Art. 1.
Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263 , e' elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.
Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263 , e' elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.