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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 10/2023
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: obbigazioni e contratti Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
, con sede in in persona del legale rappresentante, P.IVA , Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv.
Michele Scola presso il cui studio in Torino Via Duchessa Jolanda n. 44 è elettivamente domiciliata,
- Parte Appellante -
Contro
, nato a [...] [...], ivi residente, cod. fisc. e Controparte_1 Pt_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi in forza di procura del 6.11.2019 dall'avv. Vitantonio presso il cui studio in Torino Via Pietro Bagetti n. 13 sono elettivamente domiciliati,
- Parti appellate ed appellanti incidentali condizionati –
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente in Controparte_3 C.F._3 Pt_1
- Parte appellata contumace –
e
, nato a [...] il [...], residente in cod. fisc. , CP_4 Pt_1 C.F._4
1 rappresentato e difeso in forza di procura speciale del 30.1.2020 dall'avv. Livio Vezzoso, presso il cui studio in Piazza Duomo 3/d è elettivamente domiciliato, Pt_1
- Parte terza chiamata appellata –
e
, cod fisc. , residente in rappresentato e difeso in forza Controparte_5 C.F._5 Pt_1
di procura speciale del 10.2.2023 dagli avv.ti Anna Berardo e Carlo Tabellini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino Corso Stati Uniti n. 61, - Parte terza chiamata appellata –
e
, cod. fisc. , residente in rappresentato e difeso in forza di Controparte_6 C.F._6 Pt_1
procura speciale del 23.1.2020 dall'avv. Valerio Giulio Musso, presso il cui studio in Torino Via Piffetti
n. 42 è elettivamente domiciliato, - Parte terza chiamata appellata –
e
, cod. fisc. , residente in CP_7 C.F._7 Pt_1
- Parte appellata contumace, terza chiamata -
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente in [...]Controparte_8 C.F._8
presso in qualità di unico erede di , cod. fisc. deceduto Pt_1 Persona_1 C.F._9
il 10/12/2021, - Parte appellata contumace, terza chiamata -
, nato a [...][...], cod.fisc. , residente in CP_9 Pt_1 C.F._10 Pt_1
- Parte appellata contumace, terza chiamata -
Udienza Collegiale di p.c. del 18.6.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, accogliere il gravame proposto e, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, accertare l'intervenuto accollo da parte dei convenuti e , in solido tra loro, di tutti i CP_2 Controparte_1 Controparte_10
2 debiti maturati dall' (p.iva ) nelle stagioni sportive precedenti a Parte_1 P.IVA_1
quella 2012/2013 e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma complessiva di € 286.081,46 oltre interessi legali dal dì del dovuto Parte_2
al saldo o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, in ogni caso, condannare i convenuti in solido tra loro, a restituire all' la somma complessiva di € CP_2 CP_1 Parte_2
41.856,92 pagata a seguito della esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione integrale della somma versata;
condannare i terzi chiamati
[...]
e , a restituire all' la somma complessiva di € 14.591,20 CP_11 Controparte_5 Parte_2
ciascuno, pagata a seguito della esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione integrale della somma versata;
con vittoria di spese generali, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e della presente procedura, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
Per e , parti appellate ed appellanti incidentali condizionate: Controparte_1 CP_2
“Voglia la S.V. Ill.ma disattese le avverse istanze ed eccezioni;
in via principale, rigettare l'appello per come proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di Parte_1
primo grado resa dal Tribunale di Torino n. 4666/2022 del 1.12.2022 per la parte in cui rigetta ogni ulteriore pretesa nei confronti dei sig.ri e e comunque le avverse Controparte_1 CP_2
domande; in via subordinata all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello come ex adverso formulati
(con riserva di gravame e senza riconoscimento delle avverse tesi): riformare la sentenza nella parte in cui (i) ha ritenuto, implicitamente, sussistente il potere di rappresentanza in capo al presidente sig. er agire contro i convenuti;
e (ii) ha ritenuto acclarato e sussistente un obbligo di contribuzione CP_12
in capo agli odierni appellati e e, per l'effetto, dichiarare che alcun Controparte_1 CP_2
obbligo di pagamento è mai sorto in capo agli stessi nei termini indicati in sentenza;
in via ulteriormente subordinata (con riserva di gravame e senza riconoscimento delle avverse tesi) accertare le effettive Part spettanze dell' alla luce di tutti gli incrementi/pagamenti/arricchimenti ricevuti Parte_1
[direttamente e/o indirettamente, anche attraverso contratti di sponsorizzazione, non ancora scaduti e non inadempiuti;
forniture di articoli e prodotti;
pagamenti per servizi resi alla ricorrente] da parte di tutti gli ex amministratori/consiglieri dell'Associazione ricorrente;
accertate le effettive spettanze al netto di importi che avrebbero potuto essere non corrisposti usando l'ordinaria diligenza e azionando le opportune tutele nei confronti dell'erario; - limitare il quantum debeatur a quanto effettivamente
3 versato dall' , tenendo conto delle somme, direttamente e/o indirettamente, Parte_1
versate dagli ex amministratori a titolo di sponsorizzazioni e/o contribuzioni di qualsivoglia genere;
dichiarare che i sigg.ri e hanno ampiamente versato la loro quota e Controparte_1 CP_2
nulla pertanto dovrà dagli stessi essere corrisposto;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, dichiarare che i sig.ri e sono tenuti al versamento di eventuali residue debenze Controparte_1 CP_2
nei limiti del 22,85 % il primo e del 13,71% il secondo;
per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la solidarietà passiva, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati a partecipare pro quota ad ogni esborso effettuato da e in favore dell' Controparte_1 CP_2 Parte_1
in accoglimento della domanda attrice;
dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati a rimborsare pro quota ad e tutte le somme versate e versande in favore dell' Controparte_1 CP_2 [...]
anche nel loro interesse. Parte_1
Con riferimento ai terzi chiamati: per il caso di condanna di e in Controparte_1 CP_2
accoglimento delle avverse domande, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati, anche ex art. 1203
n. 3 c.c., a rimborsare e manlevare di tutte le somme corrisposte in favore dell' , Parte_1
non solo limitatamente a quelle in esecuzione dell'emananda decisione, fino al raggiungimento di livello equivalente di compartecipazione;
in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e 3 cpc, non ammesse dal G.I. nel corso del giudizio, in particolar modo la CTU contabile, come richiesta dal sig. ; Controparte_13
in ogni caso: mandare assolti i convenuti da ogni onere processuale, disponendo il rimborso delle relative spese a carico della parte soccombente”.
Per parte terza chiamata, appellata: CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in via principale: respingere in quanto infondato l'appello proposto dalla
[...]
