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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4036/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto da: “Spondiloartrosi L/S, Parte_1 discopatie protrusive L/S con sofferenza neurogena cronica L4-S1 e Artropatia
pagina 1 di 8 acromion claveare bilaterale, tendinosi sovraspinoso dx, lieve tendinosi sottoscapolare dx, lieve tendinopatia sovraspinoso sin”, entrambe di natura tecnopatica, comportante Inabilità lavorativa Permanente complessiva pari al 15 % della totale, con decorrenza dal 15.05.2025.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. Parte_1
13 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000 per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1), con la decorrenza innanzi indicata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del l.r. pro- CP_1 tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 19.09.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che, in conseguenza dell'attività lavorativa di infermiere svolta dal 1988 al
31.12.2004 presso vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” (terapia intensiva, rianimazione, sala operatoria) e, dall'1.01.2005 ad oggi, sulle autoambulanze e i mezzi di soccorso alle dipendenze dell ha contratto le patologie della: CP_2
“Polispondilodiscopatia del segmento lombo-sacrale, con sofferenza radicolare L4-L5-S1 sn ed L4 dx” e della “artropatia degenerativa bilaterale di spalla, con tendinopatia del sovraspinoso, tendinosi del sottoscapolare a dx, soffusione fluida della guaina sinoviale del
CLB bilaterale”, che comportano postumi permanenti valutabili in misura non inferiore al
12% (la prima), e al 10% (la seconda), come risulta dai certificati medici prodotti in atti.
Riferisce di avere presentato all' le domande amministrative per il riconoscimento di CP_1 entrambe le tecnopatie, rispettivamente in data 4.02.2021 e in data 13.05.2022 chiedendo la corresponsione delle indennità previste dalla legge. L' riconosceva CP_1
l'origine professionale della “Polispondilodiscopatia della colonna lombare con impegno funzionale” (pratica n. 516768835) con un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, pari all'8%, mentre invece rigettava la domanda relativa al riconoscimento dell'“artropatia di spalla” (pratica n. 518763796). Riferisce, infine, di avere presentato ricorso in opposizione al provvedimento di riconoscimento della IP pari all'8%, chiedendo che il caso venisse discusso in sede di visita collegiale, al cui esito il danno pagina 2 di 8 biologico permanente veniva quantificato nella maggior percentuale del 10%, mentre invece l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto del riconoscimento dell'“artropatia di spalla” veniva respinta in quanto l' ribadiva che il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce che, all'esito della visita collegiale avente ad CP_1 oggetto la patologia discale lombo-sacrale, svolta in presenza del medico di fiducia dell'assicurato, si optava, concordemente, per la chiusura del caso con innalzamento del punteggio riconosciuto di ulteriori 2 punti per un totale del 10%, per cui contesta la richiesta di maggiorazione del predetto punteggio riconosciuto in sede amministrativa.
Nel merito afferma che la denunciata patologia degenerativa della spalla fa' parte delle patologie non tabellate di cui è possibile chiedere l'indennizzo solo nel caso in cui l'assicurato sia in grado di dimostrare che la malattia di cui è portatore sia di origine professionale, per cui non opera la cd presunzione legale di origine professionale. Ne consegue che è onere del dimostrare che l'attività lavorativa svolta implica Parte_1 rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova per testi e a mezzo Ctu medico-legale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere a carico dell' di fornire la prova contraria. Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge e viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa,
pagina 3 di 8 oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, nelle ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (ex multis
Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Applicando i suddetti principi di diritto al caso in esame ne deriva che, avendo l CP_1 riconosciuto la natura di tecnopatia della “Polispondilodiscopatia della colonna lombare con impegno funzionale” denunciata dal ricorrente, va unicamente accertato in questa sede il grado di inabilità permanente che ne è derivato. Per quanto riguarda, invece, la patologia dell'“artropatia di spalla”, considerato che l' non ne ha riconosciuto la CP_1 natura di tecnopatia -per la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza del rischio lavorativo dedotto in ricorso e del conseguente nesso di causalità tra lavorazione e patologia-, si è reso necessario disporre la prova per testi al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dal el periodo d'interesse. Parte_1
A tal riguardo i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
, non parente indifferente: “Lavoro insieme al ricorrente dal 2006 presso Testimone_1
l' presso le postazioni territoriale di Sacrofano e Anguillara, le basi di CP_3 elisoccorso di Roma, Viterbo e Latina. Entrambi siamo infermieri professionali. Confermo che le attività standard procedurate che svolge un infermiere che opera sui mezzi di soccorso sono indicate al capitolo 4 del ricorso di cui mi viene data lettura. Confermo che
pagina 4 di 8 la movimentazione dei pazienti ossia il loro collocamento sulle barelle ruotate o auto- caricanti e su quelli a telo, rigide o semirigide, che vengono utilizzate a seconda di luoghi degli interventi, avviene a mano senza l'ausilio di presidi meccanici o elettrici. Preciso che anche se l'immobile in cui si trova il paziente è munito di ascensore a norma la movimentazione avviene sempre utilizzando le scale. Per le operazioni di soccorso in elisoccorso l'unico strumento che si può utilizzare è il verricello nel caso in cui l'elicottero no n può atterrare. Questa attività nel soccorso compete all'infermiere anche nel caso in cui è presente sull'ambulanza il barelliere che svolge solo attività di ausilio all'infermiere.
