Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7752/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7752/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Cerignola alla via Mazzini n.4, presso lo studio dell'avv.
Roberto Ruocco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via G. Mandara n.63 , presso lo studio dell'avv. Giuliano Antonio Insalata, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- PARTE CONVENUTA–
E
COMUNE DI FOGGIA, c.f. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Fiore e Antonella Carlomagno, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato, Pt_1 si è opposta all'avviso di accertamento notificatole in data 22
[...] settembre 2017, con il quale la società Adriatica Servizi s.r.l., in qualità di concessionaria del Comune di Foggia per la riscossione dei canoni COSAP, le ha contestato l'occupazione abusiva dei suoi pubblici, per il periodo dal
3.6.2017 al 6.9.2017, della superficie di 200 mq, e la ha invitata al pagamento di € 60.998,48.
ritualmente costituitasi, oltre ad eccepire Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e per difetto di legittimazione passiva (rectius, attiva), ne ha domandato il rigetto nel merito per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
Il Comune di Foggia, costituendosi, ha invece eccepito la propria carenza di legittimazione passiva (rectius, attiva), l'improcedibilità ex art. 617 cod. proc. civ. ed ha, altresì, domandato il rigetto nel merito dell'avversa pretesa.
Mutato il rito, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare va dato atto che la odierna controversia non attiene al pagamento di somme a titolo di COSAP, ma all'irrogazione di sanzioni per l'abusiva occupazione di suolo pubblico (per € 40.660,98) e per il pagamento di somma a titolo di “indennità” per l'abusiva occupazione di suolo pubblico (per € 20.330,49).
È principio condivisibile e, oramai, granitico, quello secondo cui la PA non può autodeterminare l'indennizzo da abusiva occupazione del suolo pubblico, trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno, sicché l'Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione
Proc. n. 7752/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica. L'iscrizione a ruolo è, dunque, subordinata al combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2 e art. 21, in base al quale, salvo che sia diversamente previsto da particolari disposizioni di legge, le entrate degli Enti Pubblici aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva
(Cass. civ. n. 7188 del 2022; Cass. civ. n. 15994 del 2022).
Sicché la domanda avanzata dal ricorrente avverso le somme liquidate a titolo di indennità per abusiva occupazione del suolo pubblico non va qualificata come un'autentica opposizione ad ordinanza ingiunzione, ma come un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito vantato dalla
PA nei confronti degli attori.
Il rito ordinario prevale, quindi, sul rito speciale ex art. 40 cod. proc. civ. trattandosi di causa connesse per accessorietà del titolo.
Ne deriva, dunque, che non si pone un problema di tempestività del ricorso.
Anche a ragionarsi diversamente, in ogni caso, l'eccezione di tardività andrebbe superata perché la proposizione della domanda in forma diversa da quella ad essa propria non pregiudica l'esame della opposizione ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, d. lgs 150/2011, a mente del quale <Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento>>.
L'opposizione, pertanto, deve considerarsi tempestiva o comunque ammissibile.
Per la medesima motivazione, trattandosi di azione ordinaria, va rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 617 cod. proc. civ. sollevata dal
Comune di Foggia.
Sotto il profilo della legittimazione delle odierne convenute, va rilevato che ritiene di non essere legittimata alla luce Controparte_1 dell'orientamento di merito secondo cui, nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del Servizio di riscossione
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dei tributi, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso avviso/ingiunzione di pagamento o la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il Comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento;
viceversa, il Comune di Foggia ritiene che ad essere legittimato è l'Ente concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali, compreso quello relativo al canone COSAP, sicché a tale soggetto è attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie.
Sul punto, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione del Comune di Foggia.
L'avviso di accertamento oggetto di causa è stato formato da
[...]
nella sua qualità di concessionaria unica del Comune di Foggia CP_1 per l'attività di accertamento e riscossione della COSAP.
In siffatte ipotesi la legittimazione processuale per le correlative controversie spetta unicamente al concessionario (cfr., ex plurimis, Cass.
6772/2010; Cass. civ. n. 23566/2023).
Nel merito, come già anticipato, occorre valutare la fondatezza della pretesa avanzata di cui al provvedimento impugnato.
Innanzitutto, va precisato che l'odierno attore ha contestato in radice l'occupazione del suolo pubblico.
A sostegno della sua prospettazione, l'attore ha depositato in atti una relazione tecnica di parte in cui l'ing. ha attestato che “le aree di CP_2 accertamento insistono e sono di proprietà privata della e Parte_1 pertanto non sussistono i presupposti per alcuna violazione di occupazione di suolo pubblico come invece attestato da . Controparte_1
L'attore ha anche provato di aver acquistato la piena proprietà dell'appezzamento di terreno della complessiva superficie di 5000 metri quadrati identificato nel N.C.T. del Comune di Foggia, al Foglio 91 particelle
616 e 616 confinante con Via Natola, tratturo e proprietà Per_1
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Cospes ed anche la piena proprietà dei suoli in Foggia al tratturo censiti nel N.C.T. di Foggia, al Fol. 91 par.lle 598-599-615, per Per_1 complessivi 918 metri quadrati, confinanti, con strada pubblica, con
[...]
e con proprietà della medesima acquirente. CP_3
La circostanza della proprietà privata delle aree è rimasta incontestata.
La ha solo sostenuto che l'area fosse aperta al pubblico e, CP_4 quindi, soggetta alla tassazione.
Tuttavia, non è stata fornita la prova della apertura al pubblico dell'area privata
In effetti, il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, in base all'art. 63 Lgs. n. 446 del 1997, oltre che per l'uso pubblico il canone può essere previsto anche “per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Tuttavia, è rimasta del tutto indimostrata l'adozione di un Regolamento
Comunale che imponga il pagamento del canone anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di uso pubblico e non è, inoltre, nemmeno stato provato che l'area privata in questione fosse soggetta a servitù di passaggio pubblico (cfr. Cass. civ. n. 7210/2023; Cass. civ. n.
21236/2022).
Non rileva a provare la destinazione a fini pubblici delle aree occupata né
l'atto di accertamento depositato in atti, né tantomeno la deposizione dell'agente accertatore ascoltato nel corso del processo, siccome entrambi i mezzi provano esclusivamente l'occupazione di un suolo ma non anche tale suolo fosse effettivamente pubblico o comunque assoggettato a servitù pubbliche.
Alla luce quanto motivato, la domanda attorea deve essere accolta, sicché va dichiarata come non dovuta la somma di cui all'avviso di accertamento con invito al pagamento e irrogazione delle sanzioni, emesso dalla concessionaria Adriatica Servizi s.r.l. n.01/T dell'11 settembre 2017.
All'accoglimento della domanda nei confronti della società segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore ed all'inammissibilità della domanda proposta dall'attore verso il
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Comune di Foggia segue la condanna del primo al pagamento delle spese di lite in favore della seconda.
Le spese di lite si liquidano al valore della controversia non superiore ad €
260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi
(art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti del
Comune di Foggia per carenza di legittimazione;
b) in accoglimento della domanda attorea proposta nei confronti di
[...]
dichiara da lui non dovuta la somma di cui all'avviso di CP_1 accertamento, con invito al pagamento e irrogazione delle sanzioni, emesso dalla concessionaria n.01/T dell'11 Controparte_1 settembre 2017.
c) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 spese di lite pari ad € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
d) condanna l'attore al pagamento, in favore del Comune di Foggia, delle spese di lite pari ad € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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