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. In via subordinata: nella Parte_1
denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di accogliere in qualche misura il gravame, accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve più per i titoli dedotti in giudizio dalle parti e, CP_11
parallelamente, respingersi la domanda di manleva proposta dai convenuti per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente accertare e dichiarare che il conchiudente non è tenuto a rimborsare alcuna somma né all'appellante né ai convenuti. In via istruttoria subordinata: per la denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere in qualche misura il gravame, voglia disporre CTU finalizzata alla determinazione dell'eventuale corretto ammontare del
4 credito dell'ASD al momento della proposizione della domanda. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per parte terza chiamata, appellata: Controparte_5
Part
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in via principale, respingere, siccome infondato, l'appello proposto dalla ,
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte Ecc.ma ritenga di accogliere, in qualche misura, l'appello, accertare e dichiarare la insussistenza e/o la nullità del preteso negozio di accollo risalente al verbale in data 4/3/13 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a rispondere, né pro quota né CP_5
Part tantomeno in via solidale, dei debiti della;
accertare e dichiarare per l'effetto che il sig. CP_5
non è tenuto a rimborsare somma alcuna ai sigg.ri e e ciò anche, ed Controparte_1 CP_2
in ogni caso, stante la insussistenza di una obbligazione di natura solidale nei confronti dei medesimi.
Per l'effetto respingere la domanda di manleva proposta dai convenuti/appellati nei confronti del concludente, tanto ai sensi art 1294 cc quanto ai sensi art 1203 n 3 cc. In via istruttoria (subordinata), per la denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma ritenesse di accogliere in qualche misura l'appello, voglia Part disporre CTU finalizzata alla determinazione del corretto ammontare del credito della al momento della proposizione della domanda”.
Per parte terza chiamata, appellata: Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito, nel merito, respingere l'interposto appello, siccome infondato in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di accogliere in qualche misura il gravame, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve più Controparte_6
per i titoli dedotti in giudizio dalle parti e, parallelamente, respingersi la domanda di manleva proposta dai convenuti per i motivi di cui in atti, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702bis cpc, la aveva domandato al Tribunale di Torino che i Parte_1
signori , e fossero condannati in solido fra al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 286.081,46 oltre interessi legali (o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa) in forza dell'impegno assunto dai medesimi di accollarsi tutti i debiti della del periodo relativo alle stagioni precedenti a quella Parte_1
5 del 2012/2013. Ad istruzione della domanda avevano prodotto documenti attestanti l'esistenza dei debiti indicati nonché verbali di assemblee e di consigli direttivi nei quali, a loro dire, i convenuti avevano assunto l'obbligo di cui si discuteva.
Il era rimasto contumace mentre ed costituendosi, avevano contestato la CP_3 CP_1 CP_2
fondatezza della domanda ed avevano chiesto l'estensione del contraddittorio ad altri dirigenti della Part
per essere manlevati, da costoro, pro quota.
Il Tribunale aveva quindi autorizzato la chiamata dei signori , , , , CP_4 CP_5 CP_9 CP_6
e . Erano rimasti contumaci gli ultimi due mentre gli altri, costituendosi avevano, Per_1 CP_7
contestato la fondatezza delle domande attoree (associandosi alle difese dei convenuti) ma avevano concluso per il rigetto della domanda di manleva dispiegata nei loro confronti.
Con ordinanza 3.8.2020 è stato disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini ex art. 183 cpc.
In sintesi, i fatti di causa.
Nel corso della stagione sportiva 2009/2010, si era formalizzata (secondo le regole federali) la fusione fra la e la del cui direttivo facevano parte Controparte_14 Parte_1 CP_1
(presidente) (vicepresidente) ed tesoriere), oltre ad altri dirigenti (i terzi chiamati). CP_3 CP_2
Prima dell'avvio della stagione sportiva 2013/2014 alcuni componenti della famiglia avevano CP_12
assunto la guida della ASD attrice ma, prima del loro ingresso, avevano preteso che i dirigenti in carica si facessero carico dei debiti maturati durante le loro gestioni (in particolare debiti nei confronti dell'erario e degli istituti di credito).
Per tali ragioni, il 4.3.2013 i componenti del precedente Direttivo, si erano riunti per deliberare in merito e, con dichiarazioni raccolte nel verbale steso nell'occasione, si erano impegnati a farsi carico del debito pregresso mediante accollo, con versamenti sia a titolo personale, sia con versamenti da aziende a loro legate, a titolo di contributi pubblicitari e con emissione di fattura da parte della Parte_1
Il successivo 25.7.2013 era stato eletto il nuovo Direttivo con l'ingresso di nuovo Persona_2
presidente, presidente onorario, vicepresidente e e come CP_1 CP_2 CP_6 CP_3
componenti.
Nel corso dell'anno 2014 la aveva iniziato a ricevere notifiche di atti dall'Agenzia Parte_1
delle Entrate riferiti agli anni 2007, 2009 e 2011 per i quali, previo contraddittorio con l'ufficio, erano state concordate soluzioni transattive i cui costi erano stati, in parte, sostenuti dai vecchi dirigenti, i
6 quali avevano anche provveduto a sanare integralmente le esposizioni nei confronti del sistema bancario.
Nelle loro difese singole, i convenuti ed i terzi chiamati, avevano comunque contestato che il verbale Part del 4.3.2013 potesse contenere la formalizzazione dell'impegno all'accollo dei debiti pregressi della Part con vincolo di solidarietà fra loro (posto che, intanto, la non è parte di esso e, oltrettutto, i termini del rapporto come si evidenziano dal verbale del 4.3.2013 – che, allegano i convenuti, è atto privo di valenza esterna - non consentono di determinare l'oggetto del negozio ed i limiti ed i termini dell'impegno asseritamente assunto); sostanzialmente tutti i convenuti avevano specificato che nel verbale si era fatto riferimento ad una separata scrittura nella quale si sarebbe dovuta prevedere la ripartizione degli oneri per il risanamento del debito e che, in ogni caso, l'attrice non aveva neppure tenuto conto di quanto ricevuto a titolo di sponsorizzazioni da società facenti capo alla vecchia dirigenza.
La causa istruita con documenti e prove orali è stata decisa con la sentenza n. 4666/2022 pubblicata l'1.12.2022 e con essa il Tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza di un impegno di intervento (accollo interno) parziale e pro quota da parte dei convenuti, accertato che i convenuti ed CP_1 CP_2
avevano effettivamente contribuito al ripianamento del debito “… anche oltre i limiti del loro impegno
…”, ha rigettato la domanda nei loro confronti ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese a loro favore ma anche a favore dei terzi da costoro chiamati in manleva. Ha invece ritenuta la responsabilità patrimoniale di , rimasto contumace, condannandolo al pagamento della CP_3
Part somma di € 48.000,00 per capitale ed € 12.998,13 per interessi, a favore della attrice. Stante
l'estraneità di alla scrittura del 4.3.2013, i chiamanti, ed sono stati CP_9 CP_1 CP_2
condannati a rifondere al le spese di lite che, come per tutti, sono state liquidate dal Tribunale. CP_9
Dunque, con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Tribunale, previa ricostruzione dei fatti e dopo aver chiarito che i debiti della di cui si discuteva erano relativi alle Parte_1
esposizioni nei confronti del sistema bancario e nei confronti dell'Erario (questi ultimi riconducibili sia all'appellante sia alla incorporata ), ha preliminarmente accertato che “… sono CP_15
incontestati, estranei all'oggetto del giudizio e rilevanti soltanto perché comprovano la disponibilità della vecchia dirigenza a farsi volontariamente carico dei debiti dell'associazione …” i debiti verso il sistema bancario. Ha quindi effettuato la ricognizione dei singoli titoli in forza dei quali la Parte_1
è risultata debitrice nei confronti dell'Erario (avvisi di accertamento riferiti agli anni 2007, 2009
[...]