Di norma tuttavia il barelliere è una figura che non è più presente sui mezzi di soccorso almeno dal 2010/2012. Per eseguire le attività di soccorso si assumono le posture che si rendono necessarie per garantire il miglior soccorso al paziente sempre valutando la nostra sicurezza. E' vero che almeno da 7/8 anni il ricorrente come tutti noi infermieri lavora secondo due turni da 12ore il diurno dalle 7:00 alle 19:00 o dalle 8:00 alle 20:00 e il notturno dalle 19:00 alle 7:00 o dalle 20:00 alle 8:00. Il giorno in cui si smonta dal turno notturno è seguito due giorno di riposo ma sempre garantendo il monte di 40 ore settimanali. Di media in ogni turno rispondiamo a 5 codici rossi per l'elisoccorso e 5 complessivi nel caso delle ambulanze”.
, non parente indifferente: “Sono infermiere professionale come Testimone_2 dipendente dell dal 2006 presso l' presso le postazioni territoriale di CP_2 CP_2
San Giovanni e Santo Spirito, nonché presso le tre basi di elisoccorso di Roma, Viterbo e
Latina. Confermo che le attività standard che svolge un infermiere che opera sui mezzi di soccorso sono quelle indicate al capitolo 4 del ricorso di cui mi viene data lettura.
Confermo che per movimentare i pazienti ossia per collocarli sulle barelle ruotate o auto- caricanti e su quelli a telo, rigide o semirigide, che vengono utilizzate a seconda di luoghi e della tipologia dell'intervento non si utilizzano meccanici o elettrici. La movimentazione avviene manualmente. Preciso che anche se l'immobile in cui si trova il paziente è munito di ascensore a norma la movimentazione avviene sempre utilizzando le scale. Per le operazioni di soccorso in elisoccorso si utilizza sempre una barella rigida detta aeronautica che viene movimentata a mano dal medico e dall'infermiere anche nella fase di caricamento sull'elicottero. Anche il trasporto ossia l'imbarco e lo sbarco avviene a mano per 6 operazioni ossia sbarco senza paziente sul luogo dell'intervento; imbarco del paziente dopo averlo collocato sulla barella;
sbarco della barella a terra a caricamento sull'ambulanza; trasporto in pronto soccorso e sbarellamento del paziente. L'unico strumento che si può utilizzare è il verricello nel caso in cui l'elicottero non può atterrare.
Questa attività nel soccorso compete all'infermiere anche nel caso in cui è presente sull'ambulanza il barelliere che svolge solo attività di ausilio all'infermiere. Di norma tuttavia il barelliere è una figura che non è più presente sui mezzi di soccorso almeno CP_2
pagina 5 di 8 dal 2010/2012. Gli equipaggi oggi prevendo a seconda della gravità dell'intervento la figura del medico, dell'infermiere e dell'autista che funge anche da soccorritore ovvero del dell'infermiere e dell'autista. Per eseguire le attività di soccorso si assumono le posture che si rendono necessarie per garantire il miglior soccorso al paziente sempre valutando la nostra sicurezza. E' vero che almeno da 7/8 anni il ricorrente come tutti noi infermieri lavora secondo due turni da 12 ore il diurno dalle 7:00 alle 19:00 o dalle 8:00 alle 20:00 e il notturno dalle 19:00 alle 7:00 o dalle 20:00 alle 8:00. Il giorno in cui si smonta dal turno notturno è seguito due giorno di riposo. Di media in ogni turno rispondiamo a 5/6 codici rossi per l'elisoccorso e 8/10 complessivi nel caso delle ambulanze”.
