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Improcedibile
Sentenza 26 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05139/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 01534 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05139/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2025, proposto da BA EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
NA OL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n.
61;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale Dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
EN OR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Nikolaus Walter Maria Suck, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 05139/2025 REG.RIC.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti del
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Registro Ufficiale, Conferenza delle
Regioni e Province Autonome, Comune di Napoli, Presidenza del Consiglio della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 4623/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e di EN OR S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, contenente altresì ricorso incidentale, della
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. NI Di LO
e uditi per le parti gli avvocati NA OL e Nikolaus Walter Maria Suck;
Viste le conclusioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, come da verbale; N. 05139/2025 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente contenzioso scaturisce dall'impugnazione, nel 2021, da parte della s.r.l.
EN OR, della delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale n. 293 del 22 dicembre 2020 e della relativa nota di chiarimenti n.
742 del 14 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, veniva disposta, salva rivalutazione alla scadenza, una proroga biennale delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e diporto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1.1.- Successivamente, con motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, veniva impugnata la delibera del Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto “Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, nella parte in cui si disponeva che “la scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari andrebbe commisurata per il tempo necessario a concludere i procedimenti di evidenza pubblica […]” e si prevedeva il rilascio di uno specifico “atto provvisorio” per i rapporti concessori nelle more della conclusione delle procedure previste.
1.2.- Con motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024 e con ulteriori motivi integrativi notificati il 20 dicembre 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, veniva altresì impugnata la “concessione provvisoria” n. 112 del registro concessioni anno 2024 reg. prot. n. 649, rilasciata in favore della s.r.l. BA, nonché la nota dell'Autorità prot.
28746 del 24 ottobre 2024, con cui veniva respinta la richiesta della ricorrente di rivedere e rimodulare le aree della spiaggia di Posillipo già oggetto di concessione, rinviando alla conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, l'indizione delle preannunciate procedure evidenziali.
1.3.- Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025, veniva altresì impugnata la delibera dell'Autorità n. 17 del 23 gennaio 2025, contenente “Indirizzi programmatici ed operativi” per l'attuazione delle disposizioni del cit. decreto legge N. 05139/2025 REG.RIC.
16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
2024, n. 166”).
2.- Con la sentenza qui gravata, il TAR per la Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo; ha accolto i motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024 e di conseguenza ha annullato, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 (per la parte non annullata dalla delibera n. 17/2025); ha, poi, accolto i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024, così come integrati con gli ulteriori motivi notificati il 20 dicembre 2024, di conseguenza annullando la concessione provvisoria n. 112 del registro concessioni anno 2024 rilasciata in favore della s.r.l. BA EN, nonché, per la parte in cui si rinviava l'indizione delle procedure evidenziali, per quanto di interesse della ricorrente, la nota dell'Autorità prot. 28746 del 24 ottobre
2024; infine, ha accolto i motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025, così per l'effetto annullando, ancora per quanto di interesse della ricorrente, la delibera dell'Autorità n.
17 del 23 gennaio 2025.
3. - La sentenza di cui in epigrafe è stata appellata in via principale dalla s.r.l. BA
EN e in via incidentale dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
4.- Con ordinanza n. 2614 del 16 luglio 2025 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'impugnata sentenza, evidenziando, tra l'altro, che
“non emergono immediati profili che possano condurre a formulare una prognosi di accoglimento del ricorso (principale e incidentale), posto che la sentenza impugnata, nell'annullare la delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 e la concessione provvisoria n. 112 del
2024, oltre che la più recente delibera dell'Autorità n. 17 del 23 gennaio 2025, ha sostanzialmente fatto applicazione del condiviso indirizzo esegetico della N. 05139/2025 REG.RIC.
giurisprudenza amministrativa, conforme ai principi del diritto dell'Unione in materia di sottoposizione a gara delle concessioni demaniali marittime e di divieto di proroga delle concessioni scadute”;
“nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non sussistono le condizioni per accordare tutela all'interesse privato della società ricorrente alla continuità della propria azienda, dovendosi invece tutelare l'interesse pubblico alla fruizione collettiva e indistinta del bene pubblico ove non riservato attraverso il rilascio di legittimo titolo all'esito di gara pubblica, nonché l'interesse privato degli altri operatori economici che aspirano a parità di condizioni a conseguire il medesimo bene giuridico, scaturendo dunque dalla sentenza impugnata, non sospesa,
l'immediato rilascio, senza ulteriore indugio, dell'area demaniale detenuta dall'appellante, affinché la stessa sia restituita al suo naturale uso in favore della intera collettività, ovvero immediatamente sottoposta a gara”.
