CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. ET Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Lorenzo Durano, con il suo procuratore elettivamente domiciliata in Lecce alla Via A. Imperatore n. 16 (avv. Giovanni Pellegrino);
appellante
E
(cf. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Guido Massari, elettivamente domiciliato presso la sede comunale in Piazza Giovanni Falcone;
appellato
1 E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._2
mandato in atti, dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso il cui studio in Lecce alla via 95°
Rgt. Fanteria n. 9 è elettivamente domiciliata;
appellata
AVVERSO
la sentenza n. 526/2022 del Tribunale di Brindisi depositata il 4.4.2022 (R.G. n.
3940/2014)
*******
All'udienza collegiale del 14.5.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni - che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate - riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-premettendo di essere stata destinataria dell'ordinanza 8.8.2013 del Dirigente Pt_1 dell'Area Tecnica Comunale nella quale le si intimava la demolizione della recinzione da lei apposta a chiusura del suolo di seguito indicato motivata, oltre che con l'assenza di titolo edilizio, con la natura di pubblica via (di proprietà comunale) dell'area in questione- convenne il chiedendo che “venisse accertata e Controparte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto di proprietà e/o altri diritti reali in capo al Comune di
San ET V.co sulla porzione di suolo di proprietà e, comunque, nel possesso esclusivo della istante, delimitata con una recinzione dal tratto finale della Via Montepiana.”
L'A.C. si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta.
spiegò intervento adesivo a sostegno delle ragioni fatte valere dal CP_2 CP_1
2 La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 4.4.2022) con la quale il Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
● “1) rigetta la domanda attrice;
● 2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.254,00 per
[...] competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 24.10.2022. Pt_1
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il Controparte_1
23.1.2023 chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 18.1.2023 chiedendo la CP_2 conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 14.5.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha rigettato la proposta domanda ex art. 949 c.c.:
● (1) erroneamente negando la legittimazione ad agire della predetta attrice - appellante invece emergente inequivocabilmente dagli elementi assunti al procedimento (atti formali di trasferimento della proprietà e prove dell'intervenuta usucapione dell'area controversa);
● (2) erroneamente valorizzando la documentazione prodotta dal inerente la CP_1
3 destinazione a sede viaria confondendo gli strumenti urbanistici con i titoli di acquisizione del diritto di proprietà;
● (3) non correttamente valutando le risultanze della prova orale ritenendo erroneamente che le prove testimoniali avrebbero fornito elementi contraddittori ed incerti, essendo state le deposizioni rese dai testi indicati da contraddette dai testi indicati dal Pt_1
e dall'interveniente CP_1 CP_2
*********
L'appello è infondato.
Il Collegio condivide integralmente e recepisce quanto di seguito evidenziato dal primo giudice:
“L'azione esperita dall'attrice è stata dalla stessa qualificata coma actio negatoria servitutis in quanto tendente a far dichiarare l'inesistenza del diritto dominicale che il
assume di vantare sulla porzione di suolo posta tra l'ex cinema e Controparte_1
l'abitazione della nella parte terminale di via Montepiana, e che, secondo la Pt_1 prospettazione attrice, è sempre stata nell'esclusivo ed indisturbato possesso della famiglia
Ai sensi dell'art. 949 c.c. il proprietario di un bene immobile può esperire l'azione Pt_1
negatoria nei confronti di chi vanti, sulla cosa medesima, pretese configurabili come ius in re aliena, oltre a far cessare eventuali molestie o turbative, in fatto o in diritto, arrecate dagli stessi alla res. Essendo l'actio negatoria servitutis azione reale a carattere negatorio, suo essenziale presupposto è la titolarità del diritto dominicale sulla cosa da parte dell'attore.
Peraltro, nell'azione regolata dall'art. 949 c.c., poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, l'onere probatorio relativo alla proprietà non ha il carattere rigoroso proprio della rivendicazione, essendo sufficiente che l'attore dimostri, con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto;
al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o
4 reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n.2838/99; Cass.
n.301/96).