7 e 2011), indicando per ciascuno modalità e persone che avevano provveduto ai pagamenti (pag. 15 della sentenza impugnata) ed ha infine qualificato come accollo interno, il titolo giuridico in forza del quale la ricorrente rivendica, nei confronti dei convenuti, il pagamento della somma di € 286.081,46 pari alla differenza fra il debito complessivo accollato e pagato.
Nel ragionamento proposto dal primo giudice, la conclusione appena esposta è anche supportata dalla esclusione che, oggetto della domanda potesse essere una azione di responsabilità per mala gestio
“minacciata” ma del tutto sfornita, in causa, di allegazioni e prove indispensabili per l'accertamento sia dei danni sia del nesso causale tra comportamento e danno.
Il Tribunale, quindi, all'esito di un motivato ragionamento che ha preso in considerazione tutte le risultanze istruttorie, documentali ed orali, ha ritenuto che l'impegno, incontestato, dei convenuti e di alcuni dei terzi chiamati, ad intervenire per sanare le esposizioni debitorie della , Parte_1
non poteva intendersi illimitato e solidale e quindi che gli interventi effettuati dai convenuti e da alcuni Part dei terzi chiamati erano idonei a ritenere adempiuta la loro obbligazione nei confronti della .
L'appello
Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Torino laddove pur accertando l'esistenza dell'accollo interno ha però ritenuto che lo stesso non potesse ritenersi incondizionato e solidale. E ciò sarebbe accaduto, a suo avviso, all'esito di una non corretta valorizzazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali. Part La ricostruisce quindi il percorso motivazionale per censurarne, a suo avviso, le illogicità che lo caratterizzano, specificando che dal verbale 4.3.2013 il primo giudice rileva l'esistenza dell'impegno dei vecchi dirigenti di farsi carico dei debiti derivanti dalla loro gestione ma esclude la possibilità che detto accordo sia eseguibile a causa della sua genericità, circostanza questa confermata, sempre ad avviso del giudicante, dal rinvio ad una ulteriore scrittura. Il Tribunale, inoltre, ritiene che da detto verbale non si trarrebbe un obbligo di liberazione dal debito ma in esso si prevedrebbero “specifiche modalità operative”. Successivamente, nel novembre 2014, le parti (questa volta, vecchi e nuovi dirigenti) tornate a riunirsi, prendono atto del peggioramento della situazione debitoria ed i vecchi dirigenti propongono al nuovo presidente un accollo parziale e pro quota che, però, viene rifiutato anche se, nonostante ciò, i vecchi dirigenti, successivamente, contribuiscono alla riduzione dell'esposizione debitoria dell'associazione.
8 L'illogicità della decisione di ritenere limitata e parziale (pro quota) l'assunzione di responsabilità dei vecchi dirigenti (convenuti) risiederebbe nel fatto che le parti hanno sempre fatto riferimento a tutti i debiti di natura tributaria e bancaria mentre, a fronte di questo, appare ben verosimile che il nuovo presidente abbia preteso un impegno illimitato e solidale degli uscenti per il suo subentro.
Circostanza quest'ultima che, al contrario, il Tribunale interpreta all'opposto, ritenendola “scarsamente verosimile”.
Tuttavia, insiste parte appellante, è proprio da ciò che il Tribunale indica come strumento interpretativo privilegiato (le modalità operative dei pagamenti effettuati dai convenuti) che si deve desumere la non parziarietà dell'obbligo contenuto nel verbale del 4.3.2013: Benedicenti, , ma anche CP_2 CP_3
ed hanno estinto con versamenti a titolo personale o con “sponsorizzazioni” (indicate CP_16 CP_4
nel verbale 4.3.2013) parte delle posizioni debitorie pregresse il cui ammontare, oltretutto, va oltre la ipotetica quota loro spettante.
La conclusione sul motivo di gravame, è che l'accollo (che non richiede prova scritta né ad substantiam
e neppure ad probationem), sull'esistenza del quale non sussistono dubbi posto che è lo stesso
Tribunale che avrebbe accertato la sua esistenza (dall'esame del verbale 4.3.2013), era illimitato e solidale per il ripianamento integrale delle esposizioni debitorie della associazione, determinatesi fino alla stagione sportiva 2012/2013.
Il secondo motivo di appello è relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite sia a favore dei convenuti costituiti sia a favore dei terzi chiamati , e . CP_6 CP_4 CP_5
Ad avviso dell'appellante“… essendo il sig. rimasto contumace ed avendo i signori CP_3 CP_2
assunto difese in contrasto con la posizione del primo (che neanche troppo velatamente è CP_1
stato definito dagli stessi come l'unico responsabile dei debiti dell ), non v'è quella Parte_2
comunanza di interesse che giustifica la condanna del primo al pagamento di solo 1/3 delle spese di lite
…”, mentre le spese a favore dei terzi chiamati devono essere poste a carico dei chiamanti non condividendosi l'assunto del Tribunale che ha pronunciato in tal senso ritenendo che la chiamata “… sia dipesa esclusivamente dalle difese assunte dall'associazione …”, senza trascurare la obiettiva circostanza per la quale “… i medesimi convenuti, per effetto di tale chiamata in causa, hanno potuto beneficiare dell'apporto difensivo dei terzi chiamati…”.
L'appellante conclude infine chiedendo, con l'accoglimento dei motivi di gravame, la condanna alla restituzione di quanto versato ai convenuti ed ai terzi in esecuzione della sentenza impugnata.
9 Si sono costituiti nel presente grado gli originari convenuti, ed ed i terzi chiamati ad CP_1 CP_2
eccezione di , mentre sono rimasti contumaci il convenuto ed i terzi ed CP_9 CP_3 CP_7
(quest'ultimo quale erede universale di ). CP_8 Per_1
ed nel costituirsi, hanno allegato di non avere interesse a formulare motivi di CP_1 CP_2
Part gravame se non in caso (e quindi condizionatamente) di accoglimento dell'appello proposto dalla .
A tal proposito, nel ritenere la sentenza coerente con le risultanze di causa, fermi i motivi condizionati
(omissione di pronuncia sulla eccezione di difetto di rappresentanza per mancanza di autorizzazione da parte degli organi societari e assenza di prove a supporto dell'esistenza di un qualsivoglia impegno ad Part Part accollarsi i debiti pregressi della ), gli appellati contestano le deduzioni della e contestano che dalla sentenza possa trarsi l'esistenza di un accertamento dei debiti bancari e tributari e che, dalle risultanze istruttorie, possa concludersi per l'esistenza di un loro obbligo illimitato e solidale con riferimento alle esposizioni fino all'anno sportivo 2012/2013.
Ritengono inoltre che dall'eventuale accertamento dell'esistenza di un accollo illimitato e solidale non possano essere esclusi tutti i sottoscrittori del verbale del 14.11.2014 e che, di conseguenza, in mancanza di impugnazione di detto aspetto, da parte dei terzi chiamati, l'eventuale pronuncia di condanna dovrà essere estesa anche a costoro.
Gli appellati d ffermano infine di non avere interesse a contraddire sulla statuizione CP_1 CP_2
relativa al regolamento delle spese nei confronti di e dei terzi. CP_3
Le difese di questi ultimi, si sostanziano nella critica ai motivi di appello ed in difesa dell'impianto motivazionale della sentenza che ha correttamente inquadrato i termini del contenzioso. Domandano il rigetto dell'appello ma formulano domande subordinate in caso di accoglimento del gravame ritenendo di essere estranei ad alcun diritto di manleva e, in ulteriore subordine, chiedono , in via Part istruttoria, l'accertamento dell'ammontare del credito della al momento della proposizione della domanda.
Motivi della decisione
L'appello proposto dalla si sostanzia nella critica al ragionamento del Tribunale Parte_1
che, riconoscendo l'esistenza di un accollo interno in forza del quale i “vecchi dirigenti” dell'associazione si sono assunti l'onere di far fronte ai debiti sorti durante la loro gestione e comunque fino all'anno sportivo 2012/2013, ha escluso però che tale accollo potesse configurarsi come solidale ed ha rigettato
10 le domande nei confronti di coloro che avevano già fatto fronte a pagamenti, anche superiori alla loro quota.
Parte appellante ritiene che le argomentazioni esposte dal primo giudice siano contraddittorie ed illogiche alla luce dell'esame della documentazione in atti ed in particolare dei contenuti dei verbali del
4.3.2013, 12.11.2014, 2.11.2014 e 25.11.2014. Si censura inoltre la conclusione assunta, in base alla quale il Tribunale avrebbe rafforzato il suo convincimento, valorizzando la ritenuta “gratuità” dell'intervento dei “vecchi dirigenti” e si assume che costoro si sarebbero impegnati su richiesta del nuovo presidente e quindi, non a titolo gratuito (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
Ancora, l'appellante, allegando che “… deporre a favore dell'accollo totale e solidale dei debiti non sono solo la comune esperienza e l'id quod plerumque accidit, ma gli stessi fatti che, a dire del primo Giudice, dimostrerebbero il contrario…”, sottopone a critica il ragionare del Tribunale nella parte in cui per escludere l'esistenza di un vincolo solidale, per un verso, conferisce rilievo alle “modalità operative” degli interventi che mai sono state rispettate e per altro verso valorizza la circostanza che alcuni dei singoli interventi erano stati ben superiori alla ipotetica quota a ciascuno spettante.
Preliminarmente giova evidenziare che gli argomenti spesi dal Tribunale per escludere la sussistenza di una obbligazione solidale in capo ai convenuti (ed ai terzi chiamati in manleva) è ben più articolata ed
è il risultato di una rigorosa ricostruzione ed interpretazione sistematica della consistente documentazione versata in atti: ricostruzione che non è minata nella sua struttura da ulteriori argomenti che consentano di modificare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
L'originaria attrice ha infatti svolto una domanda di accertamento dell'esistenza di un obbligo solidale Part in capo ai vecchi dirigenti della i quali, accollandosi i debiti relativi alla loro gestione, avrebbero assunto un impegno solidale.
Nulla quaestio sull'esistenza dell'impegno. Il contenzioso sorge sulla parziarietà, sola riconosciuta dai convenuti e dai terzi, rispetto alla solidarietà pretesa esistente dall'attrice.
Osserva la Corte, in generale, come la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, è riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela. Ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicchè il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il
11 debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Nel caso in esame, i terzi sono rappresentati dai “vecchi dirigenti” della debitrice ed i Parte_1
limiti del loro impegno devono trarsi dagli accordi che emergono dalla documentazione in atti.
L'appellante pare conferire particolare rilevanza alla affermazione del primo giudice che individua anche nella gratuità dell'impegno assunto dagli accollanti, uno dei profili che supportano il suo convincimento.
Ora, a prescindere dal fatto che trattasi di circostanza non dirimente nell'ampio ragionamento ma, piuttosto, di una delle innumerevoli evidenze strumentali alla ricostruzione effettuata, non convince affatto la critica in base alla quale non si sarebbe trattato di “mera disponibilità” gratuita “… bensì di un impegno conseguente ad una precisa richiesta del nuovo Presidente entrante dott. ”. CP_17
L'una considerazione non esclude, sul piano ermeneutico, l'altra.
Come, in assenza di una espressa assunzione di responsabilità solidale (il che è un dato pacifico), si pretenda di dare preponderante significato, ai fini della configurazione di una solidarietà interna, al pagamento di quote superiori da parte dei singoli obbligati e con modalità differenti da quelle genericamente indicate nel verbale del 12.11.2014, uno dei diversi documenti sui quali si è concentrata l'attenzione del Tribunale.
Ritiene la Corte, in ciò condividendo la circostanziata struttura motivazionale della sentenza impugnata, che nessuno dei verbali nei quali le parti hanno evidenziato le condizioni finanziarie della Parte_1
d al contempo dato atto dell'impegno dei “vecchi dirigenti” ad intervenire per accollarsi i relativi
[...]
debiti (al tempo del primo impegno ancora indefiniti ed indefinibili), espliciti, né espressamente ma neppure ad una valutazione complessiva dei loro contenuti, che la volontà delle parti fosse quella dell'assunzione di un obbligo solidale, quantomeno da parte degli accollanti, i quali, adempiendo all'impegno assunto, hanno nel tempo ed anche all'esito di successivi adeguamenti in aumento delle Part esposizioni debitorie, fatto fronte, pro quota, ai debiti della riferibili al periodo fino all'anno sportivo 2012/2013.
Né può valere a modificare un convincimento di tal tipo il fatto che i convenuti ed i terzi si siano fatti carico di importi ipoteticamente superiori alla quota di loro competenza (verosimilmente avendo fornito al sistema bancario garanzie personali per le quali dovevano rispondere direttamente).
12 Non ha pregio neppure l'ulteriore motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, posto che è pacifico e condiviso dalla Corte il principio in base al quale le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (ex multis: Cass. Sez. 2^,
17.9.2019 n. 23123).
La sentenza gravata deve quindi essere confermata e l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato proposto dagli appellati d CP_1 CP_2
Le spese processuali
Le spese processuali del grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellante , anche Parte_1
rispetto alle posizioni dei terzi chiamati costituiti (cfr. Cass. 17.9.2019 n. 23123).
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente (DM
2014 n. 55 e smi), ai valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 3.649,000 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 7.120,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante ex art.13 DPR
n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante e sull'appello incidentale condizionato Parte_1
proposto da e , avverso la sentenza n. 4666/2022 del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Torino, pubblicata in data 1.12.2022, ogni contraria istanza disattesa: rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da e;
Controparte_1 CP_2
13 conferma la sentenza impugnata;
condanna la a rimborsare a parte appellata, ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese del presente grado di giudizio che liquida, € 7.120,00, oltre il rimborso forfetario nella CP_2
misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati. condanna la a rimborsare a , e Parte_1 CP_4 Controparte_5 CP_6
, le spese del presente grado di giudizio che liquida, ciascuno, in € 7.120,00, oltre il rimborso
[...]
forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentate.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002
a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
14
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 10/2023
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: obbigazioni e contratti Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
, con sede in in persona del legale rappresentante, P.IVA , Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv.
Michele Scola presso il cui studio in Torino Via Duchessa Jolanda n. 44 è elettivamente domiciliata,
- Parte Appellante -
Contro
, nato a [...] [...], ivi residente, cod. fisc. e Controparte_1 Pt_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi in forza di procura del 6.11.2019 dall'avv. Vitantonio presso il cui studio in Torino Via Pietro Bagetti n. 13 sono elettivamente domiciliati,
- Parti appellate ed appellanti incidentali condizionati –
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente in Controparte_3 C.F._3 Pt_1
- Parte appellata contumace –
e
, nato a [...] il [...], residente in cod. fisc. , CP_4 Pt_1 C.F._4
1 rappresentato e difeso in forza di procura speciale del 30.1.2020 dall'avv. Livio Vezzoso, presso il cui studio in Piazza Duomo 3/d è elettivamente domiciliato, Pt_1
- Parte terza chiamata appellata –
e
, cod fisc. , residente in rappresentato e difeso in forza Controparte_5 C.F._5 Pt_1
di procura speciale del 10.2.2023 dagli avv.ti Anna Berardo e Carlo Tabellini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino Corso Stati Uniti n. 61, - Parte terza chiamata appellata –
e
, cod. fisc. , residente in rappresentato e difeso in forza di Controparte_6 C.F._6 Pt_1
procura speciale del 23.1.2020 dall'avv. Valerio Giulio Musso, presso il cui studio in Torino Via Piffetti
n. 42 è elettivamente domiciliato, - Parte terza chiamata appellata –
e
, cod. fisc. , residente in CP_7 C.F._7 Pt_1
- Parte appellata contumace, terza chiamata -
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente in [...]Controparte_8 C.F._8
presso in qualità di unico erede di , cod. fisc. deceduto Pt_1 Persona_1 C.F._9
il 10/12/2021, - Parte appellata contumace, terza chiamata -
, nato a [...][...], cod.fisc. , residente in CP_9 Pt_1 C.F._10 Pt_1
- Parte appellata contumace, terza chiamata -
Udienza Collegiale di p.c. del 18.6.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, accogliere il gravame proposto e, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, accertare l'intervenuto accollo da parte dei convenuti e , in solido tra loro, di tutti i CP_2 Controparte_1 Controparte_10
2 debiti maturati dall' (p.iva ) nelle stagioni sportive precedenti a Parte_1 P.IVA_1
quella 2012/2013 e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma complessiva di € 286.081,46 oltre interessi legali dal dì del dovuto Parte_2
al saldo o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, in ogni caso, condannare i convenuti in solido tra loro, a restituire all' la somma complessiva di € CP_2 CP_1 Parte_2
41.856,92 pagata a seguito della esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione integrale della somma versata;
condannare i terzi chiamati
[...]
e , a restituire all' la somma complessiva di € 14.591,20 CP_11 Controparte_5 Parte_2
ciascuno, pagata a seguito della esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione integrale della somma versata;
con vittoria di spese generali, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e della presente procedura, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
Per e , parti appellate ed appellanti incidentali condizionate: Controparte_1 CP_2
“Voglia la S.V. Ill.ma disattese le avverse istanze ed eccezioni;
in via principale, rigettare l'appello per come proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di Parte_1
primo grado resa dal Tribunale di Torino n. 4666/2022 del 1.12.2022 per la parte in cui rigetta ogni ulteriore pretesa nei confronti dei sig.ri e e comunque le avverse Controparte_1 CP_2
domande; in via subordinata all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello come ex adverso formulati
(con riserva di gravame e senza riconoscimento delle avverse tesi): riformare la sentenza nella parte in cui (i) ha ritenuto, implicitamente, sussistente il potere di rappresentanza in capo al presidente sig. er agire contro i convenuti;
e (ii) ha ritenuto acclarato e sussistente un obbligo di contribuzione CP_12
in capo agli odierni appellati e e, per l'effetto, dichiarare che alcun Controparte_1 CP_2
obbligo di pagamento è mai sorto in capo agli stessi nei termini indicati in sentenza;
in via ulteriormente subordinata (con riserva di gravame e senza riconoscimento delle avverse tesi) accertare le effettive Part spettanze dell' alla luce di tutti gli incrementi/pagamenti/arricchimenti ricevuti Parte_1
[direttamente e/o indirettamente, anche attraverso contratti di sponsorizzazione, non ancora scaduti e non inadempiuti;
forniture di articoli e prodotti;
pagamenti per servizi resi alla ricorrente] da parte di tutti gli ex amministratori/consiglieri dell'Associazione ricorrente;
accertate le effettive spettanze al netto di importi che avrebbero potuto essere non corrisposti usando l'ordinaria diligenza e azionando le opportune tutele nei confronti dell'erario; - limitare il quantum debeatur a quanto effettivamente
3 versato dall' , tenendo conto delle somme, direttamente e/o indirettamente, Parte_1
versate dagli ex amministratori a titolo di sponsorizzazioni e/o contribuzioni di qualsivoglia genere;
dichiarare che i sigg.ri e hanno ampiamente versato la loro quota e Controparte_1 CP_2
nulla pertanto dovrà dagli stessi essere corrisposto;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, dichiarare che i sig.ri e sono tenuti al versamento di eventuali residue debenze Controparte_1 CP_2
nei limiti del 22,85 % il primo e del 13,71% il secondo;
per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la solidarietà passiva, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati a partecipare pro quota ad ogni esborso effettuato da e in favore dell' Controparte_1 CP_2 Parte_1
in accoglimento della domanda attrice;
dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati a rimborsare pro quota ad e tutte le somme versate e versande in favore dell' Controparte_1 CP_2 [...]
anche nel loro interesse. Parte_1
Con riferimento ai terzi chiamati: per il caso di condanna di e in Controparte_1 CP_2
accoglimento delle avverse domande, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati, anche ex art. 1203
n. 3 c.c., a rimborsare e manlevare di tutte le somme corrisposte in favore dell' , Parte_1
non solo limitatamente a quelle in esecuzione dell'emananda decisione, fino al raggiungimento di livello equivalente di compartecipazione;
in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e 3 cpc, non ammesse dal G.I. nel corso del giudizio, in particolar modo la CTU contabile, come richiesta dal sig. ; Controparte_13
in ogni caso: mandare assolti i convenuti da ogni onere processuale, disponendo il rimborso delle relative spese a carico della parte soccombente”.
Per parte terza chiamata, appellata: CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in via principale: respingere in quanto infondato l'appello proposto dalla
[...]
