Sentenza 2 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/05/2023, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15084/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15084 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del 5 giugno 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 12 agosto 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 aprile 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento -OMISSIS- del 5 giugno 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla straniera di origine -OMISSIS- sig.ra -OMISSIS- in data 12 agosto 2018, alla luce del rapporto informativo della Questura di Bergamo del 14 settembre 2017, dal quale risulta che il coniuge -OMISSIS-e la figlia -OMISSIS- hanno a proprio carico due denunce, rispettivamente per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e per furto.
Lamenta in sintesi la ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione a quanto sancito dall’art. 9 e ss. e dall’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 91/199292 e dall’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità, carenza della motivazione, essendosi l’Amministrazione limitata a richiamare una condanna a carico del marito (successivamente estinta) e un procedimento a carico della figlia (non più convivente), per il quale il giudice di prime cure aveva pronunciato sentenza di assoluzione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio rilevando come la motivazione del provvedimento impugnato fornisce, invero, adeguata evidenza del fatto che le condotte dei familiari della ricorrente, costituenti fatti di reato, non offrono garanzia di un proficuo stabile inserimento del nucleo nell’ambito della comunità nazionale, dovendosi l’opportunità della concessione della cittadinanza estendersi anche alla condotta del nucleo familiare dell’istante.
Con memoria in data 10 marzo 2023, la ricorrente ha depositato l’atto di divorzio dal marito -OMISSIS-e ribadito altresì l’assenza di elementi negativi a carico della figlia, alla luce della sentenza di assoluzione del Tribunale di Bergamo del 18 maggio 2017, su cui allo stato pende comunque appello proposto dal Procuratore Generale.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 aprile 2023, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva in via preliminare il Collegio, in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza, alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le coordinate tracciate al caso in esame, ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente dando rilievo ai pregiudizi penali a carico del coniuge e della figlia, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità.
In tale prospettiva, la circostanza che i precedenti penali vagliati dall’Amministrazione non riguardino specificatamente la ricorrente, bensì il marito e la figlia della stessa, non intacca a giudizio del Collegio la legittimità del diniego impugnato, risultando i rapporti coniugali e filiali indici dell’esistenza di un legame stabile e duraturo che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Conferma, in particolare, una situazione “critica” nell’ambito del contesto familiare, la sentenza n. -OMISSIS- del 20 marzo 2018, con la quale il Tribunale di Brescia, ha applicato al marito della ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, la pena dell’arresto e dell’ammenda, e disposto altresì la sospensione della patente di guida per mesi 6 e la confisca del veicolo, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Tale comportamento denota, infatti, una tendenza caratteriale della persona a disattendere i principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato per l’essersi con noncuranza messo alla guida in condizioni non idonee, mettendo così a rischio l’incolumità pubblica e privata.
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione in fattispecie identiche a quella per cui è causa, deve ritenersi non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, anche a prescindere dalla rilevanza sotto il profilo della gravità penale, sono considerate come contrarie al dovere di solidarietà, che implica, in primo luogo, quello di non mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità altrui, quali la guida in stato di ebbrezza inquadrata nel più ampio ambito dei reati stradali (TAR Lazio, sez. V bis, sentenze n. 2943, 2947, 3026 e 3027, 4469, 4945, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045 del 2022; ord. 4552/2022).
In particolare, proprio in relazione alla sospensione della patente per guida in stato di ebrezza, la giurisprudenza è del tutto consolidata nel ritenere che si tratta di “fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022). Inoltre, è stato altresì osservato che si tratta di un fatto che denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive, fino ad introdurre anche una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016), al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovano in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” ( ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 15170/2022 e sentenze ivi richiamate).
Non può d’altra parte ritenersi dirimente l’intervenuta estinzione del suddetto precedente penale, trattandosi di circostanza intervenuta in data 29/30 ottobre 2019, ovvero successivamente all’emanazione del diniego impugnato, al pari dell’atto di divorzio del 29 agosto 2022, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto in sede di valutazione della domanda di cittadinanza.
Non può, inoltre, non tenersi conto del notevole disvalore che l’ordinamento penale attribuisce al precedente penale per il reato di furto a carico della figlia della ricorrente, la cui vicenda appare tutt’altro che definita, pendendo sulla sentenza assolutoria di primo grado l’appello proposto dal Procuratore Generale.
In senso contrario non vale l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dall’ex coniuge e dalla figlia, ma impedisce che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
È noto, infatti, che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo, come comunemente si ritiene, benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c del d.lgs. 286/1998).
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come sopra specificate.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai reati valutati rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata dell’ordine pubblico, che, come si è chiarito sopra, potrebbe essere pregiudicata dalla concessione della cittadinanza.
Si rende inoltre opportuno osservare che la difesa di parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza.
Tali argomentazioni difensive non appaiono idonee tuttavia idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto conto che le circostanze ostative al rilascio della cittadinanza non riguardano specificatamente la persona della richiedente, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.