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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/09/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2813/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Roberta Perna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere educatrice con contratto a tempo indeterminato in quanto immessa nei ruoli del personale educativo dei Convitti nazionali di Stato con decorrenza dal
11.9.2018 e di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “B. Telesio” di
Cosenza, lamentava di non aver beneficiato nell'ultimo quinquennio dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Assumeva, richiamando a sostegno pronunce di legittimità, di aver diritto quale personale educativo a fruire, al pari del personale docente, del beneficio di cui al citato art. 1 L. n. 107/2025 e concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , nella qualità di educatore nei Convitti Parte_1
1 nazionali si Stato, a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025, con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 2500,00 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, mediante accreditamento sul borsellino elettronica”
Il , benchè citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Fissata l'udienza del 23.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentata l'immissione in ruolo di parte ricorrente nel personale educativo con decorrenza dall'1.9.2018, nonché lo svolgimento del servizio negli anni dal 2020 al 2025 (cfr. decreto di immissione in ruolo e buste paga in fasc. ricorrente), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
32104/2022, ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (nello stesso senso anche Cass. 9984 del 12 aprile 2024).
Facendo applicazione di tale principio, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente, immessa nei ruoli del personale educativo, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
2 Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni dal 2020/2021 al 2024/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025) e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a provvedere in tal senso;
condanna il
[...] Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2813/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Roberta Perna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere educatrice con contratto a tempo indeterminato in quanto immessa nei ruoli del personale educativo dei Convitti nazionali di Stato con decorrenza dal
11.9.2018 e di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “B. Telesio” di
Cosenza, lamentava di non aver beneficiato nell'ultimo quinquennio dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Assumeva, richiamando a sostegno pronunce di legittimità, di aver diritto quale personale educativo a fruire, al pari del personale docente, del beneficio di cui al citato art. 1 L. n. 107/2025 e concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , nella qualità di educatore nei Convitti Parte_1
1 nazionali si Stato, a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025, con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 2500,00 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, mediante accreditamento sul borsellino elettronica”
Il , benchè citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Fissata l'udienza del 23.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentata l'immissione in ruolo di parte ricorrente nel personale educativo con decorrenza dall'1.9.2018, nonché lo svolgimento del servizio negli anni dal 2020 al 2025 (cfr. decreto di immissione in ruolo e buste paga in fasc. ricorrente), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
32104/2022, ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (nello stesso senso anche Cass. 9984 del 12 aprile 2024).
Facendo applicazione di tale principio, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente, immessa nei ruoli del personale educativo, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
2 Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni dal 2020/2021 al 2024/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025) e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a provvedere in tal senso;
condanna il
[...] Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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