TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/07/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
n. 8-1/2025 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. nel procedimento promosso da
, C.F. difeso e rappresentato dall'avv. Caterina Parte_1 CodiceFiscale_1
Pinto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268
C.C.I.I. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con il quale in data 7.4.2024 ha formulato domanda di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione controllata;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 3 lett. a), ovvero, trattandosi di persona fisica esercente attività di impresa, con residenza del circondario del
Tribunale di Belluno;
vista la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., dott.ssa , ha Persona_1 espresso giudizio complessivamente positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione allegata a corredo della domanda;
rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del D.Lgs. 14/2019; verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; ritenuto, quindi, (1) che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c C.C.I.I. e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo state cancellate le due società di cui era amministratore nell'anno 2021; (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
(3) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
(4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti degli artt. 268 e 269 C.C.I.I. ed appare ammissibile;
rilevato del pari anche che, dalla documentazione in atti, risulta che l'esposizione debitoria del sig. ammonta a circa € 194.052,43 e che egli non dispone di alcuna Pt_1 attività, nemmeno da retribuzione per lavoro dipendente e nemmeno in una prospettiva probabilistica futura;
rilevato, infatti, che il debitore offre quale liquidità da destinare alla procedura la sola ed esclusiva entrata di finanza esterna per un valore di € 15.000,00, senza però che venga mai menzionato o documentata l'esclusione dell'obbligo di restituzione, oltre al ricavato dalla vendita di alcuni beni mobili usati (un acquario, un paio di pattini a rotelle, un casco da sci, un impianto audio e un paio di sci), il cui valore non è stato nemmeno stimato, ma è ragionevole presumere sia piuttosto limitato, tanto da non apparire conveniente rispetto ai costi della vendita competitiva;
considerato che allo stato il debitore non svolge alcuna attività lavorativa (e ciò dall'anno 2021 in cui ha cessato le società di cui era socio illimitatamente responsabile)
e che lo stesso non ha nemmeno documentato di essersi attivato alla ricerca di un'occupazione, paventandone il futuro reperimento solo in termini generici ed ipotetici;
considerato, inoltre, che egli dichiara di collaborare – in termini non meglio specificati
– con la società della sorella e dei propri famigliari ma che, ciò nonostante, nemmeno tale rapporto viene prospettato come certo e redditizio (nell'anno 2024 per tale attività dichiara di aver incassato soli € 576,00); osservato che, il Tribunale è consapevole della larga apertura data nella giurisprudenza di merito alla procedura di liquidazione controllata, anche laddove l'attivo patrimoniale sia costituito solo dalla finanza esterna offerta da un soggetto terzo, ma deve anche precisare, sin da ora, che alla luce delle risultanze documentali depositate in atti e per i motivi già esposti, non sembrano allo stato ricorrere i presupposti per l'esdebitazione del ricorrente all'esito della presente procedura a sensi dell'art. 282, co. 2, C.C.I.I., essendo a tal fine necessario un maggiore impegno personale e patrimoniale del ricorrente;
precisato, anche, che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di esclusione dalla procedura delle somme necessarie per il sostentamento del debitore in quanto lo stesso non vanta crediti alimentari o stipendiali ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
P. Q. M.
visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore Parte_2
[...] Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi
Liquidatore la dott.ssa , disponendo la comunicazione a questi della Persona_1 presente sentenza;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
si applica l'art. 10, comma 3 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare
DISPONE ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
n. 8-1/2025 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. nel procedimento promosso da
, C.F. difeso e rappresentato dall'avv. Caterina Parte_1 CodiceFiscale_1
Pinto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268
C.C.I.I. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con il quale in data 7.4.2024 ha formulato domanda di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione controllata;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 3 lett. a), ovvero, trattandosi di persona fisica esercente attività di impresa, con residenza del circondario del
Tribunale di Belluno;
vista la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., dott.ssa , ha Persona_1 espresso giudizio complessivamente positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione allegata a corredo della domanda;
rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del D.Lgs. 14/2019; verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; ritenuto, quindi, (1) che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c C.C.I.I. e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo state cancellate le due società di cui era amministratore nell'anno 2021; (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
(3) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
(4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti degli artt. 268 e 269 C.C.I.I. ed appare ammissibile;
rilevato del pari anche che, dalla documentazione in atti, risulta che l'esposizione debitoria del sig. ammonta a circa € 194.052,43 e che egli non dispone di alcuna Pt_1 attività, nemmeno da retribuzione per lavoro dipendente e nemmeno in una prospettiva probabilistica futura;
rilevato, infatti, che il debitore offre quale liquidità da destinare alla procedura la sola ed esclusiva entrata di finanza esterna per un valore di € 15.000,00, senza però che venga mai menzionato o documentata l'esclusione dell'obbligo di restituzione, oltre al ricavato dalla vendita di alcuni beni mobili usati (un acquario, un paio di pattini a rotelle, un casco da sci, un impianto audio e un paio di sci), il cui valore non è stato nemmeno stimato, ma è ragionevole presumere sia piuttosto limitato, tanto da non apparire conveniente rispetto ai costi della vendita competitiva;
considerato che allo stato il debitore non svolge alcuna attività lavorativa (e ciò dall'anno 2021 in cui ha cessato le società di cui era socio illimitatamente responsabile)
e che lo stesso non ha nemmeno documentato di essersi attivato alla ricerca di un'occupazione, paventandone il futuro reperimento solo in termini generici ed ipotetici;
considerato, inoltre, che egli dichiara di collaborare – in termini non meglio specificati
– con la società della sorella e dei propri famigliari ma che, ciò nonostante, nemmeno tale rapporto viene prospettato come certo e redditizio (nell'anno 2024 per tale attività dichiara di aver incassato soli € 576,00); osservato che, il Tribunale è consapevole della larga apertura data nella giurisprudenza di merito alla procedura di liquidazione controllata, anche laddove l'attivo patrimoniale sia costituito solo dalla finanza esterna offerta da un soggetto terzo, ma deve anche precisare, sin da ora, che alla luce delle risultanze documentali depositate in atti e per i motivi già esposti, non sembrano allo stato ricorrere i presupposti per l'esdebitazione del ricorrente all'esito della presente procedura a sensi dell'art. 282, co. 2, C.C.I.I., essendo a tal fine necessario un maggiore impegno personale e patrimoniale del ricorrente;
precisato, anche, che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di esclusione dalla procedura delle somme necessarie per il sostentamento del debitore in quanto lo stesso non vanta crediti alimentari o stipendiali ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
P. Q. M.
visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore Parte_2
[...] Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi
Liquidatore la dott.ssa , disponendo la comunicazione a questi della Persona_1 presente sentenza;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
si applica l'art. 10, comma 3 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare
DISPONE ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi