Articolo 1 della Legge 26 novembre 1969, n. 931
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1970
Art. 1.
Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263 , e' elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1970