Art. 12.
Unita' da diporto a controllo remoto
1. Dopo l' articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.».
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
Unita' da diporto a controllo remoto
1. Dopo l' articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.».
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.