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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURTAS Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA SASSARI 75 07100 SASSARI ITALIA presso il difensore avv. MURTAS ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TUCCI ROBERTO e dell'avv. SPIGA CP_1 P.IVA_1
PAOLO ( VIA SONNINO 96 09125 CAGLIARI;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA SONNINO 96 CAGLIARI presso il difensore avv. DI TUCCI ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il proprio diritto Parte_1 CP_1 all'indennizzo per i danni conseguenti alla malattia professionale contratta durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
, regolarmente costituitosi, ha riconosciuto, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente CP_1 accordandosi in ordine alla percentuale di postumi permanenti.
Preso atto dell'ottenimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte di attesti la fondatezza della pretesa del ricorrente, dispone che le stesse CP_1 siano poste a carico di quest'ultimo, ma nella misura della metà, compensando per il resto, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento ed alla natura della presente pronuncia.
pagina 1 di 2 Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa entro € 26.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 932,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/01/2025 il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURTAS Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA SASSARI 75 07100 SASSARI ITALIA presso il difensore avv. MURTAS ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TUCCI ROBERTO e dell'avv. SPIGA CP_1 P.IVA_1
PAOLO ( VIA SONNINO 96 09125 CAGLIARI;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA SONNINO 96 CAGLIARI presso il difensore avv. DI TUCCI ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il proprio diritto Parte_1 CP_1 all'indennizzo per i danni conseguenti alla malattia professionale contratta durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
, regolarmente costituitosi, ha riconosciuto, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente CP_1 accordandosi in ordine alla percentuale di postumi permanenti.
Preso atto dell'ottenimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte di attesti la fondatezza della pretesa del ricorrente, dispone che le stesse CP_1 siano poste a carico di quest'ultimo, ma nella misura della metà, compensando per il resto, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento ed alla natura della presente pronuncia.
pagina 1 di 2 Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa entro € 26.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 932,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/01/2025 il giudice
Paola Irene Calastri
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