All'esito della disposta CTU medico legale il perito dell'ufficio, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso del giudizio -per quanto di interesse-, e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso delle operazioni peritali, pone la diagnosi di: “Spondiloartrosi L/S, discopatie protrusive L/S con sofferenza neurogena cronica L4-S1 (cod. rif. 193+213 CP_1
=10%); Artropatia acromion claveare bilaterale, tendinosi sovraspinoso dx, lieve tendinosi sottoscapolare dx, lieve tendinopatia sovraspinoso sin. (cod. rif. 224 per analogia di gravità + 227 6/%)”. CP_1
Ciò posto, riferisce che nel periziando sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico del rachide lombo-sacrale con spinalgia pressoria diffusa, movimenti di flesso estensione e rotazione della cerniera lombare limitati di circa 1/4, manovra di Lasegue positiva bilateralmente, più accentuata a sinistra, limitazione dell'accosciata ai gradi medi, in soggetto con sofferenza neurogena cronica L4-S1 EMG accertata. Evidenzia, altresì, che dalla RMN Dx e Sin, effettuata in data 28.02.2022 presso l'Aurelia Hospital di Roma, Pt_2 si evincono avanzate modificazioni artrosiche acromion-claveari, tendinopatia dei sovraspinosi bilaterali e del sottoscapolare dx. Inoltre, nel corso della visita medica, ha rilevato una discreta dolorabilità alla digitopressione delle articolazioni acromion-claveari bilaterali, una lieve dolorabilità del tendine sovraspinoso dx, una minima dolorabilità del tendine sovraspinoso sin e una limitazione agli alti gradi dei movimenti propri di spalla dx.
Premesso quanto sopra, afferma che, tenuto conto delle deposizioni testimoniali presenti agli atti, non si può escludere che l'attività lavorativa svolta da dal Parte_1
1987 come infermiere di sala operatoria e, successivamente, dal 1992 in qualità di soccorritore (ambulanza e elisoccorso), possa aver svolto un ruolo quantomeno CP_2 di concausa efficiente nel determinismo delle patologie delle spalle, a prevalenza dx in destrimane, riportate in diagnosi. Ed infatti, si tratta di attività che hanno comportato in maniera ripetitiva, per più volte al giorno e per un lungo periodo di tempo,
pagina 6 di 8 movimentazione manuale di pazienti, zaino di soccorso, barelle, attrezzatura, bombole di
O2, ecc., nonché l'acquisizione di posture incongrue prolungate.
Conclude, pertanto, con riferimento all'artropatia delle spalle, di avere accertato, in applicazione dei codici tabellari sopra riportati, anche per analogia di gravità, un danno biologico pari al 6% a decorrere dal 15.05.2025, data di inizio delle operazioni peritali. Con riferimento alle riscontrate limitazioni algo-funzionali a carico del rachide lombo-sacrale, conferma, invece, la valutazione dei sanitari ossia che la tecnopatia comporta un CP_1 danno biologico permanente pari al 10%. Ne deriva, quindi, un peggioramento delle condizioni generali del periziato rispetto a quelle preesistenti, che incidono negativamente sulla complessiva attività psico-fisica dello stesso, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 (codici di riferimento 193, 213, 224 per analogia, 227) un danno biologico complessivo del 15% a decorrere dal 15.05.2025.
In replica alle note critiche del CTP del ricorrente precisa che l'applicazione del codice 227
(Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili CP_1 strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale) e del codice 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi CP_1 estremi), va rapportata al rilevato lieve impegno funzionale a carico della spalla destra e al modestissimo impegno funzionale a carico della spalla sinistra (come analiticamente descritto nell'esame obiettivo). Inoltre, tenuto conto del riscontro strumentale presente agli atti, ha ritenuto congruo attribuire alle predetto menomazioni rilevate la misura del
4% cod. 227 e quella del 3 % cod. 224= D.B. 6%. - In merito alla decorrenza del beneficio, ribadisce che non è in grado di individuare una data diversa da quella proposta (inizio delle operazioni peritali) in quanto, non avendo sottoposto ad esame diretto il periziando in epoca antecedente, non può indicare con certezza quale fosse il grado di impegno funzionale in atto, elemento ritenuto determinante ai fini di una corretta valutazione medico legale. Conferma, quindi, le conclusioni a cui era pervenuto.
