, nonché tenere con sé i figli solo in accordo ed in base alle eventuali indicazioni e disposizioni degli Assistenti Sociali, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita di relazione degli stessi
3 e, comunque, previo accordo con la madre.
12. Il Sig. si impegna, per il ben famigliare e dei propri Parte_1 figli, a seguire un percorso di riabilitazione per le dipendenze e ad attenersi alle indicazioni terapeutiche disposte dal personale medico, seguendo altresì le indicazioni e le linee guida eventualmente consigliate dagli Assistenti Sociali competenti per territorio.
13. I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto individuale ed alla carta d'identità valida per l'espatrio, fatta salva la necessità di consenso scritto unanime per le vacanze e/o viaggi in Brasile.
14. Ciascuna parte si farà carico del pagamento delle competenze del proprio legale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in POGGIO RUSCO (MN) in data 07/04/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 66, Parte II, Serie C, Anno 2018) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5