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. In via subordinata: nella Parte_1
denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di accogliere in qualche misura il gravame, accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve più per i titoli dedotti in giudizio dalle parti e, CP_11
parallelamente, respingersi la domanda di manleva proposta dai convenuti per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente accertare e dichiarare che il conchiudente non è tenuto a rimborsare alcuna somma né all'appellante né ai convenuti. In via istruttoria subordinata: per la denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere in qualche misura il gravame, voglia disporre CTU finalizzata alla determinazione dell'eventuale corretto ammontare del
4 credito dell'ASD al momento della proposizione della domanda. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per parte terza chiamata, appellata: Controparte_5
Part
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in via principale, respingere, siccome infondato, l'appello proposto dalla ,
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte Ecc.ma ritenga di accogliere, in qualche misura, l'appello, accertare e dichiarare la insussistenza e/o la nullità del preteso negozio di accollo risalente al verbale in data 4/3/13 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. non è tenuto a rispondere, né pro quota né CP_5
Part tantomeno in via solidale, dei debiti della;
accertare e dichiarare per l'effetto che il sig. CP_5
non è tenuto a rimborsare somma alcuna ai sigg.ri e e ciò anche, ed Controparte_1 CP_2
in ogni caso, stante la insussistenza di una obbligazione di natura solidale nei confronti dei medesimi.
Per l'effetto respingere la domanda di manleva proposta dai convenuti/appellati nei confronti del concludente, tanto ai sensi art 1294 cc quanto ai sensi art 1203 n 3 cc. In via istruttoria (subordinata), per la denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma ritenesse di accogliere in qualche misura l'appello, voglia Part disporre CTU finalizzata alla determinazione del corretto ammontare del credito della al momento della proposizione della domanda”.
Per parte terza chiamata, appellata: Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito, nel merito, respingere l'interposto appello, siccome infondato in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di accogliere in qualche misura il gravame, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve più Controparte_6
per i titoli dedotti in giudizio dalle parti e, parallelamente, respingersi la domanda di manleva proposta dai convenuti per i motivi di cui in atti, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702bis cpc, la aveva domandato al Tribunale di Torino che i Parte_1
signori , e fossero condannati in solido fra al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 286.081,46 oltre interessi legali (o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa) in forza dell'impegno assunto dai medesimi di accollarsi tutti i debiti della del periodo relativo alle stagioni precedenti a quella Parte_1
5 del 2012/2013. Ad istruzione della domanda avevano prodotto documenti attestanti l'esistenza dei debiti indicati nonché verbali di assemblee e di consigli direttivi nei quali, a loro dire, i convenuti avevano assunto l'obbligo di cui si discuteva.
Il era rimasto contumace mentre ed costituendosi, avevano contestato la CP_3 CP_1 CP_2
fondatezza della domanda ed avevano chiesto l'estensione del contraddittorio ad altri dirigenti della Part
per essere manlevati, da costoro, pro quota.
Il Tribunale aveva quindi autorizzato la chiamata dei signori , , , , CP_4 CP_5 CP_9 CP_6
e . Erano rimasti contumaci gli ultimi due mentre gli altri, costituendosi avevano, Per_1 CP_7
contestato la fondatezza delle domande attoree (associandosi alle difese dei convenuti) ma avevano concluso per il rigetto della domanda di manleva dispiegata nei loro confronti.
Con ordinanza 3.8.2020 è stato disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini ex art. 183 cpc.
In sintesi, i fatti di causa.
Nel corso della stagione sportiva 2009/2010, si era formalizzata (secondo le regole federali) la fusione fra la e la del cui direttivo facevano parte Controparte_14 Parte_1 CP_1
(presidente) (vicepresidente) ed tesoriere), oltre ad altri dirigenti (i terzi chiamati). CP_3 CP_2
Prima dell'avvio della stagione sportiva 2013/2014 alcuni componenti della famiglia avevano CP_12
assunto la guida della ASD attrice ma, prima del loro ingresso, avevano preteso che i dirigenti in carica si facessero carico dei debiti maturati durante le loro gestioni (in particolare debiti nei confronti dell'erario e degli istituti di credito).
Per tali ragioni, il 4.3.2013 i componenti del precedente Direttivo, si erano riunti per deliberare in merito e, con dichiarazioni raccolte nel verbale steso nell'occasione, si erano impegnati a farsi carico del debito pregresso mediante accollo, con versamenti sia a titolo personale, sia con versamenti da aziende a loro legate, a titolo di contributi pubblicitari e con emissione di fattura da parte della Parte_1
Il successivo 25.7.2013 era stato eletto il nuovo Direttivo con l'ingresso di nuovo Persona_2
presidente, presidente onorario, vicepresidente e e come CP_1 CP_2 CP_6 CP_3
componenti.
Nel corso dell'anno 2014 la aveva iniziato a ricevere notifiche di atti dall'Agenzia Parte_1
delle Entrate riferiti agli anni 2007, 2009 e 2011 per i quali, previo contraddittorio con l'ufficio, erano state concordate soluzioni transattive i cui costi erano stati, in parte, sostenuti dai vecchi dirigenti, i
6 quali avevano anche provveduto a sanare integralmente le esposizioni nei confronti del sistema bancario.
Nelle loro difese singole, i convenuti ed i terzi chiamati, avevano comunque contestato che il verbale Part del 4.3.2013 potesse contenere la formalizzazione dell'impegno all'accollo dei debiti pregressi della Part con vincolo di solidarietà fra loro (posto che, intanto, la non è parte di esso e, oltrettutto, i termini del rapporto come si evidenziano dal verbale del 4.3.2013 – che, allegano i convenuti, è atto privo di valenza esterna - non consentono di determinare l'oggetto del negozio ed i limiti ed i termini dell'impegno asseritamente assunto); sostanzialmente tutti i convenuti avevano specificato che nel verbale si era fatto riferimento ad una separata scrittura nella quale si sarebbe dovuta prevedere la ripartizione degli oneri per il risanamento del debito e che, in ogni caso, l'attrice non aveva neppure tenuto conto di quanto ricevuto a titolo di sponsorizzazioni da società facenti capo alla vecchia dirigenza.
La causa istruita con documenti e prove orali è stata decisa con la sentenza n. 4666/2022 pubblicata l'1.12.2022 e con essa il Tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza di un impegno di intervento (accollo interno) parziale e pro quota da parte dei convenuti, accertato che i convenuti ed CP_1 CP_2
avevano effettivamente contribuito al ripianamento del debito “… anche oltre i limiti del loro impegno
…”, ha rigettato la domanda nei loro confronti ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese a loro favore ma anche a favore dei terzi da costoro chiamati in manleva. Ha invece ritenuta la responsabilità patrimoniale di , rimasto contumace, condannandolo al pagamento della CP_3
Part somma di € 48.000,00 per capitale ed € 12.998,13 per interessi, a favore della attrice. Stante
l'estraneità di alla scrittura del 4.3.2013, i chiamanti, ed sono stati CP_9 CP_1 CP_2
condannati a rifondere al le spese di lite che, come per tutti, sono state liquidate dal Tribunale. CP_9
Dunque, con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Tribunale, previa ricostruzione dei fatti e dopo aver chiarito che i debiti della di cui si discuteva erano relativi alle Parte_1
esposizioni nei confronti del sistema bancario e nei confronti dell'Erario (questi ultimi riconducibili sia all'appellante sia alla incorporata ), ha preliminarmente accertato che “… sono CP_15
incontestati, estranei all'oggetto del giudizio e rilevanti soltanto perché comprovano la disponibilità della vecchia dirigenza a farsi volontariamente carico dei debiti dell'associazione …” i debiti verso il sistema bancario. Ha quindi effettuato la ricognizione dei singoli titoli in forza dei quali la Parte_1
è risultata debitrice nei confronti dell'Erario (avvisi di accertamento riferiti agli anni 2007, 2009
[...]
7 e 2011), indicando per ciascuno modalità e persone che avevano provveduto ai pagamenti (pag. 15 della sentenza impugnata) ed ha infine qualificato come accollo interno, il titolo giuridico in forza del quale la ricorrente rivendica, nei confronti dei convenuti, il pagamento della somma di € 286.081,46 pari alla differenza fra il debito complessivo accollato e pagato.
Nel ragionamento proposto dal primo giudice, la conclusione appena esposta è anche supportata dalla esclusione che, oggetto della domanda potesse essere una azione di responsabilità per mala gestio
“minacciata” ma del tutto sfornita, in causa, di allegazioni e prove indispensabili per l'accertamento sia dei danni sia del nesso causale tra comportamento e danno.
Il Tribunale, quindi, all'esito di un motivato ragionamento che ha preso in considerazione tutte le risultanze istruttorie, documentali ed orali, ha ritenuto che l'impegno, incontestato, dei convenuti e di alcuni dei terzi chiamati, ad intervenire per sanare le esposizioni debitorie della , Parte_1
non poteva intendersi illimitato e solidale e quindi che gli interventi effettuati dai convenuti e da alcuni Part dei terzi chiamati erano idonei a ritenere adempiuta la loro obbligazione nei confronti della .
L'appello
Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Torino laddove pur accertando l'esistenza dell'accollo interno ha però ritenuto che lo stesso non potesse ritenersi incondizionato e solidale. E ciò sarebbe accaduto, a suo avviso, all'esito di una non corretta valorizzazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali. Part La ricostruisce quindi il percorso motivazionale per censurarne, a suo avviso, le illogicità che lo caratterizzano, specificando che dal verbale 4.3.2013 il primo giudice rileva l'esistenza dell'impegno dei vecchi dirigenti di farsi carico dei debiti derivanti dalla loro gestione ma esclude la possibilità che detto accordo sia eseguibile a causa della sua genericità, circostanza questa confermata, sempre ad avviso del giudicante, dal rinvio ad una ulteriore scrittura. Il Tribunale, inoltre, ritiene che da detto verbale non si trarrebbe un obbligo di liberazione dal debito ma in esso si prevedrebbero “specifiche modalità operative”. Successivamente, nel novembre 2014, le parti (questa volta, vecchi e nuovi dirigenti) tornate a riunirsi, prendono atto del peggioramento della situazione debitoria ed i vecchi dirigenti propongono al nuovo presidente un accollo parziale e pro quota che, però, viene rifiutato anche se, nonostante ciò, i vecchi dirigenti, successivamente, contribuiscono alla riduzione dell'esposizione debitoria dell'associazione.
8 L'illogicità della decisione di ritenere limitata e parziale (pro quota) l'assunzione di responsabilità dei vecchi dirigenti (convenuti) risiederebbe nel fatto che le parti hanno sempre fatto riferimento a tutti i debiti di natura tributaria e bancaria mentre, a fronte di questo, appare ben verosimile che il nuovo presidente abbia preteso un impegno illimitato e solidale degli uscenti per il suo subentro.
Circostanza quest'ultima che, al contrario, il Tribunale interpreta all'opposto, ritenendola “scarsamente verosimile”.
Tuttavia, insiste parte appellante, è proprio da ciò che il Tribunale indica come strumento interpretativo privilegiato (le modalità operative dei pagamenti effettuati dai convenuti) che si deve desumere la non parziarietà dell'obbligo contenuto nel verbale del 4.3.2013: Benedicenti, , ma anche CP_2 CP_3
ed hanno estinto con versamenti a titolo personale o con “sponsorizzazioni” (indicate CP_16 CP_4
nel verbale 4.3.2013) parte delle posizioni debitorie pregresse il cui ammontare, oltretutto, va oltre la ipotetica quota loro spettante.
La conclusione sul motivo di gravame, è che l'accollo (che non richiede prova scritta né ad substantiam
e neppure ad probationem), sull'esistenza del quale non sussistono dubbi posto che è lo stesso
Tribunale che avrebbe accertato la sua esistenza (dall'esame del verbale 4.3.2013), era illimitato e solidale per il ripianamento integrale delle esposizioni debitorie della associazione, determinatesi fino alla stagione sportiva 2012/2013.
Il secondo motivo di appello è relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite sia a favore dei convenuti costituiti sia a favore dei terzi chiamati , e . CP_6 CP_4 CP_5
Ad avviso dell'appellante“… essendo il sig. rimasto contumace ed avendo i signori CP_3 CP_2
assunto difese in contrasto con la posizione del primo (che neanche troppo velatamente è CP_1
stato definito dagli stessi come l'unico responsabile dei debiti dell ), non v'è quella Parte_2
comunanza di interesse che giustifica la condanna del primo al pagamento di solo 1/3 delle spese di lite
…”, mentre le spese a favore dei terzi chiamati devono essere poste a carico dei chiamanti non condividendosi l'assunto del Tribunale che ha pronunciato in tal senso ritenendo che la chiamata “… sia dipesa esclusivamente dalle difese assunte dall'associazione …”, senza trascurare la obiettiva circostanza per la quale “… i medesimi convenuti, per effetto di tale chiamata in causa, hanno potuto beneficiare dell'apporto difensivo dei terzi chiamati…”.
L'appellante conclude infine chiedendo, con l'accoglimento dei motivi di gravame, la condanna alla restituzione di quanto versato ai convenuti ed ai terzi in esecuzione della sentenza impugnata.
9 Si sono costituiti nel presente grado gli originari convenuti, ed ed i terzi chiamati ad CP_1 CP_2
eccezione di , mentre sono rimasti contumaci il convenuto ed i terzi ed CP_9 CP_3 CP_7
(quest'ultimo quale erede universale di ). CP_8 Per_1
ed nel costituirsi, hanno allegato di non avere interesse a formulare motivi di CP_1 CP_2
Part gravame se non in caso (e quindi condizionatamente) di accoglimento dell'appello proposto dalla .
A tal proposito, nel ritenere la sentenza coerente con le risultanze di causa, fermi i motivi condizionati
(omissione di pronuncia sulla eccezione di difetto di rappresentanza per mancanza di autorizzazione da parte degli organi societari e assenza di prove a supporto dell'esistenza di un qualsivoglia impegno ad Part Part accollarsi i debiti pregressi della ), gli appellati contestano le deduzioni della e contestano che dalla sentenza possa trarsi l'esistenza di un accertamento dei debiti bancari e tributari e che, dalle risultanze istruttorie, possa concludersi per l'esistenza di un loro obbligo illimitato e solidale con riferimento alle esposizioni fino all'anno sportivo 2012/2013.
Ritengono inoltre che dall'eventuale accertamento dell'esistenza di un accollo illimitato e solidale non possano essere esclusi tutti i sottoscrittori del verbale del 14.11.2014 e che, di conseguenza, in mancanza di impugnazione di detto aspetto, da parte dei terzi chiamati, l'eventuale pronuncia di condanna dovrà essere estesa anche a costoro.
Gli appellati d ffermano infine di non avere interesse a contraddire sulla statuizione CP_1 CP_2
relativa al regolamento delle spese nei confronti di e dei terzi. CP_3
Le difese di questi ultimi, si sostanziano nella critica ai motivi di appello ed in difesa dell'impianto motivazionale della sentenza che ha correttamente inquadrato i termini del contenzioso. Domandano il rigetto dell'appello ma formulano domande subordinate in caso di accoglimento del gravame ritenendo di essere estranei ad alcun diritto di manleva e, in ulteriore subordine, chiedono , in via Part istruttoria, l'accertamento dell'ammontare del credito della al momento della proposizione della domanda.
Motivi della decisione
L'appello proposto dalla si sostanzia nella critica al ragionamento del Tribunale Parte_1
che, riconoscendo l'esistenza di un accollo interno in forza del quale i “vecchi dirigenti” dell'associazione si sono assunti l'onere di far fronte ai debiti sorti durante la loro gestione e comunque fino all'anno sportivo 2012/2013, ha escluso però che tale accollo potesse configurarsi come solidale ed ha rigettato
10 le domande nei confronti di coloro che avevano già fatto fronte a pagamenti, anche superiori alla loro quota.
Parte appellante ritiene che le argomentazioni esposte dal primo giudice siano contraddittorie ed illogiche alla luce dell'esame della documentazione in atti ed in particolare dei contenuti dei verbali del
4.3.2013, 12.11.2014, 2.11.2014 e 25.11.2014. Si censura inoltre la conclusione assunta, in base alla quale il Tribunale avrebbe rafforzato il suo convincimento, valorizzando la ritenuta “gratuità” dell'intervento dei “vecchi dirigenti” e si assume che costoro si sarebbero impegnati su richiesta del nuovo presidente e quindi, non a titolo gratuito (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
Ancora, l'appellante, allegando che “… deporre a favore dell'accollo totale e solidale dei debiti non sono solo la comune esperienza e l'id quod plerumque accidit, ma gli stessi fatti che, a dire del primo Giudice, dimostrerebbero il contrario…”, sottopone a critica il ragionare del Tribunale nella parte in cui per escludere l'esistenza di un vincolo solidale, per un verso, conferisce rilievo alle “modalità operative” degli interventi che mai sono state rispettate e per altro verso valorizza la circostanza che alcuni dei singoli interventi erano stati ben superiori alla ipotetica quota a ciascuno spettante.
Preliminarmente giova evidenziare che gli argomenti spesi dal Tribunale per escludere la sussistenza di una obbligazione solidale in capo ai convenuti (ed ai terzi chiamati in manleva) è ben più articolata ed
è il risultato di una rigorosa ricostruzione ed interpretazione sistematica della consistente documentazione versata in atti: ricostruzione che non è minata nella sua struttura da ulteriori argomenti che consentano di modificare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
L'originaria attrice ha infatti svolto una domanda di accertamento dell'esistenza di un obbligo solidale Part in capo ai vecchi dirigenti della i quali, accollandosi i debiti relativi alla loro gestione, avrebbero assunto un impegno solidale.
Nulla quaestio sull'esistenza dell'impegno. Il contenzioso sorge sulla parziarietà, sola riconosciuta dai convenuti e dai terzi, rispetto alla solidarietà pretesa esistente dall'attrice.
Osserva la Corte, in generale, come la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, è riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela. Ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicchè il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il
11 debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Nel caso in esame, i terzi sono rappresentati dai “vecchi dirigenti” della debitrice ed i Parte_1
limiti del loro impegno devono trarsi dagli accordi che emergono dalla documentazione in atti.
L'appellante pare conferire particolare rilevanza alla affermazione del primo giudice che individua anche nella gratuità dell'impegno assunto dagli accollanti, uno dei profili che supportano il suo convincimento.
Ora, a prescindere dal fatto che trattasi di circostanza non dirimente nell'ampio ragionamento ma, piuttosto, di una delle innumerevoli evidenze strumentali alla ricostruzione effettuata, non convince affatto la critica in base alla quale non si sarebbe trattato di “mera disponibilità” gratuita “… bensì di un impegno conseguente ad una precisa richiesta del nuovo Presidente entrante dott. ”. CP_17
L'una considerazione non esclude, sul piano ermeneutico, l'altra.
Come, in assenza di una espressa assunzione di responsabilità solidale (il che è un dato pacifico), si pretenda di dare preponderante significato, ai fini della configurazione di una solidarietà interna, al pagamento di quote superiori da parte dei singoli obbligati e con modalità differenti da quelle genericamente indicate nel verbale del 12.11.2014, uno dei diversi documenti sui quali si è concentrata l'attenzione del Tribunale.
Ritiene la Corte, in ciò condividendo la circostanziata struttura motivazionale della sentenza impugnata, che nessuno dei verbali nei quali le parti hanno evidenziato le condizioni finanziarie della Parte_1
d al contempo dato atto dell'impegno dei “vecchi dirigenti” ad intervenire per accollarsi i relativi
[...]
debiti (al tempo del primo impegno ancora indefiniti ed indefinibili), espliciti, né espressamente ma neppure ad una valutazione complessiva dei loro contenuti, che la volontà delle parti fosse quella dell'assunzione di un obbligo solidale, quantomeno da parte degli accollanti, i quali, adempiendo all'impegno assunto, hanno nel tempo ed anche all'esito di successivi adeguamenti in aumento delle Part esposizioni debitorie, fatto fronte, pro quota, ai debiti della riferibili al periodo fino all'anno sportivo 2012/2013.
Né può valere a modificare un convincimento di tal tipo il fatto che i convenuti ed i terzi si siano fatti carico di importi ipoteticamente superiori alla quota di loro competenza (verosimilmente avendo fornito al sistema bancario garanzie personali per le quali dovevano rispondere direttamente).
12 Non ha pregio neppure l'ulteriore motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, posto che è pacifico e condiviso dalla Corte il principio in base al quale le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (ex multis: Cass. Sez. 2^,
17.9.2019 n. 23123).
La sentenza gravata deve quindi essere confermata e l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato proposto dagli appellati d CP_1 CP_2
Le spese processuali
Le spese processuali del grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellante , anche Parte_1
rispetto alle posizioni dei terzi chiamati costituiti (cfr. Cass. 17.9.2019 n. 23123).
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente (DM
2014 n. 55 e smi), ai valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 3.649,000 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 7.120,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante ex art.13 DPR
n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante e sull'appello incidentale condizionato Parte_1
proposto da e , avverso la sentenza n. 4666/2022 del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Torino, pubblicata in data 1.12.2022, ogni contraria istanza disattesa: rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da e;
Controparte_1 CP_2
13 conferma la sentenza impugnata;
condanna la a rimborsare a parte appellata, ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese del presente grado di giudizio che liquida, € 7.120,00, oltre il rimborso forfetario nella CP_2
misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati. condanna la a rimborsare a , e Parte_1 CP_4 Controparte_5 CP_6
, le spese del presente grado di giudizio che liquida, ciascuno, in € 7.120,00, oltre il rimborso
[...]
forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentate.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002
a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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