In sede di chiarimenti resi all'udienza del 13.11.2025 il CTU ha precisato che, in occasione della visita collegiale del 26.10.2021, i sanitari dell' convenuto rilevavano, CP_1 concordemente, un lieve impegno funzionale a carico della spalla destra. Ha, inoltre, precisato che la documentazione sanitaria in atti presenta l'esistenza di elementi tra loro discordanti, in quanto nel certificato della visita ortopedica del 20.03.2023 eseguita presso l' viene descritto un impegno funzionale significativo della spalla destra Controparte_4 con ipotrofia sia del cingolo scapolare sia del braccio con importante limitazione alla elevazione e postergazione dell'arto. Alla visita del 9.10.2023, eseguita proprio per CP_1 accertare la natura di tecnopatia della patologia della spalla, si legge all'esame obiettivo, spalla normo trofica e normo atteggiata con buon trofismo muscolare e limitazione funzionale ai gradi estremi. Ribadisce, pertanto, che, non avendo presenziato né alla visita pagina 7 di 8 ortopedica dell'Ospedale né a quella e visto l'evidente contrasto tra le CP_4 CP_1 risultanze delle stesse in assenza di esami strumentali, ha ritenuto di dover fare riferimento a quanto direttamente verificato e obiettivato nel mese di maggio 2025, non essendo in grado di stabilire con certezza l'insorgenza del quadro clinico rilevato.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita accoglimento nei limiti di cui innanzi.
La conferma della valutazione con riferimento alla tecnopatia del rachide lombo CP_1 sacrale, e la decorrenza dell'indennizzabilità della tecnopatia a carico delle spalle, induce alla compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4036/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto da: “Spondiloartrosi L/S, Parte_1 discopatie protrusive L/S con sofferenza neurogena cronica L4-S1 e Artropatia
pagina 1 di 8 acromion claveare bilaterale, tendinosi sovraspinoso dx, lieve tendinosi sottoscapolare dx, lieve tendinopatia sovraspinoso sin”, entrambe di natura tecnopatica, comportante Inabilità lavorativa Permanente complessiva pari al 15 % della totale, con decorrenza dal 15.05.2025.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. Parte_1
13 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000 per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1), con la decorrenza innanzi indicata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del l.r. pro- CP_1 tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 19.09.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che, in conseguenza dell'attività lavorativa di infermiere svolta dal 1988 al
31.12.2004 presso vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” (terapia intensiva, rianimazione, sala operatoria) e, dall'1.01.2005 ad oggi, sulle autoambulanze e i mezzi di soccorso alle dipendenze dell ha contratto le patologie della: CP_2
“Polispondilodiscopatia del segmento lombo-sacrale, con sofferenza radicolare L4-L5-S1 sn ed L4 dx” e della “artropatia degenerativa bilaterale di spalla, con tendinopatia del sovraspinoso, tendinosi del sottoscapolare a dx, soffusione fluida della guaina sinoviale del
CLB bilaterale”, che comportano postumi permanenti valutabili in misura non inferiore al
12% (la prima), e al 10% (la seconda), come risulta dai certificati medici prodotti in atti.
Riferisce di avere presentato all' le domande amministrative per il riconoscimento di CP_1 entrambe le tecnopatie, rispettivamente in data 4.02.2021 e in data 13.05.2022 chiedendo la corresponsione delle indennità previste dalla legge. L' riconosceva CP_1
l'origine professionale della “Polispondilodiscopatia della colonna lombare con impegno funzionale” (pratica n. 516768835) con un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, pari all'8%, mentre invece rigettava la domanda relativa al riconoscimento dell'“artropatia di spalla” (pratica n. 518763796). Riferisce, infine, di avere presentato ricorso in opposizione al provvedimento di riconoscimento della IP pari all'8%, chiedendo che il caso venisse discusso in sede di visita collegiale, al cui esito il danno pagina 2 di 8 biologico permanente veniva quantificato nella maggior percentuale del 10%, mentre invece l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto del riconoscimento dell'“artropatia di spalla” veniva respinta in quanto l' ribadiva che il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce che, all'esito della visita collegiale avente ad CP_1 oggetto la patologia discale lombo-sacrale, svolta in presenza del medico di fiducia dell'assicurato, si optava, concordemente, per la chiusura del caso con innalzamento del punteggio riconosciuto di ulteriori 2 punti per un totale del 10%, per cui contesta la richiesta di maggiorazione del predetto punteggio riconosciuto in sede amministrativa.
Nel merito afferma che la denunciata patologia degenerativa della spalla fa' parte delle patologie non tabellate di cui è possibile chiedere l'indennizzo solo nel caso in cui l'assicurato sia in grado di dimostrare che la malattia di cui è portatore sia di origine professionale, per cui non opera la cd presunzione legale di origine professionale. Ne consegue che è onere del dimostrare che l'attività lavorativa svolta implica Parte_1 rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova per testi e a mezzo Ctu medico-legale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere a carico dell' di fornire la prova contraria. Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge e viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa,
pagina 3 di 8 oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, nelle ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (ex multis
Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Applicando i suddetti principi di diritto al caso in esame ne deriva che, avendo l CP_1 riconosciuto la natura di tecnopatia della “Polispondilodiscopatia della colonna lombare con impegno funzionale” denunciata dal ricorrente, va unicamente accertato in questa sede il grado di inabilità permanente che ne è derivato. Per quanto riguarda, invece, la patologia dell'“artropatia di spalla”, considerato che l' non ne ha riconosciuto la CP_1 natura di tecnopatia -per la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza del rischio lavorativo dedotto in ricorso e del conseguente nesso di causalità tra lavorazione e patologia-, si è reso necessario disporre la prova per testi al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dal el periodo d'interesse. Parte_1
A tal riguardo i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
, non parente indifferente: “Lavoro insieme al ricorrente dal 2006 presso Testimone_1
l' presso le postazioni territoriale di Sacrofano e Anguillara, le basi di CP_3 elisoccorso di Roma, Viterbo e Latina. Entrambi siamo infermieri professionali. Confermo che le attività standard procedurate che svolge un infermiere che opera sui mezzi di soccorso sono indicate al capitolo 4 del ricorso di cui mi viene data lettura. Confermo che
pagina 4 di 8 la movimentazione dei pazienti ossia il loro collocamento sulle barelle ruotate o auto- caricanti e su quelli a telo, rigide o semirigide, che vengono utilizzate a seconda di luoghi degli interventi, avviene a mano senza l'ausilio di presidi meccanici o elettrici. Preciso che anche se l'immobile in cui si trova il paziente è munito di ascensore a norma la movimentazione avviene sempre utilizzando le scale. Per le operazioni di soccorso in elisoccorso l'unico strumento che si può utilizzare è il verricello nel caso in cui l'elicottero no n può atterrare. Questa attività nel soccorso compete all'infermiere anche nel caso in cui è presente sull'ambulanza il barelliere che svolge solo attività di ausilio all'infermiere.
Di norma tuttavia il barelliere è una figura che non è più presente sui mezzi di soccorso almeno dal 2010/2012. Per eseguire le attività di soccorso si assumono le posture che si rendono necessarie per garantire il miglior soccorso al paziente sempre valutando la nostra sicurezza. E' vero che almeno da 7/8 anni il ricorrente come tutti noi infermieri lavora secondo due turni da 12ore il diurno dalle 7:00 alle 19:00 o dalle 8:00 alle 20:00 e il notturno dalle 19:00 alle 7:00 o dalle 20:00 alle 8:00. Il giorno in cui si smonta dal turno notturno è seguito due giorno di riposo ma sempre garantendo il monte di 40 ore settimanali. Di media in ogni turno rispondiamo a 5 codici rossi per l'elisoccorso e 5 complessivi nel caso delle ambulanze”.
, non parente indifferente: “Sono infermiere professionale come Testimone_2 dipendente dell dal 2006 presso l' presso le postazioni territoriale di CP_2 CP_2
San Giovanni e Santo Spirito, nonché presso le tre basi di elisoccorso di Roma, Viterbo e
Latina. Confermo che le attività standard che svolge un infermiere che opera sui mezzi di soccorso sono quelle indicate al capitolo 4 del ricorso di cui mi viene data lettura.
Confermo che per movimentare i pazienti ossia per collocarli sulle barelle ruotate o auto- caricanti e su quelli a telo, rigide o semirigide, che vengono utilizzate a seconda di luoghi e della tipologia dell'intervento non si utilizzano meccanici o elettrici. La movimentazione avviene manualmente. Preciso che anche se l'immobile in cui si trova il paziente è munito di ascensore a norma la movimentazione avviene sempre utilizzando le scale. Per le operazioni di soccorso in elisoccorso si utilizza sempre una barella rigida detta aeronautica che viene movimentata a mano dal medico e dall'infermiere anche nella fase di caricamento sull'elicottero. Anche il trasporto ossia l'imbarco e lo sbarco avviene a mano per 6 operazioni ossia sbarco senza paziente sul luogo dell'intervento; imbarco del paziente dopo averlo collocato sulla barella;
sbarco della barella a terra a caricamento sull'ambulanza; trasporto in pronto soccorso e sbarellamento del paziente. L'unico strumento che si può utilizzare è il verricello nel caso in cui l'elicottero non può atterrare.
Questa attività nel soccorso compete all'infermiere anche nel caso in cui è presente sull'ambulanza il barelliere che svolge solo attività di ausilio all'infermiere. Di norma tuttavia il barelliere è una figura che non è più presente sui mezzi di soccorso almeno CP_2
pagina 5 di 8 dal 2010/2012. Gli equipaggi oggi prevendo a seconda della gravità dell'intervento la figura del medico, dell'infermiere e dell'autista che funge anche da soccorritore ovvero del dell'infermiere e dell'autista. Per eseguire le attività di soccorso si assumono le posture che si rendono necessarie per garantire il miglior soccorso al paziente sempre valutando la nostra sicurezza. E' vero che almeno da 7/8 anni il ricorrente come tutti noi infermieri lavora secondo due turni da 12 ore il diurno dalle 7:00 alle 19:00 o dalle 8:00 alle 20:00 e il notturno dalle 19:00 alle 7:00 o dalle 20:00 alle 8:00. Il giorno in cui si smonta dal turno notturno è seguito due giorno di riposo. Di media in ogni turno rispondiamo a 5/6 codici rossi per l'elisoccorso e 8/10 complessivi nel caso delle ambulanze”.
All'esito della disposta CTU medico legale il perito dell'ufficio, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso del giudizio -per quanto di interesse-, e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso delle operazioni peritali, pone la diagnosi di: “Spondiloartrosi L/S, discopatie protrusive L/S con sofferenza neurogena cronica L4-S1 (cod. rif. 193+213 CP_1
=10%); Artropatia acromion claveare bilaterale, tendinosi sovraspinoso dx, lieve tendinosi sottoscapolare dx, lieve tendinopatia sovraspinoso sin. (cod. rif. 224 per analogia di gravità + 227 6/%)”. CP_1
Ciò posto, riferisce che nel periziando sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico del rachide lombo-sacrale con spinalgia pressoria diffusa, movimenti di flesso estensione e rotazione della cerniera lombare limitati di circa 1/4, manovra di Lasegue positiva bilateralmente, più accentuata a sinistra, limitazione dell'accosciata ai gradi medi, in soggetto con sofferenza neurogena cronica L4-S1 EMG accertata. Evidenzia, altresì, che dalla RMN Dx e Sin, effettuata in data 28.02.2022 presso l'Aurelia Hospital di Roma, Pt_2 si evincono avanzate modificazioni artrosiche acromion-claveari, tendinopatia dei sovraspinosi bilaterali e del sottoscapolare dx. Inoltre, nel corso della visita medica, ha rilevato una discreta dolorabilità alla digitopressione delle articolazioni acromion-claveari bilaterali, una lieve dolorabilità del tendine sovraspinoso dx, una minima dolorabilità del tendine sovraspinoso sin e una limitazione agli alti gradi dei movimenti propri di spalla dx.
Premesso quanto sopra, afferma che, tenuto conto delle deposizioni testimoniali presenti agli atti, non si può escludere che l'attività lavorativa svolta da dal Parte_1
1987 come infermiere di sala operatoria e, successivamente, dal 1992 in qualità di soccorritore (ambulanza e elisoccorso), possa aver svolto un ruolo quantomeno CP_2 di concausa efficiente nel determinismo delle patologie delle spalle, a prevalenza dx in destrimane, riportate in diagnosi. Ed infatti, si tratta di attività che hanno comportato in maniera ripetitiva, per più volte al giorno e per un lungo periodo di tempo,
pagina 6 di 8 movimentazione manuale di pazienti, zaino di soccorso, barelle, attrezzatura, bombole di
O2, ecc., nonché l'acquisizione di posture incongrue prolungate.
Conclude, pertanto, con riferimento all'artropatia delle spalle, di avere accertato, in applicazione dei codici tabellari sopra riportati, anche per analogia di gravità, un danno biologico pari al 6% a decorrere dal 15.05.2025, data di inizio delle operazioni peritali. Con riferimento alle riscontrate limitazioni algo-funzionali a carico del rachide lombo-sacrale, conferma, invece, la valutazione dei sanitari ossia che la tecnopatia comporta un CP_1 danno biologico permanente pari al 10%. Ne deriva, quindi, un peggioramento delle condizioni generali del periziato rispetto a quelle preesistenti, che incidono negativamente sulla complessiva attività psico-fisica dello stesso, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 (codici di riferimento 193, 213, 224 per analogia, 227) un danno biologico complessivo del 15% a decorrere dal 15.05.2025.
In replica alle note critiche del CTP del ricorrente precisa che l'applicazione del codice 227
(Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili CP_1 strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale) e del codice 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi CP_1 estremi), va rapportata al rilevato lieve impegno funzionale a carico della spalla destra e al modestissimo impegno funzionale a carico della spalla sinistra (come analiticamente descritto nell'esame obiettivo). Inoltre, tenuto conto del riscontro strumentale presente agli atti, ha ritenuto congruo attribuire alle predetto menomazioni rilevate la misura del
4% cod. 227 e quella del 3 % cod. 224= D.B. 6%. - In merito alla decorrenza del beneficio, ribadisce che non è in grado di individuare una data diversa da quella proposta (inizio delle operazioni peritali) in quanto, non avendo sottoposto ad esame diretto il periziando in epoca antecedente, non può indicare con certezza quale fosse il grado di impegno funzionale in atto, elemento ritenuto determinante ai fini di una corretta valutazione medico legale. Conferma, quindi, le conclusioni a cui era pervenuto.
In sede di chiarimenti resi all'udienza del 13.11.2025 il CTU ha precisato che, in occasione della visita collegiale del 26.10.2021, i sanitari dell' convenuto rilevavano, CP_1 concordemente, un lieve impegno funzionale a carico della spalla destra. Ha, inoltre, precisato che la documentazione sanitaria in atti presenta l'esistenza di elementi tra loro discordanti, in quanto nel certificato della visita ortopedica del 20.03.2023 eseguita presso l' viene descritto un impegno funzionale significativo della spalla destra Controparte_4 con ipotrofia sia del cingolo scapolare sia del braccio con importante limitazione alla elevazione e postergazione dell'arto. Alla visita del 9.10.2023, eseguita proprio per CP_1 accertare la natura di tecnopatia della patologia della spalla, si legge all'esame obiettivo, spalla normo trofica e normo atteggiata con buon trofismo muscolare e limitazione funzionale ai gradi estremi. Ribadisce, pertanto, che, non avendo presenziato né alla visita pagina 7 di 8 ortopedica dell'Ospedale né a quella e visto l'evidente contrasto tra le CP_4 CP_1 risultanze delle stesse in assenza di esami strumentali, ha ritenuto di dover fare riferimento a quanto direttamente verificato e obiettivato nel mese di maggio 2025, non essendo in grado di stabilire con certezza l'insorgenza del quadro clinico rilevato.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita accoglimento nei limiti di cui innanzi.
La conferma della valutazione con riferimento alla tecnopatia del rachide lombo CP_1 sacrale, e la decorrenza dell'indennizzabilità della tecnopatia a carico delle spalle, induce alla compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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