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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11734 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice dott. Antonio
Carleo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 30248/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione il 19 giugno 2025 a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto l' 8 ottobre 2025
TRA
c.f.: c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f.: , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Napoli alla Via Cesare Battisti 15, presso lo studio dell'avv. Valeria Orlando (cod. fisc.: ) pec dalla quale sono C.F._4 Email_1 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio
ATTORI
CONTRO
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Controparte_2
Caracciolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Marina Scotto (c.f.: ), pec C.F._5
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in Email_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibere assembleari condominiali.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4,
c.p.c., come sostituito dall'art.45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al convenuto il 21.12.2022, gli attori, sulla premessa di essere condomini del condominio sito in Napoli alla Via Raffaele Stasi n. 39/41, hanno impugnato le delibere assembleari del 22.06.2022 (capo 1, 2, 4 e 5 dell'ordine del giorno), 10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) e 3.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno), tutte inerenti
l'approvazione e disposizione di attività consequenziali all'approvazione dei lavori di manutenzione del fabbricato condominiale di cui alla delibera del 24.2.2022, deducendo, tra
l'altro, la loro invalidità nullità/annullabilità per indeterminatezza dell'oggetto/mancanza degli elementi essenziali;
assoluta carenza informativa/documentale; eccesso/abuso di potere della maggioranza e/o comunque recante grave pregiudizio alla cosa comune. Nullità della delibera poiché impattante sulla proprietà individuale. Omessa indicazione del nominativo dei condomini e dei relativi millesimi di appartenenza.
In data 24.03.2023 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo CP_1
preliminarmente l'intervenuta modifica dei deliberati oggetto di impugnazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse degli odierni attori alla definizione del giudizio, nel merito l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, con
Ordinanza resa a seguito dell'udienza del 27.10.2023 il Giudice sospendeva le delibere impugnate e
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rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.05.24. La causa è quindi pervenuta alla cognizione dello scrivente a seguito di scardinamento ed è stata assegnata in decisione come indicato in epigrafe.
Passando all'esame del merito, giova osservare che, come rappresentato e documentato nelle note di trattazione per l'udienza del 23.05.2025, dagli stessi attori, in data 24.06.2024 l'assemblea condominiale ha deliberato: “ 1) di prendere atto delle dimissioni dell'amministratore; 2) di sospendere temporaneamente i lavori in previsione della rimodulazione e/o rescissione in danno del contratto di appalto con la ditta Aurum Srl, in considerazione dell'avvenuta sostanziale modifica della normativa dei vari Superbonus e Bonus, del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito nonché in relazione a valutazioni circa palesi sostanziali e gravi inadempienze contrattuali della citata ditta appaltatrice;
- 3) il recesso, anche per giusta causa, dal contratto con tecnici e/o comunque la revoca degli stessi dagli incarichi conferiti (direttore dei lavori e progettista arch.
, Coordinatore della progettazione arch. responsabile dei lavori Persona_1 CP_3
avv. e residue figure professionali previste nelle pratiche dei Superbonus e Controparte_2
contratto di appalto per inadempimento/colpa grave;
- 4) di sospendere le iniziative giudiziali e stragiudiziali finalizzate al recupero delle quote straordinarie connesse all'appalto dei lavori fino alla risoluzione delle problematiche connesse all'esecuzione dei lavori di appalto” .
Con delibera del 30.09.2024, il Condominio ha, quindi, deliberato: “ di dare espresso mandato all'amministratore di condominio di comunicare la risoluzione contrattuale e/o il recesso ai sensi delle disposizioni contrattuali alla ditta Aurum S.r.l. con richiesta di rimozione del ponteggio di Via
Migliaro... … Si approva il recesso/risoluzione dal contratto per inadempimento e risarcimento del danno”.
