CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA GI nato a [...] A CREMANO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 1489 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 12 novembre 2024 con cui MA IG era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 666,67 di multa in ordine al reato di furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
vizio di motivazione per disparità del trattamento sanzionatorio inflittogli rispetto ai correi. 3. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha rappresentato l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa RR OL abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione da parte del procuratore speciale di MA IG, redatto dai Carabinieri della Legione Campania - Stazione di Agropoli in data 11 luglio 2025. 3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2 y
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 1489 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 12 novembre 2024 con cui MA IG era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 666,67 di multa in ordine al reato di furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
vizio di motivazione per disparità del trattamento sanzionatorio inflittogli rispetto ai correi. 3. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha rappresentato l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa RR OL abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione da parte del procuratore speciale di MA IG, redatto dai Carabinieri della Legione Campania - Stazione di Agropoli in data 11 luglio 2025. 3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2 y
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025