5.- Alla odierna udienza di discussione, fissata per la decisione definitiva della causa,
a fronte di alcune questioni rilevate d'ufficio dal Collegio ai sensi dell'art. 73, comma
3, c.p.a., il difensore dell'appellante principale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita al ricorso in appello, alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dall'Autorità di Sistema Portuale sulla base delle previsioni recate dal D.L. n.131/2024.
All'esistenza di tali provvedimenti ha fatto riferimento anche l'appellante incidentale nella memoria depositata in data 16 gennaio 2026, invero tardiva rispetto alla fissazione della odierna udienza, ma tuttavia utilizzabile al limitato fine di meglio circostanziare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della appellante principale, tenuto anche conto che la questione della improcedibilità è stata oggetto di discussione alla odierna udienza. Più in particolare, è stato spiegato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 2614/2025 di questa Sezione, con delibera n. 357 del 24 novembre 2025, rettificata con delibera n. 367 del 4 dicembre 2025, l'Autorità di N. 05139/2025 REG.RIC.
Sistema Portuale ha indetto una procedura di gara concernente, tra le altre, la concessione demaniale marittima originariamente nella titolarità dell'appellante principale BA EN, al cui ottenimento aspira invece l'appellata EN OR.
L'Autorità portuale appellante incidentale ha anche evidenziato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto l'ultimo disciplinare di gara esente da criticità e che il termine per la ricezione delle offerte scade il 22 gennaio 2026, concludendo sulla insussistenza di interesse della ricorrente e del resistente al presente giudizio.
Alla luce di ciò, sempre all'odierna udienza, anche il difensore di parte appellata ha affermato che la richiesta principale della propria assistita EN OR è anch'essa nel senso di veder dichiarata la improcedibilità di entrambi i ricorsi in appello.
6.- Dato atto di quanto appena illustrato, non resta al collegio che dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale, non residuando più alcun ulteriore interesse delle parti a vedere decisa la controversia nel merito.
7.- Tuttavia, per esigenze di chiarezza e completezza, il collegio rammenta che il sopra descritto assetto di interessi contenuto nella sentenza appellata diventa oramai definitivo a seguito della presente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi in appello.
8.- Ciò chiarito, va quindi dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia dell'appello principale di BA EN s.r.l., sia di quello incidentale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.
9.-Avuto riguardo agli esiti del giudizio e alla dichiarazione di parte appellata, anch'essa concorde sulla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M. N. 05139/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l'appello principale e quello incidentale improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI Di LO BE PP N. 05139/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/02/2026
N. 01534 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05139/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2025, proposto da BA EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
NA OL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n.
61;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale Dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
EN OR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Nikolaus Walter Maria Suck, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 05139/2025 REG.RIC.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti del
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Registro Ufficiale, Conferenza delle
Regioni e Province Autonome, Comune di Napoli, Presidenza del Consiglio della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 4623/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e di EN OR S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, contenente altresì ricorso incidentale, della
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. NI Di LO
e uditi per le parti gli avvocati NA OL e Nikolaus Walter Maria Suck;
Viste le conclusioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, come da verbale; N. 05139/2025 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente contenzioso scaturisce dall'impugnazione, nel 2021, da parte della s.r.l.
EN OR, della delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale n. 293 del 22 dicembre 2020 e della relativa nota di chiarimenti n.
742 del 14 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, veniva disposta, salva rivalutazione alla scadenza, una proroga biennale delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e diporto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1.1.- Successivamente, con motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, veniva impugnata la delibera del Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto “Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, nella parte in cui si disponeva che “la scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari andrebbe commisurata per il tempo necessario a concludere i procedimenti di evidenza pubblica […]” e si prevedeva il rilascio di uno specifico “atto provvisorio” per i rapporti concessori nelle more della conclusione delle procedure previste.
1.2.- Con motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024 e con ulteriori motivi integrativi notificati il 20 dicembre 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, veniva altresì impugnata la “concessione provvisoria” n. 112 del registro concessioni anno 2024 reg. prot. n. 649, rilasciata in favore della s.r.l. BA, nonché la nota dell'Autorità prot.
28746 del 24 ottobre 2024, con cui veniva respinta la richiesta della ricorrente di rivedere e rimodulare le aree della spiaggia di Posillipo già oggetto di concessione, rinviando alla conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, l'indizione delle preannunciate procedure evidenziali.
1.3.- Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025, veniva altresì impugnata la delibera dell'Autorità n. 17 del 23 gennaio 2025, contenente “Indirizzi programmatici ed operativi” per l'attuazione delle disposizioni del cit. decreto legge N. 05139/2025 REG.RIC.
16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
2024, n. 166”).