Sicché, stante l'adozione di tali delibere gli attori rassegnavano, nella comparsa conclusionale versata in atti datata 15.09.2025, le seguenti conclusioni: “1) Relativamente alle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 (capo 1, 2,dell'ordine del giorno), all'adunanza del 10.10.2022 (capo
1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno) accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuta
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risoluzione del contratto di appalto e per l'effetto, ai soli fini del governo delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, dichiarare tali delibere nulle, illegittime e/o comunque annullare per tutte le ragioni di fatto e di diritto precedentemente esposte. 2) dichiarare nulle, illegittime e/o comunque annullare le delibere (ancora attuali) assunte all'adunanza del
22.06.2022 (Capo 4 e capo 5) dell'ordine del giorno relative all'approvazione dei bilanci anno
2018-2019-2020-2021e relativi riparti per tutte le ragioni di fatto e di diritto precedentemente esposte. 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di causa, CP_1
oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il convenuto concludeva:” Dichiararsi l'improcedibilità del giudizio R.G. CP_1
30248/2022 per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione delle delibere del 22.06.2022,
10.10.2022 e 3.11.2022, modificate e sostituite, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, dalle deliberazioni del 14.3.23 e 5.6.23, impugnate nel procedimento R.G. 15572/2023 pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli, IV Sezione, G.I. Roberta De Luca. Nel merito, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata e inammissibile. Vinte spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.”
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito relativamente alle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 (capo 1, 2, dell'ordine del giorno), all'adunanza del 10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno) va dichiarata cessata la materia del contendere posto che le dette delibere sono state sostituite con altre, ad esse successive. Come noto, avendo l'assemblea condominiale sostituito con nuova decisione la delibera impugnata, l'eventuale accoglimento della domanda nessuna conseguenza pratica potrebbe avere nella gestione del condominio. Dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 comma 4
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c.c., l'annullamento non può avere luogo e interviene la "cessazione della materia del contendere", restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere -dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo (cfr. Tribunale Bari, sentenza 2740/2016). In tali evenienze l'interesse ad agire, sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione, viene meno nel corso del giudizio per l'intervento di fatti nuovi, dovendosi ritenere legittimo, da parte dell'assemblea condominiale, intervenire su una delibera - nulla o annullabile - già impugnata in sede giudiziale, deliberando sugli stessi argomenti di una precedente delibera impugnata, ponendo in essere - pur senza l'adozione di forme ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido o incompatibile con quello impugnato, rimanendo la maggioranza sempre arbitra della gestione comune. Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la delibera ritenuta affetta da vizi e/o irregolarità né sostituire la delibera impugnata di cui è causa. Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (cfr. Cassazione civile, 10445/98; Tribunale Torino 17.5.2011 n.
3552).
Accertato il venir meno del contrasto tra le parti, occorre procedere alla determinazione del regime delle spese legali, atteso che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”(Cass. sentenza 24234/2016).
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Pertanto, va fatta una delibazione sommaria delle domande al solo fine di statuire sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. A tal uopo innanzitutto va rilevato che le impugnazioni ex art. 1137 c.c., proposte contro più deliberazioni prese dall'assemblea condominiale contengono più capi di censura, rispetto ai quali ai fini della sola valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il giudicante di poter fare applicazione del principio della ragione più liquida, che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.c. (cfr., Cass. civ., n. 2909/2017; Cass. civ., n. 5805/2017; Cass. civ., n. 26242/2015 e Cass. S.U.,
n. 9936/ 2014). Per cui l'esame della domanda giudiziale va limitata al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio con piena soddisfazione del diritto fatto valere, a tal uopo vanno ritenuti assorbenti i motivi di impugnazione relativi ai dedotti vizi di indeterminatezza dell'oggetto. Nella fattispecie le delibere impugnate relative all'appalto del 22.6.2022, 10.10.2022 e 3.11.2022 sono state assunte in mancanza di elaborati che possano definirsi compiutamente un progetto delle opere a farsi, ma sulla sola base di un iniziale “studio di fattibilità” e di un “computo metrico provvisorio” generalizzato a tutti gli interventi eseguibili nel fabbricato, senza che sia stato esposto in atti assembleari, con sufficiente chiarezza e per ciascuna categoria di opere, le specifiche differenze, i limiti di intervento e le caratteristiche da rispettare, i tetti di spesa e gli oneri economici a carico dei condomini, le agevolazioni fiscali spettanti, le scadenze temporali poste normativamente per la esecuzione delle varie categorie di opere ecc.. L'opposizione, pertanto, in assenza di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta in relazione a tale vizio. Quale ulteriore conseguenza, tutte le altre censure, anche a motivo del principio della ragione più liquida, restano in questa sede assorbite e non occorre esaminarle nel merito, nemmeno ai fini della soccombenza virtuale. Stante l'esito della vicenda conclusasi con la risoluzione contrattuale, ritiene i Tribunale, sulla base della ragione più liquida, che sussistono profili di soccombenza virtuale a carico del che ne giustifica la condanna alle spese nei confronti degli opponenti e CP_1 Parte_2
. Parte_3
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Passando all'esame del merito dell'impugnativa da parte della sola condomina Parte_1
dei capi 4 e 5 dell'ordine del giorno della delibera del 22.06.2022, nella parte in cui
[...]
vengono approvati i bilanci anno 2018-2019-2020-2021 e relativi riparti. La stessa è stata impugnata in quanto a dire dell'opponente “tale delibera di approvazione a maggioranza sia invalida/annullabile per omessa indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a maggioranza;
per omessa indicazione del quorum raggiunto all'atto della votazione, non consentendosi il controllo sulla sussistenza delle maggioranze richieste dalla legge;
per omessa indicazione dei condomini contrari con relativi millesimi”.
Occorre premettere che, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Le doglianze inerenti alla mancata indicazione nominativa dei condomini presenti in assemblea, dei loro millesimi e dei millesimi in forza dei quali la deliberazione è stata adottata integrano altrettanti motivi di annullabilità della delibera adottata (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del
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10.08.2009; Cass. civ., sent. n. 10329 del 19.10.1998, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 4306 del
07.03.2005).
Nel merito però i predetti motivi di annullabilità della delibera assembleare in esame sono infondati e non meritano accoglimento.
Il verbale dell'assemblea straordinaria, riunitasi in seconda convocazione, del 22.06.2022 contiene indicazione, nell'elenco (16 condomini su un totale di 18, dei nominativi dei condomini presenti, riportando i relativi millesimi ( 894,80).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, afferma che si abbia salvezza degli effetti delle delibere assembleari assunte, seppur carenti di talune indicazioni, ove sia comunque possibile, anche per differenza, accertare se il quorum di valida costituzione dell'assemblea o quello di valida approvazione della delibera sia stato raggiunto.
“Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei 'quorum' prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore” (cfr Cass. civ., sent. n. 6552 del 31.03.2015).
Non è, pertanto, “annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il 'quorum' richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del 10.08.2009).
Anche l'omessa indicazione dei condomini assenti e dei relativi millesimi, inoltre, non inficia la validità della delibera assunta “giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un
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controllo 'aliunde' della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte” (cfr Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009).
Nel caso in esame, dalla lettura del verbale si evince che l'assemblea sui Capi 4 e 5) o all'ordine del giorno si è pronunciata con la stessa maggioranza del deliberato di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, dettagliatamente descritta, anche nominatamente e per quote millesimali.
In conclusione, i motivi di opposizione concernenti l'annullabilità della delibera assembleare sono infondati, potendo evincersi quale sia stato il quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea, né risultando omessa, dalla lettura del verbale assembleare, la presenza dei condomini opponenti.
