TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 96
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non ha adempiuto al giudicato del giudice ordinario nonostante la notifica della sentenza e la sua certificazione di passaggio in giudicato.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza

    Il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un suo delegato, che provvederà all'esecuzione del giudicato in caso di mancato adempimento da parte del Ministero entro i termini stabiliti.

  • Accolto
    Condanna al pagamento di una penalità di mora

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali sul complessivo importo del giudicato, calcolati dal giorno della notifica della presente sentenza fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione tramite commissario ad acta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 96
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 96
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo