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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 43379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43379 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DELI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43379 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale LO DELI era stato condannato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale (fatti accertati il 15/12/2013 a Molfetta), assolvendolo dal secondo reato e rideterminando la pena. 2. La difesa del DELI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in punto recidiva: nonostante l'appellante avesse denunciato l'applicazione dell'aggravante, agganciata alla esistenza di precedenti risalenti e non alla verifica della progressione di pericolosità, la Corte d'appello non avrebbe fornito risposta, nonostante l'assenza di un rapporto evolutivo del nuovo episodio con i precedenti penali risalenti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. Il Tribunale, nella parte della motivazione che ha riguardato il trattamento sanzionatorio, aveva valorizzato la non trascurabile intensità del dolo e la pregressa condotta di vita del DELI, il quale annovera diversi precedenti specifici e per rapina, estorsione e ricettazione, ritenendo l'insieme di tali elementi indicativo di una sua propensione a perpetrare reati contro il patrimonio. Con il gravame, la difesa aveva censurato la motivazione per avere il primo giudice giustificato la maggiore pericolosità alla luce dei precedenti dell'imputato, senza tuttavia spiegare perché la nuova condotta si ponesse rispetto a essi in termini di progressione criminosa, trattandosi di un fatto del tutto estemporaneo. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In termini generali, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, in fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si 2 doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado;
Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02, in cui si è affermato, proprio in ipotesi analoga, il principio per il quale non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione). Nel caso all'esame, l'appellante aveva contestato la rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, affermando in maniera del tutto apodittica l'estemporaneità del nuovo episodio rispetto ad essi, senza tener in alcun conto la motivazione rinvenibile nella sentenza appellata, con la quale il Tribunale aveva, al contrario, collegato gli episodi in termini di progressione criminosa, muovendo dal dato fattuale della loro omogeneità (reati contro il patrimonio), con la conseguenza che la censura non ha costituito un effettivo onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione. Trattasi, peraltro, di inammissibilità che, i quanto originaria, può essere valutata in questa sede anche in difetto di un'espressa declaratoria nel giudizio d'appello (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 ottobre 2024
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43379 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale LO DELI era stato condannato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale (fatti accertati il 15/12/2013 a Molfetta), assolvendolo dal secondo reato e rideterminando la pena. 2. La difesa del DELI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in punto recidiva: nonostante l'appellante avesse denunciato l'applicazione dell'aggravante, agganciata alla esistenza di precedenti risalenti e non alla verifica della progressione di pericolosità, la Corte d'appello non avrebbe fornito risposta, nonostante l'assenza di un rapporto evolutivo del nuovo episodio con i precedenti penali risalenti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. Il Tribunale, nella parte della motivazione che ha riguardato il trattamento sanzionatorio, aveva valorizzato la non trascurabile intensità del dolo e la pregressa condotta di vita del DELI, il quale annovera diversi precedenti specifici e per rapina, estorsione e ricettazione, ritenendo l'insieme di tali elementi indicativo di una sua propensione a perpetrare reati contro il patrimonio. Con il gravame, la difesa aveva censurato la motivazione per avere il primo giudice giustificato la maggiore pericolosità alla luce dei precedenti dell'imputato, senza tuttavia spiegare perché la nuova condotta si ponesse rispetto a essi in termini di progressione criminosa, trattandosi di un fatto del tutto estemporaneo. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In termini generali, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, in fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si 2 doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado;
Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02, in cui si è affermato, proprio in ipotesi analoga, il principio per il quale non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione). Nel caso all'esame, l'appellante aveva contestato la rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, affermando in maniera del tutto apodittica l'estemporaneità del nuovo episodio rispetto ad essi, senza tener in alcun conto la motivazione rinvenibile nella sentenza appellata, con la quale il Tribunale aveva, al contrario, collegato gli episodi in termini di progressione criminosa, muovendo dal dato fattuale della loro omogeneità (reati contro il patrimonio), con la conseguenza che la censura non ha costituito un effettivo onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione. Trattasi, peraltro, di inammissibilità che, i quanto originaria, può essere valutata in questa sede anche in difetto di un'espressa declaratoria nel giudizio d'appello (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 ottobre 2024