Quanto alle spese di lite, relativamente alla opponente attesa la reciproca Parte_1
soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate. Per quanto riguarda gli opponenti,
e , stante la soccombenza virtuale del convenuto condominio, Parte_2 Parte_3
quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate tenuto conto del valore della causa (indeterminabile –complessità bassa) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi , tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti. Con attribuzione all'Avv. Valeria Orlando ex art. 93 c.p.c. per dichiarazione di anticipo fattone
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione quarta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro il con atto di citazione notificato il Controparte_1
21.12.2022, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione delle delibere del 22.06.2022 (capo 1 e 2 dell'ordine del giorno), all'adunanza del
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10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno);
b) respinge l'impugnazione delle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 limitatamente al capo 4) e capo 5) dell'ordine del giorno proposte da Parte_1
c) condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al rimborso in favore di e Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in euro € 2.906,00 per compensi professionali, oltre €
555,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Valeria Orlando;
a) compensa interamente le spese di lite tra ed il Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Napoli, in data 05 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
(Dott. Antonio Carleo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice dott. Antonio
Carleo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 30248/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione il 19 giugno 2025 a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto l' 8 ottobre 2025
TRA
c.f.: c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f.: , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Napoli alla Via Cesare Battisti 15, presso lo studio dell'avv. Valeria Orlando (cod. fisc.: ) pec dalla quale sono C.F._4 Email_1 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio
ATTORI
CONTRO
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Controparte_2
Caracciolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Marina Scotto (c.f.: ), pec C.F._5
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in Email_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibere assembleari condominiali.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4,
c.p.c., come sostituito dall'art.45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al convenuto il 21.12.2022, gli attori, sulla premessa di essere condomini del condominio sito in Napoli alla Via Raffaele Stasi n. 39/41, hanno impugnato le delibere assembleari del 22.06.2022 (capo 1, 2, 4 e 5 dell'ordine del giorno), 10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) e 3.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno), tutte inerenti
l'approvazione e disposizione di attività consequenziali all'approvazione dei lavori di manutenzione del fabbricato condominiale di cui alla delibera del 24.2.2022, deducendo, tra
l'altro, la loro invalidità nullità/annullabilità per indeterminatezza dell'oggetto/mancanza degli elementi essenziali;
assoluta carenza informativa/documentale; eccesso/abuso di potere della maggioranza e/o comunque recante grave pregiudizio alla cosa comune. Nullità della delibera poiché impattante sulla proprietà individuale. Omessa indicazione del nominativo dei condomini e dei relativi millesimi di appartenenza.
In data 24.03.2023 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo CP_1
preliminarmente l'intervenuta modifica dei deliberati oggetto di impugnazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse degli odierni attori alla definizione del giudizio, nel merito l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, con
Ordinanza resa a seguito dell'udienza del 27.10.2023 il Giudice sospendeva le delibere impugnate e
Pag. 2 a 10
rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.05.24. La causa è quindi pervenuta alla cognizione dello scrivente a seguito di scardinamento ed è stata assegnata in decisione come indicato in epigrafe.
Passando all'esame del merito, giova osservare che, come rappresentato e documentato nelle note di trattazione per l'udienza del 23.05.2025, dagli stessi attori, in data 24.06.2024 l'assemblea condominiale ha deliberato: “ 1) di prendere atto delle dimissioni dell'amministratore; 2) di sospendere temporaneamente i lavori in previsione della rimodulazione e/o rescissione in danno del contratto di appalto con la ditta Aurum Srl, in considerazione dell'avvenuta sostanziale modifica della normativa dei vari Superbonus e Bonus, del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito nonché in relazione a valutazioni circa palesi sostanziali e gravi inadempienze contrattuali della citata ditta appaltatrice;
- 3) il recesso, anche per giusta causa, dal contratto con tecnici e/o comunque la revoca degli stessi dagli incarichi conferiti (direttore dei lavori e progettista arch.
, Coordinatore della progettazione arch. responsabile dei lavori Persona_1 CP_3
avv. e residue figure professionali previste nelle pratiche dei Superbonus e Controparte_2
contratto di appalto per inadempimento/colpa grave;
- 4) di sospendere le iniziative giudiziali e stragiudiziali finalizzate al recupero delle quote straordinarie connesse all'appalto dei lavori fino alla risoluzione delle problematiche connesse all'esecuzione dei lavori di appalto” .
Con delibera del 30.09.2024, il Condominio ha, quindi, deliberato: “ di dare espresso mandato all'amministratore di condominio di comunicare la risoluzione contrattuale e/o il recesso ai sensi delle disposizioni contrattuali alla ditta Aurum S.r.l. con richiesta di rimozione del ponteggio di Via
Migliaro... … Si approva il recesso/risoluzione dal contratto per inadempimento e risarcimento del danno”.