2.- Con la sentenza qui gravata, il TAR per la Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo; ha accolto i motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024 e di conseguenza ha annullato, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 (per la parte non annullata dalla delibera n. 17/2025); ha, poi, accolto i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024, così come integrati con gli ulteriori motivi notificati il 20 dicembre 2024, di conseguenza annullando la concessione provvisoria n. 112 del registro concessioni anno 2024 rilasciata in favore della s.r.l. BA EN, nonché, per la parte in cui si rinviava l'indizione delle procedure evidenziali, per quanto di interesse della ricorrente, la nota dell'Autorità prot. 28746 del 24 ottobre
2024; infine, ha accolto i motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025, così per l'effetto annullando, ancora per quanto di interesse della ricorrente, la delibera dell'Autorità n.
17 del 23 gennaio 2025.
3. - La sentenza di cui in epigrafe è stata appellata in via principale dalla s.r.l. BA
EN e in via incidentale dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
4.- Con ordinanza n. 2614 del 16 luglio 2025 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'impugnata sentenza, evidenziando, tra l'altro, che
“non emergono immediati profili che possano condurre a formulare una prognosi di accoglimento del ricorso (principale e incidentale), posto che la sentenza impugnata, nell'annullare la delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 e la concessione provvisoria n. 112 del
2024, oltre che la più recente delibera dell'Autorità n. 17 del 23 gennaio 2025, ha sostanzialmente fatto applicazione del condiviso indirizzo esegetico della N. 05139/2025 REG.RIC.
giurisprudenza amministrativa, conforme ai principi del diritto dell'Unione in materia di sottoposizione a gara delle concessioni demaniali marittime e di divieto di proroga delle concessioni scadute”;
“nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non sussistono le condizioni per accordare tutela all'interesse privato della società ricorrente alla continuità della propria azienda, dovendosi invece tutelare l'interesse pubblico alla fruizione collettiva e indistinta del bene pubblico ove non riservato attraverso il rilascio di legittimo titolo all'esito di gara pubblica, nonché l'interesse privato degli altri operatori economici che aspirano a parità di condizioni a conseguire il medesimo bene giuridico, scaturendo dunque dalla sentenza impugnata, non sospesa,
l'immediato rilascio, senza ulteriore indugio, dell'area demaniale detenuta dall'appellante, affinché la stessa sia restituita al suo naturale uso in favore della intera collettività, ovvero immediatamente sottoposta a gara”.
5.- Alla odierna udienza di discussione, fissata per la decisione definitiva della causa,
a fronte di alcune questioni rilevate d'ufficio dal Collegio ai sensi dell'art. 73, comma
3, c.p.a., il difensore dell'appellante principale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita al ricorso in appello, alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dall'Autorità di Sistema Portuale sulla base delle previsioni recate dal D.L. n.131/2024.
All'esistenza di tali provvedimenti ha fatto riferimento anche l'appellante incidentale nella memoria depositata in data 16 gennaio 2026, invero tardiva rispetto alla fissazione della odierna udienza, ma tuttavia utilizzabile al limitato fine di meglio circostanziare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della appellante principale, tenuto anche conto che la questione della improcedibilità è stata oggetto di discussione alla odierna udienza. Più in particolare, è stato spiegato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 2614/2025 di questa Sezione, con delibera n. 357 del 24 novembre 2025, rettificata con delibera n. 367 del 4 dicembre 2025, l'Autorità di N. 05139/2025 REG.RIC.
Sistema Portuale ha indetto una procedura di gara concernente, tra le altre, la concessione demaniale marittima originariamente nella titolarità dell'appellante principale BA EN, al cui ottenimento aspira invece l'appellata EN OR.
L'Autorità portuale appellante incidentale ha anche evidenziato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto l'ultimo disciplinare di gara esente da criticità e che il termine per la ricezione delle offerte scade il 22 gennaio 2026, concludendo sulla insussistenza di interesse della ricorrente e del resistente al presente giudizio.
Alla luce di ciò, sempre all'odierna udienza, anche il difensore di parte appellata ha affermato che la richiesta principale della propria assistita EN OR è anch'essa nel senso di veder dichiarata la improcedibilità di entrambi i ricorsi in appello.
6.- Dato atto di quanto appena illustrato, non resta al collegio che dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale, non residuando più alcun ulteriore interesse delle parti a vedere decisa la controversia nel merito.
7.- Tuttavia, per esigenze di chiarezza e completezza, il collegio rammenta che il sopra descritto assetto di interessi contenuto nella sentenza appellata diventa oramai definitivo a seguito della presente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi in appello.
8.- Ciò chiarito, va quindi dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia dell'appello principale di BA EN s.r.l., sia di quello incidentale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.
9.-Avuto riguardo agli esiti del giudizio e alla dichiarazione di parte appellata, anch'essa concorde sulla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M. N. 05139/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l'appello principale e quello incidentale improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI Di LO BE PP N. 05139/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO