Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, proposto dai sigg.ri ER GI PA, RE PA, RO IO PA e ER ES, quali eredi del sig. IO TA PA già titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima 5;
contro
Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, alla via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015270 000 fascicolo n. 2022/79442, notificato il 07.12.2022 a PA RE;
- Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015268 000 fascicolo n. 2022/79444, notificato il 07.12.2022 a PA ER GI;
Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015272 000 fascicolo n. 2022/79443, notificato il 07.12.2022 a PA RO IO;
Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015262 000 fascicolo n. 2022/79446, notificato il 07.12.2022 a ES ER da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione - Milano, con sede a Milano, Viale dell'Innovazione n.1/b, Partita Iva 06234661004.
Nonché in contestazione degli atti presupposti in quanto rifluiti nei preavvisi impugnati e segnatamente per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per anni dal 2001 al 2008, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 068 2020 71500 21316504 asseritamente notificata il 23.03.2015, la Cartella n. 068 2020 72801 48533504 asseritamente notificata il 25.03.2009, la Cartella n. 068 2020 72801 49744504 asseritamente notificata il 04.05.2009 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, operanti nel settore lattiero, con il ricorso in epigrafe hanno impugnato gli epigrafati atti di preavviso d’iscrizione ipotecaria emessi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
2. Gli atti sono stati emessi a valle delle cartelle di pagamento correlate al credito erariale derivante dal ritenuto superamento, da parte della stessa ricorrente, delle quote di produzione del latte ad essa assegnate (c.d. regime delle “quote latte”) relativamente alle campagne lattiere degli anni dal 2006 al 2008.
3. L’Amministrazione intimata, regolarmente costituita in giudizio, nelle memorie difensive depositate in vista dell’odierna udienza ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili, sostanzialmente rilevando che per tutte le annualità correlate all’atto impugnato vi sarebbero stati atti precedenti e sentenze regolative delle specifiche vicende, ormai oggetto di giudicato.
3.1 In corso di causa, a conferma di quanto eccepito dall’AGEA, è emerso che il credito a monte delle predette cartelle e dello stesso impugnato preavviso si fosse in parte già estinto.
3.2 Segnatamente, quanto alle quote 2002/03, 2003/2004 e 2004/2005, con le rispettive sentenze nn. 3551/2022, 3558/2022 e 8663/2022, tutte precedenti alla notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato le correlate e summenzionate cartelle.
3.2.1 Quanto invece alle ulteriori cartelle a monte dell’impugnato preavviso, riguardanti le annualità 2001/02, 2005/06 e 2006/07 in corso di causa l’Amministrazione ha dato atto che avverso gli originari titoli i ricorrenti avevano già proposto impugnazioni, tutte respinte con sentenze passate in giudicato o comunque con provvedimenti divenuti ormai inoppugnabili. Segnatamente, quanto all’annualità 2001/02 e 2005/06 i giudizi proposti si sono definiti mediante i rispettivi decreti di perenzione nn. 3041/2012 e 6664/2016; infine la sentenza n. 7665/2016 del TAR Lazio (Roma) ha respinto il ricorso riguardante la determinazione delle quote latte per l’annualità 2005/2006.
4. All’odierna udienza di smaltimento, sentite le parti come da verbale in atti la causa è stata posta in decisione previo avviso ai sensi dell’art. 73 cod.proc.amm. della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità per carenza d’interesse.
4. Il ricorso, come preannunciato in udienza, è inammissibile per carenza d’interesse e dunque per ragioni più radicali rispetto alle pur fondate motivazioni addotte dall’AGEA a fondamento della propria eccezione e già prima accennate.
5. Difatti il Collegio rileva l’inammissibilità in ragione della natura non autoritativa dell’atto impugnato. Ebbene a mezzo del gravame odierno i ricorrenti hanno contestato l’atto di preavviso di iscrizione ipotecaria correlato al mancato pagamento delle summenzionate cartelle di pagamento, precedentemente notificate, e avverso le quali erano stati peraltro proposti già numerosi giudizi, i quali avevano avuto gli esiti innanzi descritti.
6. In analoghe vicende la giurisprudenza ha affermato, con considerazioni rispetto alle quali non s’intravedono argomenti di dissenso, che a fronte dell’atto di preavviso “ Difatti il ricorrente non ha interesse a contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poiché quest’ultima va considerata alla stregua di una mera comunicazione e non di un atto impugnabile ” (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 624/2024).
6.1 Del resto, osserva il Collegio, mediante il preavviso l’Amministrazione finanziaria si limita ad informare il debitore che dalle verifiche effettuate non risulta pagato l’importo ivi indicato, invitando il ricorrente a versarlo nel termine di 30 gg. e parimenti avvisandolo che in mancanza l’Amministrazione avrebbe proceduto ad iscrivere la garanzia ipotecaria sui determinati suoi beni. Di conseguenza “ Il provvedimento non riveste quindi i caratteri di lesività necessari per la sua utile impugnativa nel giudizio amministrativo. In proposito è stato chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “è un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n.1326).
7. Quanto appena sostenuto trova puntuale riscontro:
-nell’art. 19, comma 1°, lett. e) bis, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, che statuisce che “il ricorso può essere proposto avverso...l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ”
- nell’art. 19, commi 2° e 3°, del citato D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 ...Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” .
8. A fronte della contestazione del medesimo atto qui impugnato la Corte di Cassazione (Sez. V n. 19667/2014) ha ricordato che il preavviso di ipoteca è atto unicamente prodromico alla “ concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria ”, rispetto alla quale, semmai, si concentrerebbe il pregiudizio del ricorrente da farsi valere avanti al Giudice munito della relativa giurisdizione. Da qui l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza dell’interesse ad agire (TAR Veneto, sez. II. N. 2341/2025).
9. Anche questo Tribunale in altre occasioni ha avuto modo di precisare che “ Deve, infatti, considerarsi che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, [...] dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario" (Cassazione civile, Sez. VI, 22 novembre 2019, n. 30534). La notificazione del preavviso di iscrizione serve, quindi, a consentire il contraddittorio procedimentale e non a far decorrere termini processuali di impugnazione che, tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invoca indicando previsioni del processo tributario, come tali estranee all'ordito processuale in cui si svolge l'azione in esame” (TAR Lombardia, Milano, sez. II n. 729/2020) .
10. In virtù delle suesposte considerazioni il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
11. La conclusione in rito, unitamente alla parziale novità delle questioni processuali trattate conduce a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE Di MA, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
RO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RA | BE Di MA |
IL SEGRETARIO