Sicché, stante l'adozione di tali delibere gli attori rassegnavano, nella comparsa conclusionale versata in atti datata 15.09.2025, le seguenti conclusioni: “1) Relativamente alle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 (capo 1, 2,dell'ordine del giorno), all'adunanza del 10.10.2022 (capo
1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno) accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuta
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risoluzione del contratto di appalto e per l'effetto, ai soli fini del governo delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, dichiarare tali delibere nulle, illegittime e/o comunque annullare per tutte le ragioni di fatto e di diritto precedentemente esposte. 2) dichiarare nulle, illegittime e/o comunque annullare le delibere (ancora attuali) assunte all'adunanza del
22.06.2022 (Capo 4 e capo 5) dell'ordine del giorno relative all'approvazione dei bilanci anno
2018-2019-2020-2021e relativi riparti per tutte le ragioni di fatto e di diritto precedentemente esposte. 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di causa, CP_1
oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il convenuto concludeva:” Dichiararsi l'improcedibilità del giudizio R.G. CP_1
30248/2022 per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione delle delibere del 22.06.2022,
10.10.2022 e 3.11.2022, modificate e sostituite, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, dalle deliberazioni del 14.3.23 e 5.6.23, impugnate nel procedimento R.G. 15572/2023 pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli, IV Sezione, G.I. Roberta De Luca. Nel merito, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata e inammissibile. Vinte spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.”
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito relativamente alle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 (capo 1, 2, dell'ordine del giorno), all'adunanza del 10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno) va dichiarata cessata la materia del contendere posto che le dette delibere sono state sostituite con altre, ad esse successive. Come noto, avendo l'assemblea condominiale sostituito con nuova decisione la delibera impugnata, l'eventuale accoglimento della domanda nessuna conseguenza pratica potrebbe avere nella gestione del condominio. Dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 comma 4
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c.c., l'annullamento non può avere luogo e interviene la "cessazione della materia del contendere", restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere -dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo (cfr. Tribunale Bari, sentenza 2740/2016). In tali evenienze l'interesse ad agire, sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione, viene meno nel corso del giudizio per l'intervento di fatti nuovi, dovendosi ritenere legittimo, da parte dell'assemblea condominiale, intervenire su una delibera - nulla o annullabile - già impugnata in sede giudiziale, deliberando sugli stessi argomenti di una precedente delibera impugnata, ponendo in essere - pur senza l'adozione di forme ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido o incompatibile con quello impugnato, rimanendo la maggioranza sempre arbitra della gestione comune. Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la delibera ritenuta affetta da vizi e/o irregolarità né sostituire la delibera impugnata di cui è causa. Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (cfr. Cassazione civile, 10445/98; Tribunale Torino 17.5.2011 n.
3552).
Accertato il venir meno del contrasto tra le parti, occorre procedere alla determinazione del regime delle spese legali, atteso che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”(Cass. sentenza 24234/2016).
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Pertanto, va fatta una delibazione sommaria delle domande al solo fine di statuire sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. A tal uopo innanzitutto va rilevato che le impugnazioni ex art. 1137 c.c., proposte contro più deliberazioni prese dall'assemblea condominiale contengono più capi di censura, rispetto ai quali ai fini della sola valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il giudicante di poter fare applicazione del principio della ragione più liquida, che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.c. (cfr., Cass. civ., n. 2909/2017; Cass. civ., n. 5805/2017; Cass. civ., n. 26242/2015 e Cass. S.U.,
n. 9936/ 2014). Per cui l'esame della domanda giudiziale va limitata al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio con piena soddisfazione del diritto fatto valere, a tal uopo vanno ritenuti assorbenti i motivi di impugnazione relativi ai dedotti vizi di indeterminatezza dell'oggetto. Nella fattispecie le delibere impugnate relative all'appalto del 22.6.2022, 10.10.2022 e 3.11.2022 sono state assunte in mancanza di elaborati che possano definirsi compiutamente un progetto delle opere a farsi, ma sulla sola base di un iniziale “studio di fattibilità” e di un “computo metrico provvisorio” generalizzato a tutti gli interventi eseguibili nel fabbricato, senza che sia stato esposto in atti assembleari, con sufficiente chiarezza e per ciascuna categoria di opere, le specifiche differenze, i limiti di intervento e le caratteristiche da rispettare, i tetti di spesa e gli oneri economici a carico dei condomini, le agevolazioni fiscali spettanti, le scadenze temporali poste normativamente per la esecuzione delle varie categorie di opere ecc.. L'opposizione, pertanto, in assenza di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta in relazione a tale vizio. Quale ulteriore conseguenza, tutte le altre censure, anche a motivo del principio della ragione più liquida, restano in questa sede assorbite e non occorre esaminarle nel merito, nemmeno ai fini della soccombenza virtuale. Stante l'esito della vicenda conclusasi con la risoluzione contrattuale, ritiene i Tribunale, sulla base della ragione più liquida, che sussistono profili di soccombenza virtuale a carico del che ne giustifica la condanna alle spese nei confronti degli opponenti e CP_1 Parte_2
. Parte_3
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Passando all'esame del merito dell'impugnativa da parte della sola condomina Parte_1
dei capi 4 e 5 dell'ordine del giorno della delibera del 22.06.2022, nella parte in cui
[...]
vengono approvati i bilanci anno 2018-2019-2020-2021 e relativi riparti. La stessa è stata impugnata in quanto a dire dell'opponente “tale delibera di approvazione a maggioranza sia invalida/annullabile per omessa indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a maggioranza;
per omessa indicazione del quorum raggiunto all'atto della votazione, non consentendosi il controllo sulla sussistenza delle maggioranze richieste dalla legge;
per omessa indicazione dei condomini contrari con relativi millesimi”.
Occorre premettere che, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Le doglianze inerenti alla mancata indicazione nominativa dei condomini presenti in assemblea, dei loro millesimi e dei millesimi in forza dei quali la deliberazione è stata adottata integrano altrettanti motivi di annullabilità della delibera adottata (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del
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10.08.2009; Cass. civ., sent. n. 10329 del 19.10.1998, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 4306 del
07.03.2005).
Nel merito però i predetti motivi di annullabilità della delibera assembleare in esame sono infondati e non meritano accoglimento.
Il verbale dell'assemblea straordinaria, riunitasi in seconda convocazione, del 22.06.2022 contiene indicazione, nell'elenco (16 condomini su un totale di 18, dei nominativi dei condomini presenti, riportando i relativi millesimi ( 894,80).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, afferma che si abbia salvezza degli effetti delle delibere assembleari assunte, seppur carenti di talune indicazioni, ove sia comunque possibile, anche per differenza, accertare se il quorum di valida costituzione dell'assemblea o quello di valida approvazione della delibera sia stato raggiunto.
“Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei 'quorum' prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore” (cfr Cass. civ., sent. n. 6552 del 31.03.2015).
Non è, pertanto, “annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il 'quorum' richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del 10.08.2009).
Anche l'omessa indicazione dei condomini assenti e dei relativi millesimi, inoltre, non inficia la validità della delibera assunta “giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un
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controllo 'aliunde' della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte” (cfr Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009).
Nel caso in esame, dalla lettura del verbale si evince che l'assemblea sui Capi 4 e 5) o all'ordine del giorno si è pronunciata con la stessa maggioranza del deliberato di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, dettagliatamente descritta, anche nominatamente e per quote millesimali.
In conclusione, i motivi di opposizione concernenti l'annullabilità della delibera assembleare sono infondati, potendo evincersi quale sia stato il quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea, né risultando omessa, dalla lettura del verbale assembleare, la presenza dei condomini opponenti.
Quanto alle spese di lite, relativamente alla opponente attesa la reciproca Parte_1
soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate. Per quanto riguarda gli opponenti,
e , stante la soccombenza virtuale del convenuto condominio, Parte_2 Parte_3
quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate tenuto conto del valore della causa (indeterminabile –complessità bassa) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi , tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti. Con attribuzione all'Avv. Valeria Orlando ex art. 93 c.p.c. per dichiarazione di anticipo fattone
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione quarta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro il con atto di citazione notificato il Controparte_1
21.12.2022, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione delle delibere del 22.06.2022 (capo 1 e 2 dell'ordine del giorno), all'adunanza del
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10.10.2022 (capo 1 dell'ordine del giorno) ed all'adunanza del 03.11.2022 (capo 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno);
b) respinge l'impugnazione delle delibere assunte all'adunanza del 22.06.2022 limitatamente al capo 4) e capo 5) dell'ordine del giorno proposte da Parte_1
c) condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al rimborso in favore di e Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in euro € 2.906,00 per compensi professionali, oltre €
555,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Valeria Orlando;
a) compensa interamente le spese di lite tra ed il Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Napoli, in data 05 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
(Dott. Antonio Carleo)
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