Orbene, nella fattispecie in esame, non vi è prova che l'attrice vanti un diritto di proprietà sulla porzione di immobile in contestazione e che quindi sia legittimata ad opporsi alla “turbativa” che il avrebbe in essere con l'ordine di Controparte_3 CP_4 demolizione della recinzione e del cancello realizzate a delimitazione dell'area di che trattasi. È da escludere che la o il suo dante causa abbiano acquisito il diritto di Pt_1
proprietà a titolo derivativo, dal momento che né l'atto di compravendita del 27.8.1942 intercorso tra padre dell'attrice, e né l'atto di Persona_1 Controparte_5
donazione del 7.7.1977 fanno riferimento alla porzione di suolo in contestazione. Né poi la scrittura privata del 10.1.1949 può considerarsi titolo idoneo a trasferire a Persona_1 la proprietà del bene. In essa vi è il riferimento ad una vendita “della zona di suolo edificatorio a posta in fondo alla strada circa del vostro cinema” Controparte_1
conclusa nella stessa data, ma, in difetto del contratto scritto di vendita, non può attribuirsi alla dichiarazione ricognitiva del 10.1.1949 alcuna efficacia costitutiva del diritto. Peraltro, nella citata scrittura lo stesso venditore dà atto che la vendita di quella porzione di CP_5 suolo può non avere “pieno valore giuridico”, il che conferma la consapevolezza di entrambe le parti della inefficacia dell'atto traslativo, di cui evidentemente il sapeva non CP_5 poter disporre validamente. L'attrice ha fondato la propria legittimazione attiva anche sul possesso dell'area asseritamente esercitato nei modi e nei termini utili per l'acquisto della proprietà per usucapione, ma in verità gli elementi istruttori acquisiti depongono per la destinazione viaria dell'area in questione e per la insussistenza quindi di un acquisto della proprietà a titolo originario da parte della Dalle planimetrie catastali prodotte dal Pt_1
convenuto emerge che la porzione di suolo in questione è completamente integrata CP_1 nella sede viaria. Essa risulta inoltre tipizzata come “sede viaria” nel PRG vigente ed è destinata a sede viaria di piano sin dall'adozione del PdF del novembre 1971 come da attestazione del 6.12.2013 a firma del Responsabile dell'area urbanistica del Comune di San
ET V.co. La documentazione richiamata ha sicuramente valore presuntivo della
5 destinazione a strada pubblica impressa all'area in questione, valore presuntivo che l'attrice non ha efficacemente contrastato. La espletata prova testimoniale, invero, ha fornito elementi contraddittori e incerti che non appaiono idonei a provare la proprietà in capo alla Pt_1 dell'area di che trattasi. I testi , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
hanno riferito che la porzione di suolo per cui è causa costituisce parte integrante della casa di proprietà della che, sin dagli anni '60, è sempre stata delimitata da una recinzione Pt_1
in muratura ed un cancello rispetto alla parte finale della via Montepiana;
che è stata utilizzata per il parcheggio delle auto. Essi hanno quindi sostanzialmente confermato che da diversi decenni il tratto finale della via Montepiana risulta inglobato nella proprietà della famiglia (costituita dalla casa familiare e da un immobile un tempo adibito a cinema), Pt_1
divenendone una pertinenza. Ritiene il Tribunale che le suddette deposizioni non possano assolutamente assurgere a prova della titolarità del diritto di proprietà in capo alla Pt_1
dal momento che esse sono contraddette, in primo luogo, dalle deposizioni dei testi Tes_5
, , , , i
[...] Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
quali hanno riferito che il tratto terminale di via Montepiana è sempre stato utilizzato come strada pubblica (teste , liberamente accessibile a tutti e priva di recinzione (teste Tes_5
. Inoltre, la riferita esistenza sin dagli anni '70 della recinzione e del cancello Tes_9 asseritamente realizzati per delimitare l'area in questione e separarla dalla via Montepiana collide con la documentazione fotografica prodotta dall'interveniente nella quale non vi è traccia delle suddette opere.”
La predetta motivazione, del tutto condivisa in ordine alla assenza di un titolo formale di proprietà, deve essere integrata e precisata in ordine alla infondatamente invocata usucapione.
La documentazione fotografica indicata dal primo giudice effettivamente smentisce le asserzioni dell'appellante e le dichiarazioni dei testi indicati da in ordine al possesso Pt_1 esclusivo dell'area e rafforza, al contrario, le dichiarazioni rese dai testi indicati di parte appellata:
6 - l'interveniente ha, infatti, esibito il permesso di costruire 88/2012 rilasciato in suo favore e di per l'esecuzione, in prolungamento via Mazzini Persona_2
(successivamente via Montepiano) dei“... lavori di rilievo dello stato di fatto dell'immobile e apertura cancello”;
- è allegata al predetto permesso copia della relazione tecnica (datata ottobre 2011) redatta dall'ing. comprendente due rilievi fotografici Testimone_6
(riconosciuti “come propri” dal predetto professionista nel corso della testimonianza da lui resa all'udienza del 2.3.2017 e non contestati dall'attrice nelle rappresentazioni e nel contesto spazio-temporale espressamente precisato nella didascalia delle predette foto);
- la prima foto rappresenta, in secondo piano, il muro di recinzione e separazione
(chiuso a sinistra da un cancello apparentemente in legno) dalla porzione oggetto di controversia dalla proprietà e di quella dell'interveniente; Pt_1
- la medesima foto reca l'indicazione, sul predetto muro di proprietà (cfr. CP_2
documento H fascicolo di parte , del punto in cui avrebbe dovuto essere Pt_1
realizzato il cancello al servizio della proprietà dell'interveniente;
- in primo piano sulla destra è presente altro muro di dimensioni più ridotte a sinistra del quale si apre un ampio varco privo di cancello e di altri ostacoli ad eccezione di una piccola transenna recante segnale di divieto di sosta e di preclusione al traffico veicolare;
- la foto in esame reca la didascalia “Prospetto esistente su prolungamento di via
Mazzini alla data del rilascio della Concessione n. 97/90 dello 06.08.1990”;
- la seconda foto rappresenta il muro ed il cancello già rappresentati in secondo piano nella prima foto, mentre il varco aperto presente in primo piano nella prima foto risulta, nella seconda foto, completamente chiuso (con conseguente preclusione dell'accesso all'area oggetto di controversia) da un'ulteriore cancellata metallica;
- la seconda foto reca la didascalia “prospetto esistente sul prolungamento di via
Mazzini alla data odierna”;
- dunque la porzione immobiliare controversa, era certamente di libero accesso e di uso
7 pubblico nel 1990 e, con ragionevole certezza e come affermato da tutti i testi indicati dalla interveniente, era stata completamente accessibile al pubblico anche in precedenza;
di tanto vi è ulteriore prova nella mancanza in atti di qualsiasi riferimento alla preesistenza, rimozione e successiva ricostruzione della cancellata metallica rappresentata nella seconda foto, in epoca anteriore al 1990;
- dalle foto e dalla loro datazione risulta che la porzione di suolo oggetto di controversia potrebbe essere stata separata dalla via pubblica, dunque, assoggettata al possesso esclusivo di tra il 6.8.1990 (concessione n. 97/90) e, al più tardi, il 1.10.2011, Pt_1
data di redazione della relazione tecnica innanzi esaminata;
- vi è, dunque assoluta incertezza sull'effettiva data iniziale del periodo ultraventennale necessario per l'invocata usucapione;
- il decorso del termine per l'usucapione, infatti, ben potrebbe essere stato validamente interrotto dalla notifica dell'ordinanza comunale di demolizione del 2013, atto autoritativo inequivocabilmente diretto a privare il possessore usucapiente del potere esclusivo e di fatto sull'immobile (cfr. Cass. n. 16234/2011) e, dunque, difetta la prova certa dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà dell'area;
- del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'azione negatoria proposta da Pt_1 non avendo quest'ultima provato la propria legittimazione attiva attraverso l'esibizione di un titolo formale di acquisizione della proprietà e tantomeno attraverso la prova dell'invocato acquisto a titolo originario della piena proprietà dell'area.
La sentenza appellata non può che essere confermata.
**********
L'appello va dunque rigettato.
Le spese della presente fase conseguono alla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
*****
8 Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato il 24.10.2022, nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. n. Controparte_6
526/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore del e Parte_1 Controparte_1
di di spese e competenze della presente fase, che si liquidano, Controparte_2 per ciascuna delle parti appellate, in € 6.100,00, per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. ET Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. ET Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Lorenzo Durano, con il suo procuratore elettivamente domiciliata in Lecce alla Via A. Imperatore n. 16 (avv. Giovanni Pellegrino);
appellante
E
(cf. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Guido Massari, elettivamente domiciliato presso la sede comunale in Piazza Giovanni Falcone;
appellato
1 E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._2
mandato in atti, dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso il cui studio in Lecce alla via 95°
Rgt. Fanteria n. 9 è elettivamente domiciliata;
appellata
AVVERSO
la sentenza n. 526/2022 del Tribunale di Brindisi depositata il 4.4.2022 (R.G. n.
3940/2014)
*******
All'udienza collegiale del 14.5.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni - che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate - riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-premettendo di essere stata destinataria dell'ordinanza 8.8.2013 del Dirigente Pt_1 dell'Area Tecnica Comunale nella quale le si intimava la demolizione della recinzione da lei apposta a chiusura del suolo di seguito indicato motivata, oltre che con l'assenza di titolo edilizio, con la natura di pubblica via (di proprietà comunale) dell'area in questione- convenne il chiedendo che “venisse accertata e Controparte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto di proprietà e/o altri diritti reali in capo al Comune di
San ET V.co sulla porzione di suolo di proprietà e, comunque, nel possesso esclusivo della istante, delimitata con una recinzione dal tratto finale della Via Montepiana.”
L'A.C. si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta.
spiegò intervento adesivo a sostegno delle ragioni fatte valere dal CP_2 CP_1
2 La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 4.4.2022) con la quale il Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
● “1) rigetta la domanda attrice;
● 2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.254,00 per
[...] competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 24.10.2022. Pt_1
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il Controparte_1
23.1.2023 chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 18.1.2023 chiedendo la CP_2 conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 14.5.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha rigettato la proposta domanda ex art. 949 c.c.:
● (1) erroneamente negando la legittimazione ad agire della predetta attrice - appellante invece emergente inequivocabilmente dagli elementi assunti al procedimento (atti formali di trasferimento della proprietà e prove dell'intervenuta usucapione dell'area controversa);
● (2) erroneamente valorizzando la documentazione prodotta dal inerente la CP_1
3 destinazione a sede viaria confondendo gli strumenti urbanistici con i titoli di acquisizione del diritto di proprietà;
● (3) non correttamente valutando le risultanze della prova orale ritenendo erroneamente che le prove testimoniali avrebbero fornito elementi contraddittori ed incerti, essendo state le deposizioni rese dai testi indicati da contraddette dai testi indicati dal Pt_1
e dall'interveniente CP_1 CP_2
*********
L'appello è infondato.
Il Collegio condivide integralmente e recepisce quanto di seguito evidenziato dal primo giudice:
“L'azione esperita dall'attrice è stata dalla stessa qualificata coma actio negatoria servitutis in quanto tendente a far dichiarare l'inesistenza del diritto dominicale che il
assume di vantare sulla porzione di suolo posta tra l'ex cinema e Controparte_1
l'abitazione della nella parte terminale di via Montepiana, e che, secondo la Pt_1 prospettazione attrice, è sempre stata nell'esclusivo ed indisturbato possesso della famiglia
Ai sensi dell'art. 949 c.c. il proprietario di un bene immobile può esperire l'azione Pt_1
negatoria nei confronti di chi vanti, sulla cosa medesima, pretese configurabili come ius in re aliena, oltre a far cessare eventuali molestie o turbative, in fatto o in diritto, arrecate dagli stessi alla res. Essendo l'actio negatoria servitutis azione reale a carattere negatorio, suo essenziale presupposto è la titolarità del diritto dominicale sulla cosa da parte dell'attore.
Peraltro, nell'azione regolata dall'art. 949 c.c., poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, l'onere probatorio relativo alla proprietà non ha il carattere rigoroso proprio della rivendicazione, essendo sufficiente che l'attore dimostri, con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto;
al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o
4 reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n.2838/99; Cass.
n.301/96).
Orbene, nella fattispecie in esame, non vi è prova che l'attrice vanti un diritto di proprietà sulla porzione di immobile in contestazione e che quindi sia legittimata ad opporsi alla “turbativa” che il avrebbe in essere con l'ordine di Controparte_3 CP_4 demolizione della recinzione e del cancello realizzate a delimitazione dell'area di che trattasi. È da escludere che la o il suo dante causa abbiano acquisito il diritto di Pt_1
proprietà a titolo derivativo, dal momento che né l'atto di compravendita del 27.8.1942 intercorso tra padre dell'attrice, e né l'atto di Persona_1 Controparte_5
donazione del 7.7.1977 fanno riferimento alla porzione di suolo in contestazione. Né poi la scrittura privata del 10.1.1949 può considerarsi titolo idoneo a trasferire a Persona_1 la proprietà del bene. In essa vi è il riferimento ad una vendita “della zona di suolo edificatorio a posta in fondo alla strada circa del vostro cinema” Controparte_1
conclusa nella stessa data, ma, in difetto del contratto scritto di vendita, non può attribuirsi alla dichiarazione ricognitiva del 10.1.1949 alcuna efficacia costitutiva del diritto. Peraltro, nella citata scrittura lo stesso venditore dà atto che la vendita di quella porzione di CP_5 suolo può non avere “pieno valore giuridico”, il che conferma la consapevolezza di entrambe le parti della inefficacia dell'atto traslativo, di cui evidentemente il sapeva non CP_5 poter disporre validamente. L'attrice ha fondato la propria legittimazione attiva anche sul possesso dell'area asseritamente esercitato nei modi e nei termini utili per l'acquisto della proprietà per usucapione, ma in verità gli elementi istruttori acquisiti depongono per la destinazione viaria dell'area in questione e per la insussistenza quindi di un acquisto della proprietà a titolo originario da parte della Dalle planimetrie catastali prodotte dal Pt_1
convenuto emerge che la porzione di suolo in questione è completamente integrata CP_1 nella sede viaria. Essa risulta inoltre tipizzata come “sede viaria” nel PRG vigente ed è destinata a sede viaria di piano sin dall'adozione del PdF del novembre 1971 come da attestazione del 6.12.2013 a firma del Responsabile dell'area urbanistica del Comune di San
ET V.co. La documentazione richiamata ha sicuramente valore presuntivo della
5 destinazione a strada pubblica impressa all'area in questione, valore presuntivo che l'attrice non ha efficacemente contrastato. La espletata prova testimoniale, invero, ha fornito elementi contraddittori e incerti che non appaiono idonei a provare la proprietà in capo alla Pt_1 dell'area di che trattasi. I testi , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
hanno riferito che la porzione di suolo per cui è causa costituisce parte integrante della casa di proprietà della che, sin dagli anni '60, è sempre stata delimitata da una recinzione Pt_1
in muratura ed un cancello rispetto alla parte finale della via Montepiana;
che è stata utilizzata per il parcheggio delle auto. Essi hanno quindi sostanzialmente confermato che da diversi decenni il tratto finale della via Montepiana risulta inglobato nella proprietà della famiglia (costituita dalla casa familiare e da un immobile un tempo adibito a cinema), Pt_1
divenendone una pertinenza. Ritiene il Tribunale che le suddette deposizioni non possano assolutamente assurgere a prova della titolarità del diritto di proprietà in capo alla Pt_1
dal momento che esse sono contraddette, in primo luogo, dalle deposizioni dei testi Tes_5
, , , , i
[...] Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
quali hanno riferito che il tratto terminale di via Montepiana è sempre stato utilizzato come strada pubblica (teste , liberamente accessibile a tutti e priva di recinzione (teste Tes_5
. Inoltre, la riferita esistenza sin dagli anni '70 della recinzione e del cancello Tes_9 asseritamente realizzati per delimitare l'area in questione e separarla dalla via Montepiana collide con la documentazione fotografica prodotta dall'interveniente nella quale non vi è traccia delle suddette opere.”
La predetta motivazione, del tutto condivisa in ordine alla assenza di un titolo formale di proprietà, deve essere integrata e precisata in ordine alla infondatamente invocata usucapione.
La documentazione fotografica indicata dal primo giudice effettivamente smentisce le asserzioni dell'appellante e le dichiarazioni dei testi indicati da in ordine al possesso Pt_1 esclusivo dell'area e rafforza, al contrario, le dichiarazioni rese dai testi indicati di parte appellata:
6 - l'interveniente ha, infatti, esibito il permesso di costruire 88/2012 rilasciato in suo favore e di per l'esecuzione, in prolungamento via Mazzini Persona_2
(successivamente via Montepiano) dei“... lavori di rilievo dello stato di fatto dell'immobile e apertura cancello”;
- è allegata al predetto permesso copia della relazione tecnica (datata ottobre 2011) redatta dall'ing. comprendente due rilievi fotografici Testimone_6
(riconosciuti “come propri” dal predetto professionista nel corso della testimonianza da lui resa all'udienza del 2.3.2017 e non contestati dall'attrice nelle rappresentazioni e nel contesto spazio-temporale espressamente precisato nella didascalia delle predette foto);
- la prima foto rappresenta, in secondo piano, il muro di recinzione e separazione
(chiuso a sinistra da un cancello apparentemente in legno) dalla porzione oggetto di controversia dalla proprietà e di quella dell'interveniente; Pt_1
- la medesima foto reca l'indicazione, sul predetto muro di proprietà (cfr. CP_2
documento H fascicolo di parte , del punto in cui avrebbe dovuto essere Pt_1
realizzato il cancello al servizio della proprietà dell'interveniente;
- in primo piano sulla destra è presente altro muro di dimensioni più ridotte a sinistra del quale si apre un ampio varco privo di cancello e di altri ostacoli ad eccezione di una piccola transenna recante segnale di divieto di sosta e di preclusione al traffico veicolare;
- la foto in esame reca la didascalia “Prospetto esistente su prolungamento di via
Mazzini alla data del rilascio della Concessione n. 97/90 dello 06.08.1990”;
- la seconda foto rappresenta il muro ed il cancello già rappresentati in secondo piano nella prima foto, mentre il varco aperto presente in primo piano nella prima foto risulta, nella seconda foto, completamente chiuso (con conseguente preclusione dell'accesso all'area oggetto di controversia) da un'ulteriore cancellata metallica;
- la seconda foto reca la didascalia “prospetto esistente sul prolungamento di via
Mazzini alla data odierna”;
- dunque la porzione immobiliare controversa, era certamente di libero accesso e di uso
7 pubblico nel 1990 e, con ragionevole certezza e come affermato da tutti i testi indicati dalla interveniente, era stata completamente accessibile al pubblico anche in precedenza;
di tanto vi è ulteriore prova nella mancanza in atti di qualsiasi riferimento alla preesistenza, rimozione e successiva ricostruzione della cancellata metallica rappresentata nella seconda foto, in epoca anteriore al 1990;
- dalle foto e dalla loro datazione risulta che la porzione di suolo oggetto di controversia potrebbe essere stata separata dalla via pubblica, dunque, assoggettata al possesso esclusivo di tra il 6.8.1990 (concessione n. 97/90) e, al più tardi, il 1.10.2011, Pt_1
data di redazione della relazione tecnica innanzi esaminata;
- vi è, dunque assoluta incertezza sull'effettiva data iniziale del periodo ultraventennale necessario per l'invocata usucapione;
- il decorso del termine per l'usucapione, infatti, ben potrebbe essere stato validamente interrotto dalla notifica dell'ordinanza comunale di demolizione del 2013, atto autoritativo inequivocabilmente diretto a privare il possessore usucapiente del potere esclusivo e di fatto sull'immobile (cfr. Cass. n. 16234/2011) e, dunque, difetta la prova certa dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà dell'area;
- del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'azione negatoria proposta da Pt_1 non avendo quest'ultima provato la propria legittimazione attiva attraverso l'esibizione di un titolo formale di acquisizione della proprietà e tantomeno attraverso la prova dell'invocato acquisto a titolo originario della piena proprietà dell'area.
La sentenza appellata non può che essere confermata.
**********
L'appello va dunque rigettato.
Le spese della presente fase conseguono alla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
*****
8 Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato il 24.10.2022, nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. n. Controparte_6
526/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore del e Parte_1 Controparte_1
di di spese e competenze della presente fase, che si liquidano, Controparte_2 per ciascuna delle parti appellate, in € 6.100,00, per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. ET Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
9